MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti    concernenti    il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.82 del 8-4-1998)

  Con decreto ministeriale  n. 24133 del 24 febbraio  1998, a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28
maggio  1996  con  effetto  dal  1  settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. R.C.S. Libri e
grandi opere  - Gruppo Rizzoli/Fiat, con  sede in Milano e  unita' di
Firenze, Milano, Napoli e Roma, per il periodo dal 1 marzo 1997 al 31
agosto 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  23 aprile  1997 con  decorrenza 1
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n.24134 del 24 febbraio 1998, e' approvato
il programma per crisi aziendale,  relativo al periodo dal 24 ottobre
1994 al 23  ottobre 1995, della ditta S.r.l. Co.Ma.Ter.,  con sede in
Capoterra (Cagliari), unita' di c/o Enichem di Ottana (Cagliari).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l.  Co.Ma.Ter.,  con  sede in  Capoterra
(Cagliari) e unita' c/o Enichem  di Ottana (Cagliari), per il periodo
dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995.
  Istanza aziendale presentata il 24  novembre 1994 con decorrenza 24
ottobre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24135  del 24 febbraio 1998, sulla base
di quanto dichiarato  dalla societa' IVECO S.p.a.  nella richiesta di
riesame del 20 ottobre 1997, nonche' di quanto concordato nel verbale
di  accordo  del 7  marzo  1989,  che  formano parte  integrante  del
presente  provvedimento, e'  revocato il  decreto ministeriale  del 2
ottobre  1997, n.  23513,  nella  parte in  cui  e'  stata negata  la
concessione della CIGS  dal 26 dicembre 1988 al 25  febbraio 1989, di
conseguenza   e'   autorizzata   la   concessione   del   trattamento
straordinario di integrazine  salariale in favore di  un numero medio
di 450 lavoratori, dipendenti  dalla S.p.a. Fiat veicoli industriali,
stabilimento di Valle Ufita limitatamente al periodo sopracitato.
  Con decreto ministeriale  n. 24144 del 24 febbraio  1998, a seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della
legge  n. 416/1981,  intervenuto con  il decreto  ministeriale del  1
giugno  1996,   e'  prorogata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l.  Gestione Corriere della Valtellina, con
sede in Sondrio  e unita' di Sondrio, per il  periodo dal 1 settembre
1994 al 28 febbraio 1995.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
marzo 1995 al 31 agosto 1995.
  La   corresponsione  del   trattamento  disposta   come  sopra   e'
ulteriormente prorogata dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei  giornalisti italiani sono autorizzati
a provvedere  al pagamento  diretto del trattamento  straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 24145 del 24 febbraio  1998, in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Arbatax 2000,  con sede  in
Tortoli'-Arbatax (Nuoro)  e unita' in  Cagliari, per un massimo  di 5
dipendenti; Tortoli'-Arbatax (Nuoro) per un massimo di 217 dipendenti
e'  autorizzata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
24 settembre 1997, n. 23400.
  La corresponsione del trattamento  disposta come sopra e' prorogata
dal 25 gennaio 1998 al 24 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24146 del 24 febbraio  1998, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  General Condotte, con sede in
Cortemilia (Cuneo) e unita' in Cortemilia (Cuneo) per un massimo di 7
dipendenti   e'  autorizzata   la   corresponsione  del   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  19 luglio  1997 al  18
gennaio 1998.
  La corresponsione del trattamento  disposta come sopra e' prorogata
dal 19 gennaio 1998 al 18 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale; concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24175  del  2 marzo  1998, a  seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto ministeriale  del  27 novembre  1997,  e' autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27
novembre  1997  con effetto  dal  20  novembre  1996, in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. A.S.I. Agenzia
sviluppo industriale con sede in Avenza di Carrara (Messina) e unita'
di Avenza di Carrara (Messina)  per il periodo dall'11 settembre 1997
al 19 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  18 settembre 1997  con decorrenza
dal 20 maggio 1997.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24176 del 5 marzo 1998, e' approvata la
modifica del  programma per  ristrutturazione aziendale,  relativa al
periodo  dal 5  luglio  1997 al  4 luglio  1998,  della ditta  S.p.a.
