N. 72 ORDINANZA 12 - 20 marzo 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Impiego pubblico - Computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti - Identica questione gia' dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 103/1995 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995 e nn. 19, 125, 96 e 55 del 1997 - Carattere tendenzialmente satisfattivo delle aspettative dei pubblici dipendenti assunto dalla normativa in materia - Manifesta infondatezza. (Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 4). (Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma, 25, 102 e 108).(GU n.12 del 25-3-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1994 dal pretore di Bari sul ricorso proposto da Ragone Giovanni contro le Ferrovie dello Stato S.p.A., iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso per ottenere il computo dell'indennita' integrativa speciale nell'indennita' di buonuscita, il pretore di Bari, con ordinanza emessa il 3 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte il 23 maggio 1997), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti); che, secondo il giudice a quo - il quale richiama nel contesto dell'ordinanza di rimessione le decisioni di altri organi giudicanti ordinari e amministrativi che hanno sollevato identica questione -, la norma censurata (sopravvenuta in corso di lite) si porrebbe in contrasto con gli artt. 24, primo e secondo comma, 25, 102 e 108 della Costituzione, nella parte in cui - disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese processuali - sottrae alla valutazione del giudice (interferendo con la sua indipendenza) i profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, nonche' - escluso il carattere innovativo della legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale - lede il diritto di difesa e di azione e la naturale precostituzione del giudice; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' della questione; Considerato che identiche questioni sono gia' state dichiarate non fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonche' manifestamente infondate con le ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995, nn. 19 e 125 del 1996 e n. 55 del 1997, in ragione dell'affermato carattere tendenzialmente satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione della base di computo dell'indennita' erogata in occasione della cessazione dal servizio, fino a ricomprendervi l'indennita' integrativa speciale; che in tali decisioni - con riferimento alla questione, di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita illegittimita' della dichiarazione di estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualita' ed in attesa di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la sufficiente tempestivita' della risposta data dal legislatore alle suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del 1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora immediatamente determinabili; che in conseguenza - valutato il rapporto tra l'intervento normativo e il grado di realizzazione che alla pretesa azionata e' stato accordato per via legislativa - e' stata riconosciuta (e va qui ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale riservato "all'esercizio dell'attivita' giurisdizionale e alla sua prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del 1995); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, 102 e 108 della Costituzione, dal pretore di Bari con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 20 marzo 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0309