N. 72 ORDINANZA 12 - 20 marzo 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Impiego pubblico - Computo dell'indennita'
 integrativa  speciale  nella  determinazione    della  buonuscita dei
 pubblici dipendenti - Identica questione gia' dichiarata non  fondata
 dalla  Corte  con sentenza n. 103/1995 e manifestamente infondata con
 ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995 e nn. 19, 125, 96 e 55 del
 1997 - Carattere tendenzialmente satisfattivo delle  aspettative  dei
 pubblici  dipendenti  assunto  dalla normativa in materia - Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 4).
 
 (Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma, 25, 102 e 108).
 
(GU n.12 del 25-3-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando   SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,   prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme  relative  al  computo  dell'indennita'
 integrativa   speciale  nella  determinazione  della  buonuscita  dei
 pubblici dipendenti), promosso con ordinanza  emessa  il  3  dicembre
 1994  dal  pretore  di  Bari  sul ricorso proposto da Ragone Giovanni
 contro le Ferrovie  dello  Stato  S.p.A.,  iscritta  al  n.  366  del
 registro  ordinanze  1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che, nel corso di un giudizio  promosso  per  ottenere  il
 computo   dell'indennita'  integrativa  speciale  nell'indennita'  di
 buonuscita, il pretore di Bari, con ordinanza emessa  il  3  dicembre
 1994 (pervenuta alla Corte il 23 maggio 1997), ha sollevato questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4 della legge 29 gennaio
 1994, n. 87 (Norme relative al  computo  dell'indennita'  integrativa
 speciale   nella   determinazione   della   buonuscita  dei  pubblici
 dipendenti);
     che, secondo il giudice a quo - il quale  richiama  nel  contesto
 dell'ordinanza  di rimessione le decisioni di altri organi giudicanti
 ordinari e amministrativi che hanno sollevato identica  questione  -,
 la  norma  censurata  (sopravvenuta  in corso di lite) si porrebbe in
 contrasto con gli artt. 24, primo e secondo  comma,  25,  102  e  108
 della  Costituzione, nella parte in cui - disponendo l'estinzione dei
 giudizi pendenti e la compensazione delle spese processuali - sottrae
 alla valutazione del giudice (interferendo con la sua indipendenza) i
 profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed  alle
 pronunce  accessorie, nonche' - escluso il carattere innovativo della
 legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della
 Corte costituzionale - lede il diritto di difesa e  di  azione  e  la
 naturale precostituzione del giudice;
     che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che  ha
 concluso per l'inammissibilita' della questione;
   Considerato  che identiche questioni sono gia' state dichiarate non
 fondate con la sentenza  n.  103  del  1995,  nonche'  manifestamente
 infondate  con le ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995, nn.  19
 e 125 del 1996 e n. 55 del 1997, in ragione dell'affermato  carattere
 tendenzialmente satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle
 aspettative  dei  pubblici  dipendenti ad un'estensione della base di
 computo dell'indennita' erogata in  occasione  della  cessazione  dal
 servizio, fino a ricomprendervi l'indennita' integrativa speciale;
     che in tali decisioni - con riferimento alla questione, di natura
 pregiudiziale    rispetto    alle   altre,   concernente   l'asserita
 illegittimita'  della  dichiarazione  di  estinzione  d'ufficio   dei
 giudizi  pendenti  con  compensazione  delle  spese - questa Corte ha
 sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualita' ed in attesa
 di una complessiva omogeneizzazione dei  trattamenti  dei  lavoratori
 dei  vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la
 sufficiente tempestivita' della risposta data  dal  legislatore  alle
 suddette  aspettative,  le quali, a seguito della sentenza n. 243 del
 1993, erano ben assurte al rango di  diritti,  ma  non  erano  ancora
 immediatamente  determinabili;
     che  in  conseguenza  -  valutato  il  rapporto  tra l'intervento
 normativo e il grado di realizzazione che alla  pretesa  azionata  e'
 stato accordato per via legislativa - e' stata riconosciuta (e va qui
 ribadita)  la  ragionevolezza  della  norma  censurata, come tale non
 incidente  sul  diritto  di  difesa  e  sull'assetto   costituzionale
 riservato  "all'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale e alla sua
 prerogativa, anche nei rapporti col  legislatore"  (sentenza  n.  103
 del 1995);
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87  (Norme
 relative   al  computo  dell'indennita'  integrativa  speciale  nella
 determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti),  sollevata,
 in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, 102 e 108
 della Costituzione, dal pretore di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 marzo 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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