N. 167 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 1997

                           N. 167
  Ordinanze, di identico contenuto, emesse il 29 maggio 1997, il 5,
 12 e 26 giugno 1997 e il 3 luglio 1997, dalla Commisione tributaria
 provinciale di Perugia sui ricorsi proposti dall'Istituto edilizia
 residenziale pubblica della provincia di Perugia contro i comuni di
 Collazzone (r.o. 159/1998), Deruta (r.o. 160/1998), Assisi
 (r.o. 161/1998), Spello (r.o. 162, 163/1998), Umbertide
 (r.o. 164, 166/1998), Bevagna (r.o.  165/1998), Bastia Umbra
 (r.o. 167/1998), Valfabbrica (r.o. 168/1998), Poggiodomo
 (ro. 169, 171/1998), Magione  (r.o.  170/1998), Tuoro sul Trasimeno
 (r.o. 172/1998), Gubbio (r.o. 173, 176/1998), Citta' di Castello
 (r.o. 174, 175/1998), Spoleto  (r.o. 177, 178/1998).
 Tributi  locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Immobili
    esenti  dall'imposta  -  Alloggi  regolarmente  assegnati,   nella
    specie,   dagli  Istituti  per  l'edilizia  residenziale  pubblica
    (I.E.R.P.) - Asserita esclusione - Violazione  del  principio  che
    impone   allo  Stato  l'adempimento  dei  doveri  inderogabili  di
    solidarieta' economica  e  sociale  -  Lesione  del  principio  di
    eguaglianza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n.
    370/1993 e  113/1996.
 (D.Lgs.  30  dicembre  1992, n. 504, artt. 7, comma 1, lett. i), e 8,
    comma 4).
 (Cost., artt. 2 e 3).
(GU n.12 del 25-3-1998 )
    L'Istituto per l'Edilizia residenziale pubblica  (I.E.R.P.)  della
 provincia  di Perugia ha proposto ricorso avverso il silenzio-rigetto
 opposto dal comune di Collazzone ad istanza di rimborso  delle  somme
 versate  a  titolo  di  imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) per
 l'anno 1994.
    Il ricorrente, in questa sede, ha  chiesto  accogliersi  l'istanza
 silentemente  reietta,  fondando  tale domanda sull'assunto della sua
 non assoggettabilita'  all'imposizione  in  esame,  per  difetto  dei
 requisiti soggettivi ed oggettivi a tal uopo normativamente pretesi.
   Giusta  le disposizioni di legge vigenti in materia, la domanda non
 potrebbe avere accoglimento.
   La pronuncia auspicata dal ricorrente risulta inibita dal  disposto
 dell'art.  8,  comma  4,  d.lgs.  30 dicembre 1992, n. 504, cosi come
 modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996 n. 662.
   Nell'estendere  le  detrazioni  di  imposta  anche  "agli   alloggi
 regolarmente  assegnati" dagli I.E.R.P., la disposizione in esame fa,
 ineludibilmente,  ritenere  che  tali  immobili  non   siano   esenti
 dall'imposizione  dell'I.C.I.,  restando esclusa, nei loro confronti,
 la previsione esonerativa contenuta nell'art. 7, comma 1,  lett.  i),
 decreto legislativo citato.
   La soggezione degli immobili degli I.E.R.P. al tributo in questione
 e'  stata,  d'altronde,  sia pure per la via  indiretta, gia' - ancor
 prima del venire in essere della modifica dell'art.   8  del  decreto
 legislativo  citato  - affermata dalla Corte costituzionale, mediante
 le sentenze n. 370 dell'11 giugno 1993 e n. 113 del 12  aprile  1996,
 che  peraltro  risultano  avere  affrontato il problema sotto profili
 affatto diversi da quelli che in questa sede si intendono segnalare.
   Entrambe le disposizioni di legge citate si  palesano  sospette  di
 devianza  dai  principi  costituzionali,  in  particolare  da  quelli
 dettati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.
   L'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992,  n.  504,
 esenta  dall'imposta  in esame "gli immobili  utilizzati dai soggetti
 di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del  T.U.  delle  imposte  sui
 redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive   modificazioni,   destinati
 esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali ...".
   Non  e'  dubitabile  che  gli  I.E.R.P.,  attesene  le finalita' di
 istituto, quali delineate dai disposti  delle  leggi  in  materia  di
 edilizia  residenziale  pubblica,  e stanti le funzioni concretamente
 esplicate, non abbiano per scopo esclusivo o  principale  l'esercizio
 di attivita' commerciale.
