Integrazione all'ordinanza n. 1 del 23 settembre 1997 recante: "Disposizioni in materia di rifiuti urbani, di rifiuti speciali e di rifiuti da imballaggio secondario e terziario". (Ordinanza n. 13).(GU n.78 del 3-4-1998)
IL COMMISSARIO DELEGATO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997 con il quale lo stato di emergenza socio economico ambientale nella regione Puglia e' stato prorogato a tutto il 31 dicembre 1998; Vista la propria ordinanza n. 1 del 23 settembre 1997; Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 22/1997, dove e' previsto che ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale attraverso il riutilizzo, riciclaggio ed altre forme di recupero dei rifiuti stessi e che a tale scopo le autorita' competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati; Considerato che in fase di applicazione della citata ordinanza n. 1/97 e' emersa la opportunita' di dettare ulteriori disposizioni integrative per la disciplina dei rifiuti speciali destinati al riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di recupero, al fine di promuovere e favorire il recupero, attraverso il riutilizzo, dei rifiuti speciali prodotti in Puglia negli insediamenti produttivi locali interessati ad utilizzare rifiuti nel proprio ciclo produttivo o comunque allo svolgimento di una delle operazioni di cui all'allegato C del citato decreto legislativo; Ritenuto necessario per quanto sopra di provvedere ad integrare le disposizioni gia' emanate con la ordinanza n. 1/97 per disciplinare la gestione ed il recupero dei rifiuti; Ordina: Il testo del n. 2 del dispositivo dell'ordinanza n. 1/97 e' sostituito dal seguente testo: "2. E' consentito il conferimento dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di smaltimento esercitati in Puglia, ad esclusione di quelli posti a servizio dei bacini di utenza in attuazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani il cui esercizio rientra nella titolarita' dei comuni, nonche' il conferimento dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di recupero esercitati in Puglia, solo e unicamente alla condizione che sia stipulato, su istanza del soggetto titolare della gestione dell'impianto di smaltimento o recupero interessato, uno specifico protocollo di intesa con il Commissario delegato che impegni il gestore stesso: a) ad assicurare lo smaltimento o il recupero dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito del territorio regionale, attraverso l'accoglimento di tutte le istanze di conferimento di rifiuti speciali aventi per oggetto rifiuti speciali prodotti nel territorio pugliese, fino alla capacita' operativa dell'impianto stesso e con priorita' per le istanze di conferimento di rifiuti prodotti negli insediamenti piu' prossimi all'impianto di smaltimento o recupero; b) a praticare per lo smaltimentorecupero dei rifiuti speciali un regime tariffario concordato con il Commissario delegato, che tenga conto del regime tariffario medio praticato da impianti di smaltimento di rifiuti speciali della stessa tipologia, o praticato da analoghi impianti di recupero di rifiuti speciali della stessa tipologia, dei costi di ammortamento e di gestione e della potenzialita' complessiva dell'impianto; c) a comunicare, con cadenza almeno bimestrale, alla regione, alla provincia di competenza e al Commissario delegato, la provenienza, la tipologia e la quantita' dei rifiuti smaltitirecuperati provenienti da fuori regione. Gli accordi tra il Commissario delegato e i soggetti gestori degli impianti di smaltimentorecupero stabiliranno i casi di violazione dell'accordo stesso per i quali deve esserne prevista la risoluzione automatica. I protocolli di intesa, stipulati tra il Commissario e i soggetti titolari della gestione degli impianti, saranno di volta in volta trasmessi alle amministrazioni provinciali per la successiva diffusione degli stessi, per estratto, agli enti e soggetti interessati". Il testo del n. 3 del dispositivo dell'ordinanza n. 1/97 e' sostituito dal seguente testo: "3. E' fatto obbligo ai detentori di rifiuti speciali prodotti nella regione Puglia, di destinare agli impianti di recuperosmaltimento in esercizio sul territorio della regione Puglia i rifiuti prodotti sul territorio regionale, a parita' di condizioni economiche complessive rispetto al recuperosmaltimento in impianti fuori regione, comprese anche quelle relative al trasporto dei rifiuti fino al luogo di recuperosmaltimento"; Il testo del n. 7 del dispositivo dell'ordinanza n. 1/97 e' sostituito dal seguente testo: "7. Il Presidente dell'amministrazione provinciale competente provvedera' alla diffusione, presso gli enti locali e presso i soggetti interessati dell'estratto dei protocolli di intesa stipulati tra il Commissario delegato e i soggetti titolari della gestione degli impianti di smaltimentorecupero dei rifiuti speciali contenenti l'impegno ad assicurare da parte del gestore dell'impianto la priorita' dello smaltimentorecupero nell'impianto stesso dei rifiuti speciali prodotti in Puglia, con relativa indicazione del regime tariffario praticato per lo smaltimentorecupero di tali rifiuti". Fermo il resto. Il presente provvedimento e' notificato ai sindaci dei comuni pugliesi e ai presidenti delle amministrazioni provinciali pugliesi. E' inviato, inoltre, al Ministro della sanita', al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento protezione civile, ai prefetti delle province pugliesi, alla regione Puglia, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura pugliesi. Il presente provvedimento e' pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. E' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Bari, 25 febbraio 1998 Il commissario delegato: Distaso