N. 191 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 gennaio 1998
N. 191 Ordinanza emessa il 28 gennaio 1998 dalla Corte d'assise di Napoli nel procedimento penale a carico di Nobis Salvatore Processo penale - Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere - Obbligo di procedere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Contrasto con le norme di diritto internazionale in materia - Violazione del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale. (C.P.P., 1998, art. 294, comma 1). (Cost., artt. 3, 10 e 24).(GU n.13 del 1-4-1998 )
LA CORTE D'ASSISE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 64/97 r.g. Corte di assise a carico di Nobis Salvatore, nato a S. Cipriano d'Aversa (Caserta) il 2 gennaio 1952, detenuto nella casa circondariale di Poggioreale imputato del delitto di cui all'art. 416-bis, 1, 2 3, 4, 5, 6 e 7 comma cod. penale per aver partecipato ad un'associazione di tipo mafioso denominata "clan dei casalesi", promossa diretta ed organizzata, prima, da Bardellino Antonio (anni 1981-1988), poi da Francesco Schiavone di Nicola, da Francesco Bidognetti, da Iovine Mario e da De Falco Vincenzo (1988-1991) ed infine da Francesco Schiavone di Nicola e da Francesco Bidognetti che, operando sull'intera area della Provincia di Caserta ed altrove, s'avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione d'assoggettamento ed omerta' che ne deriva, per la realizzazione dei seguenti scopi: il controllo delle attivita' economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali; il rilascio di concessioni ed autorizzazioni amministrative; l'acquisizione di appalti e servizi pubblici; l'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il libero esercizio del voto, procurando voti a candidati indicati dall'organizzazione in occasione di consultazioni elettorali) e, per tale tramite, il condizionamento della composizione e delle attivita' degli organismi politici rappresentativi locali; il condizionamento delle attivita' delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali; il reinvestimento speculativo in attivita' imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali degli ingenti capitali derivanti dalle attivita' delittuose, sistematicamente esercitate (estorsioni in danno d'imprese affidatarie di pubblici e privati appalti e di esercenti attivita' commerciali, traffico di sostanze stupefacenti, truffe in danno della CEE, usura ed altro); l'assicurazione dell'impunita' agli affiliati attraverso il controllo, realizzato anche con la corruzione, di organismi istituzionali; l'affermazione del controllo egemonico sul territorio, realizzata anche attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminose rivali (nel tempo, la N.C.O. di Raffaele Cutolo, il gruppo Nuvoletta, il gruppo Bardellino, il gruppo De Falco, il gruppo Caterino ed il gruppo Quadrano) e la repressione violenta dei contrasti interni; il conseguimento, infine, per se' e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi ingiusti. Con le aggravanti previste dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 416-bis cod. pen., trattandosi di un'associazione armata volta a commettere delitti, nonche' ad acquisire e mantenere il controllo di attivita' economiche, mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa. In provincia di Caserta ed altre parti del territorio nazionale, reato accertato fino al febbraio-marzo 1996. Fatto e diritto All'udienza del 21 gennaio 1998 l'avv. Raffaele Quaranta, difensore di Nobis Salvatore, chiedeva la declaratoria d'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere cui e' attualmente sottoposto il Nobis. Deduceva che l'imputato era stato tratto in arresto il 27 ottobre 1997 e che non era stato affatto sentito riguardo alla misura cautelare; precisava che nemmeno in precedenza egli era mai stato interrogato. Eccepiva, in linea subordinata, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale. La pubblica accusa, premesso che l'imputato era stato arrestato, a seguito d'ordinanza di custodia cautelare, dopo che il g.u.p. aveva inviato gli atti alla Corte d'assise, deduceva che non v'era alcun obbligo da parte del giudice d'ascoltare sull'oggetto della contestazione l'imputato; rilevava poi che la Corte aveva gia' sollevato direttamente d'ufficio la questione d'incostituzionalita' e pertanto, pur non ritenendola particolarmente fondata, riteneva