N. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 1998

                                N. 191
  Ordinanza emessa il 28 gennaio 1998 dalla Corte d'assise  di  Napoli
 nel procedimento penale a carico di Nobis Salvatore
 Processo  penale  - Interrogatorio della persona in stato di custodia
    cautelare in carcere - Obbligo  di  procedere    immediatamente  e
    comunque  non  oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della
    custodia, anche dopo la trasmissione degli  atti  al  giudice  del
    dibattimento  -  Mancata  previsione  -  Lesione  del principio di
    eguaglianza - Contrasto con le norme di diritto internazionale  in
    materia  -  Violazione  del  diritto  di difesa - Riferimento alla
    sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale.
 (C.P.P., 1998, art. 294, comma 1).
 (Cost., artt. 3, 10 e 24).
(GU n.13 del 1-4-1998 )
                           LA CORTE D'ASSISE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 64/97 r.g.
 Corte di assise a carico di  Nobis  Salvatore,  nato  a  S.  Cipriano
 d'Aversa   (Caserta)   il   2   gennaio  1952,  detenuto  nella  casa
 circondariale di Poggioreale imputato del  delitto  di  cui  all'art.
 416-bis,  1,  2 3, 4, 5, 6 e 7 comma cod. penale per aver partecipato
 ad un'associazione di tipo mafioso denominata  "clan  dei  casalesi",
 promossa  diretta  ed organizzata, prima, da Bardellino Antonio (anni
 1981-1988), poi  da  Francesco  Schiavone  di  Nicola,  da  Francesco
 Bidognetti,  da  Iovine  Mario  e da De Falco Vincenzo (1988-1991) ed
 infine da Francesco Schiavone di Nicola  e  da  Francesco  Bidognetti
 che, operando sull'intera area della Provincia di Caserta ed altrove,
 s'avvale  della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della
 condizione  d'assoggettamento  ed  omerta'  che  ne  deriva,  per  la
 realizzazione dei seguenti scopi:
     il  controllo  delle  attivita'  economiche,  anche attraverso la
 gestione  monopolistica   di   interi   settori   imprenditoriali   e
 commerciali;
     il rilascio di concessioni ed autorizzazioni amministrative;
     l'acquisizione di appalti e servizi pubblici;
     l'illecito  condizionamento  dei  diritti  politici dei cittadini
 (ostacolando  il  libero  esercizio  del  voto,  procurando  voti   a
 candidati  indicati dall'organizzazione in occasione di consultazioni
 elettorali)  e,  per   tale   tramite,   il   condizionamento   della
 composizione    e    delle   attivita'   degli   organismi   politici
 rappresentativi locali;
     il  condizionamento   delle   attivita'   delle   amministrazioni
 pubbliche, centrali e locali;
     il   reinvestimento  speculativo  in  attivita'  imprenditoriali,
 immobiliari,  finanziarie  e  commerciali  degli   ingenti   capitali
 derivanti  dalle  attivita'  delittuose,  sistematicamente esercitate
 (estorsioni in danno d'imprese  affidatarie  di  pubblici  e  privati
 appalti  e  di  esercenti attivita' commerciali, traffico di sostanze
 stupefacenti, truffe in danno della CEE, usura ed altro);
     l'assicurazione   dell'impunita'  agli  affiliati  attraverso  il
 controllo,  realizzato  anche  con  la   corruzione,   di   organismi
 istituzionali;
     l'affermazione del controllo egemonico sul territorio, realizzata
 anche   attraverso  la  contrapposizione  armata  con  organizzazioni
 criminose rivali (nel tempo, la N.C.O. di Raffaele Cutolo, il  gruppo
 Nuvoletta,  il  gruppo  Bardellino,  il  gruppo  De  Falco, il gruppo
 Caterino ed  il  gruppo  Quadrano)  e  la  repressione  violenta  dei
 contrasti interni;
     il  conseguimento,  infine,  per se' e per gli altri affiliati di
 profitti e vantaggi ingiusti.
   Con le aggravanti previste dai commi 4, 5  e  6  dell'art.  416-bis
 cod.  pen.,  trattandosi di un'associazione armata volta a commettere
 delitti, nonche' ad acquisire e mantenere il controllo  di  attivita'
 economiche, mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa.
