Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.71 del 26-3-1998)
Con decreto ministeriale n. 24073 del 18 febbraio 1998 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 22 gennaio 1997 al 21 luglio 1997, della ditta: S.p.a. Tilegres, con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Melfi (Potenza). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 2 agosto 1996 con effetto dal 22 gennaio 1996 in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tilegres, con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Melfi (Potenza), per il periodo dal 22 gennaio 1997 al 21 luglio 1997. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 18 luglio 1995. Contributo addizionale: No. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24074 del 18 febbraio 1998: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 ovembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. Apsia Med, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' di: S. Gregorio (Reggio Calabria), per un massimo di 102 dipendenti per il periodo dal 19 settembre 1997 al 18 marzo 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 22 settembre 1997, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 ottobre 1996, con effetto dal 20 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.r.l. Marelli Motori, con sede in Milano e unita' di: S.S. Giovanni (Milano), per un massimo di 66 dipendenti per il periodo dal 20 dicembre 1997 al 19 giugno 1998. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 18 dicembre 1997, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 24075 del 18 febbraio 1998: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 ottobre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 ottobre 1997 con effetto dal 1 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impes Group, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1997 con decorrenza 1 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998, della ditta S.r.l. Faray, con sede in Casagiove (Caserta) e unita' di Casagiove (Caserta). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1997 con effetto dal 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Faray, con sede in Casagiove e unita' di Casagiove (Caserta), per il periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1997 con decorrenza 3 agosto 1997; 3) e' approvato il programma per crisi azionale, relativo al periodo dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996, della ditta S.c. a r.l. coop. La Corrispondenza, con sede i Roma e unita' di Roma. Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. coop. La Corrispondenza, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 aprile 1995 al 30 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1995 con decorrenza 1 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24076 del 18 febbraio 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 luglio 1997 al 26 luglio 1998, della ditta S.p.a. Rebaioli, con sede in Darfo Boario Terme (Brescia) e unita' di Darfo Boario Terme (Brescia). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rebaioli, con sede in Darfo Boario Terme (Brescia) e unita' di Darfo Boario Terme (Brescia), per il periodo dal 21 luglio 1997 al 20 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1997 con decorrenza 21 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24077 del 18 febbraio 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1997 al 31 marzo 1998, della ditta S.p.a. Tensiter, con sede in Torino e unita' di San Raffaele Cimena (Torino). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tensiter, con sede in Torino e unita' di San Raffaele Cimena (Torino), per il periodo dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1997 con decorrenza 1 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24078 del 18 febbraio 1998: 1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1997 con effetto dall'8 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unita' di sede ed unita' dell'area aereonautica di Caselle (Torino), Casoria (Napoli), Napoli Centro R. Bonifacio, Pomigliano (Napoli), sede di Roma viale M. Pilsudski, 92, Torino, per il periodo dall'8 febbraio 1997 al 7 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1997 con decorrenza 8 febbraio 1997; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intevenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, e' approvata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dall'8 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G. F. Sistemi Avionici - Gruppo Alenia, con sede in Firenze e unita' di Caselle (Torino), Nerviano (Milano), Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 agosto 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 8 agosto 1996; 3) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'8 dicembre 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.r.l. G. F. Sistemi Avionici - Gruppo Alenia, con sede in Firenze e unita' di Caselle (Torino), Nerviano (Milano), Pomezia (Roma). Parere comitato tecnico del 23 dicembre 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G. F. Sistemi Avionici - Gruppo Alenia, con sede in Firenze e unita' di Caselle (Torino), Nerviano (Milano), Pomezia (Roma) per il perioido dall'8 dicembre 1994 al 7 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 8 dicembre 1994; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1997 con effetto dal 9 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metalli Prezioni, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unita' di Altavilla Vicentina (Vicenza), Burago di Molgora (Milano), filiali commerciali di Firenze e Arezzo, Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 9 settembre 1997 all'8 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1996 con decorrenza 9 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24079 del 18 febbraio 1998: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 ottobre 1997, con effetto dal 2 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa, e unita' di Catania, per un massimo di 19 dipendenti, per il periodo dal 2 agosto 1997 al 1 novembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 2 novembre 1997 al 1 febbraio 1998. L'erogazione del trattamento di cui ai precendenti articoli, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 10 gennaio 1998, come da protocollo dello stesso. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. Enichem, con sede in Milano, e unita' di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di 39 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti articoli, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 5 gennaio 1998, come da protocollo dello stesso. 3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. Agricoltura, con sede in Palermo, e unita' di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di 9 dipendenti, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 gennaio 1998. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti articoli, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 5 gennaio 1998, come da protocollo dello stesso. 4) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania, e unita' di Catania, per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 28 dicembre 1997 al 27 marzo 1998. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti articoli, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 17 dicembre 1997, come da protocollo dello stesso. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 24080 del 18 febbraio 1998 a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997 con effetto dal 20 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Confitalia, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza) e unita' di Belvedere Marittimo (Cosenza), per il periodo dal 20 agosto 1997 al 19 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 4 settembre 1997 con decorrenza 20 agosto 1997. L'istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate, dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24081 del 18 febbraio 1998 a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 ottobre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 ottobre 1997 con effetto dal 3 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Virginia, con sede in Riccione (Rimini) e unita' di Coriano (Rimini), per il periodo dal 2 settembre 1997 al 2 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1997 con decorrenza 2 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24082 del 18 febbraio 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 giugno 1996 al 16 giugno 1997, della ditta S.p.a. Serist mensa c/o Fiv.E. Bianchi di Treviglio, appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unita' di Treviglio (Bergamo). