COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

ORDINANZA COMMISSARIALE  

  Integrazione  all'ordinanza n.  1  del 23  settembre 1997  recante:
"Disposizioni in materia di rifiuti  urbani, di rifiuti speciali e di
rifiuti da imballaggio secondario e terziario". (Ordinanza n. 13).
(GU n.78 del 3-4-1998)

                       IL COMMISSARIO DELEGATO
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 23
dicembre  1997 con  il quale  lo stato  di emergenza  socio economico
ambientale  nella regione  Puglia e'  stato prorogato  a tutto  il 31
dicembre 1998;
  Vista la propria ordinanza n. 1 del 23 settembre 1997;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 22/1997, dove e' previsto
che ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita
la  riduzione  dello  smaltimento finale  attraverso  il  riutilizzo,
riciclaggio ed  altre forme di  recupero dei  rifiuti stessi e  che a
tale scopo le  autorita' competenti promuovono e  stipulano accordi e
contratti di programma con i soggetti economici interessati;
  Considerato che in  fase di applicazione della  citata ordinanza n.
1/97  e' emersa  la  opportunita' di  dettare ulteriori  disposizioni
integrative  per  la disciplina  dei  rifiuti  speciali destinati  al
riutilizzo,  riciclaggio e  ad altre  forme di  recupero, al  fine di
promuovere  e favorire  il  recupero, attraverso  il riutilizzo,  dei
rifiuti  speciali prodotti  in Puglia  negli insediamenti  produttivi
locali interessati ad utilizzare rifiuti nel proprio ciclo produttivo
o  comunque  allo   svolgimento  di  una  delle   operazioni  di  cui
all'allegato C del citato decreto legislativo;
  Ritenuto necessario per quanto sopra  di provvedere ad integrare le
disposizioni gia' emanate  con la ordinanza n.  1/97 per disciplinare
la gestione ed il recupero dei rifiuti;
                               Ordina:
  Il  testo  del n.  2  del  dispositivo  dell'ordinanza n.  1/97  e'
sostituito dal seguente testo:
  "2. E' consentito il  conferimento dei rifiuti speciali provenienti
da fuori regione negli impianti  di smaltimento esercitati in Puglia,
ad esclusione  di quelli  posti a  servizio dei  bacini di  utenza in
attuazione del piano regionale per  lo smaltimento dei rifiuti urbani
il cui  esercizio rientra  nella titolarita'  dei comuni,  nonche' il
conferimento dei rifiuti speciali  provenienti da fuori regione negli
impianti di  recupero esercitati  in Puglia,  solo e  unicamente alla
condizione che sia stipulato, su  istanza del soggetto titolare della
gestione  dell'impianto di  smaltimento o  recupero interessato,  uno
specifico  protocollo  di  intesa  con il  Commissario  delegato  che
impegni il gestore stesso:
  a) ad assicurare lo smaltimento  o il recupero dei rifiuti speciali
prodotti   nell'ambito    del   territorio    regionale,   attraverso
l'accoglimento  di  tutte  le  istanze  di  conferimento  di  rifiuti
speciali aventi per oggetto  rifiuti speciali prodotti nel territorio
pugliese, fino  alla capacita'  operativa dell'impianto stesso  e con
priorita' per  le istanze di  conferimento di rifiuti  prodotti negli
insediamenti piu' prossimi all'impianto di smaltimento o recupero;
  b) a praticare  per lo smaltimentorecupero dei  rifiuti speciali un
regime tariffario  concordato con il Commissario  delegato, che tenga
conto  del   regime  tariffario   medio  praticato  da   impianti  di
smaltimento di  rifiuti speciali della stessa  tipologia, o praticato
da analoghi  impianti di  recupero di  rifiuti speciali  della stessa
tipologia,  dei  costi   di  ammortamento  e  di   gestione  e  della
potenzialita' complessiva dell'impianto;
  c) a comunicare, con cadenza  almeno bimestrale, alla regione, alla
provincia di competenza e al Commissario delegato, la provenienza, la
tipologia e  la quantita' dei rifiuti  smaltitirecuperati provenienti
da fuori regione.
  Gli accordi tra il Commissario  delegato e i soggetti gestori degli
impianti  di smaltimentorecupero  stabiliranno i  casi di  violazione
dell'accordo stesso per i quali  deve esserne prevista la risoluzione
automatica.
  I protocolli di  intesa, stipulati tra il Commissario  e i soggetti
titolari della  gestione degli  impianti, saranno  di volta  in volta
trasmessi   alle  amministrazioni   provinciali  per   la  successiva
diffusione  degli   stessi,  per  estratto,  agli   enti  e  soggetti
interessati".
  Il  testo  del n.  3  del  dispositivo  dell'ordinanza n.  1/97  e'
sostituito dal seguente testo:
  "3.  E' fatto  obbligo ai  detentori di  rifiuti speciali  prodotti
nella    regione   Puglia,    di   destinare    agli   impianti    di
recuperosmaltimento in esercizio sul  territorio della regione Puglia
i rifiuti prodotti sul territorio  regionale, a parita' di condizioni
economiche  complessive rispetto  al recuperosmaltimento  in impianti
fuori  regione,  comprese  anche  quelle relative  al  trasporto  dei
rifiuti fino al luogo di recuperosmaltimento";
  Il  testo  del n.  7  del  dispositivo  dell'ordinanza n.  1/97  e'
sostituito dal seguente testo:
  "7.  Il  Presidente   dell'amministrazione  provinciale  competente
provvedera'  alla  diffusione, presso  gli  enti  locali e  presso  i
soggetti interessati dell'estratto dei protocolli di intesa stipulati
tra  il Commissario  delegato e  i soggetti  titolari della  gestione
degli impianti di smaltimentorecupero dei rifiuti speciali contenenti
l'impegno  ad  assicurare  da  parte  del  gestore  dell'impianto  la
priorita' dello smaltimentorecupero  nell'impianto stesso dei rifiuti
speciali  prodotti in  Puglia,  con relativa  indicazione del  regime
tariffario praticato per lo smaltimentorecupero di tali rifiuti".
  Fermo il resto.
  Il  presente  provvedimento e'  notificato  ai  sindaci dei  comuni
pugliesi e ai presidenti  delle amministrazioni provinciali pugliesi.
E'  inviato,   inoltre,  al  Ministro  della   sanita',  al  Ministro
dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento protezione civile,
ai prefetti delle province pugliesi, alla regione Puglia, alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura pugliesi.
  Il presente  provvedimento e' pubblicato per  intero nel Bollettino
ufficiale della  regione Puglia ed  entra in vigore il  giorno stesso
della pubblicazione. E' altresi'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
   Bari, 25 febbraio 1998
                                     Il commissario delegato: Distaso