   Ed  invero, tutte le attivita' cui gli I.E.R.P. sono preposti, vale
 a dire quelle di  realizzazione  e  di  recupero  degli  alloggi,  di
 gestione  degli  stessi  e  di  riscossione  dei canoni locatizi sono
 connotabili siccome attivita' commerciali soltanto, e non sempre, per
 le forme, ma tali non sono qualificabili ove si abbia  riguardo  alla
 loro "sostanza", giacche' palesemente finalizzate alla prestazione di
 un  pubblico  servizio  (la  fornitura  di alloggi ai meno abbienti);
 atteso,  inoltre,  il  regime  giuridico  di  provvista   dei   mezzi
 occorrenti per le suddette realizzazioni (destinazione dei "proventi"
 delle  cessioni  degli  alloggi  per  finanziare - vincolativamente -
 ulteriori programmi di edilizia residenziale  pubblica,  etc.)  quale
 risultante  dai  disposti  degli artt. 61/2, legge 22 ottobre 1971 n.
 865, 10/2, d.P.R. 30 dicembre 1972 n.  1036,  25/1,  legge  8  agosto
 1977, n. 513.
   Non  vi  e'  dubbio che gli immobili in discorso siano destinati ad
 assolvere  a  finalita'  assistenziali  o,   piu'   esattamente,   di
 protezione  sociale  (nei  cui  ambiti  concettuali, assai lati, deve
 includersi  -  siccome  costituente   un   minus   -   la   finalita'
 assistenziale).
   Trattasi,  invero,  di  alloggi  cui e' impresso il destino di dare
 dimora, a canoni sociali, a coloro che  dell'alloggio  abbisognino  e
 che non siano in grado di soddisfare autonomamente a tale bisogno.
   Cio'  nonostante,  gli  immobili  assegnati dagli I.E.R.P. appaiono
 soggetti  all'imposizione  dell'I.C.I.  in  ragione   del   combinato
 disposto  delle  disposizioni del decreto legislativo n. 504 del 1992
 sopra citate (la seconda, nella progressione numerica,  qualificabile
 siccome norma di "interpretazione autentica" della prima), cui nessun
 strumento  ermeneutico consente di dare significato diverso da quello
 ricordato in premessa.
   Poiche' la  "qualita'"  degli  alloggi  in  questione  e'  in  toto
 coincidente  con quella di cui sono provvisti immobili il cui esonero
 dall'imposta e' da ritenere pacifico (debbono citarsi,  ad  es.,  gli
 immobili  degli  istituti  di  ricovero,  gli  immobili  destinati ad
 accogliere  comunita' terapeutiche atque similia), apparendo, gli uni
 e gli altri, destinati a realizzare finalita' di protezione  sociale,
 in  assenza  di  attivita'  commerciale, del tutto irragionevole deve
 ritenersi  il     differenziato  trattameto   "inflitto"   ai   primi
 (assoggettamento  all'imposta, senza agevolazioni sino al 31 dicembre
 1996, con mera riduzione a far tempo dal 1 gennaio 1997)  rispetto  a
 quello riservato ai secondi (esonero
  dall'imposta).
   Ne',  inoltre,  e'  dubitabile  che,  escludendo gli I.E.R.P. dalle
 previsioni esonerative  dall'I.C.I.,  fiero  colpo  venga  ad  essere
 inferto  ai  valori  della  solidarieta' che ognora debbono connotare
 l'azione di tutti i soggetti che  nell'ordinamento  sono  chiamati  a
 ricoprire funzioni di protezione sociale.
   La  questione,  oltre  che  -  per quanto detto - non manifestamene
 infondata,  deve  ritenersi   rilevante,   giacche',   in   caso   di
 declaratoria  di  illegittimita' costituzionale delle norme in esame,
 nei termini proposti, la proposta domanda  diverrebbe  (o,  comunque,
 potrebbe divenire) meritevole di accoglimento.
                                P. Q. M.
   Sciogliendo la riserva;
   Dichiara  rilevante  e non manfestamente infondata, con riferimento
 agli artt. 2 e 3 della Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt, 7, comma 1, lett. i), e 8, comma 4, d.lgs.
 30  dicembre  1992, n. 504, nelle parti in cui escludono gli immobili
 degli I.E.R.P. dalle previsioni esonerative dall'I.C.I.;
   Dispone sospendersi il presente giudizio;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 che  sia, inoltre, comunicata al Presidente del Senato e della Camera
 dei Deputati.
   Cosi' deciso in Perugia, il 5 giugno 1997
                        Il presidente: Restivo
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