   In  provincia  di  Caserta ed altre parti del territorio nazionale,
 reato accertato fino al febbraio-marzo 1996.
                            Fatto e diritto
   All'udienza del 21 gennaio 1998 l'avv. Raffaele Quaranta, difensore
 di Nobis Salvatore,  chiedeva  la  declaratoria  d'inefficacia  della
 misura  cautelare  della  custodia  in  carcere  cui  e'  attualmente
 sottoposto il Nobis.
   Deduceva che l'imputato era stato tratto in arresto il  27  ottobre
 1997  e  che  non  era  stato  affatto  sentito  riguardo alla misura
 cautelare; precisava che nemmeno in precedenza  egli  era  mai  stato
 interrogato.
   Eccepiva,  in  linea  subordinata,  l'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale.
   La pubblica accusa, premesso che l'imputato era stato arrestato,  a
 seguito  d'ordinanza  di custodia cautelare, dopo che il g.u.p. aveva
 inviato gli atti alla Corte d'assise, deduceva che  non  v'era  alcun
 obbligo   da   parte   del  giudice  d'ascoltare  sull'oggetto  della
 contestazione l'imputato;  rilevava  poi  che  la  Corte  aveva  gia'
 sollevato direttamente d'ufficio la questione d'incostituzionalita' e
 pertanto,  pur  non  ritenendola  particolarmente  fondata,  riteneva
 inopportuno entrare nel merito.
   Osserva la Corte che, effettivamente, il g.u.p.  del  tribunale  di
 Napoli,  che  in  data  11  ottobre  1996  aveva  emesso ordinanza di
 custodia cautelare in carcere nei confronti del Nobis,  ha  disposto,
 con  decreto  del  16 luglio 1997, il rinvio a giudizio dell'imputato
 avanti a questa Corte. Il  g.u.p.  ha,  in  seguito,  trasmesso  alla
 cancelleria  della Corte d'assise gli atti, che sono qui pervenuti in
 data 24 ottobre 1997.
   Il verbale d'arresto del Nobis reca la data del 29 ottobre 1997.
   Il caso di specie  non  rientra,  quindi,  nella  previsione  della
 sentenza  n.  771997 della Corte costituzionale, che si riferiva alla
 diversa ipotesi  dell'imputato  arrestato  prima  della  trasmissione
 degli  atti al giudice del dibattimento. Gli atti, allorche' il Nobis
 e' stato arrestato, si trovavano, invero, gia' da cinque giorni nella
 cancelleria  di  questa  Corte.   La   motivazione   della   sentenza
 declaratoria  di  illegittimita' costituzionale precisa, infatti, che
 "ciascuno dei giudici a quibus, per ragioni direttamente  collegabili
 al  requisito  della  rilevanza,  circoscrive  le  sue doglianze alla
 mancata previsione dell'interrogatorio nel periodo  corrente  fra  la
 richiesta   di  rinvio  a  giudizio  e  la  conclusione  dell'udienza
 preliminare" e che "la questione, investendo le norme denunciate fino
 al   termine  ultimo  di  cognizione  del  giudice  per  le  indagini
 preliminari  in  materia  di  liberta'  personale,   si   estende   a
 coinvolgere  la fase ricompresa tra la richiesta di rinvio a giudizio
 e l'apertura della fase degli atti preliminari al dibattimento".
   Tanto premesso,  deve  ritenersi  che,  allo  stato  attuale  della
 legislazione,  l'istanza  formulata  dal  Nobis  non abbia fondamento
 normativo.
   L'istante invoca, in sostanza, il disposto dell'art. 302 c.p.p.,  a
 norma  del  quale  "La  custodia  cautelare (disposta nel corso delle
 indagini preliminari) perde immediatamente efficacia  se  il  giudice
 non  procede  all'interrogatorio  entro il termine previsto dall'art.
 294".
   A sua volta l'art. 294, nella parte che  interessa,  dispone:  "Nel
 corso  delle  indagini preliminari il giudice, se non vi ha proceduto
 nel corso della udienza di convalida  dell'arresto  o  del  fermo  di
 indiziato  di  delitto,  procede  all'interrogatorio della persona in
 stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque  non
 oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo
 il caso in cui essa sia assolutamente impedita".