inopportuno entrare nel merito. Osserva la Corte che, effettivamente, il g.u.p. del tribunale di Napoli, che in data 11 ottobre 1996 aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del Nobis, ha disposto, con decreto del 16 luglio 1997, il rinvio a giudizio dell'imputato avanti a questa Corte. Il g.u.p. ha, in seguito, trasmesso alla cancelleria della Corte d'assise gli atti, che sono qui pervenuti in data 24 ottobre 1997. Il verbale d'arresto del Nobis reca la data del 29 ottobre 1997. Il caso di specie non rientra, quindi, nella previsione della sentenza n. 771997 della Corte costituzionale, che si riferiva alla diversa ipotesi dell'imputato arrestato prima della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento. Gli atti, allorche' il Nobis e' stato arrestato, si trovavano, invero, gia' da cinque giorni nella cancelleria di questa Corte. La motivazione della sentenza declaratoria di illegittimita' costituzionale precisa, infatti, che "ciascuno dei giudici a quibus, per ragioni direttamente collegabili al requisito della rilevanza, circoscrive le sue doglianze alla mancata previsione dell'interrogatorio nel periodo corrente fra la richiesta di rinvio a giudizio e la conclusione dell'udienza preliminare" e che "la questione, investendo le norme denunciate fino al termine ultimo di cognizione del giudice per le indagini preliminari in materia di liberta' personale, si estende a coinvolgere la fase ricompresa tra la richiesta di rinvio a giudizio e l'apertura della fase degli atti preliminari al dibattimento". Tanto premesso, deve ritenersi che, allo stato attuale della legislazione, l'istanza formulata dal Nobis non abbia fondamento normativo. L'istante invoca, in sostanza, il disposto dell'art. 302 c.p.p., a norma del quale "La custodia cautelare (disposta nel corso delle indagini preliminari) perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294". A sua volta l'art. 294, nella parte che interessa, dispone: "Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se non vi ha proceduto nel corso della udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita". La Corte costituzionale ha eliminato dalla norma dell'art. 302 l'inciso "disposta nel corso delle indagini preliminari", rendendola in tal modo applicabile anche alla custodia disposta in qualsiasi altra fase processuale. Non ha, invece, eliminato le parole "nel corso delle indagini preliminari", con le quali s'apre l'art. 294.1 dello stesso codice, limitandosi a dichiarare l'illegittimita' costituzionale della norma "nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia". Il rinvio tuttora operato dall'art. 302 al "termine previsto dall'art. 294" impedisce quindi la perdita d'efficacia della custodia cautelare fuori del "corso delle indagini preliminari" e del periodo procedimentale successivo che termina con la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento. Se, in altre parole, l'arresto dell'imputato avviene dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, l'interrogatorio di garanzia non e' previsto e, quindi, la carcerazione puo' protrarsi senza che l'imputato debba essere immediatamente tradotto avanti ad un giudice che rivaluti le condizioni d'applicabilita' della custodia cautelare. Tale situazione, a parere di questa Corte, potrebbe determinare la persistenza di un contrasto dell'art. 294, comma 1, con i principi della Carta costituzionale. La Corte costituzionale ha, invero, accolto l'interpretazione secondo cui l'interrogatorio ex art. 294 del codice di procedura penale ha la funzione d'assicurare in termini brevi, attraverso il contatto diretto dell'indagato con il giudice e l'attivazione di un'immediata possibilita' di discolpa, l'acquisizione di ogni elemento utile per una urgente verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura cautelare"; ha, anzi, specificato che tale verifica avviene "in un'ottica non sempre collegata al contesto indiziario a carico, assumendo particolare rilievo le esigenze cautelari che, proprio in forza delle dichiarazioni dell'imputato, potrebbero assumere una piu' limitata valenza fino a determinare il giudice a rimettere l'imputato in liberta' ovvero ad applicare nei suoi confronti una misura meno gravosa". Ha ritenuto la Corte che l'interrogatorio di garanzia, rappresentando "una sorta di controllo successivo sulla legittimita' tanto da collegarsi direttamente