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata S.p.a. Serist mensa c/o Fiv.E. Bianchi di Treviglio, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unita' di Treviglio (Bergamo), per il periodo dal 17 giugno 1996 al 16 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 17 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24083 del 18 febbraio 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 gennaio 1997 al 4 luglio 1998, della ditta S.p.a. Aquafil, con sede in Arco (Trento) e unita' di Arco (Trento). Parere comitato tecnico del 13 gennaio 1998 - Favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aquafil, con sede in Arco (Trento) e unita' di Arco (Trento), per il periodo dal 5 gennaio 1997 al 4 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1997 con decorrenza 5 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24084 del 18 febbraio 1998: 1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 febbrario 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1998 con effetto dal 28 aprile 1997, in favore dei lavotatori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Roferm dal 29 aprile 1997 Biochemie, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 28 ottobre 1997 al 27 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1997 con decorrenza 28 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 febbraio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1998 con effetto dal 1 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura di Trento, con sede in Spini di Gardolo (Trento) e unita' di Spini di Gardolo (Trento), per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 1997 con decorrenza 1 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinaro di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24085 del 18 febbraio 1998 a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1997 con effetto dal 15 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.O.M.M. Fonderie Officine Meccaniche Mapello, con sede in Mapello (Bergamo) e unita' di Mapello (Bergamo), per il periodo dal 15 ottobre 1997 al 14 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1997 con decorrenza 15 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24086 del 18 febbraio 1998 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 23 dicembre 1997 al 22 giugno 1998, della ditta S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma). Art. 3-bis, legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 con effetto dal 24 luglio 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 23 dicembre 1997 al 22 giugno 1998. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza Trib. del 24 luglio 1997 n. 60585. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presnte provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24087 del 18 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Scaini con sede in Cagliari. Unita' in Villacidro (Cagliari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 19 giugno 1994 al 18 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 dicembre 1994 al 18 giugno 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5, e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge n. 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale n. 24088 del 18 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a decorrere dal 19 giugno 1995, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla, S.p.a. Nuova Scaini, con sede in Cagliari. Unita' in Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 19 giugno 1995 al 18 dicembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui al precedente articolo e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle, disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1 bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale n. 24089 del 18 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morteo Industrie, con sede in Genova e unita' in Genova per un massimo di 41 dipendenti; Pozzolo Formigaro (Alessandria) per un massimo di 150 dipendenti; Sessa Aurunca (Caserta) per un massimo di 315 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1997 al 5 giugno 1998. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 6 giugno 1998 al 5 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24090 del 18 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Annovati, con sede in Frossasco (Torino) e unita' in Frossasco per un massimo di 115 dipendenti; Luserna (Torino) per un massimo di 45 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario dall'11 agosto 1997 al 10 febbraio 1998. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' ulteriormente prorogata dall'11 febbraio 1998 al 10 agosto 1998, con esclusione lavoratori in c.f.l. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24091 del 18 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Edil con sede in: Gaglianico e unita' in Gaglianico (Biella) per un massimo di 6 dipendenti; Milano per un massimo di 2 dipendenti; Prato per un massimo di 3 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 dicembre 1997 al 16 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24092 del 18 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Orengine con sede in Genova e unita' in Genova-Sestri per un massimo di 17 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1997 al 17 giugno 1998. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 18 giugno 1998 al 17 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24093 dell'8 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurosud, con sede in Canosa di Puglia e unita' in Canosa di Puglia (Bari), per un massimo di 16 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 dicembre 1993 al 21 giugno 1994. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 22 giugno 1994 al 21 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24094 del 18 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Efimdata, con sede in: Bari e unita' in Bari, per un massimo di 5 dipendenti; Milano per un massimo di 3 dipendenti; Roma per un massimo di 24 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1996 al 31 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24095 del 18 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.I. Societa' Imprese Industriali, con sede in Milano e unita' in Milano, per un massimo di 13 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1997 al 31 gennaio 1998. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 1 febbraio 1998 al 31 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24096 del 18 febbraio 1998, e' approvato il programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Enichem Fibre, con sede in Palermo, per l'unita' di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 6 febbraio 1996 al 5 febbraio 1998. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Enichem Fibre, con sede in Palermo, per l'unita' di Ottana (Nuoro) per il periodo dal 6 febbraio 1996 al 5 agosto 1996; istanza presentata in data 25 marzo 1996. Il trattamento di cui sopra e' prorogato per il periodo dal 6 agosto 1996 al 5 febbraio 1997; istanza presentata in data 23 settembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogato per il periodo dal 6 febbraio 1997 al 5 agosto 1997; istanza presentata in data 21 marzo 1997. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogato per i periodo dal 6 agosto 1997 al 5 febbraio 1998; istanza presentata in data 23 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24101 del 18 febbraio 1998, e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1 giugno 1997 al 31 maggio 1998, della ditta S.r.l. Teleprint, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teleprint, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 1 giugno 1997 al 30 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 24132 del 18 febbraio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 23 dicembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 23 dicembre 1997 con effetto dal 10 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Recoaro, con sede in Valdisotto (Sondrio) e unita' di Recoaro Terme (Vicenza), per il periodo dal 10 settembre 1997 al 9 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 1997 con decorrenza 10 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.