   La  Corte  costituzionale  ha  eliminato  dalla norma dell'art. 302
 l'inciso "disposta nel corso delle indagini preliminari",  rendendola
 in  tal  modo  applicabile  anche alla custodia disposta in qualsiasi
 altra fase processuale. Non ha,  invece,  eliminato  le  parole  "nel
 corso  delle  indagini preliminari", con le quali s'apre l'art. 294.1
 dello  stesso  codice,  limitandosi  a  dichiarare   l'illegittimita'
 costituzionale  della norma "nella parte in cui non prevede che, fino
 alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il  giudice
 proceda   all'interrogatorio  della  persona  in  stato  di  custodia
 cautelare in carcere  immediatamente  e  comunque  non  oltre  cinque
 giorni  dall'inizio  di esecuzione della custodia". Il rinvio tuttora
 operato dall'art. 302 al "termine previsto dall'art.  294"  impedisce
 quindi  la  perdita  d'efficacia  della  custodia cautelare fuori del
 "corso delle  indagini  preliminari"  e  del  periodo  procedimentale
 successivo  che termina con la trasmissione degli atti al giudice del
 dibattimento.
   Se, in  altre  parole,  l'arresto  dell'imputato  avviene  dopo  la
 trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, l'interrogatorio
 di garanzia non e' previsto e, quindi, la carcerazione puo' protrarsi
 senza  che  l'imputato debba essere immediatamente tradotto avanti ad
 un giudice che rivaluti le condizioni d'applicabilita' della custodia
 cautelare.
   Tale situazione, a parere di questa Corte, potrebbe determinare  la
 persistenza  di  un  contrasto dell'art. 294, comma 1, con i principi
 della Carta costituzionale.
   La  Corte  costituzionale  ha,  invero,  accolto  l'interpretazione
 secondo  cui  l'interrogatorio  ex  art.  294 del codice di procedura
 penale ha la funzione d'assicurare in termini  brevi,  attraverso  il
 contatto  diretto  dell'indagato  con  il  giudice e l'attivazione di
 un'immediata  possibilita'  di  discolpa,  l'acquisizione   di   ogni
 elemento  utile  per  una  urgente  verifica  della  sussistenza  dei
 presupposti per l'applicazione di una misura  cautelare";  ha,  anzi,
 specificato  che  tale  verifica  avviene  "in  un'ottica  non sempre
 collegata al contesto  indiziario  a  carico,  assumendo  particolare
 rilievo   le   esigenze   cautelari   che,  proprio  in  forza  delle
 dichiarazioni dell'imputato, potrebbero assumere  una  piu'  limitata
 valenza  fino  a  determinare  il  giudice  a rimettere l'imputato in
 liberta' ovvero ad applicare  nei  suoi  confronti  una  misura  meno
 gravosa".  Ha  ritenuto  la  Corte  che l'interrogatorio di garanzia,
 rappresentando "una sorta di controllo successivo sulla  legittimita'
 tanto  da  collegarsi direttamente al writ of habeas corpus, integra,
 per l'imputato in vinculis, il "piu'  efficace  strumento  di  difesa
 avente  ad  esclusivo oggetto la cautela disposta. Per questo motivo,
 nessun  rilievo  possono  avere,  per  escludere  la  necessita'   di
 quell'interrogatorio,  la possibilita' che l'imputato ha di conoscere
 gli atti processuali,  la  previsione  d'interrogatori  aventi  altri
 fini,  il potere attribuito al detenuto d'ottenere, mediante apposite
 istanze ex artt. 299, 309 e 310 c.p.p.,  l'apertura  di  procedimenti
 incidentali di natura cautelare tendenti ad una nuova valutazione dei
 presupposti della misura applicata.
   Appare  pero' evidente, a questo punto, che le stesse ragioni poste
 a fondamento della decisione  della  Corte  costituzionale  ricorrono
 anche nel caso in esame.
   Nella  fase degli atti preliminari al dibattimento (artt. 465 segg.
 c.p.p.), come pure in  quella  degli  atti  introduttivi  (artt.  484
 segg.),   non  e'  previsto  alcun  tipo  d'interrogatorio  od  esame
 dell'imputato.  Nella fase successiva dell'istruzione  dibattimentale
 sono  previste  le dichiarazioni spontanee (art. 494) e l'esame (art.
