Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.78 del 3-4-1998)
Con decreto ministeriale n. 24136 del 24 febbraio 1998: 1) e' autorizzata per il periodo dal 19 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel - Societa' Italiana Telecomunicazioni, con sede in Milano e unita' di Milano, Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Nerviano (Milano), Roma, Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Torino, Carini (Palermo), L'Aquila, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 400 ore di lavoro effettivo pari a 50 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6.360 unita', su un organico pari a 9887 lavoratori; 2) e' autorizzata, per il periodo dal 19 febbraio 1995, al 31 dicembre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel Telematica, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), e unita' di Milano, Roma, Napoli, Palermo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 368 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 46 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 68 unita', su un organico pari a 299 lavoratori; 3) e' autorizzata, per il periodo dal 19 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel Sistemi - Impianti e Progettazioni, con sede in Milano e unita' di Milano - Enti centrali, Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Roma, Cagliari, Napoli, Taranto, Catanzaro, Messina, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 296 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 37 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 1215 lavoratori su un organico pari a 2842 unita'; 4) e' autorizzata, per il periodo dal 19 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel Tecnoelettronica, con sede in L'Aquila e unita' di L'Aquila e Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 296 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 37 giorni lavorativi di 8 ore articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 260 lavoratori su un organico pari a 458 unita'; 5) e' autorizzata, per il periodo dal 19 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel Telesis, con sede in Milano e unita' di Milano, Roma, Torino, Napoli, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 368 ore di lavoro effettivo corrispondenti a 46 giorni lavorativi di 8 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di 37 lavoratori su un organico pari a 147 unita'; 6) L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dai precedenti articoli, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalle societa' del Gruppo Italtel e/o societa' indicate nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. n. 22957 del 18 giugno 1997 solo per la parte relativa all'articolo 1. Con decreto ministeriale n. 24137 del 24 febbraio 1998 e' autorizzata per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AT & T Global Information Solutions, con sede in Milano e unita' di Milano, Napoli, Palermo, Roma, Padova, Bologna, Torino, Sesto Fiorentino (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie sett.li nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unita', su un organico complessivo di 683 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. AT & T Global Information Solutions, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24138 del 24 febbraio 1998 e' autorizzata per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordi, con sede in Voghera (Pavia) e unita' di Voghera (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unita', di cui 1 parttime da 30 ore medie settimanali a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 28 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24139 del 24 febbraio 1998 e' autorizzata per il periodo dal 18 marzo 1997 al 17 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafischena, con sede in Fasano (Brindisi) e unita' di Fasano (Brindisi), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unita', su un organico complessivo di 47 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato, sono altresi' autorizzati, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafischena, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24140 del 24 febbraio 1998 e' autorizzata per il periodo dal 2 giugno 1997 al 30 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Virtus, con sede in Pianengo (Cremona) e unita' di Pianengo (Cremona), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unita', su un organico complessivo di 17 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Virtus, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24141 del 24 febbraio 1998 e' autorizzata per il periodo dal 15 aprile 1997 al 14 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soleko, con sede in Pontecorvo (Frosinone) e unita' di Pontecorvo (Frosinone), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 48 unita', su un organico complessivo di 52 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soleko, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24142 del 24 febbraio 1998 e' autorizzata per il periodo dal 2 settembre 1997 al 1 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma, con sede in Sinalunga fraz. Bettolle loc. Bisciano (Siena) e unita' di Sinalunga fraz. Bettolle loc. Bisciano (Siena), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unita', su un organico complessivo di 26 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24143 del 24 febbraio 1998 e' autorizzata per il periodo dal 10 giugno 1997 al 9 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Tongo industria per l'arredamento, con sede in Tegoleto (Arezzo) e unita' di Tegoleto - Civitella in Val di Chiana (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 80 unita', su un organico complessivo di 151 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Tongo industria per l'arredamento, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 24157 del 24 febbraio 1998: 1) e' autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale UPIM, con sede in Milano e unita' di Pescara, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 499 ore, corrispondenti a 78 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori, su un organico di 36 unita'. E' autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Pescara, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 299 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 36 unita'; 2) e' autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Chieti, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 327 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 49 giorni lavorativi di 6,66 ore, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori, su un organico di 29 unita'. E' autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Chieti, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 196 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 29 unita'; 3) e' autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Lanciano (Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 394 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative corrispondenti a 59 giorni lavorativi di 6,66 ore, nei confronti di un numero massimo di 16 lavoratori, su un organico di 24 unita'. E' autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Lanciano (Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 246 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un numero massimo di 7 lavoratori, su un organico di 24 unita'; 4) e' autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale UPIM, con sede in Milano e unita' di L'Aquila, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 385 ore, corrispondenti a 8 ore settimanali regolate su giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 24 dipendenti. E' autorizzata per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di L'Aquila, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 231 ore, articolate mediante una riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 5 ore settimanali, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 24 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24158 del 24 febbraio 1998: 1) e' autorizzata per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Nuoro, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 484 ore, corrispondenti a 73 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 31 lavoratori, su un organico di 47 unita'. E' autorizzata per il periodo dall'20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Nuoro, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 335 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 47 unita'; 2) e' autorizzata per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Carbonia (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 319 ore, corrispondenti a 48 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 27 lavoratori, su un organico di 44 unita'. E' autorizzata per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Carbonia (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 191 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 44 unita'; 3) e' autorizzata per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Iglesias (Nuoro), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 236 ore, corrispondenti a 36 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di 18 lavoratori, su un organico di 35 unita'. E' autorizzata per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Iglesias (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 145 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 35 unita'; 4) e' autorizzata per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Grandi Magazzini, con sede in Milano e unita' di Cagliari, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 547 ore, corrispondenti a 32 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 76 lavoratori, su un organico di 111 unita'. E' autorizzata per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1 maggio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Grandi Magazzini, con sede in Milano e unita' di Cagliari, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 388 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 37 lavoratori, su un organico di 111 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a, - magazzini UPIM, indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24159 del 24 febbraio 1998: 1) e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Ravenna, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 386 ore, corrispondenti a 58 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 33 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Ravenna, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 232 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 33 unita'; 2) e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Piacenza, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 218 ore, corrispondenti a 33 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 22 lavoratori, su un organico di 35 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Piacenza, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 136 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 35 unita'; 3) e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Cesena (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 671 ore, corrispondenti a 101 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di 19 lavoratori, su un organico di 23 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Cesena (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 403 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 17 lavoratori, su un organico di 21 unita'; 4) e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Cento (Ferrara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 326 ore, corrispondenti a 49 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 3 lavoratori, su un organico di 8 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Cento (Ferrara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 196 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 4 lavoratori, su un organico di 8 unita'; 5) e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Bologna-Mazzini (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 278 ore di lavoro, corrispondenti a 42 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 20 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Bologna-Magazzini (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 174 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 20 unita'; 6) e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Bologna-Bassi (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 197 ore, corrispondenti a 30 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 22 lavoratori, su un organico di 39 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Bologna-Bassi (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 132 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 39 unita'; 7) e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Faenza (Ravenna), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 229 ore, corrispondenti a 35 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 13 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Faenza (Ravenna), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 229 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 13 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dai precedenti articoli, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24160 del 24 febbraio 1998: 1) e' autorizzata, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Ravenna, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 234 ore, corrispondenti a 36 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 30 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Ravenna, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 141 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 30 unita'; 2) e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Piacenza, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 182 ore, corrispondenti a 28 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori, su un organico di 33 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Piacenza, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 114 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 33 unita'; 3) e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Cesena (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 556 ore, corrispondenti a 84 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di 17 lavoratori, su un organico di 21 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Cesena (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 334 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un numero massimo di 3 lavoratori, su un organico di 21 unita'; 4) e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Cento (Ferrara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 400 ore, corrispondenti a 60 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 2 lavoratori, su un organico di 7 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Cento (Ferrara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 240 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 4 lavoratori, su un organico di 7 unita'; 5) e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Bologna-Mazzini (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 108 ore di lavoro, corrispondenti a 17 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 17 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Bologna-Magazzini (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 98 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 17 unita'; 6) e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Bologna-Bassi (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 134 ore, corrispondenti a 21 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 23 lavoratori, su un organico di 39 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Bologna-Bassi (Bologna), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 121 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 39 unita'; 7) e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Faenza (Ravenna), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 231 ore, corrispondenti a 35 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 13 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Faenza (Ravenna), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 116 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 13 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dai precedenti articoli, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 dicembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24161 del 24 febbraio 1998: 1) e' autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Rovigo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 323 ore, corrispondenti a 49 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 24 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Rovigo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 194 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 24 unita'; 2) e' autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Conegliano (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 573 ore, corrispondenti a 87 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 19 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Conegliano (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 358 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 19 unita'; 3) e' autorizzata, per il periodo dal 13 giugno 1995 al 12 giugno 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Bassano del Grappa (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 416 ore, corrispondenti a 63 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di 10 lavoratori, su un organico di 20 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 13 giugno 1995 al 12 ottobre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Bassano del Grappa (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 249 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un numero massimo di 9 lavoratori, su un organico di 20 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dai precedenti articoli, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24162 del 24 febbraio 1998: 1) e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale UPIM, con sede in Milano e unita' di Pescara, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 499 ore, corrispondenti a 75 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori, su un organico di 36 unita'. E' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Pescara, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 299 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori, su un organico di 36 unita'; 2) e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Chieti, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 327 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 49 giorni lavorativi di 6,66 ore, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori, su un organico di 29 unita'. E' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Chieti, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 196 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 27 unita'; 3) e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Lanciano (Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, una riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 394 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative corrispondenti a 59 giorni lavorativi di 6,66 ore, nei confronti di un numero massimo di 16 lavoratori, su un organico di 24 unita'. E' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Lanciano (Chieti), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 246 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un numero massimo di 7 lavoratori, su un organico di 24 unita'; 4) e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale UPIM, con sede in Milano e unita' di L'Aquila, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 385 ore, corrispondenti a 8 ore settimanali regolate su giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 24 dipendenti. E' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di L'Aquila, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 231 ore, articolate mediante una riduzione di orario di ogni singola settimana pari a 5 ore settimanali, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 24 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dai precedenti articoli, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24163 del 24 febbraio 1998: 1) e' autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Cash & Carry, con sede in Milano e unita' di Modugno (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 464 ore, corrispondenti a 70 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 33 lavoratori, su un organico di 51 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 novembre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Cash & Carry, con sede in Milano e unita' di Modugno (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 290 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 51 unita'; 2) e' autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Brindisi, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 631 ore, corrispondenti a 95 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 17 lavoratori, su un organico di 34 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Brindisi, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 379 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 34 unita'; 3) e' autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, con sede in Milano e unita' di Foggia, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 439,56 ore, corrispondenti a 66 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un numero massimo di 21 lavoratori, su un organico di 36 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 febbraio 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Cash & Carry, con sede in Milano e unita' di Foggia, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 263 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un numero massimo di 14 lavoratori, su un organico di 36 unita'; 4) e' autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Bari-Crispi (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 179 ore, corrispondenti a 27 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 16 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 28 ottobre 1994 al 27 febbraio 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino UPIM, con sede in Milano e unita' di Bari-Crispi (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 107 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 34 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dai precedenti articoli, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini UPIM, indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.