MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti   concernenti   il   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale
(GU n.71 del 26-3-1998)

  Con  decreto  ministeriale  n.  24073 del  18  febbraio  1998  sono
accertati  i  presupposti  di  cui  all'art. 3,  comma  2,  legge  n.
223/1991, relativi al periodo dal 22  gennaio 1997 al 21 luglio 1997,
della ditta: S.p.a. Tilegres, con sede in Melfi (Potenza) e unita' di
Melfi (Potenza).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'accertamento  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale  per concordato preventivo, gia'  disposta con
decreto ministeriale  del 2  agosto 1996 con  effetto dal  22 gennaio
1996  in favore  dei lavoratori  interessati dipendenti  dalla ditta:
S.p.a.  Tilegres, con  sede  in  Melfi (Potenza)  e  unita' di  Melfi
(Potenza), per il periodo dal 22 gennaio 1997 al 21 luglio 1997.
  Art.  3, comma  2, legge  n. 223/1991  - Decreto  tribunale del  18
luglio 1995. Contributo addizionale: No.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24074 del 18 febbraio 1998:
  1) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23 maggio  1997, n. 135, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta con  decreto  ministeriale del  29  ovembre 1996,  con
effetto  dal 19  marzo 1996,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti della  S.p.a. Apsia Med,  con sede in S.  Gregorio (Reggio
Calabria) e unita' di: S.  Gregorio (Reggio Calabria), per un massimo
di 102  dipendenti per il periodo  dal 19 settembre 1997  al 18 marzo
1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro  competente, in  data 22  settembre 1997,  come da  protocollo
dello stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b)
del   decreto-legge  1   ottobre   1996,  n.   510,  convertito   con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23 maggio  1997, n. 135, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta con  decreto  ministeriale del  17  ottobre 1996,  con
effetto dal  20 giugno  1996, in  favore dei  lavoratori interessati,
dipendenti della S.r.l.  Marelli Motori, con sede in  Milano e unita'
di: S.S.  Giovanni (Milano), per un  massimo di 66 dipendenti  per il
periodo dal 20 dicembre 1997 al 19 giugno 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 18 dicembre 1997, come da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
   Con decreto ministeriale n. 24075 del 18 febbraio 1998:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  decreto  ministeriale del  29  ottobre 1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
29  ottobre  1997 con  effetto  dal  1  aprile  1997, in  favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Impes Group,
con sede in  Macchia di Ferrandina (Matera) e unita'  di Taranto, per
il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 marzo 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  ottobre 1997 con  decorrenza 1
ottobre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  3 agosto  1997 al  2 febbraio  1998, della  ditta S.r.l.
Faray,  con  sede  in  Casagiove  (Caserta)  e  unita'  di  Casagiove
(Caserta).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 25  giugno 1997 con effetto dal 3  febbraio 1997, in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Faray, con sede in Casagiove e  unita' di Casagiove (Caserta), per il
periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 16  settembre 1997 con decorrenza 3
agosto 1997;
  3)  e'  approvato il  programma  per  crisi azionale,  relativo  al
periodo dal 1 aprile  1995 al 31 marzo 1996, della  ditta S.c. a r.l.
