DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1998, n. 59 

  Disciplina della qualifica dirigenziale  dei capi di istituto delle
istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(GU n.71 del 26-3-1998)
 
 Vigente al: 10-4-1998  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Viste la risoluzione doc. XXIV, n. 6 della  commissione  Istruzione
del Senato della Repubblica e le risoluzioni n. 7-00433 e n.  7-00437
della commissione Cultura, scienza  e  istruzione  della  Camera  dei
deputati, approvate il 26 febbraio 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 27 febbraio 1998; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
29, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono  inseriti  i
seguenti articoli: 
  "Art.  25-bis  (Dirigenti  delle  istituzioni  scolastiche).  -  1.
Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica  e'  istituita
la qualifica dirigenziale  per  i  capi  di  istituto  preposti  alle
istituzioni scolastiche ed educative alle quali e'  stata  attribuita
personalita' giuridica ed autonomia a norma  dell'articolo  21  della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in
ruoli  di   dimensione   regionale   e   rispondono,   agli   effetti
dell'articolo 20, in ordine ai risultati, che  sono  valutati  tenuto
conto della specificita' delle funzioni e sulla base delle  verifiche
effettuate   da   un   nucleo   di   valutazione   istituito   presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente  e
composto  da  esperti  anche  non  appartenenti   all'amministrazione
stessa. 
  2.  Il  dirigente  scolastico   assicura   la   gestione   unitaria
dell'istituzione, ne ha la  legale  rappresentanza,  e'  responsabile
della  gestione  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  e   dei
risultati del servizio. Nel rispetto delle  competenze  degli  organi
collegiali scolastici,  spettano  al  dirigente  scolastico  autonomi
poteri di direzione,  di  coordinamento  e  di  valorizzazione  delle
risorse umane.  In  particolare  il  dirigente  scolastico  organizza
l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e  di  efficacia
formative ed e' titolare delle relazioni sindacali. 
  3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2  il  dirigente
scolastico promuove gli interventi per  assicurare  la  qualita'  dei
processi formativi  e  la  collaborazione  delle  risorse  culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per  l'esercizio
della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca
e  innovazione  metodologica  e  didattica,  per  l'esercizio   della
liberta' di scelta educativa delle famiglie e  per  l'attuazione  del
diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 
  4.  Nell'ambito  delle   funzioni   attribuite   alle   istituzioni
scolastiche, spetta al  dirigente  l'adozione  dei  provvedimenti  di
gestione delle risorse e del personale. 
  5.  Nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni  organizzative   e
amministrative  il  dirigente  puo'  avvalersi  di  docenti  da   lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici  compiti,  ed
e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che  sovrintende,  con
autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai  servizi
generali  dell'istituzione  scolastica,   coordinando   il   relativo
personale. 
  6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di  circolo  o
al consiglio di istituto motivata  relazione  sulla  direzione  e  il
coordinamento    dell'attivita'    formativa,     organizzativa     e
amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione  e  un
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della
istituzione scolastica. 
  Art.  25-ter  (Inquadramento  nei  ruoli  regionali  dei  dirigenti
scolastici dei capi d'istituto in servizio). - 1. I capi di  istituto
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i  rettori
e  i  vicerettori  dei  convitti  nazionali,  le  direttrici  e  vice
direttrici degli educandati,  assumono  la  qualifica  di  dirigente,
previa frequenza di appositi  corsi  di  formazione,  all'atto  della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della
personalita' giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15  marzo
1997, n. 59, salvaguardando, per  quanto  possibile,  la  titolarita'
della sede di servizio. 
  2. Il Ministro della  pubblica  istruzione,  con  proprio  decreto,
definisce gli obiettivi, i contenuti e la  durata  della  formazione;
determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli  formativi
e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione  e  di
certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli  organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento  dei  corsi  sul  territorio,  definendone  i  criteri;
stabilisce  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro
affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici  e
privati anche tra loro associati o consorziati. 
  3. La direzione dei conservatori  di  musica,  delle  accademie  di
belle arti, degli istituti superiori per le  industrie  artistiche  e
delle  accademie  nazionali  di  arte  drammatica  e  di  danza,   e'
equiparata alla  dirigenza  dei  capi  d'istituto.  Con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita'  di
designazione e di conferimento e  la  durata  dell'incarico,  facendo
salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo. 
  4. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai
vicerettori  dei  convitti  nazionali  e  alle  vicedirettrici  degli
educandati sono soppressi i corrispondenti  posti.  Alla  conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli. 
