N. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 1998

                                N. 204
  Ordinanza emessa il 10  febbraio  1998  dal  pretore  di  Rieti  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Marfoli Giovanni e l'A.S.L.   di
 Rieti
 Sanita' pubblica - Farmaci somministrabili gratuitamente  dal  S.S.N.
    -  Limitazione  a quelli inseriti in apposito elenco predisposto e
    periodicamente aggiornato dalla C.U.F.  -  Conseguente  esclusione
    dalla somministrazione gratuita dei farmaci del cosiddetto "metodo
    Di Bella" - Incidenza sul principio della tutela della salute.
 (D.-L.  21 ottobre 1996, n. 536, art. 1, comma 4, convertito in legge
    23 dicembre 1996, n. 648).
 (Cost., art. 32).
(GU n.14 del 8-4-1998 )
                              IL PRETORE
   Sul ricorso presentato dall'avv. Maurizio Antinucci ex  artt.  700,
 669-bis e seguenti del c.p.c.;
                             O s s e r v a
   Al  pretore  e' stato chiesto di pronunciarsi in via di urgenza sul
 caso di un cittadino, affetto da una grave  neoplasia  cerebrale,  il
 quale,  sconsigliato  dai  sanitari  (cfr. certificato del 23 ottobre
 1997) di proseguire la  cura  con  i  trattamenti  convenzionali  per
 questo  tipo  di  affezioni  (chemioterapia, radioterapia, intervento
 chirurgico),  intende  ricorrere  all'ormai noto metodo Di Bella, che
 prevede l'uso di un complesso di farmaci, tra cui lo Stilamin  mg. 3,
 con  dosaggio  di  somatostatina  tale  da  essere  elencato  tra   i
 medicinali utilizzabili solo in ospedale o strutture assimilate (cfr.
 art.  2  d.lgs.  30  dicembre 1992 n. 539; provv. 28 febbraio 1994 in
 Gazzetta Ufficiale n. 42 del 7 marzo 1994).
   La richiesta risulta determinata dalla circostanza, emersa in  sede
 di  informazioni sommarie, che il ricorrente, rimasto disoccupato, e,
 pertanto, non piu' in grado di provvedere all'acquisto del farmaco  a
 proprie  spese,  si era visto sospendere la somministrazione gratuita
 del medicinale da parte dell'A.S.L. RI 2, in seguito alla delibera in
 data 10/12 settembre 1997, del Comitato unico del farmaco (cfr.  nota
 AG 13/1995 del 17 novembre 1997), organo del Ministero della sanita',
 preposto alla classificazione dei medicinali e dei prodotti  galenici
 (artt. 9, 10 legge 24 dicembre 1993 n. 537).
   Tra  le  ragioni del ricorso non e' di secondaria importanza che la
 somatostatina,  come  preparato  galenico,  o,  in  farmaci  che   la
 contengono  in dosaggi minori di quelli indicati dal metodo Di Bella,
 si acquista  in  farmacia  a  costi  elevatissimi  (la  singola  dose
 giornaliera  di  3  mg.  di  somatostatina  viene  venduta  al prezzo
 oscillante tra le quattrocentomila e le cinquecentomila lire).
   Ma il medicinale non e' facile da reperire, forse  per  eccesso  di
 domanda  o  per  fenomeni  speculativi o per effetto combinato; tanto
 che, ultimamente, alcune  regioni,  e  le  rispettive  A.S.L.,  hanno
 deciso di distribuire il farmaco anche fuori dai circuiti ospedalieri
 e senza corrispettivo economico.
   In   concreto   il  bene  della  salute,  nel  settore  delle  cure
 anticancro, rischia di rimanere  privo  di  una  tutela  adeguata  ed
 uniforme,  anche  in  quei  casi dove la gravita' della malattia e la
 inefficacia dei medicinali in commercio indirizzano verso  esperienze
 terapeutiche  nuove,  ma non per questo da porsi a carico del malato,
 quando le sue condizioni economiche non lo consentono.