coop. La Corrispondenza, con sede i Roma e unita' di Roma.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.c. a  r.l. coop. La Corrispondenza, con sede
in Roma  e unita' di  Roma, per  il periodo dal  1 aprile 1995  al 30
settembre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il  22 maggio  1995 con  decorrenza 1
aprile 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24076 del 18 febbraio 1998 e' approvato
il programma per  crisi aziendale, relativo al periodo  dal 27 luglio
1997 al  26 luglio  1998, della  ditta S.p.a.  Rebaioli, con  sede in
Darfo  Boario  Terme  (Brescia)  e   unita'  di  Darfo  Boario  Terme
(Brescia).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Rebaioli,  con sede  in Darfo  Boario
Terme  (Brescia) e  unita' di  Darfo Boario  Terme (Brescia),  per il
periodo dal 21 luglio 1997 al 20 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  7 agosto  1997 con  decorrenza 21
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24077 del 18 febbraio 1998 e' approvato
il programma  per crisi aziendale,  relativo al periodo dal  1 aprile
1997  al 31  marzo 1998,  della ditta  S.p.a. Tensiter,  con sede  in
Torino e unita' di San Raffaele Cimena (Torino).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.p.a. Tensiter, con sede in  Torino e unita'
di San Raffaele Cimena (Torino), per  il periodo dal 1 aprile 1997 al
30 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  22 aprile  1997 con  decorrenza 1
aprile 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24078 del 18 febbraio 1998:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il  decreto ministeriale  del 28  luglio
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 28 luglio 1997  con effetto dall'8 febbraio 1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Alenia - Azienda  di Finmeccanica, con sede in Roma  e unita' di sede
ed  unita'  dell'area  aereonautica   di  Caselle  (Torino),  Casoria
(Napoli), Napoli  Centro R.  Bonifacio, Pomigliano (Napoli),  sede di
Roma viale M.  Pilsudski, 92, Torino, per il  periodo dall'8 febbraio
1997 al 7 maggio 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 25  marzo 1997  con decorrenza  8
febbraio 1997;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale, intevenuta con  il decreto ministeriale del  7 marzo 1996,
e'   approvata   la    ulteriore   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale gia'  disposta con  decreto
ministeriale del  7 marzo 1996  con effetto dall'8 febbraio  1995, in
favore dei  lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.r.l. G.
F. Sistemi Avionici - Gruppo Alenia,  con sede in Firenze e unita' di
Caselle (Torino),  Nerviano (Milano), Pomezia (Roma),  per il periodo
dall'8 agosto 1996 al 31 dicembre 1996.
  Istanza aziendale presentata il 23  settembre 1996 con decorrenza 8
agosto 1996;
  3)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al  periodo dall'8 dicembre  1994 al 7 febbraio  1995, della
ditta S.r.l.  G. F.  Sistemi Avionici  - Gruppo  Alenia, con  sede in
Firenze  e unita'  di  Caselle (Torino),  Nerviano (Milano),  Pomezia
(Roma).
  Parere comitato tecnico del 23 dicembre 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla  ditta S.r.l. G. F.  Sistemi Avionici -
Gruppo  Alenia, con  sede in  Firenze e  unita' di  Caselle (Torino),
Nerviano  (Milano), Pomezia  (Roma) per  il perioido  dall'8 dicembre
1994 al 7 febbraio 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 23 dicembre 1994  con decorrenza 8
dicembre 1994;
  3)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
ristrutturazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 7  agosto 1997,  e' autorizzata  la ulteriore  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto  ministeriale  del  7  agosto 1997  con  effetto  dal  9
settembre  1996, in  favore  dei  lavoratori interessati,  dipendenti
dalla  ditta S.p.a.  Metalli Prezioni,  con sede  in Paderno  Dugnano
(Milano) e unita' di Altavilla Vicentina (Vicenza), Burago di Molgora
(Milano), filiali  commerciali di  Firenze e Arezzo,  Paderno Dugnano
(Milano), per il periodo dal 9 settembre 1997 all'8 marzo 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 22  ottobre 1996 con  decorrenza 9
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24079 del 18 febbraio 1998:
  1) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608 e  dell'art. 2,
comma 198,  della legge  23 dicembre  1996, n.  662, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta con  decreto  ministeriale del  29  ottobre 1997,  con
effetto  dal 2  agosto 1996,  in favore  dei lavoratori  interessati,
dipendenti della S.p.a. Saldotecnica, con  sede in Siracusa, e unita'
di Catania,  per un massimo  di 19 dipendenti,  per il periodo  dal 2
agosto 1997 al 1 novembre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 2
novembre 1997 al 1 febbraio 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui  ai precendenti articoli, per i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in data 10  gennaio 1998, come da protocollo dello
stesso.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale, e'  autorizzato ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b)
del   decreto-legge  1   ottobre   1996,  n.   510,  convertito   con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198,  della legge  23 dicembre  1996, n.  662, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto
dal 1 ottobre 1996, in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti
della S.p.a. Enichem, con sede in Milano, e unita' di Priolo Gargallo
(Siracusa), per  un massimo di  39 dipendenti,  per il periodo  dal 1
gennaio 1998 al 31 marzo 1998.
