DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1998
Termini per la presentazione delle dichiarazioni e dei relativi versamenti per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.(GU n.71 del 26-3-1998)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilita'; Visto il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutivo dell'imposta sul patrimonio netto; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto in particolare l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997, prevedendo, in caso di differimento del pagamento, l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,50 per cento mensile a titolo di interesse o prevedendo che, in sede di prima applicazione, non si fa luogo alla predetta maggiorazione per i primi quindici giorni; Considerato che le rilevanti modifiche introdotte con i decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno recato numerose novita' che impegnano i contribuenti e gli intermediari che prestano assistenza fiscale in una considerevole attivita' di studio e di analisi delle nuove disposizioni; Al fine di evitare che, a causa del limitato tempo a disposizione per la cognizione delle novita' e per la redazione delle dichiarazioni, si verificano difficolta' ed errori che impediscano di fruire delle opportunita' che le nuove disposizioni hanno introdotto; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. Termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e di altre dichiarazioni e dei relativi versamenti per l'anno 1998. 1. Le dichiarazioni dei redditi, comprese quelle riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi, i cui termini di presentazione scadono tra il 1 gennaio ed il 31 maggio 1998 sono presentate nel mese di giugno dello stesso anno. I versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni sono effettuati dal 1 maggio al 30 giugno maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento. Tale disposizione non si applica alle dichiarazioni di cui all'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 2. Le dichiarazioni dei redditi, compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative all'anno 1997 devono essere presentate tra il 1 giugno e il 31 luglio 1998. I versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni sono effettuati: a) dal 1 maggio al 15 giugno 1998, senza alcuna maggiorazione; b) dal 16 giugno al 15 luglio 1998, maggiorando le somme da versare dello 0,50 per cento a titolo di interesse. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, nonche' alle apposite dichiarazioni relative all'imposta regionale sulle attivita' produttive previste dall'art. 31 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 4. Per l'anno 1998, i centri di assistenza fiscale per le imprese trasmettono le dichiarazioni di cui al comma 1 e le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto dal 1 luglio al 30 settembre e le dichiarazioni dei sostituti d'imposta dal 1 settembre al 30 novembre. Per il medesimo anno i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese convenzionati ai sensi del comma 13-bis dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, trasmettono le dichiarazioni di cui all'art. 78, comma 10, della legge n. 413 da ultimo citata entro il mese di settembre. Roma, 24 marzo 1998 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro delle finanze Visco