DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1998 

  Termini  per la  presentazione delle  dichiarazioni e  dei relativi
versamenti  per l'anno  1998, ai  sensi  dell'art. 12,  comma 5,  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
(GU n.71 del 26-3-1998)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,  concernente disposizioni  comuni in materia  di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,
n. 633,  concernente l'istituzione  e la disciplina  dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto l'art. 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, che prevede  che i possessori di redditi di  lavoro dipendente e
assimilati indicati agli articoli 46 e  47, comma 1, lettere a) e d),
del testo unico delle imposte  sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della  Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917,  e successive
modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche
presentando  ai   soggetti  eroganti   i  redditi   stessi,  apposita
dichiarazione redatta  su stampato conforme al  modello approvato con
decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilita';
  Visto il decreto-legge  30 settembre 1992, n.  394, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 26  novembre  1992,  n. 461,  istitutivo
dell'imposta sul patrimonio netto;
  Visto il  decreto legislativo  9 luglio  1997, n.  241, concernente
norme di  semplificazione degli adempimenti dei  contribuenti in sede
di  dichiarazione dei  redditi  o dell'imposta  sul valore  aggiunto,
nonche'   di   modernizzazione   del  sistema   di   gestione   delle
dichiarazioni;
  Visto il decreto  legislativo 15 dicembre 1997,  n. 446, istitutivo
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
  Visto in particolare l'art. 12,  comma 5, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in base al quale con
decreto  del Presidente  del  Consiglio dei  Ministri possono  essere
modificati, tenendo  conto delle esigenze generali  dei contribuenti,
dei  sostituti   e  dei  responsabili  d'imposta   o  delle  esigenze
organizzative   dell'Amministrazione,  i   termini  riguardanti   gli
adempimenti degli  stessi soggetti,  relativi a imposte  e contributi
dovuti  in  base al  citato  decreto  legislativo  n. 241  del  1997,
prevedendo, in caso di  differimento del pagamento, l'applicazione di
una maggiorazione ragguagliata  allo 0,50 per cento  mensile a titolo
di interesse o prevedendo che, in  sede di prima applicazione, non si
fa luogo alla predetta maggiorazione per i primi quindici giorni;
  Considerato  che le  rilevanti modifiche  introdotte con  i decreti
legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nella legge
23 dicembre 1996, n. 662, hanno recato numerose novita' che impegnano
i contribuenti e gli intermediari  che prestano assistenza fiscale in
una  considerevole  attivita' di  studio  e  di analisi  delle  nuove
disposizioni;
  Al fine di  evitare che, a causa del limitato  tempo a disposizione
per  la   cognizione  delle   novita'  e   per  la   redazione  delle
dichiarazioni, si verificano difficolta' ed errori che impediscano di
fruire delle opportunita' che le nuove disposizioni hanno introdotto;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Termini per la  presentazione della dichiarazione dei  redditi e di
 altre dichiarazioni e dei relativi versamenti per l'anno 1998.
  1.  Le  dichiarazioni  dei  redditi,  comprese  quelle  riguardanti
imposte  sostitutive delle  imposte  sui redditi,  i  cui termini  di
presentazione scadono  tra il  1 gennaio  ed il  31 maggio  1998 sono
presentate  nel  mese  di  giugno dello  stesso  anno.  I  versamenti
risultanti dalle predette dichiarazioni  sono effettuati dal 1 maggio
al 30  giugno maggiorando le  somme da versare degli  interessi nella
misura  dello 0,50  per cento  per  ogni mese  o frazione  di mese  a
decorrere  dal  sedicesimo giorno  successivo  a  quello di  scadenza
dell'ordinario  termine  di  versamento.  Tale  disposizione  non  si
applica alle dichiarazioni di cui  all'art. 78, comma 10, della legge
30 dicembre 1991, n. 413.
  2. Le  dichiarazioni dei redditi, compresa  quella unificata, delle
persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'art. 6 del
decreto del  Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 600,
relative all'anno 1997 devono essere presentate  tra il 1 giugno e il
31 luglio 1998. I  versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni
sono effettuati:
  a) dal 1 maggio al 15 giugno 1998, senza alcuna maggiorazione;
  b) dal 16 giugno al 15 luglio 1998, maggiorando le somme da versare
dello 0,50 per cento a titolo di interesse.
  3.  Le  disposizioni dei  commi  1  e  2  si applicano  anche  alle
dichiarazioni  relative all'imposta  sul patrimonio  netto di  cui al
decreto-legge   30   settembre   1992,  n.   394,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge 26  novembre 1992,  n. 461,  nonche' alle
apposite dichiarazioni relative all'imposta regionale sulle attivita'
produttive previste dall'art. 31  del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
  4. Per l'anno  1998, i centri di assistenza fiscale  per le imprese
trasmettono le  dichiarazioni di  cui al comma  1 e  le dichiarazioni
annuali dell'imposta sul valore aggiunto dal 1 luglio al 30 settembre
e  le dichiarazioni  dei sostituti  d'imposta dal  1 settembre  al 30
novembre. Per  il medesimo  anno i  centri autorizzati  di assistenza
fiscale  per   lavoratori  dipendenti  e  i   centri  autorizzati  di
assistenza fiscale  per le imprese  convenzionati ai sensi  del comma
13-bis dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, trasmettono
le dichiarazioni di cui all'art. 78,  comma 10, della legge n. 413 da
ultimo citata entro il mese di settembre.
   Roma, 24 marzo 1998
                                             Il Presidente
                                       del Consiglio dei Ministri
                                                  Prodi
Il Ministro delle finanze
          Visco