DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 1998, n. 75 

  Norme di  attuazione dello statuto speciale  della regione Sardegna
concernenti l'istituzione di zone franche.
(GU n.81 del 7-4-1998)
 
 Vigente al: 22-4-1998  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la legge  costituzionale  26  febbraio 1948,  n.  3, che  ha
approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i  Ministri del  tesoro,  del  bilancio e  della  programmazione
economica e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. In  attuazione dell'articolo  12 dello  statuto speciale  per la
regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3, e  successive modificazioni, sono istituite  nella regione zone
franche,  secondo  le  disposizioni  di cui  ai  regolamenti  CEE  n.
2913/1992  (Consiglio) e  n.  2454/1993 (Commissione),  nei porti  di
Cagliari, Olbia,  Oristano, Porto  Torres, Portovesme, Arbatax  ed in
altri porti  ed aree industriali  ad essi funzionalmente  collegate o
collegabili.
  2.  La   delimitazione  territoriale   delle  zone  franche   e  la
determinazione  di ogni  altra  disposizione necessaria  per la  loro
operativita'  viene  effettuata,  su   proposta  della  regione,  con
separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  3. In sede di prima  applicazione la delimitazione territoriale del
porto di Cagliari e' quella  di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo
in data  13 febbraio  1997, dell'accordo  di programma  dell'8 agosto
1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 10 marzo 1998
                              SCALFARO
   Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
   Bassanini,   Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari
   regionali
   Ciampi,  Ministro    del  tesoro,     del  bilancio   e      della
   programmazione economica
    Visco, Ministro delle finanze
 Visto, il Guardasigilli: Flick