   Sotto il profilo giuridico, la questione di fondo  che  il  ricorso
 prospetta  consiste nell'accertare se sia ammessa la somministrazione
 gratuita  da  parte  dell'Azienda  sanitaria   locale   (A.S.L.)   di
 medicinali, non inclusi, nella classificazione del Comitato unico del
 farmaco   (C.U.F.),  tra  quelli  erogabili  a  carico  del  Servizio
 sanitario nazionale (S.S.N.). Indagine che finisce con il portare  il
 discorso  sul  versante  della  legittimita'  dei comportamenti della
 pubblica amministrazione; non  potendosi  evidentemente  emettere  un
 provvedimento  che,  in ipotesi, non solo travalichi la giurisdizione
 dell'Autorita' giudiziaria ordinaria, ma imponga all'Ente pubblico un
 obbligo non sancito dalla legge.
   In questa prospettiva, si osserva che la Corte  di  cassazione,  in
 piu'   di   un'occasione,   ha   ritenuto   non  necessaria,  per  la
 somministrazione gratuita, l'inclusione del  farmaco  nel  prontuario
 farmaceutico,  quando  il  medicinale  risulti  indispensabile per il
 trattamento di gravi condizioni o sindromi morbose (cfr.  d.u.  Cass.
 sez.  lav. 3 ottobre 1996 n. 8661 in Foro It., 1997, 1, 3331 con note
 e richiami giur.).
   Ma va rilevato che, recentemente, il legislatore ha introdotto  nel
 sistema  dell'assistenza  farmaceutica una disposizione, in base alla
 quale, anche farmaci non autorizzati  e  non  classificati  ai  sensi
 dell'art.  8,  comma  10, legge n. 537/1993, denominati "innovativi",
 possano essere dispensati, a carico del S.S.N., in favore di soggetti
 che,  "per  la  loro  patologia, non dispongano di valida alternativa
 terapeutica"; ribadendosi, anche per questi medicinali, la necessita'
 del loro inserimento "in apposito elenco predisposto e periodicamente
 aggiornato dalla C.U.F." (art. 1, comma 4, d.-l. 21 ottobre  1996  n.
 536 convertito in legge 23 dicembre 1996 n. 648).
   Dunque,  la volonta' del legislatore, sulla materia dell'erogazione
 gratuita  dei  farmaci,  risulta  evidente:  da  un  lato,   con   la
 disposizione  citata  si  e' inteso ampliare il campo dell'erogazione
 gratuita dei farmaci, inserendovi quelli innovativi;  dall'altro,  si
 e'  ribadito  che  l'assistenza  farmaceutica,  erogabile dallo Stato
 resti sospesa fin quando il medicinale non sia valutato da un  organo
 del Ministero della sanita'.
   Detto  per inciso, il principio non e' privo di giustificazione nel
 campo dell'assistenza farmaceutica (dove e'  comprensibile  che  alla
 gratuita'  di  un  medicinale facciano da contrappeso controlli della
 P.A.), ma quando lo si estende ai casi in cui il  malato  non  sappia
 come  curarsi, mancando "valide alternative terapeutiche", le ragioni
 che fanno da sostegno a detto principio si pongono in  contrasto  con
 basilari esigenze di umanita' e di solidarieta' sociale.
   In  proposito, si e' dell'opinione che su questa scelta legislativa
 abbia  pesato  in  maniera  determinante  l'interesse,   piu'   volte
 riconosciuto  anche dalla Corte costituzionale (sent. 16 ottobre 1990
 n. 455), di far quadrare i conti  della  crescente  spesa  sanitaria.
 Preoccupazione  costante  del legislatore, piu' o meno accentuata nel
 tempo, con la conseguenza che beni  ed  interessi  costituzionalmente
 protetti,  come  la Vita (art. 2), la Salute (art. 32), l'Uguaglianza
 (art. 3), la buona Amministrazione (art. 97) e le  finalita'  Sociali
 (art.  41),  trovano, a seconda del momento politico ed economico, un
 bilanciamento diverso. Basti pensare  alla  riforma  del  1978,  che,
 rispetto  al  passato,  aveva  attribuito alla assistenza sanitaria e
 farmaceutica un valore piu' marcato (tanto da essere definita riforma
 "ultracostituzionale").
