MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 1998 

  Concessione alla ditta Mereu Felice dei benefici previsti dall'art.
19,  quarto comma,  del decreto  del Presidente  della Repubblica  29
settembre 1973, n. 602.
(GU n.72 del 27-3-1998)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera  Oa) della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista l'istanza  prodotta in data  20 giugno  1997 con la  quale la
ditta Mereu  Felice, con sede  in Guspini, ha  chiesto l'applicazione
dei  benefici agevolativi  previsti dall'art.  19, quarto  comma, del
decreto del  Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 602,
per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione
afferente l'anno 1991,  iscritto nei ruoli posti  in riscossione alla
scadenza  di  settembre  1996,  per  il  complessivo  importo  di  L.
267.082.040,    adducendo   di    trovarsi    allo   stato    attuale
nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter
adempiere   l'obbligazione  tributaria   previo  accoglimento   delle
avanzate richieste;
  Considerato  che  la  direzione  regionale  delle  entrate  per  la
Sardegna,  tenuto  anche  conto  dell'avviso  espresso  dagli  organi
all'uopo   interpellati  ha   manifestato   parere  favorevole   alla
concessione  del richiesto  beneficio,  in  quanto nella  fattispecie
concreta   sussiste  la   necessita'  di   salvaguardare  i   livelli
occupazionali  e di  assicurare  e mantenere  il proseguimento  delle
attivita' produttive della menzionata societa';
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973,  che, per  carichi di  imposte dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuti  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il proseguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  Sull'importo di  L. 217.834.000 dovuto  dalla ditta Mereu  Felice a
titolo di imposta, devono essere tempestivamente irrogate ed iscritte
a  ruolo le  eventuali sanzioni,  la cui  riscossione, pero',  va poi
sospesa  fino  al puntuale  adempimento  di  quanto disposto  con  il
presente decreto; in tal caso i ruoli gia' sospesi saranno oggetto di
tempestivo  provvedimento  di  sgravio.   Nel  contempo,  la  sezione
staccata di Cagliari,  fermo restando la debenza  degli interessi per
ritardata  iscrizione a  ruolo di  cui  all'art. 20  del decreto  del
Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n.  602, determina il
carico tributario  calcolando, sull'ammontare della sola  imposta, in
luogo  delle  irrogande  sanzioni, gli  interessi  sostitutivi  nella
misura  del 9%  annuo a  decorrere dal  giorno successivo  al termine
fissato per la presentazione della  dichiarazione annuale e fino alla
data di scadenza della prima o unica rata del ruolo.
  Il carico  cosi' come rideterminato, che  tiene conto dell'imposta,
degli interessi  per ritardata iscrizione  a ruolo e  degli interessi
sostitutivi  del 9%  annuo e'  ripartito in  dodici rate  a decorrere
dalla scadenza di febbraio 1998.
  Nel  provvedimento  di  esecuzione va  riportato  l'intero  importo
dovuto  e  sullo  stesso  calcolato l'ammontare  degli  interessi  di
prolungata  rateazione,  ai  sensi   dell'art.  21  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602; la  citata
sezione staccata  provvedera', altresi',  a tutti gli  adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia   va  intestata  alla  sezione
staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.
  In via  cautelare, il  concessionario manterra' in  vita, ancorche'
sospesi,  gli  eventuali atti  esecutivi  posti  in essere  sui  beni
strumentali ed immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara'  revocata, con decreto del  Direttore generale
del dipartimento delle  entrate, ove vengano a  cessare i presupposti
in base ai  quali e' stata concessa ovvero  ove sopravvengano fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera'  la  riscossione  dei  carichi iscritti  nei  ruoli,  ivi
comprese le sanzioni irrogate; l'eventuale quotaparte di interesse al
9%  nel frattempo  versata  dalla societa',  con  il ricalcolo  degli
interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo
godimento, verra'  imputata quale  acconto sulle sanzioni  dovute per
effetto  della decadenza  ovvero della  revoca, mentre  la quotaparte
garantita da polizza fideiussoria verra' incamerata dall'Erario quale
acconto del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
   Roma, 30 gennaio 1998
                                                   Il Ministro: Visco