N. 75 ORDINANZA 23 - 26 marzo 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Radiocomunicazioni  - Violazioni della disciplina delle trasmissioni
 di propaganda elettorale - Sanzione amministrativa pecuniaria di lire
 cinquanta milioni irrogata  dal  Garante  per  la  radiodiffusione  e
 l'editoria  -  Jus  superveniens:  legge  23  dicembre 1996, n. 650 -
 Esigenza di nuova valutazione circa  la rilevanza della questione  da
 parte  del  giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice a
 quo.
 
 (Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, comma 1).
 
(GU n.13 del 1-4-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 15, comma 1,
 della legge 10 dicembre  1993,  n.  515  (Disciplina  delle  campagne
 elettorali  per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della
 Repubblica), promossi con ordinanze emesse:
     1) l'una il 22 aprile 1996 dal pretore di Bari  nel  procedimento
 civile  vertente  tra  il  Gruppo  Editoriale  Sigma  86 S.p.a. ed il
 Garante per la radiodiffusione e l'editoria, iscritta al n.  879  del
 registro  ordinanze  1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1996;
     2) l'altra il 1  luglio  1996  dal  pretore  di  Novara,  sezione
 distaccata  di  Borgomanero,  nel procedimento civile vertente tra la
 SAM  Editoriale  S.r.l.  ed  il  Garante  per  la  radiodiffusione  e
 l'editoria,  iscritta  al  n.  1219  del  registro  ordinanze  1996 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  45,  prima
 serie speciale, dell'anno 1996;
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  28  gennaio  1998  il  giudice
 relatore Massimo Vari.
   Ritenuto  che  il pretore di Bari, con ordinanza del 22 aprile 1996
 (r.o. n. 879 del 1996) - emessa nel corso del giudizio instaurato dal
 Gruppo Editoriale Sigma  86  S.p.a.,  in  opposizione  alla  sanzione
 amministrativa  pecuniaria  di L. 50.000.000 irrogata dal Garante per
 la radiodiffusione e l'editoria, per la violazione dell'art. 1, comma
 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dell'art. 16, comma 4,  del
 regolamento  26  gennaio 1994 per la disciplina delle trasmissioni di
 propaganda  elettorale  -  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  15, comma 1, della legge 10 dicembre 1993,
 n. 515 (Disciplina delle  campagne  elettorali  per  l'elezione  alla
 Camera  dei  deputati e al Senato della Repubblica), denunciandone il
 contrasto con gli artt. 2, 3, 21, 41 e 97 della  Costituzione,  nella
 parte in cui, per l'illecito commesso da emittenti operanti in ambito
 locale,  non prevede una sanzione con un minimo edittale meno elevato
 rispetto a  quanto  stabilito  per  la  concessionaria  del  servizio
 pubblico e per le emittenti private operanti in ambito nazionale;
     che  il pretore di Novara, Sezione distaccata di Borgomanero, con
 ordinanza del 1 luglio 1996 (r.o. n. 1219  del  1996)  -  emessa  nel
 corso  di  un analogo giudizio instaurato dalla SAM Editoriale S.r.l.
 in opposizione alla sanzione amministrativa pecuniaria  irrogata  dal
 Garante  per la radiodiffusione e l'editoria - ha sollevato questione
 di legittimita' costituzionale della medesima disposizione  dell'art.
 15,  comma  1,  della  citata legge n. 515 del 1993 per contrasto con
 l'art. 3, primo comma, della  Costituzione  nella  parte  in  cui  la
 citata  norma  non  distingue,  in sede di graduazione delle sanzioni
 amministrative  pecuniarie,  tra  i  soggetti  operanti   in   ambito
 nazionale e quelli in ambito locale;
     che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuta  la Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentata  e  difesa   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate
 inammissibili o, comunque, infondate;
   Considerato che, successivamente alle ordinanze di  rimessione,  e'
 entrata  in  vigore  la legge 23 dicembre 1996 n. 650 (Conversione in
 legge, con modificazioni, del d.-l. 21 ottobre 1996, n.  545  recante
 disposizioni  urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva.
 Interventi  per  il  riordino   della   RAI   S.p.a.,   nel   settore
 dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora
 in  ambito  locale  nonche'  per  le trasmissioni televisive in forma
 codificata) il cui art. 1, comma 23, nel disporre che "nei  confronti
 degli  esercenti  la  radiodiffusione  sonora  e televisiva in ambito
 locale le sanzioni previste dall'art.  15  della  legge  10  dicembre
 1993,  n.  515, sono ridotte ad un decimo", stabilisce, altresi', che
 "le sanzioni gia' irrogate agli stessi soggetti dal  Garante  per  la
 radiodiffusione  e  l'editoria  fino  alla  data di entrata in vigore
 della legge di conversione del  presente  decreto  devono  intendersi
 prive di efficacia";
     che,   in   relazione   all'accennata   modifica  legislativa  ed
 all'ambito temporale di applicabilita' del menzionato art.  1,  comma
 23,  occorre  restituire  gli  atti  ai  giudici  rimettenti, perche'
 valutino se, alla luce della nuova disciplina, le questioni sollevate
 siano tuttora rilevanti.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione  degli  atti  ai  giudici
 rimettenti.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.
                         Il Presidente: Granata
                           Il redattore: Vari
                        Il cancelliere: Malvica
   Depositato in cancelleria il 26 marzo 1998.
                        Il cancelliere: Malvica
 98C0314