 503): in entrambi i casi l'imputato viene ascoltato sui fatti oggetto
 dell'imputazione e non gia' sui presupposti della misura cautelare in
 corso d'applicazione.
   La legge non determina la durata della fase degli atti  preliminari
 al  dibattimento.  Nella  prassi applicativa, tuttavia, puo' accadere
 che l'intervallo fra la data in cui gli atti  pervengono  al  giudice
 del  dibattimento e quella in cui si tiene realmente la prima udienza
 si protragga, a causa dell'intasamento dei ruoli e  di  altri  motivi
 contingenti, anche per molti mesi.
   Il dibattimento vero e proprio, poi, solo eccezionalmente si svolge
 secondo  i  ritmi  scanditi dall'art. 477. La norma innanzi citata e'
 assolutamente  inapplicabile  ai  c.d.  maxiprocessi,  la  cui   fase
 dibattimentale puo' durare anche anni (e' appena il caso di segnalare
 che il decreto di rinvio a giudizio si riferisce, oltre che al Nobis,
 ad altri settantacinque imputati).
   Sulla   scorta   di   tali  considerazioni  l'attuale  formulazione
 dell'art.  294, che limita l'obbligo dell'interrogatorio di  garanzia
 al  solo  periodo  delle  indagini  preliminari  e  lo esclude per il
 successivo periodo degli atti preliminari al dibattimento e lo stesso
 dibattimento,  con  la  conseguente  inapplicabilita'  dell'art.  302
 all'imputato  arrestato,  in  esecuzione di una misura di custodia in
 carcere disposta dal g.i.p., nella fase  degli  atti  preliminari  ai
 dibattimento,  appare  in  contrasto  con  gli artt. 3, 10 e 24 della
 Costituzione.
   Quanto all'art. 3, si verifica una disparita' di  trattamento,  del
 tutto   ingiustificata,   tra   l'imputato   arrestato   prima  della
 trasmissione degli atti dal g.u.p.  al  giudice  del  dibattimento  e
 quello arrestato dopo tale adempimento.
   Quanto  all'art.  10, la norma non si conforma alla Convenzione per
 la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali
 del  1950  (entrata  in  vigore  per  l'Italia  nel 1955) ed al Patto
 internazionale  relativo  ai  diritti  civili  e  politici  del  1966
 (entrato in vigore per l'Italia nel 1977), che, entrambe,
   Quanto  all'art.  24,  e'  agevole  riscontrare  come  l'esclusione
 dell'interrogatorio di garanzia priva l'imputato  detenuto  del  piu'
 efficace  strumento  di difesa avente ad esclusivo oggetto la cautela
 disposta.
   Una piu' approfondita disamina  della  non  manifesta  infondatezza
 delle  questioni  innanzi  poste  non  e' necessaria, avendo la Corte
 costituzionale, con la sentenza n. 77 di quest'anno, ritenuto fondate
 le questioni stesse in un caso sostanzialmente analogo.
   Per quanto, infine, attiene alla rilevanza delle  questioni,  basta
 rilevare   che   la  Corte  non  puo'  pronunziarsi  sull'istanza  di
 scarcerazione  se  non  applicando  la  norma  di  cui  si   denunzia
 l'illegittimita'  costituzionale;  se,  infatti, la questione dovesse
 risultare infondata, l'istanza andrebbe rigettata;  se,  all'opposto,
 la  Corte  costituzionale  dovesse  dichiarare  l'incostituzionalita'
 della norma, ne conseguirebbe la scarcerazione dell'imputato.
                               P. Q . M.
   Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costituzionale   dell'art.   294,   comma  1,  c.p.p.,  limitatamente
 all'inciso "Nel corso delle indagini preliminari";
   Dispone  la  immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende   il  giudizio  in  corso  sull'istanza  di  scarcerazione
 proposta in data 21 gennaio 1998  dalla  difesa  dell'imputato  Nobis
 Salvatore;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Napoli, addi' 28 gennaio 1998
                         Il presidente: Lignola
 98C0294