Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Sciacca".(GU n.78 del 3-4-1998)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal comune di Sciacca (Agrigento), per il tramite del Consorzio enologico "Kronion" legittimato ai sensi dell'art 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Sciacca" gia' riconosciuta ad indicazione geografica tipica con decreto ministeriale 10 ottobre 1995, in cui e' prevista, tra l'altro, la decadenza da indicazione geografica tipica nel momento stesso in cui viene riconosciuta la denominazione di origine controllata recante il nome geografico in discorso (art. 4, comma 1, lettera c); Viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Sciacca il 4 dicembre 1997; Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. ___________ Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sciacca" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Sciacca", e' riservata ai seguenti vini: "Sciacca" Bianco; "Sciacca" Inzolia; "Sciacca" Grecanico; "Sciacca" Chardonnay; "Sciacca" Riserva Rayana; "Sciacca" Rosso; "Sciacca" Nero d'Ayola; "Sciacca" Cabernet Sauvignon; "Sciacca" Merlot; "Sciacca" Sangiovese; "Sciacca" Rosso Riserva; "Sciacca" Rosato, che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Sciacca" e' riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dalle uve di vitigni provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: a) "Sciacca" Bianco: Inzolia - Grecanico - Chardonnay - Catarratto Lucido, per almeno il 70% congiuntamente o disgiuntamente. Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varieta' a bacca bianca, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento. b) La denominazione di origine controllata "Sciacca" con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Grecanico Inzolia, Chardonnay, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere per la restante parte le uve provenienti da varieta' a bacca bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento. c) La denominazione di origine controllata "Sciacca", con la menzione della sottozona Rayana obbligatoriamente preceduta dalla tipologia Riserva e' consentita ai soli vini bianchi ottenuti dai vigneti nell'ambito aziendale composti da almeno l'80% di Catarratto Lucido e Inzolia congiuntamente o disgiuntamente. Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varieta' a bacca bianca non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento. d) "Sciacca" Rosso: Merlot - Cabernet Sauvignon - Nero d'Avola - Sangiovese, per almeno il 70% congiuntamente o disgiuntamente. Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varieta' a bacca rossa non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento. e) La denominazione di origine controllata "Sciacca" Rosso con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Merlot - Cabernet Sauvignon - Nero d'Avola - Sangiovese, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varieta' a bacca rossa non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento. f) La denominazione di origine controllata "Sciacca" Rosso Riserva e' consentita ai soli vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti nell'ambito aziendale, composti da almeno il 70% di Merlot, Cabernet, Sauvignon, Nero d'Avola, Sangiovese, congiuntamente o disgiuntamente. Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varieta' a bacca rossa non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento. g) La denominazione di origine controllata "Sciacca" Rosato e' riservata, per almeno il 70%, ai vini prodotti esclusivamente con la vinificazione in bianco dei vitigni prescritti per il vino a denominazione di origine controllata "Sciacca" Rosso, o con mostificazione contemporanea delle uve bianche e rosse prescritti per i vini a denominazione di origine controllata "Sciacca" Bianco e Rosso. Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varieta' a bacca rossa non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Agrigento. Art. 3. La produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini di cui all'art. 2, punti a), b), d), e), f), g), devono provenire dagli interi territori amministrativi dei comuni di Sciacca e Caltabellotta in provincia di Agrigento. La denominazione di origine controllata "Sciacca" Riserva Rayana e' consentita ai vini bianchi ottenuti dai vitigni di cui all'art. 2 punto c) provenienti esclusivamente dai terreni ricadenti nella zona ricadente nella provincia di Agrigento, cosi delimitata: da una linea che partendo dal fiume Carboj segue in direzione est la ferrovia fino al punto di incontro con il vallone foce S. Marco che risale fino alla strada comunale Raganella in contrada Purgatorio. Imbocca detta strada fino a raggiungere l'ex s.s. 115 che segue fino all'incrocio con l'ex reggia trazzera Maragani e la consortile di collegamento tra l'ex s.s. 115 e Sciacca-Palermo a scorrimento veloce. Da qui la linea di delimitazione imbocca la strada consortile fino all'incrocio con la Sciacca-Palermo a scorrimento veloce che percorre per un breve tratto fino ad incontrare il fiume Carboj. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini, in ogni caso vanno escluse le uve provenienti da vigneti con forme di allevamento a tendone. I nuovi vigneti dovranno avere una densita' minima non inferiore a 3.000 piante/Ha. E' vietata ogni pratica di forzatura, consentendosi tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso. La resa massima di uva non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 punti a), b), d), e) g) e a 10 tonnellate per ettaro per i vini di cui all'art. 2 punti c) e f). Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sciacca" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Art. 5. Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Sciacca" devono assicurare ai medesimi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo rispettivamente del 10,5% per i vini bianchi e rosati, 10,0% per i vini ottenuti dal vitigno Grecanico e 11,0% per i vini rossi. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Sciacca" Riserva Rayana, prevista nel presente disciplinare, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13,0%. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Sciacca" Rosso Riserva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5%. Le operazioni di vinificazione nonche' di invecchiamento, imbottigliamento e affinamento debbono essere effettuate nell'ambito della zona di cui all'art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche di qualita'. La resa delle uve in vino finito, per tutte le tipologie di cui al presente disciplinare, non deve essere superiore al 70%. Qualora detta resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Per i vini di cui all'all'art. 2, sono consentiti, prima dell'immissione al consumo, la fermentazione e l'affinamento in piccole botti di legno. E' obbligo per i vini di cui all'art. 2, punti c) e f) che prima dell'immissione al consumo, siano stati sottoposti ad un periodo minimo di affinamento di anni 2, di cui almeno 1 in botte di legno. Art. 6. I vini della denominazione di origine controllata "Sciacca" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere ai seguenti requisiti 1) "Sciacca" Bianco: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: delicato, fine, fragrante; sapore: secco, vivace, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; estratto secco netto minimo: 16 g/l; acidita' totale miniula: 4,5 g/l. 2) "Sciacca" Inzolia: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: fruttato, intenso, caratteristico; sapore: armonico, caratteristico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; estratto secco netto minimo: 16 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l. 3) "Sciacca" Grecanico: colore: giallo paglierino tendente al chiaro; odore: delicato, tipico; sapore: armonico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% vol; estratto secco netto minimo: 16 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l: 4) "Sciacca" Chardonnay: colore: giallo paglierino con riflessi dorati; odore: fruttato, caratteristico; sapore: fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; estratto secco netto minimo: 16 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l. 5) "Sciacca" Riserva Rayana: colore: giallo dorato carico; odore intenso, persistente; sapore: pieno, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,5% vol; estratto secco netto minimo: 18 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l: 6) "Sciacca" Rosso: colore : rosso rubino; odore: vinoso, asciutto; sapore: leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l: 7) "Sciacca" Nero d'Avola: colore: rubino piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l: 8) "Sciacca" Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino intenso; odore intenso, caratteristico; sapore: asciutto, rotondo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidila' totale minima: 4,5 g/l. 9) "Sciacca" Merlot: colore: rosso rubino piu' o meno carico; odore: vinoso piuttosto intenso, caratteristico; sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol; estratto secco netto nimimo: 20 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l: 10) "Sciacca" Sangiovese: colore: rosso rubino carico; odore: intenso, caratteristico; sapore: pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5& vol; estratto secco netto minimo: 18 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l: 11) "Sciacca" Rosso Riserva: colore: rosso rubino tendente al granato; odore: caratteristico; sapore: corposo e vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol; estratto secco netto minimo: 20 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l. 12) "Sciacca" Rosato: colore: rosato piu' o meno intenso; odore: delicato, fine, fragrante; sapore: armonico, vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol; estratto secco netto minimo: 16 g/l; acidita' totale minima: 4,5 g/l. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita' e l'estratto secco netto. Art. 7. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Sciacca" e' vietata l'utilizzazione di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dai presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto" e simili. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non avendo significato laudativo e idoneo a trarre in inganno il consumatore. E' consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini cosi' qualificati sono stati ottenuti nel rispetto delle normative vigenti in materia. I vini di cui al presente disciplinare devono riportare obbligatoriamente in etichetta, in modo veritiero e documentabile, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Art. 8. La tappatura delle bottiglie deve essere fatta con tappi fino a 3 litri. Per le confezioni fino a 0.375 litri e' ammesso il tappo a vite.