  5. I  capi  d'istituto  che  rivestano  l'incarico  di  Ministro  o
Sottosegretario di Stato, ovvero siano  in  aspettativa  per  mandato
parlamentare  o  amministrativo  o  siano   in   esonero   sindacale,
distaccati, comandati, utilizzati o  collocati  fuori  ruolo  possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal  presente  articolo,
ovvero della formazione di cui all'articolo 28 -bis. In  tale  ultimo
caso  l'inquadramento  decorre  ai   fini   giuridici   dalla   prima
applicazione degli inquadramenti  di  cui  al  comma  1  ed  ai  fini
economici dalla data di assegnazione ad  una  istituzione  scolastica
autonoma.". 
  2. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
29,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'  inserito  il
seguente articolo: 
  "Art. 28-bis (Reclutamento  dei  dirigenti  scolastici).  -  1.  Il
reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante  un  corso
concorso selettivo di formazione, indetto con  decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione,  svolto  in  sede  regionale  con  cadenza
periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli  di
formazione specifica per la scuola elementare e media, per la  scuola
secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso  concorso
e' ammesso  il  personale  docente  ed  educativo  delle  istituzioni
statali che abbia maturato, dopo la  nomina  in  ruolo,  un  servizio
effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di  laurea,
nei rispettivi settori formativi,  fatto  salvo  quanto  previsto  al
comma 4. 
  2.  Il  numero  di  posti  messi  a  concorso  in  sede   regionale
rispettivamente per la scuola  elementare  e  media,  per  la  scuola
secondaria superiore e per  le  istituzioni  educative  e'  calcolato
sommando i posti gia' vacanti e disponibili per la  nomina  in  ruolo
alla data della sua indizione, residuati dopo  gli  inquadramenti  di
cui all'articolo 25-ter, ovvero dopo la nomina di tutti  i  vincitori
del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel  corso  del
triennio successivo per collocamento a riposo  per  limiti  di  eta',
maggiorati  della  percentuale  media  triennale  di  cessazioni  dal
servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale  del  25  per
cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilita'. 
  3. Il corso concorso, si articola in una selezione per  titoli,  in
un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un  esame
finale. Al concorso di ammissione accedono  coloro  che  superano  la
selezione  per  titoli  disciplinata  dal  bando   di   concorso   e,
limitatamente   al   primo   corso   concorso,   coloro   che   hanno
effettivamente ricoperto  per  almeno  un  triennio  la  funzione  di
preside incaricato. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati
utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro
il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del  comma  2
rispettivamente per la scuola  elementare  e  media,  per  la  scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative,  maggiorati  del
dieci per cento. 
  4. Il periodo di formazione,  di  durata  non  inferiore  a  quello
previsto dal decreto di cui all'articolo 25 -ter, comma 2,  comprende
periodi di tirocinio ed esperienze  presso  enti  e  istituzioni;  il
numero dei moduli di formazione comune e specifica, i  contenuti,  la
durata e le modalita' di svolgimento sono  disciplinati  con  decreto
del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro  per
la funzione pubblica, che individua  anche  i  soggetti  abilitati  a
realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono  disciplinati  i
requisiti e i limiti di partecipazione al corso  concorso  per  posti
non coerenti con la tipologia del servizio prestato. 
  5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori  coloro  che
l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a  concorso,
rispettivamente per la scuola  elementare  e  media,  per  la  scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo  corso
concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di  cui
all'articolo 25-ter il 40 per cento dei posti  messi  a  concorso  e'
riservato al personale in possesso dei  requisiti  di  servizio  come
preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono  assunti  in
ruolo  nel  limite  dei  posti  annualmente  vacanti  e  disponibili,
nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso  di  rifiuto  della
nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede e'
disposta sulla base dei principi del  presente  decreto  legislativo,
tenuto conto delle specifiche esperienze professionali.  I  vincitori
in attesa di nomina continuano a svolgere l'attivita'  docente.  Essi
possono essere temporaneamente utilizzati, per  la  sostituzione  dei
dirigenti  assenti  per  almeno  tre   mesi.   Dall'anno   scolastico
successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono
piu' conferiti incarichi di presidenza. 
  6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono  ammessi,
nel limite  del  contingente  stabilito  in  sede  di  contrattazione
collettiva, anche i  dirigenti  che  facciano  domanda  di  mobilita'
professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda  e'
subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo  ai  moduli
frequentati. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro della  pubblica  istruzione,  di  concerto  col
Ministro per la funzione pubblica sono  definiti  i  criteri  per  la
composizione delle commissioni esaminatrici.". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 6 marzo 1998 
                              SCALFARO 
    Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
    Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione 
    Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari 
   regionali 
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