Carbosulcis,  con sede  in Gonnessa  (Cagliari) e  unita' di  Miniera
Monte Sinni (Cagliari).
  Parere comitato tecnico del 3 febbraio 1998 - Favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 14 aprile 1997, con effetto dal 5 luglio
1996,  in favore  dei lavoratori  interessati dipendenti  dalla ditta
S.p.a.  Carbosulcis, con  sede  in Gonnessa  (Cagliari)  e unita'  di
Miniera Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 luglio 1997 al 4
gennaio 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  luglio 1997  con decorrenza  5
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24179  del  5 marzo  1998, a  seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il presente  decreto, e' autorizzata la  ulteriore corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto ministeriale, con effetto  dal 24 ottobre 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Ma.Ter.,
con  sede in  Capoterra (Cagliari)  e  unita' c/o  Enichem di  Ottana
(Cagliari), per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il 24  maggio 1995 con  decorrenza 24
aprile 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n.  24180  del 5  marzo  1998, ai  sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662, e  dell'art.  3,  comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23  maggio 1997, n. 135, e' prorogata  la concessione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 3  febbraio  1997, con  effetto dal  5
aprile 1996,  in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla
S.p.a. S.C.A.C. -  Societa' Cementi armati centrifugati,  con sede in
Montesilvano (Pescara) e unita' di  Torre Annunziata (Napoli), per un
massimo  di 46  dipendenti, per  il periodo  dal 5  ottobre 1997al  4
aprile 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 7 ottobre 1997, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura  del trattamento di integrazione  salariale straordinaria
di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con  decreto ministeriale  n. 24181  del  5 marzo  1998, a  seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  dedreto ministeriale  del 24  settembre 1997,  e' autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24
settembre  1997,  con  effetto  dal  7 luglio  1997,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Marzoli &
C., con sede  in Bergamo e unita' di  Palazzolo sull'Oglio (Brescia),
per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 22  gennaio 1998 con  decorrenza 7
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24182 del 5 marzo 1998:
  1)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 19 aprile 1993  con effetto dall'8 febbraio 1992, in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  Enichem
S.p.a. gia' Enichem  Fibre S.p.a., con sede in Milano  gia' Palermo e
unita' di  Napoli, per il  periodo dall'8  febbraio 1995 al  7 agosto
1995.
  Istanza  aziendale presentata  il 24  marzo 1995  con decorrenza  8
febbraio 1995.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7
marzo 1997, n. 22312/33.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
  Il periodo  e' concesso anche  in deroga  al limite massimo  di cui
all'art.  1, comma  9,  della legge  n.  223/1991 relativamente  alle
unita' produttive per le  quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'   il  superamento  del  suddetto   limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
  2)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al  periodo dall'8 febbraio 1995
al 7  febbraio 1996,  della ditta Enichem  S.p.a. gia'  Enichem Fibre
S.p.a., con sede in Milano gia' Palermo e unita' di Napoli.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del  19 aprile  1993,  con effetto  dall'8
febbraio 1992, in favore  dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta Enichem  S.p.a. gia' Enichem  Fibre S.p.a., con sede  in Milano
gia' Palermo e unita' di Napoli, per il periodo dall'8 agosto 1995 al
6 febbraio 1996.
  Istanza aziendale presentata il 25  settembre 1995 con decorrenza 8
agosto 1995.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7
marzo 1997, n. 22312/34.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
  Il periodo  e' concesso anche  in deroga  al limite massimo  di cui
all'art.  1, comma  9,  della legge  n.  223/1991 relativamente  alle
unita' produttive per le  quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'   il  superamento  del  suddetto   limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
  3)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale, relativa al  periodo dall'8 febbraio 1995
al 7  febbraio 1996,  della ditta Enichem  S.p.a. gia'  Enichem Fibre
S.p.a., con sede in Milano gia' Palermo e unita' di Ottana (Nuoro).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto  ministeriale del  19  aprile  1993 con  effetto  dall'8
febbraio 1992, in favore  dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta Enichem  S.p.a. gia' Enichem  Fibre S.p.a., con sede  in Milano
gia'  Palermo e  unita'  di  Ottana (Nuoro),  per  il periodo  dall'8
febbraio 1995 al 7 agosto 1995.
