N. 207 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 1998
N. 207 Ordinanza emessa il 21 gennaio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Biella Sergio ed altro Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione di decreto penale di condanna da parte del pubblico ministero - Presupposti - Interrogatorio dell'indagato o notifica dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto in ipotesi analoghe - Lesione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 459). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.14 del 8-4-1998 )
IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI Visti gli atti del procedimento sopra rubricato nei confronti di Biella Sergio, nato a Agrate Brianza il 9 novembre 1945 e Massini Enzo, nato a Milano il 27 settembre 1962, per il reato di cui all'art. 3.2, legge n. 516/1982, art. 8, legge n. 4/1929 e art. 110 c.p.; O s s e r v a Il p.m., con richiesta presentata al giudice delle indagini preliminari in data 15 gennaio 1998, richiedeva l'emissione del decreto penale di condanna nei confronti dei succitati imputati in relazione al reato di omessa annotazione nell'apposito registro di numerosi stampati per la compilazione di ricevute fiscali. La richiesta si fondava esclusivamente sugli esiti della verifica fiscale compiuta dalla Guardia di finanza di Milano, trasfusi nell'informativa di reato del 9 dicembre 1997, nonche' sulla documentazione acquisita in copia nel corso della medesima verifica. Nel corso delle indagini preliminari il p.m. non procedeva all'interrogatorio degli imputati, ne' notificava ai medesimi alcun invito a presentarsi a cio' finalizzato. L'interrogatorio dell'imputato effettivamente non rientra tra i requisiti legittimanti l'emissione del decreto penale di condanna, come individuati dagli artt. 459 e ss. c.p.p. e pertanto la richiesta del p.m. deve ritenersi formalmente accoglibile, qualora il giudce la dovesse ritenere fondata nel merito. Deve, per altro verso, evidenziarsi che la mancata previsione dell'obbligo di procedere all'interrogatorio dell'imputato prima dell'esercizio dell'azione penale, attraverso la presentazione della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, suscita non poche perplessita' circa la compatibilita' dell'art. 459 c.p.p. con i principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti, attraverso la legge 16 luglio 1997, n. 234 si e' operata una significativa modifica dell'ordinamento processuale, introducendo - sotto la sanzione della nullita' della relativa richiesta - l'obbligo per il p.m. di procedere all'interrogatorio dell'indagato (o quantomeno alla notifica allo stesso dell'invito a presentarsi per renderlo), prima di richiedere al g.i.p. il suo rinvio a giudizio, con cio' assimilando il procedimento ordinario a quello speciale contemplato dagli artt. 453 e ss. c.p.p., che gia' prevedeva tale adempimento come presupposto di legittimita' del decreto di giudizio immediato emesso dal g.i.p. su richiesta del p.m. (salvo il caso, invece, del giudizio immediato richiesto dall'imputato ex art. 419.5 c.p.p., ipotesi che peraltro presuppone la notifica della richiesta di rinvio a giudizio, a sua volta preceduta, ora, quantomeno dall'invito a presentarsi notificato all'indagato); in seguito alla novella legislativa l'assetto dell'ordinamento, che originariamente prevedeva l'obbligo di interrogatorio come eccezione, e' mutato radicalmente, registrandosi la chiara intenzione del legislatore di impedire l'esercizio dell'azione penale inaudita altera parte, nel tentativo di dare piu' concreta attuazione al diritto di difesa costituzionalmente garantito; non puo' a questo punto non evidenziarsi come la mancata previsioine di analogo obbligo anche nel caso del decreto penale di condanna contrasti con il principio di eguaglianza del cittadino davanti alla legge e con il diritto alla difesa del medesimo, tanto piu' se si pensa come tale provvedimento presenta contenuto ben piu' intenso del decreto di giudizio immediato o di quello che dispone il giudizio, atteso che attraverso il medesimo viene irrogata una pena; l'irrazionalita' e illegittimita' della scelta legislativa appare tanto piu' evidente, poi, laddove si noti come per il medesimo reato la scelta di optare per il rito ordinario o quello immediato, garantiti, ovvero per quello per decreto, non garantito, sia rimessa - in costanza dei presupposti di legge per l'adozione dei provvedimenti speciali - eslcusivamente alla discrezionalita' del p.m. che potra' dunque legittimamente ottenere addirittura la condanna dell'imputato, aggirando l'obbligo di contestargli preventivamente le accuse e di acquisirne eventualmente le difese, a nulla rilevando che la stabilita' del decreto dipenda esclusivamente dalla mancata opposizione dell'interessato (annotandosi tra l'altro come l'opposizione senza opzioni speciali ingenera l'obbligo dell'emissione di un decreto di giudizio immediato, che - unico caso oramai - non sara' preceduto dall'interrogatorio dell'imputato, atteso quanto sopra osservato in relazione a quello emesso ai sensi dell'art. 419 c.p.p.), stante che comunque la decisione del giudice sulla richiesta di emissione del decreto sopravverra' senza che quest'ultimo sia stato in grado di valutare le obiezioni dell'imputato all'accusa (d'altra parte non puo' non tenersi conto del fatto che spesso i ristretti termini per l'opposizione garantiscono esclusivamente una conoscenza formale, ma non sostanziale del decreto di condanna). Deve pertanto ritenersi, oltre alla evidente rilevanza della questione nel presente procedimento, la non manifesta infondatezza della stessa, profilandosi la violazione dei succitati principi costituzionali per i motivi suesposti.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ad iniziativa d'ufficio, dichiara non manifestata infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 459 c.p.p., nella parte in cui non contempla tra i presupposti della richiesta di decreto penale di condanna l'interrogatorio dell'indagato o la notifica al medesimo dell'invito a presentarsi per renderlo; Dispone la sospensione del procedimento in epigrafe e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Dispone la notifica del presente provvedimento alle parti. Milano, addi' 21 gennaio 1998 Il giudice delle indagini preliminari: Pistorelli 98C0324