N. 189 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 1997- 7 marzo 1998

                                N. 189
  Ordinanza  emessa  il  12  luglio   1997   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  7  marzo  1998)  dal  tribunale  di Catania sulle
 istanze riunite proposte da Barbagallo Carmelo ed altri
 Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello  Stato  in  favore  di
    "non   abbienti"   nei   procedimenti   penali  -  Condizioni  per
    l'ammissione al beneficio - Accertamento della  "non  abbienza"  -
    Presupposto   reddituale   -   Riferimento   a  quanto  risultante
    dall'ultima dichiarazione dei redditi  -  Mancata  previsione  del
    riferimento  alle reali condizioni economiche e patrimoniali anche
    di  provenienza  illecita  e  desumibili  dal  tenore  di  vita  -
    Ingiustificato   eguale  trattamento  di  soggetti  in  condizioni
    diverse  -  Violazione  del  principio  del  gratuito   patrocinio
    subordinato ad una condizione effettiva, e non solo dichiarata, di
    non abbienza.
 (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art 3).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.13 del 1-4-1998 )
   In   ordine   alla   istanza  di  ammissione  al  patrocinio  e  di
 liquidazione compensi a spese dello Stato, proposta  ai  sensi  della
 legge 30 luglio 1990 n. 217, da: Barbagallo Carmelo, Reitano Luigino,
 Laugeri Santo, Spedalieri Salvatore, Messina Giovanni, Calio' Antonio
 Giuseppe, Tilenni Scaglione Salvatore, Scuderi Alfio nel procedimento
 n.  327/1997  r.g.  tribunale  di  Catania;  da: Castorina Francesco,
 Lizzio Salvatore, Vinciullo Vincenzo, Balsamo Francesco,  Vinciguerra
 Giovanni  nel procedimento n. 521/1997 r.g. tribunale di Catania; da:
 Spitaleri Domenico, Arena Salvatore, Statella  Giuseppe,  Palmisciano
 Saverio,  Arcidiacono Giuseppe, Marzola Salvatore, Di Paola Antonino,
 Cunsolo  Francesco,  Condorelli  Pietro,  Marzola  Sebastiano,   Meci
 Nunziato, Cunsolo Filippo, Calio' Antonino e Uccellatore Giovanni nel
 procedimento  n.  413/1996  r.g.    tribunale  di Catania; da: Grillo
 Salvatore nel procedimento n. 513/1994 r.s.s.; da: Cali  Antonello  e
 Spano'  Sebastiano  nel  procedimento  n.    194797 r.g. tribunale di
 Catania;
   Ha pronunciato la seguente ordinanza.
   Ritiene il Collegio non manifestamente  infondta  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 3 della legge n. 217/1990, per
 evidente irragionevolezza della norma, e  per  essere  la  stessa  in
 contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
   Infatti,  il  primo  comma  dell'art.  3  della  legge  n. 217/1990
 prevede, quale condizione per  l'ammissione  al  patrocinio  a  spese
 dello  Stato,  la  titolarita'  di  un  reddito  non  superiore ad un
 determinato limite in base alle risultanze dell'ultima  dichiarazione
 dei  redditi,  senza prevedere accertamenti in ordine, oltre che alla
 posizione fiscale (come previsto dall'art. 6 comma  3  della  legge),
 anche  alle  reali condizioni economiche e patrimoniali dell'istante,
 eventualmente alimentate dai proventi  delle  attivita'  illecite,  e
 desumibili dal tenore di vita.
   La  illegittimita'  costituzionale  della  norma  appare tanto piu'
 evidente quando si tratti di ammettere al patrocinio  a  spese  dello
 Stato  soggetti  che,  in  quanto  gia' rinviati a giudizio per gravi
 delitti contro  il  patrimonio  (ad  esempio,  associazione  di  tipo
 mafioso  finalizzata al racket delle estorsioni e/o al traffico degli
 stupefacenti),  sono  raggiunti  da  sufficienti  indizi  di   trarre
 notevoli redditi dal compimento di attivita' illecite.
   La  norma  di  cui  all'art.  3,  cosi'  come  e'  congegnata,  non
 prevedendo strumenti di controllo in ordine alla effettiva condizione
 economica  degli  istanti,  ma  controlli  formali  in  ordine   alla
 posizione  fiscale degli stessi, sembra violare altresi' il principio
 di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge,  in  quanto  finisce
 per  adottare  un  medesimo trattamento nei confronti di categorie di
 persone che si trovano in  situazioni  economiche  diverse,  e  cioe'
 persone  che  versano  in  condizione  di  effettiva  impossidenza, e
 persone che risultino versare in tali condizioni solo formalmente, in
 quanto traggono i mezzi economici da redditi illeciti,  e  come  tali
 non fiscalmente dichiarabili.
   Inoltre,  per  le medesime considerazioni, l'attuale disciplina del
 patrocinio   a   spese   dello   Stato   opera   una    irragionevole
 discriminazione  tra  cittadini abbienti, che traggono i propri mezzi
 economici da attivita' lecita, per la quale e' previsto l'obbligo  di
 dichiarazione  dei  redditi, e che dunque non possono beneficiare del
 patrocinio gratuito a spese dello Stato,  e  cittadini  abbienti  che
 traggono  i  propri  mezzi  di  sussistenza da attivita' illecita non
 soggetti a dichiarazione fiscale.
    La norma in questione si pone inoltre in contrasto  con  il  terzo
 comma dell'art. 24 della Costituzione, la quale prevede che lo Stato,
 con  appositi  istituti,  assicuri  i  mezzi  per agire e difendersi,
 davanti ad ogni giurisdizione, ai cittadini non abbienti  e,  dunque,
 subordina   il   beneficio   ad   una   condizione  effettiva  e  non
 semplicemente dichiarata dall'interessato.
   La  norma  dettata  dall'art.  3 della legge n. 217/1990 si pone in
 contrasto con l'art. 24  della  Costituzione  anche  sotto  un  altro
 profilo, in quanto finisce con assicurare il patrocinio a spese dello
 Stato  non  esclusivamente  ai  non abbienti, ma anche a tutti coloro
 che, a prescindere da un effettivo stato di impossidenza,  presentano
 al  fisco  una dichiarazione nella quale non risultano titolari di un
 reddito superiore ad certo ammontare.
   Il Collegio ritiene che i giudizi sopra indicati non possono essere
 definiti  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
 legittimita' costituzionale.
                               P. Q. M.
   Ordina  trasmettersi  gli  atti  alla  Corte  costituzionale per la
 decisione e sospende i giudizi in corso.
   Manda alla cancelleria per i prescritti adempimenti.
     Catania, addi' 12 luglio 1997
                        Il  presidente: Cardaci
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