  Istanza  aziendale presentata  il 24  marzo 1995  con decorrenza  8
febbraio 1995.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
  Il periodo  e' concesso anche  in deroga  al limite massimo  di cui
all'art.  1, comma  9,  della legge  n.  223/1991 relativamente  alle
unita' produttive per le  quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'   il  superamento  del  suddetto   limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
  4)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 19 aprile 1993  con effetto dall'8 febbraio 1992, in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  Enichem
S.p.a gia'  Enichem Fibre S.p.a., con  sede in Milano gia'  Palermo e
unita' di  Ottana (Nuoro),  per il  periodo dall'8  agosto 1995  al 7
febbraio 1996.
  Istanza aziendale presentata il 25  settembre 1995 con decorrenza 8
agosto 1995.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994  - pubbicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995.
  Il periodo  e' concesso anche  in deroga  al limite massimo  di cui
all'art.  1, comma  9,  della legge  n.  223/1991 relativamente  alle
unita' produttive per le  quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'   il  superamento  del  suddetto   limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24183 del 5 marzo 1998, e' approvato il
programma per crisi aziendale, relativo  al periodo dal 5 maggio 1997
al 4 maggio  1998, della ditta S.r.l. S.C.M., con  sede in Marcianise
(Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.   S.C.M.,  con  sede  in  Marcianise
(Caserta)  e unita'  di Marcianise  (Caserta), per  il periodo  dal 5
maggio 1997 al 4 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  24 giugno  1997 con  decorrenza 5
maggio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  delal previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24184  del  5 marzo  1998, a  seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto ministeriale  del  18 febbraio  1998,  e' autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18
febbraio 1998 con effetto dal 1 aprile 1995, in favore dei lavoratori
interessati,   dipendenti  dalla   ditta   S.c.  a   r.l.  Coop.   La
Corrispondenza, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal
1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  ottobre 1995 con  decorrenza 1
ottobre 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24185 del 5 marzo 1998:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il decreto  ministeriale del  27 gennaio
1998,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 27 gennaio 1998 con  effetto dal 3 febbraio 1997, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Nuovo Pignone, con  sede in Firenze e unita' di  Roma, per il periodo
dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 4  agosto 1997  con decorrenza  3
agosto 1997;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il decreto  ministeriale del  4 febbraio
1998,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del  4 febbraio 1998 con  effetto dal 17 marzo  1997, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Fater, con  sede in Pescara e  unita' di Patrica (Frosinone),  per il
periodo dal 17 settembre 1997 al 15 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 14 ottobre 1997  con decorrenza 17
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24186  del  5 marzo  1998, a  seguito
dell'approvazione del programma per  crisi aziendale, intervenuta con
il  decreto ministeriale  del  18 febbraio  1998,  e' autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18
febbraio 1998 con effetto dal 1 aprile 1997, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta  S.p.a. Tensiter,  con sede  in
Torino e unita' di San Raffale  Cimena (Torino), per il periodo dal 1
ottobre 1997 al 31 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 24 novembre 1997  con decorrenza 1
ottobre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24187 del 5 marzo 1998, e' approvato il
programma per  crisi aziendale,  relativo al  periodo dal  20 ottobre
1997 al 19  aprile 1998, della ditta S.p.a.  Damonte costruzioni, con
sede  in  Savona  e  unita' di  area  industriale  Albenga  (Savona),
cantieri  vari  (Savona),  impianto   calcestruzzo  (Savona)  e  sede
(Savona).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Damonte costruzioni, con sede in Savona
e  unita'  di  area   industriale  Albenga  (Savona),  cantieri  vari
(Savona),  impianto calcestruzzo  (Savona)  e sede  (Savona), per  il
periodo dal 20 ottobre 1997 al 19 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata il 25  novembre 1997 con decorrenza 20
ottobre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24188  del 5 marzo 1998, sono accertati
i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi
al periodo dal 25 maggio 1997 al 24 novembre 1997, della ditta S.c. a
r.l.  Con.Sar.Co.Ri.,  con  sede  in Cagliari  e  unita'  di  Alghero
(Sassari) e Cagliari.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'accertamento  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale per  fallimento,  gia'  disposta con  decreto
ministeriale del 17  ottobre 1996 con effetto dal 24  maggio 1996, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla ditta S.c. a r.l.