   Comunque sia,  con  l'introduzione  nell'ordinamento  dell'art.  1,
 comma  4,  del  decreto-legge  n.  536/1996  conv.,  non  sembra piu'
 percorribile la via interpretativa seguita dalla Cassazione, in  tema
 di  somministrazione  gratuita di farmaci non compresi nel prontuario
 farmaceutico nazionale (oggi sostituito con gli  elenchi  per  classe
 del C.U.F. ex art. 8, commi 10-14, legge n. 537/1993).
   Spieghiamoci   meglio:  secondo  l'indirizzo  della  Cassazione  il
 diritto soggettivo del cittadino all'assistenza farmaceutica,  ed  il
 corrispondente  obbligo dell'Autorita' di somministrare gratuitamente
 farmaci non compresi nel prontuario, erano riconducibili non tanto al
 disposto dell'art. 32 Cost.,  di  per  se'  incapace  di  configurare
 posizioni  di  diritto  perfette  ed  assolute  (da ult. Cass. ss.uu.
 civili sent.  del 12 giugno 1997 n. 5297),  quanto  all'art.  10  del
 d.-l.  12  settembre 1983 n. 463, (convertito nella legge 11 novembre
 1983 n. 638), che, al secondo comma, sanciva l'obbligo della p.a.  di
 prevedere, in un elenco apposito, farmaci destinati al trattamento di
 gravi  forme  morbose,  per  i  quali  non era dovuta alcuna quota di
 partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria.
   Da  questa  concezione  la  S.C.  faceva  discendere  l'obbligo del
 giudice  ordinario  di  disapplicare  il   prontuario   farmaceutico,
 allorche', in contrasto con l'art. 32 della Costituzione e con l'art.
 10,  comma  2, decreto-legge  n. 463/1983 conv., non vi fossero stati
 inclusi farmaci indispensabili per il trattamento di  gravi  malattie
 (Cass.    civ. sez. lav. sent. 8661/1996 citata; Cass. civ. sez. lav.
 sent.  11 settembre 1996 n. 8241; Cass. civ. sez. lav. 8 gennaio 1996
 n.  65).
   D'altra parte, questo indirizzo della Corte di cassazione, in  tema
 di  somministrazione gratuita di farmaci, non compresi nel prontuario
 terapeutico, poteva conservare  margini  di  applicabilita',  finche'
 fosse  rimasta  irrisolta,  sul  piano  legislativo,  l'ipotesi di un
 farmaco, ritenuto indispensabile per la  salute  e  la  sopravvivenza
 stessa del malato, affetto da gravi sindromi morbose.
   A  conclusioni  ben  diverse  deve  pervenirsi con l'emanazione del
 decreto-legge n. 536/1996. Infatti, l'eventualita' che,  farmaci  non
 autorizzati  ne'  classificati,  siano  dispensati  gratuitamente, in
 mancanza di una valida terapia (vale a  dire  in  presenza  di  gravi
 sindromi morbose incurabili con i farmaci "salvavita" o "di supporto"
 di  cui  alla  legge  537  citata,  art.  8,  commi 10 e 14) e' stata
 valutata,  in  sede   legislativa,   e,   dal   legislatore   stesso,
 condizionata  all'inclusione  di  quei  farmaci in un apposito elenco
 predisposto  ed  aggiornato  dalla   C.U.F.   (art.   1,   comma   4,
 decreto-legge  n.  536),  secondo  le  procedure e i criteri adottati
 dalla stessa Commissione.
   A questo punto si impone una  lettura  piu'  attenta  dell'art.  1,
 comma  4,  soprattutto,  in relazione al disposto dell'art. 32 Cost.,
 sul diritto alla salute e sulla garanzia della gratuita'  delle  cure
 agli "indigenti".
   Diversamente,   la   tutela   costituzionale   potrebbe   risultare
 "degradata" a quella legislativa.