  L'erogazione del trattamento  di cui ai precedenti  articoli, per i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 5 gennaio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b)
del   decreto-legge  1   ottobre   1996,  n.   510,  convertito   con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608 e  dell'art. 2,
comma 198,  della legge  23 dicembre  1996, n.  662, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto
dal 1 ottobre 1996, in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti
della S.p.a.  Agricoltura, con  sede in Palermo,  e unita'  di Priolo
Gargallo (Siracusa), per  un massimo di 9 dipendenti,  per il periodo
dal 1 gennaio 1998 al 31 gennaio 1998.
  L'erogazione del trattamento  di cui ai precedenti  articoli, per i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente  in data 5  gennaio 1998, come da  protocollo dello
stesso.
  4) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b)
del   decreto-legge  1   ottobre   1996,  n.   510,  convertito   con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608 e  dell'art. 2,
comma 198,  della legge  23 dicembre  1996, n.  662, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto
dal 1 ottobre 1996, in  favore dei lavoratori interessati, dipendenti
della S.c. a r.l. Agrofil, con  sede in Catania, e unita' di Catania,
per un massimo di 45 dipendenti,  per il periodo dal 28 dicembre 1997
al 27 marzo 1998.
  L'erogazione del trattamento  di cui ai precedenti  articoli, per i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente in data 17  dicembre 1997, come da protocollo dello
stesso.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto  ministeriale n. 24080  del 18 febbraio 1998  a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il presente  decreto, e' autorizzata la  ulteriore corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto  ministeriale del  24 settembre 1997  con effetto  dal 20
febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l. Confitalia, con sede  in Belvedere Marittimo (Cosenza) e
unita' di Belvedere Marittimo (Cosenza), per il periodo dal 20 agosto
1997 al 19 febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 4  settembre 1997 con decorrenza 20
agosto 1997.
  L'istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga, eventualmente recate,  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24081  del 18 febbraio 1998  a seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  1 ottobre  1997,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con decreto ministeriale del 1
ottobre 1997 con  effetto dal 3 marzo 1997, in  favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta  S.r.l. Virginia,  con sede  in
Riccione (Rimini) e unita' di Coriano  (Rimini), per il periodo dal 2
settembre 1997 al 2 marzo 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 20  ottobre 1997 con  decorrenza 2
settembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24082 del 18 febbraio 1998 e' approvato
il programma per  crisi aziendale, relativo al periodo  dal 17 giugno
1996 al  16 giugno 1997, della  ditta S.p.a. Serist mensa  c/o Fiv.E.
Bianchi  di   Treviglio,  appaltatrice  di  mensa   aziendale  presso
l'azienda  summenzionata con  sede  in Cinisello  Balsamo (Milano)  e
unita' di Treviglio (Bergamo).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale  in favore dei  lavoratori interessati
addetti alla  unita' di mensa aziendale  sottoindicata, limitatamente
alle  giornate   in  cui  vi   e'  stato  l'intervento   della  cassa
integrazione guadagni  ordinaria o  straordinaria presso  la societa'
appaltante  anch'essa di  seguito  indicata S.p.a.  Serist mensa  c/o
Fiv.E. Bianchi di Treviglio, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e
unita' di Treviglio  (Bergamo), per il periodo dal 17  giugno 1996 al
16 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 23  luglio 1996 con  decorrenza 17
giugno 1996.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24083 del 18 febbraio 1998 e' approvato
il programma per ristrutturazione  aziendale, relativo al periodo dal
5 gennaio 1997 al 4 luglio 1998, della ditta S.p.a. Aquafil, con sede
in Arco (Trento) e unita' di Arco (Trento).