Con.Sar.Co.Ri., con sede in Cagliari  e unita' di Alghero (Sassari) e
Cagliari, per il periodo dal 25 maggio 1997 al 24 novembre 1997.
  Art. 3,  comma 2,  legge n.  223/1991 -  Sentenza tribunale  del 24
maggio 1996, n. 118.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eveutualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24189  del  5 marzo  1998, a  seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 marzo 1997,
e'   autorizzata   la   ulteriore  corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale  del 21  marzo 1997  con effetto  dal 4  marzo 1996,  in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
G.F.T.,  con  sede in  Torino  e  stabilimento  e uffici  di  Settimo
Torinese (Torino), uffici  di Torino, per il periodo  dal 4 settembre
1997 al 3 marzo 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 20  ottobre 1997 con  decorrenza 4
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esp1icite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24190  del  5 marzo  1998, a  seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto  ministeriale del  4  febbraio 1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
4  febbraio 1998  con  effetto dal  3 febbraio  1997,  in favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente -
Cash &  Carry -  Gruppo Rinascente,  con sede  in Rozzano-Milanofiori
(Milano) e unita' di Cash &  Carry, via Acicastello (Catania), per il
periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  settembre 1997 con decorrenza 3
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24191 del 5 marzo 1998, e' approvato il
programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 marzo 1997
al 10  marzo 1998, della  ditta S.p.a. Gafer,  con sede in  Palermo e
unita' di Palermo.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Gafer, con  sede in Palermo e unita' di
Palermo, per il periodo dall'11 marzo 1997 al 10 settembre 1997.
  Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1997 con decorrenza 11
marzo1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica il rispetto  del limite massiino di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 24192 del 5 marzo 1998:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 2 marzo 1996 al 1 marzo 1997, della ditta S.p.a. Co.Ind.,
sede  in Manoppello  (Pescara)  e unita'  di  Manoppello (Pescara)  e
Pontecorvo (Frosinone).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell' approvazione  di  cui  sopra, e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Co.Ind.,  con  sede  in  Manoppello
(Pescara) e unita' di  Manoppello (Pescara) e Pontecorvo (Frosinone),
per il periodo dal 2 marzo 1996 al 1 marzo 1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale  presentata il  24 aprile  1996 con  decorrenza 2
marzo 1996.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3
febbraio 1997, n. 22082.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dall'11 novembre 1996 al  10 novembe 1997, della ditta S.p.a.
Co.Ind., con sede in Manoppello  (Pescara) e unita' di Rapolano Terme
(Siena).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale in favore  dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Co.Ind.,  con  sede  in  Manoppello
(Pescara) e unita' di Rapolano  Terme (Siena), per il periodo dall'11
novembre 1996 al 10 novembre 1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale presentata il 24  dicembre 1996 con decorrenza 11
novembre 1996.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5
dicembre 1997, n. 23848.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  3)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 4  giugno 1997 al 7 dicembre 1997,  della ditta Consorzio
Fugist, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 25  giugno 1997 con effetto dal 4  dicembre 1996, in
favore dei  lavoratori interessati  dipendenti dalla  ditta Consorzio
Fugist, con sede in  Napoli e unita' di Napoli, per  il periodo dal 4
giugno 1997 al 3 dicembre 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  luglio 1997  con decorrenza  4
giugno 1997;
  4)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 6  ottobre 1997 al 5 ottobre 1998,  della ditta S.n.c. La
Rosa di Caiafa F. in amministrazione controllata, con sede in Solofra
(Avellino) e unita' di Solofra (Avellino).