   In sostanza, va considerato, nel tentativo di capire la portata e i
 limiti della disposizione citata, che alcuni medicinali, benche'  non
 autorizzati ne' elencati nelle classi previste dall'art. 8, comma 10,
 della  legge  n.  537/1993,  sono  erogabili  a  carico  del S.S.N. a
 determinate condizioni; precisamente  (come  stabilito  dall'art.  1,
 comma  4,  decreto-legge  n.  536):  a)  l'inesistenza  di una valida
 alternativa  terapeutica;  b)  la  ragionevole  aspettativa  che   il
 farmaco,   non   ancora   autorizzato,  possa  sostituirsi  a  quelli
 dimostratisi inefficaci, fondata  sulla  circostanza  che  lo  stesso
 farmaco  sia  autorizzato  in  altri  Stati o risulti autorizzato per
 curare una malattia diversa da quella da cui sia affetto  il  malato,
 ovvero,   venga   sottoposto   a   sperimentazione   clinica,  previa
 documentazione delle sue caratteristiche, con particolare riferimento
 alla "qualita'" ed alla "sicurezza" (cfr.  provv. 17 gennaio 1997  in
 Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1997, nonche' art. 1, d.m. 28
 luglio  1977  in  Gazzetta  Ufficiale n.   216 del 9 agosto 1977); c)
 l'inserimento del farmaco da parte del C.U.F.  nell'apposito  elenco,
 dopo  la  valutazione  della  documentazione e il calcolo della spesa
 derivante dall'impiego, (che, nel  complesso,  non  doveva  superare,
 nell'anno  1996,  i  30  miliardi, cifra elevata a 100 miliardi dalla
 legge 27 dicembre 1997 n. 449).
   Pertanto, dall'esame di siffatte condizioni, ed in  particolare  di
 quella sub b), si puo' arguire che l'erogabilita' a carico del S.S.N.
 di  un farmaco, sia limitata, ad un tetto di spesa, variabile di anno
 in anno, e  a  quei  medicinali  non  autorizzati,  per  i  quali  il
 legislatore   stesso   ha   formulato   una  prognosi  favorevole  di
 affidabilita', al fine dell'immissione in  commercio,  rispetto  alla
 piu' specifica valutazione demandata alla C.U.F.
   Questa lettura dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge citato, induce
 a   ritenere  che  la  disciplina  contenuta  nella  disposizione  in
 argomento sia, per quanto in  essa  previsto,  conforme  all'art.  32
 Cost.;  dovendosi  convenire che, al diritto alla salute, considerato
 dal punto di vista dell'assistenza farmaceutica, corrisponda un primo
 dovere  dello  Stato:    quello  di  circoscrivere,  il  campo  della
 somministrazione,  a medicinali, che, verosimilmente, siano utili per
 la cura, quando il farmaco, da  erogare  a  carico  del  S.S.N.,  non
 risulti ancora autorizzato.
   Si  rileva, tuttavia, che, se l'ambito di applicazione dell'art.  1
 comma  4  del  decreto-legge  n.  536,  dovesse  limitarsi  a  quanto
 espressamente  previsto,  potrebbero risultare compromesse situazioni
 che, nelle norme concernenti il diritto alla  salute  e  la  garanzia
 della  gratuita'  delle  cure  agli indigenti, trovano un riferimento
 costituzionale.
   In termini piu' specifici, nell'art. 1 comma 4 del decreto-legge n.
 536 si sarebbe dovuto prevedere che, tra  il  momento  in  cui  venga
 certificata  l'inesistenza  di una valida alternativa terapeutica, e,
 quello successivo,  dell'inclusione  del  nuovo  farmaco  nell'elenco
 della  C.U.F.,  il  cittadino  possa  ugualmente  ottenere  (sotto la
 responsabilita' del medico curante e previo  consenso  informato  del
 paziente,  ex  art.    5  provv.  17  gennaio 1997 cit.) l'assistenza
 farmaceutica a carico del  S.S.N.  con  medicinali  che  abbiano  una
 verosimile idoneita' terapeutica.