  Parere comitato tecnico del 13 gennaio 1998 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Aquafil, con sede in Arco
(Trento) e unita' di Arco (Trento), per il periodo dal 5 gennaio 1997
al 4 luglio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 16  gennaio 1997 con  decorrenza 5
gennaio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24084 del 18 febbraio 1998:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale, intervenuta  con il  decreto ministeriale del  4 febbrario
1998,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 4  febbraio 1998 con effetto dal 28  aprile 1997, in
favore  dei lavotatori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Roferm dal 29 aprile 1997 Biochemie,  con sede in Rovereto (Trento) e
unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 28 ottobre 1997 al 27
aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata il 19  novembre 1997 con decorrenza 28
ottobre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il decreto  ministeriale del  4 febbraio
1998,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del  4 febbraio 1998 con  effetto dal 1 aprile  1997, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Manifattura di Trento, con sede in Spini di Gardolo (Trento) e unita'
di Spini di Gardolo (Trento), per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31
dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 17  ottobre 1997 con  decorrenza 1
ottobre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinaro  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 24085  del 18 febbraio 1998  a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il  decreto ministeriale  del 30  luglio
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale dell'8  marzo 1997  con effetto dal  15 aprile  1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
F.O.M.M. Fonderie  Officine Meccaniche  Mapello, con sede  in Mapello
(Bergamo)  e unita'  di  Mapello  (Bergamo), per  il  periodo dal  15
ottobre 1997 al 14 gennaio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 18  novembre 1997 con decorrenza 15
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24086 del  18  febbraio  1998  sono
accertati  i  presupposti  di  cui  all'art. 3,  comma  2,  legge  n.
223/1991, relativi al periodo dal 23 dicembre 1997 al 22 giugno 1998,
della ditta S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara, con sede in
Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale per  fallimento,  gia'  disposta con  decreto
ministeriale del 27  gennaio 1998 con effetto dal 24  luglio 1997, in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Laboratorio farmaco biologico  Crosara, con sede in  Pomezia (Roma) e
unita' di Pomezia  (Roma), per il periodo dal 23  dicembre 1997 al 22
giugno 1998.
  Art. 3, comma  2, legge n. 223/1991 - Sentenza  Trib. del 24 luglio
1997 n. 60585.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite  concessioni in  deroga, eventualmente  recate dal  presnte
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24087 del 18 febbraio  1998, in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a. Nuova  Scaini  con sede  in
Cagliari.   Unita'  in   Villacidro  (Cagliari),   e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  con   pari  diminuzione  della  durata   del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,   del  periodo  di  integrazione   salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 19 giugno 1994 al 18 dicembre 1994.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 19
dicembre 1994 al 18 giugno 1995.
  Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono  le condizioni per accedere  ai benefici previsti
ai commi 4, 5, e 6  dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 giugno
1994, n. 299,  convertito con modificazioni nella legge  n. 19 luglio
1994, n. 451.
  Con decreto  ministeriale n. 24088  del 18 febbraio 1998,  ai sensi
dell'articolo 4, comma  6, del decreto-legge 1 ottobre  1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
a  decorrere  dal  19  giugno  1995,  e'  prorogata,  in  favore  dei
lavoratori  interessati dipendenti  dalla, S.p.a.  Nuova Scaini,  con
sede in Cagliari. Unita' in Villacidro (Cagliari), per il periodo dal
19 giugno 1995 al 18  dicembre 1995 la corresponsione del trattamento
straordinario  di integrazione  salariale, con  pari riduzione  della
durata del trattamento economico di mobilita'.
  Il trattamento  di cui  al precedente articolo  e' pari  all'80 per
cento del trattamento straordinario  di cassa integrazione guadagni e
la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei
lavoratori gia' interessati dalle,  disposizioni dell'art. 1, commi 1
e 1  bis, della  legge n.  56/1994, i quali,  alla data  di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
  Con decreto ministeriale  n. 24089 del 18 febbraio  1998, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Morteo Industrie, con sede in
Genova e  unita' in Genova per  un massimo di 41  dipendenti; Pozzolo
Formigaro  (Alessandria)  per un  massimo  di  150 dipendenti;  Sessa
Aurunca (Caserta) per  un massimo di 315 dipendenti,  e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 6 dicembre 1997 al 5 giugno 1998.
  La corresponsione  del trattamento sopra disposta  e' ulteriormente
prorogata dal 6 giugno 1998 al 5 dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24090 del 18 febbraio  1998, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.  Annovati,  con  sede  in
Frossasco  (Torino) e  unita'  in  Frossasco per  un  massimo di  115
dipendenti;  Luserna (Torino)  per un  massimo di  45 dipendenti,  e'
prorogata  la corresponsione  del  trattamento straordinario  dall'11
agosto 1997 al 10 febbraio 1998.