  Art. 3-bis, legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.n.c. La Rosa di Caiafa F. in amministrazione
controllata,  con sede  in  Solofra (Avellino)  e  unita' di  Solofra
(Avellino), per il periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 aprile 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 29  ottobre 1997 con  decorrenza 6
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24193  del  5 marzo  1998, a  seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
della legge n.  416/1981 intervenuto con il  decreto ministeriale del
27  gennaio  1998, e'  prorogata  la  corresponsione del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l.  Linotypia Vacuna, con sede in  Roma e unita'
di Roma, per il periodo dal 23 marzo 1997 al 22 settembre 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di  previdenza dei giornalisti italiani  sono autorizzati a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale n. 24194 del 5 marzo 1998, e' accertata la
condizione di cui all'art. 35,  terzo comma, della legge n. 416/1981,
relativamente al periodo dal 30 giugno  1997 al 30 giugno 1999, della
ditta S.p.a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede in Milano e
unita' di Pompei (Napoli).
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Avvenire
nuova  editoriale italiana,  con sede  in Milano  e unita'  di Pompei
(Napoli), per il periodo dal 30 giugno 1997 al 29 dicembre 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale di  previdenza dei giornalisti italiani  sono autorizzati a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 24196 del 5 marzo 1998,  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. I.R.S.  Industrie  riunite  del
Savio, con  sede in Sesto Fiorentino  (Firenze) e unita' in  Bagno di
Romagna (Forli'), per un massimo  di 58 dipendenti e Sesto Fiorentino
(Firenze),  per  un  massimo  di  7  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 27 febbraio 1997 al 26 agosto 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
27 gennaio 1998, n. 23995.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 27 agosto 1997 al 26 febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24197 del 5 marzo 1998,  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa costruzioni Brambilla, con
sede in Milano  e unita' in Milano, per un  massimo di 28 dipendenti,
e'  autorizzata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale dal 17 gennaio 1997 al 16 luglio 1997.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 17 luglio 1997 al 16 gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24198 del 5 marzo 1998,  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.a.s. Industria tessile  casentinese di
Dini Alberto & C., con sede in Bibbiena (Arezzo) e unita' di Bibbiena
(Arezzo),  per  un  massimo  di  20  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 9 maggio 1997 all'8 novembre 1997.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6
agosto 1997, n. 23275, compresi i lavoratori in C.F.L.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal  9 novembre  1997 all'8  maggio  1998, compresi  i lavoratori  in
C.F.L.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24199 del 5 marzo 1998,  in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.a.s. Maglificio ferrarese  di Scrivani
Elisabetta &  C., con sede in  Piacenza e unita' in  Piacenza, per un
massimo  di  21  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  4 dicembre
1997 al 3 giugno 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 4 giugno 1998 al 3 dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24217 del 6 marzo 1998  e' disposta la
proroga della  corresponsione di una indennita'  pari all'importo del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto
dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti
delle compagnie e gruppi portuali, compresa la Compagnia carenanti di
Genova, nonche' in  favore dei lavoratori e  dipendenti delle imprese
di cui all'art. 16 della legge n.  84 del 1994 ed ai dipendenti delle
autorita' portuali,  cosi' elencati nell'allegata tabella,  di cui al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 febbraio
1998,  che fa  parte integrante  del presente  provvedimento, per  il
periodo  dal 1  aprile 1997  al  31 dicembre  1997, e  per la  durata
dell'intera sospensione,  cosi' come disciplinata dall'art.  9, comma
2,  del  decreto-legge  23  gennaio 1997,  n.  455,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 29.