MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 1998 

  Concessione  alla ditta  Procaccia  Gennaro  dei benefici  previsti
dall'art.  19,  quarto  comma,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
(GU n.71 del 26-3-1998)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera  Oa) della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista l'istanza  prodotta in  data 14  marzo 1997  con la  quale la
societa'  Procaccia Gennaro,  con  sede  in Val  Vomano  di Penna  S.
Andrea, ha  chiesto l'applicazione dei benefici  agevolativi previsti
dall'art.  19,  quarto  comma,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  per il pagamento del carico di
imposta  dovuto in  base a  dichiarazione afferente  gli anni  1993 e
1994, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile
1995  e febbraio  1996,  per  il residuo  importo  di L.  614.764.493
adducendo  di trovarsi,  allo stato  attuale, nell'impossibilita'  di
corrispondere   il   predetto   importo,  ma   di   poter   adempiere
l'obbligazione   tributaria   previo  accoglimento   delle   avanzate
richieste;
  Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo,
tenuto  anche  conto  dell'avviso   espresso  dagli  organi  all'uopo
interpellati  (camera  di   commercio,  ispettorato  provinciale  del
lavoro, ecc.)  ha manifestato parere favorevole  alla concessione del
richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e
mantenere   il  proseguimento   delle   attivita'  produttive   della
menzionata societa';
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973,  che, per  carichi di  imposte dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuti  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il proseguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  Il residuo carico  tributario di L. 614.764.493  dovuto dalla ditta
Procaccia Gennaro deve essere rideterminato dalla sezione staccata di
Teramo  calcolando sul  debito di  imposta gli  interessi sostitutivi
nella  misura del  9% annuo,  a  decorrere dal  giorno successivo  al
termine fissato  per la  presentazione della dichiarazione  annuale e
fino alla  data di scadenza  della prima o  unica rata del  ruolo. Le
sanzioni  gia' irrogate  (soprattasse  e  pene pecuniarie)  rimangono
sospese in  caso di  puntuale adempimento di  quanto disposto  con il
presente decreto; gli articoli di  ruolo gia' sospesi saranno oggetto
di tempestivo provvedimento di sgravio.
  Il carico cosi' come  rideterminato, comprensivo degli interessi di
ritardata  iscrizione a  ruolo di  cui  all'art. 20  del decreto  del
Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n.  602, e' ripartito
in dodici rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1998.
  Nel  provvedimento  di  esecuzione va  riportato  l'intero  importo
dovuto  e  sullo  stesso  calcolato l'ammontare  degli  interessi  di
prolungata  rateazione   ai  sensi  dell'art.  21   del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602; la  citata
sezione staccata  provvedera', altresi',  a tutti gli  adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia  va'  intestata  alla  sezione
staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.
  In via  cautelare, il  concessionario manterra' in  vita, ancorche'
sospesi,  gli  eventuali atti  esecutivi  posti  in essere  sui  beni
strumentali ed immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara'  revocata, con decreto del  direttore generale
del Dipartimento delle  entrate, ove vengano a  cessare i presupposti
in  base ai  quali e'  stata concessa,  ovvero sopravvengano  fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza o  revoca, il concessionario  riprendera' la
riscossione dell'intero originario carico  iscritto nei ruoli, previo
ricalcolo  degli interessi  di cui  al citato  art. 21  rapportati al
periodo di  effettivo godimento; l'eventuale quotaparte  di interesse
sostitutivo  del 9%,  nel  frattempo versata  dalla societa',  verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza ovvero della revoca, mentre verra' escussa la polizza
fideiussoria nei limiti del credito tributario ancora dovuto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 gennaio 1998
                                                   Il Ministro: Visco