   In  realta',  il  silenzio  del legislatore su questo delicatissimo
 aspetto dell'assistenza farmaceutica, non consente di attribuire alla
 situazione del malato, in attesa  del  riconoscimento  ufficiale  del
 nuovo  farmaco,  alcuna  rilevanza  giuridica,  men  che  meno con la
 consistenza di diritto soggettivo; salvo ad opinare, in contrasto con
 i piu' recenti orientamenti della Corte costituzionale e della  Corte
 di  cassazione, che il diritto alla salute costituzionalmente sancito
 e  le  sue  articolazioni  nell'assistenza  sanitaria  ed  in  quella
 farmaceutica,  configurino  diritti  soggettivi  perfetti; come tali,
 azionabili, senza necessita' di altro riferimento nella  legislazione
 ordinaria  (tesi  affermata  d.u.  in  Cass.  ss.uu.  civili sent. 20
 febbraio 1985 n. 1504 in Foro It. I, 682, 1985  ed  introdotta  dalla
 Corte  costituzionale  con  la  sent. n. 88 del 26 luglio 1979, Giur.
 cost. 1979, I, 656).
   Questo apparente profilo di incostituzionalita' dell'art. 1,  comma
 4  del  decreto-legge  n.  536  subisce  una ulteriore messa a fuoco,
 assumendo  contorni  piu'  precisi,  se  si  considera  la  posizione
 dell'ammalato "indigente".
   In  pratica,  la indisponibilita' di risorse economiche, durante la
 procedura diretta all'inclusione del farmaco tra quelli innovativi  a
 carico  del S.S.N., impedisce, ad una fascia piuttosto consistente di
 aventi diritto all'assistenza farmaceutica gratuita, di far ricorso a
 cure ragionevolmente dotate di  una  qualche  efficacia  terapeutica;
 accessibili,  invece,  a quanti possano permettersi di affrontarne la
 spesa.
   Intendiamoci,  per  la  cura del cancro che, come e' noto, comporta
 costi a  volte  insostenibili,  anche  da  cittadini  "abbienti",  il
 legislatore  ha  sancito  l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
 sanitaria (a partire dal 1 gennaio 1996 ex art. 8, comma 16, legge n.
 537/1993), senza alcuna distinzione tra cittadini indigenti  (di  cui
 lo  stesso  comma  16 fornisce un elenco dettagliato) e cittadini che
 non lo sono.
   Ma questo apprezzabile intervento  del  legislatore  si  limita  ai
 farmaci   gia'  classificati  ex  art.  8,  comma  16-ter,  legge  n.
 537/1993).
   Ipotesi ben diversa da quella in esame,  dove,  una  disciplina  di
 maggior   favore   nei   confronti   degli  indigenti,  da  riferirsi
 all'erogazione gratuita di medicinali  non  ancora  autorizzati,  non
 puo'  non ritenersi giustificata dalla norma costituzionale dell'art.
 32, nella parte in cui  vengono  garantite,  espressamente,  a  detti
 cittadini, cure a carico dello Stato.
   In  altre parole non si trova nulla da eccepire (ci mancherebbe) di
 fronte al fatto, riconosciuto dall'ordinamento, che tutti i cittadini
 malati di cancro abbiano diritto a cure  gratuite;  ma  non  si  puo'
 neppure  trascurare  di  considerare  che, per i malati indigenti, la
 gratuita' della cura trova nella Costituzione un supporto testuale  e
 specifico  (che, in qualche misura, deve pur essere valorizzato nella
 legislazione  ordinaria,  quando   ci   si   riferisca   ai   farmaci
 innovativi).
   D'altro  canto,  la  portata  dei  problemi connessi alla rilevanza
 giuridica di questi farmaci, ed il senso stesso del  discorso,  sulla
 conformita'  all'art. 32 Cost., della disciplina che li riguarda, non
 possono essere ridotti al dilemma somatostatina gratuita,  si  o  no,
 agli  indigenti,  in  attesa delle determinazioni del Ministero della
 sanita'.
   Perche', in un prossimo futuro, dopo che la vicenda "Di  Bella"  si
 sara'  in  qualche  modo  conclusa,  potrebbe discutersi degli stessi
 problemi a proposito di un altro farmaco.
   In conclusione,  le  considerazioni  svolte  fanno  ragionevolmente
 ritenere  che  il  significato e la portata dell'art. 1, comma 4, del
 decreto-legge  n.   536   debbano   essere   valutati   dalla   Corte
 costituzionale, nella parte in cui, quella disposizione, in contrasto
 con  l'art.    32 Cost., non prevede che all'ammalato indigente siano
 erogabili, a carico del S.S.N., farmaci non autorizzati, dei quali si
 stiano valutando la qualita', la sicurezza e l'efficacia,  nel  corso
 degli  accertamenti  e  degli adempimenti di competenza del Ministero
 della sanita'.