al writ of habeas corpus, integra, per l'imputato in vinculis, il "piu' efficace strumento di difesa avente ad esclusivo oggetto la cautela disposta. Per questo motivo, nessun rilievo possono avere, per escludere la necessita' di quell'interrogatorio, la possibilita' che l'imputato ha di conoscere gli atti processuali, la previsione d'interrogatori aventi altri fini, il potere attribuito al detenuto d'ottenere, mediante apposite istanze ex artt. 299, 309 e 310 c.p.p., l'apertura di procedimenti incidentali di natura cautelare tendenti ad una nuova valutazione dei presupposti della misura applicata. Appare pero' evidente, a questo punto, che le stesse ragioni poste a fondamento della decisione della Corte costituzionale ricorrono anche nel caso in esame. Nella fase degli atti preliminari al dibattimento (artt. 465 segg. c.p.p.), come pure in quella degli atti introduttivi (artt. 484 segg.), non e' previsto alcun tipo d'interrogatorio od esame dell'imputato. Nella fase successiva dell'istruzione dibattimentale sono previste le dichiarazioni spontanee (art. 494) e l'esame (art. 503): in entrambi i casi l'imputato viene ascoltato sui fatti oggetto dell'imputazione e non gia' sui presupposti della misura cautelare in corso d'applicazione. La legge non determina la durata della fase degli atti preliminari al dibattimento. Nella prassi applicativa, tuttavia, puo' accadere che l'intervallo fra la data in cui gli atti pervengono al giudice del dibattimento e quella in cui si tiene realmente la prima udienza si protragga, a causa dell'intasamento dei ruoli e di altri motivi contingenti, anche per molti mesi. Il dibattimento vero e proprio, poi, solo eccezionalmente si svolge secondo i ritmi scanditi dall'art. 477. La norma innanzi citata e' assolutamente inapplicabile ai c.d. maxiprocessi, la cui fase dibattimentale puo' durare anche anni (e' appena il caso di segnalare che il decreto di rinvio a giudizio si riferisce, oltre che al Nobis, ad altri settantacinque imputati). Sulla scorta di tali considerazioni l'attuale formulazione dell'art. 294, che limita l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia al solo periodo delle indagini preliminari e lo esclude per il successivo periodo degli atti preliminari al dibattimento e lo stesso dibattimento, con la conseguente inapplicabilita' dell'art. 302 all'imputato arrestato, in esecuzione di una misura di custodia in carcere disposta dal g.i.p., nella fase degli atti preliminari ai dibattimento, appare in contrasto con gli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione. Quanto all'art. 3, si verifica una disparita' di trattamento, del tutto ingiustificata, tra l'imputato arrestato prima della trasmissione degli atti dal g.u.p. al giudice del dibattimento e quello arrestato dopo tale adempimento. Quanto all'art. 10, la norma non si conforma alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950 (entrata in vigore per l'Italia nel 1955) ed al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (entrato in vigore per l'Italia nel 1977), che, entrambe, Quanto all'art. 24, e' agevole riscontrare come l'esclusione dell'interrogatorio di garanzia priva l'imputato detenuto del piu' efficace strumento di difesa avente ad esclusivo oggetto la cautela disposta. Una piu' approfondita disamina della non manifesta infondatezza delle questioni innanzi poste non e' necessaria, avendo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 di quest'anno, ritenuto fondate le questioni stesse in un caso sostanzialmente analogo. Per quanto, infine, attiene alla rilevanza delle questioni, basta rilevare che la Corte non puo' pronunziarsi sull'istanza di scarcerazione se non applicando la norma di cui si denunzia l'illegittimita' costituzionale; se, infatti, la questione dovesse risultare infondata, l'istanza andrebbe rigettata; se, all'opposto, la Corte costituzionale dovesse dichiarare l'incostituzionalita' della norma, ne conseguirebbe la scarcerazione dell'imputato.
P. Q . M. Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 1, c.p.p., limitatamente all'inciso "Nel corso delle indagini preliminari"; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso sull'istanza di scarcerazione proposta in data 21 gennaio 1998 dalla difesa dell'imputato Nobis Salvatore; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Napoli, addi' 28 gennaio 1998 Il presidente: Lignola 98C0294