N. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 1997- 7 marzo 1998
N. 189 Ordinanza emessa il 12 luglio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 marzo 1998) dal tribunale di Catania sulle istanze riunite proposte da Barbagallo Carmelo ed altri Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato in favore di "non abbienti" nei procedimenti penali - Condizioni per l'ammissione al beneficio - Accertamento della "non abbienza" - Presupposto reddituale - Riferimento a quanto risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi - Mancata previsione del riferimento alle reali condizioni economiche e patrimoniali anche di provenienza illecita e desumibili dal tenore di vita - Ingiustificato eguale trattamento di soggetti in condizioni diverse - Violazione del principio del gratuito patrocinio subordinato ad una condizione effettiva, e non solo dichiarata, di non abbienza. (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art 3). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.13 del 1-4-1998 )
In ordine alla istanza di ammissione al patrocinio e di liquidazione compensi a spese dello Stato, proposta ai sensi della legge 30 luglio 1990 n. 217, da: Barbagallo Carmelo, Reitano Luigino, Laugeri Santo, Spedalieri Salvatore, Messina Giovanni, Calio' Antonio Giuseppe, Tilenni Scaglione Salvatore, Scuderi Alfio nel procedimento n. 327/1997 r.g. tribunale di Catania; da: Castorina Francesco, Lizzio Salvatore, Vinciullo Vincenzo, Balsamo Francesco, Vinciguerra Giovanni nel procedimento n. 521/1997 r.g. tribunale di Catania; da: Spitaleri Domenico, Arena Salvatore, Statella Giuseppe, Palmisciano Saverio, Arcidiacono Giuseppe, Marzola Salvatore, Di Paola Antonino, Cunsolo Francesco, Condorelli Pietro, Marzola Sebastiano, Meci Nunziato, Cunsolo Filippo, Calio' Antonino e Uccellatore Giovanni nel procedimento n. 413/1996 r.g. tribunale di Catania; da: Grillo Salvatore nel procedimento n. 513/1994 r.s.s.; da: Cali Antonello e Spano' Sebastiano nel procedimento n. 194797 r.g. tribunale di Catania; Ha pronunciato la seguente ordinanza. Ritiene il Collegio non manifestamente infondta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge n. 217/1990, per evidente irragionevolezza della norma, e per essere la stessa in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti, il primo comma dell'art. 3 della legge n. 217/1990 prevede, quale condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la titolarita' di un reddito non superiore ad un determinato limite in base alle risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi, senza prevedere accertamenti in ordine, oltre che alla posizione fiscale (come previsto dall'art. 6 comma 3 della legge), anche alle reali condizioni economiche e patrimoniali dell'istante, eventualmente alimentate dai proventi delle attivita' illecite, e desumibili dal tenore di vita. La illegittimita' costituzionale della norma appare tanto piu' evidente quando si tratti di ammettere al patrocinio a spese dello Stato soggetti che, in quanto gia' rinviati a giudizio per gravi delitti contro il patrimonio (ad esempio, associazione di tipo mafioso finalizzata al racket delle estorsioni e/o al traffico degli stupefacenti), sono raggiunti da sufficienti indizi di trarre notevoli redditi dal compimento di attivita' illecite. La norma di cui all'art. 3, cosi' come e' congegnata, non prevedendo strumenti di controllo in ordine alla effettiva condizione economica degli istanti, ma controlli formali in ordine alla posizione fiscale degli stessi, sembra violare altresi' il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, in quanto finisce per adottare un medesimo trattamento nei confronti di categorie di persone che si trovano in situazioni economiche diverse, e cioe' persone che versano in condizione di effettiva impossidenza, e persone che risultino versare in tali condizioni solo formalmente, in quanto traggono i mezzi economici da redditi illeciti, e come tali non fiscalmente dichiarabili. Inoltre, per le medesime considerazioni, l'attuale disciplina del patrocinio a spese dello Stato opera una irragionevole discriminazione tra cittadini abbienti, che traggono i propri mezzi economici da attivita' lecita, per la quale e' previsto l'obbligo di dichiarazione dei redditi, e che dunque non possono beneficiare del patrocinio gratuito a spese dello Stato, e cittadini abbienti che traggono i propri mezzi di sussistenza da attivita' illecita non soggetti a dichiarazione fiscale. La norma in questione si pone inoltre in contrasto con il terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, la quale prevede che lo Stato, con appositi istituti, assicuri i mezzi per agire e difendersi, davanti ad ogni giurisdizione, ai cittadini non abbienti e, dunque, subordina il beneficio ad una condizione effettiva e non semplicemente dichiarata dall'interessato. La norma dettata dall'art. 3 della legge n. 217/1990 si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione anche sotto un altro profilo, in quanto finisce con assicurare il patrocinio a spese dello Stato non esclusivamente ai non abbienti, ma anche a tutti coloro che, a prescindere da un effettivo stato di impossidenza, presentano al fisco una dichiarazione nella quale non risultano titolari di un reddito superiore ad certo ammontare. Il Collegio ritiene che i giudizi sopra indicati non possono essere definiti indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la decisione e sospende i giudizi in corso. Manda alla cancelleria per i prescritti adempimenti. Catania, addi' 12 luglio 1997 Il presidente: Cardaci 98C0292