   Oltre tutto, una pronuncia della  Corte  costituzionale  sul  punto
 potrebbe  esplicare, sulla frastornante e variegata giurisprudenza di
 produzione pretorile  in  materia,  effetti  risolutivi;  tanto  piu'
 opportuni se si considera che, le piu' volte lamentate, a ragione e a
 torto,  invasioni  di  campo da parte dell'A.G.O., trovano un terreno
 particolarmente fertile nei casi in cui il legislatore non  ha  avuto
 l'accortezza  di  disciplinare in modo compiuto fattispecie che, come
 quella   in   esame,   rivestono    una    considerevole    rilevanza
 socio-economica.
   Detto questo, occorrerebbe sviluppare le riflessioni sui profili di
 incostituzionalita'  dell'art. 1, comma 4, spostando l'attenzione sul
 caso del cittadino non indigente, ammalato  di  cancro,  che  intenda
 curarsi,  a proprie spese, con uno dei farmaci innovativi, durante la
 fase  in  cui il medicinale si trovi sottoposto agli accertamenti del
 Ministero della sanita'.
   Si tratta,  tuttavia,  di  problematiche  che  non  possono  essere
 affrontate in questa sede.
   Infatti,  il  pretore di Rieti, e' stato investito del procedimento
 dal collega della sezione distaccata di Poggio Mirteto  tenuto  conto
 della natura assistenziale della causa.
   Pertanto, l'attuale giudizio ha per oggetto la esistenza o meno del
 preteso diritto del ricorrente alla somministrazione del farmaco, con
 attribuzione della spesa al S.S.N., e, non a carico dell'interessato.
   Sotto questo profilo, deve escludersi che il pretore di Rieti possa
 pronunciarsi  sul  fondamento  costituzionale di una disposizione, la
 cui applicazione, sia pure in via interpretativa, non sia  pertinente
 all'oggetto del procedimento (somministrazione gratuita).
   Qualche  considerazione  va,  tuttavia,  svolta,  per completare il
 discorso sulla portata e i limiti dell'art. 1, comma 4, decreto-legge
 n. 536.
   In  particolare,  se  fosse  consentita  l'erogazione  di   farmaci
 innovativi,  anche  nella fase anteriore alla classificazione, con il
 limite della erogabilita' agli aventi diritto  a  cure  gratuite,  si
 dovrebbe  convenire che i cittadini, cosiddetti "abbienti", malati di
 cancro,  non  possano,  in  quella  fase,  curarsi  con  gli   stessi
 medicinali, benche' disposti a sostenere il relativo onere economico.
 Si    profilerebbero,    pertanto,    questioni    di    legittimita'
 costituzionale, a vasto raggio, tali da coinvolgere nella discussione
 principi e diritti fondamentali sanciti  dagli  artt.  2  e  3  della
 Costituzione,  nonche'  dall'art.  32  in  relazione all'art. 3 della
 Costituzione.
   Per altro verso, restando sul piano ipotetico,  se  fosse  permessa
 l'erogazione a pagamento dei farmaci innovativi, nella fase anteriore
 alla  classificazione,  si porrebbero questioni non immediatamente di
 rango costituzionale, ma suscettibili di diventarlo, tra cui  quella,
 relativa  al  costo,  che,  il  cittadino,  bisognoso  di  cure, deve
 sostenere per l'acquisto di prodotti farmaceutici, non ancora immessi
 in commercio, e, tuttavia, verosimilmente idonei ad esplicare effetti
 terapeutici.
   Si puo', pertanto, immaginare che nella prospettiva di tanti e tali
 problemi si  sia  tentati  di  fornire  una  risposta  negativa  alla
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  4,
 decreto-legge n. 536, anche con riferimento agli indigenti.
