MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 marzo 1998 

  Integrazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di  origine   controllata  "Friuli"  Grave  modificato   con  decreto
dirigenziale 16 febbraio 1998.
(GU n.82 del 8-4-1998)

                            IL DIRIGENTE
capo  della  sezione  amministrativa  del  Comitato  nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni   geografiche   tipiche   dei   vini   responsabile   del
procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  del 20  luglio
1970, con il quale e'  stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata  dei vini  "Grave del  Friuli" ed  e' stato  approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visti i decreti del Presidente delle Repubblica 10 gennaio 1979 e 1
ottobre 1985 con il quale  sono state apportate modifiche al suddetto
disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 3 agosto 1993 con
il quale la  denominazione "Grave del Friuli" e'  stata modificata in
"Friuli" Grave.
  Vista la domanda  avanzata dagli interessati intesa  ad ottenere la
modifica del disciplinare  di produzione dei vini  a denominazione di
origine controllata "Friuli" Grave.
  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei   vini  e  la  proposta   di  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata "Friuli" Grave pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 1997;
  Viste  le  istanze  presentate  avverso il  suddetto  parere  dalla
regione  Friuli-Venezia Giulia  e  dal Consorzio  tutela vini  d.o.c.
"Friuli" Grave relativamente ad alcuni  disposti degli articoli 1, 3,
4, 5, 6, e 8 del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi.
  Visti il parere integrativo del suddetto Comitato con il quale sono
state  accolte  per  intero  dette   istanze  e  il  disciplinare  di
produzione dei  vini di che  trattasi riproposto con  gli emendamenti
richiesti, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1997.
  Visto il decreto dirigenziale 16 febbraio 1998 recante modifiche al
disciplinare  di  produzione  dei  vini a  denominazione  di  origine
controllata  "Friuli"  Grave  in  conformita' ai  pareri  del  citato
Comitato, come risultano dalla proposta integrativa sopra citata;
  Visto  il  disposto  dell'art.  8  del  succitato  disciplinare  di
produzione  nel  quale, per  errore  di  trascrizione, non  e'  stato
riportato - come  peraltro specificato nel testo  del disciplinare di
produzione  di cui  al sopra  citato  parere integrativo  - il  comma
quinto  relativo  all'obbligatorieta'  per  i vini  in  questione  di
riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione;
  Vista  la  delibera del  Comitato  nazionale  per  la tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  e delle  indicazioni geografiche
tipiche dei vini, riportata nel  verbale n. 50 relativo alla riunione
del 9  e 10 febbraio  1998, per la  quale si rende  obbligatoria, per
tutti i vini a denominazione  di origine controllata, l'indicazone in
etichetta dell'anno di produzione delle uve;
  Ritenuto pertanto necessario procedere, per i motivi sopraccennati,
alla integrazione dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini
di che trattasi;
  Considerato che  l'art. 4  del citato  regolamento 20  aprile 1994,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei  disciplinari di produzione, prevede che
le  denominazioni  di  origine  controllata  vengano  riconosciute  e
modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Il  testo dell'art.  8 del  disciplinare di  produzione dei  vini a
denominazione di origine controllata "Friuli" Grave, e' integrato dal
seguente  comma che  andra'  a collocarsi  successivamente al  quarto
comma:
  (Omissis).
  I vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave devono
obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle
uve.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 marzo 1998
                                               Il dirigente: La Torre