Integrazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave modificato con decreto dirigenziale 16 febbraio 1998.(GU n.82 del 8-4-1998)
IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Grave del Friuli" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente delle Repubblica 10 gennaio 1979 e 1 ottobre 1985 con il quale sono state apportate modifiche al suddetto disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1993 con il quale la denominazione "Grave del Friuli" e' stata modificata in "Friuli" Grave. Vista la domanda avanzata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave. Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997; Viste le istanze presentate avverso il suddetto parere dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dal Consorzio tutela vini d.o.c. "Friuli" Grave relativamente ad alcuni disposti degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, e 8 del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi. Visti il parere integrativo del suddetto Comitato con il quale sono state accolte per intero dette istanze e il disciplinare di produzione dei vini di che trattasi riproposto con gli emendamenti richiesti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1997. Visto il decreto dirigenziale 16 febbraio 1998 recante modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave in conformita' ai pareri del citato Comitato, come risultano dalla proposta integrativa sopra citata; Visto il disposto dell'art. 8 del succitato disciplinare di produzione nel quale, per errore di trascrizione, non e' stato riportato - come peraltro specificato nel testo del disciplinare di produzione di cui al sopra citato parere integrativo - il comma quinto relativo all'obbligatorieta' per i vini in questione di riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione; Vista la delibera del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, riportata nel verbale n. 50 relativo alla riunione del 9 e 10 febbraio 1998, per la quale si rende obbligatoria, per tutti i vini a denominazione di origine controllata, l'indicazone in etichetta dell'anno di produzione delle uve; Ritenuto pertanto necessario procedere, per i motivi sopraccennati, alla integrazione dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute e modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico Il testo dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave, e' integrato dal seguente comma che andra' a collocarsi successivamente al quarto comma: (Omissis). I vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave devono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 1998 Il dirigente: La Torre