  La corresponsione  del trattamento sopra disposta  e' ulteriormente
prorogata dall'11  febbraio 1998  al 10  agosto 1998,  con esclusione
lavoratori in c.f.l.
  L'Istituto  nazionale  della   previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal  contributo addizionale di  cui all'art. 8,  comma 8-
bis della legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24091 del 18 febbraio  1998, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Nova  Edil  con  sede  in:
Gaglianico  e unita'  in  Gaglianico  (Biella) per  un  massimo di  6
dipendenti;  Milano per  un massimo  di  2 dipendenti;  Prato per  un
massimo  di   3  dipendenti,  e'  prorogata   la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione salariale dal  17 dicembre
1997 al 16 dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24092 del 18 febbraio  1998, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Orengine con sede in Genova e
unita'  in  Genova-Sestri   per  un  massimo  di   17  dipendenti  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 18 dicembre 1997 al 17 giugno 1998.
  La corresponsione  del trattamento sopra disposta  e' prorogata dal
18 giugno 1998 al 17 dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24093 dell'8 febbraio  1998, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Eurosud, con sede in Canosa di Puglia
e unita' in Canosa di Puglia (Bari), per un massimo di 16 dipendenti,
e'  autorizzata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale dal 22 dicembre 1993 al 21 giugno 1994.
  La corresponsione  del trattamento sopra disposta  e' prorogata dal
22 giugno 1994 al 21 dicembre 1994.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24094 del 18 febbraio  1998, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Efimdata, con sede in: Bari e
unita' in Bari, per un massimo di 5 dipendenti; Milano per un massimo
di 3 dipendenti;  Roma per un massimo di 24  dipendenti, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 4 luglio 1996 al 31 gennaio 1997.
  L'Istituto  nazionale  della   previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal  contributo addizionale di  cui all'art. 8,  comma 8-
bis della legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24095 del 18 febbraio  1998, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.I.I.  Societa'  Imprese
Industriali, con sede in Milano e unita' in Milano, per un massimo di
13  dipendenti,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 1  agosto  1997 al  31
gennaio 1998.
  La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 1
febbraio 1998 al 31 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge
n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24096  del  18  febbraio  1998,  e'
approvato  il programma  di riorganizzazione  aziendale della  S.p.a.
Enichem Fibre, con  sede in Palermo, per l'unita'  di Ottana (Nuoro),
per il periodo dal 6 febbraio 1996 al 5 febbraio 1998.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  in favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla
S.p.a. Enichem  Fibre, con  sede in Palermo,  per l'unita'  di Ottana
(Nuoro) per il periodo dal 6  febbraio 1996 al 5 agosto 1996; istanza
presentata in data 25 marzo 1996.
  Il  trattamento di  cui sopra  e' prorogato  per il  periodo dal  6
agosto  1996  al 5  febbraio  1997;  istanza  presentata in  data  23
settembre 1996.
  Il  trattamento di  cui  sopra e'  ulteriormente  prorogato per  il
periodo dal 6  febbraio 1997 al 5 agosto 1997;  istanza presentata in
data 21 marzo 1997.
  Il  trattamento  di cui  sopra  e'  ulteriormente prorogato  per  i
periodo dal 6  agosto 1997 al 5 febbraio 1998;  istanza presentata in
data 23 settembre 1997.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  24101  del  18  febbraio  1998,  e'
accertata la  condizione di  cui all'art. 35,  terzo comma,  legge n.
416/1981, relativamente  al periodo  dal 1 giugno  1997 al  31 maggio
1998, della  ditta S.r.l.  Teleprint, con  sede in  Roma e  unita' di
Milano e Roma.
  A  seguito  dell'accertamento  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teleprint,
con sede  in Roma e  unita' di  Milano e Roma,  per il periodo  dal 1
giugno 1997 al 30 novembre 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 24132 del 18 febbraio  1998, a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 23  dicembre 1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
23  dicembre 1997  con  effetto  dal 10  marzo  1997,  in favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Recoaro, con
sede in Valdisotto (Sondrio) e unita' di Recoaro Terme (Vicenza), per
il periodo dal 10 settembre 1997 al 9 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 17 ottobre 1997  con decorrenza 10
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.