   Sbocco comprensibile  della  vicenda,  ma  tale,  da  implicare  la
 sottovalutazione  della  portata innovativa di detta disposizione, e,
 delle aspettative di una  parte  considerevole  della  societa'  che,
 privata  del  bene  primario  della  salute,  si  affida  allo Stato,
 perche', in mancanza  di  valide  alternative  terapeutiche,  le  sia
 consentito,  con l'esonero dalla spesa, l'uso di farmaci, senza dover
 attendere  i  lunghi  tempi  decisionali  dell'apparato  burocratico;
 (tanto piu' angoscianti ed insostenibili per persone alle quali siano
 state   diagnosticate  malattie  che  pregiudicano  la  sopravvivenza
 stessa|).
   Concluso  il  discorso  sulla   fondatezza   della   questione   di
 incostituzionalita'  dell'art.  1,  comma  4,  decreto-legge  n.  536
 convertito, resta da esaminare  se  la  questione  sia  rilevante  ed
 ammissibile nell'attuale fase del procedimento.
   Quanto  al  primo  aspetto,  non  sembra  si  possa dubitare che la
 decisione positiva  della  Corte  sull'incostituzionalita'  di  detto
 articolo  (nella parte in cui non prevede l'erogabilita' a carico del
 S.S.N. di farmaci innovativi, anche nella fase  anteriore  alla  loro
 classificazione,   in   favore  degli  indigenti),  consentirebbe  di
 attribuire alla situazione del ricorrente la consistenza  di  diritto
 soggettivo  ad  ottenere  la  somministrazione  gratuita  del farmaco
 (salvo ad acquisire, nel prosieguo, ulteriori elementi  sull'asserito
 stato di disoccupazione).
   Quanto all'altro aspetto, si osserva che, la pretesa di ottenere la
 somministrazione  gratuita  del  farmaco  nei  confronti  della p.a.,
 implica la verifica della giurisdizione del giudice adito, ma si deve
 convenire che la decisione su questo punto non puo' essere  presa  se
 non  dopo  la pronunzia della Corte costituzionale in merito all'art.
 1, comma 4, del decreto-legge n. 536; dalla quale si potra'  desumere
 se sia configurabile, per i motivi esposti, il diritto soggettivo del
 malato   indigente  all'erogazione  gratuita  di  farmaci  innovativi
 durante la sperimentazione ovvero nel corso della  procedura  per  il
 loro riconoscimento ufficiale.
   Sotto  questo  profilo la sospensione del procedimento, pur potendo
 sembrare incompatibile con la natura e le finalita' del provvedimento
 d'urgenza richiesto, si  giustifica  con  la  pregiudizialita'  della
 questione portata al giudizio della Corte.
   Inoltre  va  evidenziato  che  la Corte costituzionale, sia pure da
 altro punto di vista, ha deliberato sull'ammissibilita' di  questioni
 sollevate  in sede di giudizio cautelare, nell'ipotesi in cui non sia
 stato gia' emesso il provvedimento richiesto; di modo che il  giudice
 non  abbia  ancora esaurito "ogni sua potesta' in quella sede" (Corte
 cost. sent. 12 ottobre 1990 n. 444 in Giur. cost., I, 721, 1990;  sul
 punto  cfr.  anche  Cass. sez. lav. 4 giugno 1990 n. 5779 in Mass. di
 Giurisp. del lavoro, 461, 1990).
   Da questa angolazione non e' privo  di  rilievo  osservare  che  la
 sospensione  dell'attuale  giudizio  avviene essendo ancora aperta la
 fase delle sommarie informazioni.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e  ss.  della  legge  11
 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestente infondata la
 questione  di  incostituzionalita'  dell'art.  1,  comma  4, d.-l. 21
 ottobre 1996, n. 536, convertito in legge 23 dicembre 1996 n. 648  in
 relazione  all'art.  32 della Costituzione per le ragioni indicate in
 motivazione;
   Ordina la sospensione del presente  giudizio  fino  alla  decisione
 della questione pregiudiziale;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Demanda alla cancelleria di far notificare  la  presente  ordinanza
 alle  parti  in  causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di
 comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Rieti, il 10 febbraio 1998.
                  Il cons. pretore dirigente: Paolillo
 98C0321