N. 210 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 1997

                                N. 210
  Ordinanza emessa il 18 novembre 1997  dal  pretore  di  Nicosia  sul
 ricorso proposto da Restivo Serena contro l'Ente poste italiane
 Poste  e telecomunicazioni - Ente poste italiane - Dipendenti assunti
    con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di
    lavoro in rapporto a  tempo  indeterminato,  cosi'  come  previsto
    dalla  precedente  disciplina  -  Esclusione  - Irragionevolezza -
    Violazione del principio di  eguaglianza  sotto  i  profili  della
    disparita'  di trattamento dei lavoratori dell'Ente poste italiane
    sia rispetto a coloro che  abbiano  usufruito  del  beneficio  sia
    rispetto ai lavoratori del settore privato.
 (Legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 9, comma 21).
 (Cost., art. 3).
(GU n.14 del 8-4-1998 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti della causa di lavoro n. 72/1997 proposto da Restivo
 Serena contro l'Ente Poste italiane, osserva quanto segue.
   Dalla  documentazione  allegata al ricorso si evince che la Restivo
 e' stata assunta dall'Ente Poste, con contratto a tempo  determinato,
 con  decorrenza  26  giugno  1996  e sino al 25 luglio 1996, ai sensi
 della legge n. 230/1962 e dell'art. 8 del  Contratto  collettivo  dei
 dipendenti dell'Ente. Successivamente il contratto e' stato prorogato
 per giorni trenta, dal 26 luglio 1996 al 24 agosto 1996.
   Nel  ricorso  si  sostiene  che  il  rapporto  di  lavoro  dovrebbe
 ritenersi ormai trasformato in rapporto a tempo indeterminato, e cio'
 per la illegittimita' del termine apposto;  infatti  la  Restivo  non
 sarebbe  stata  assunta per sostituire un dipendente assente in ferie
 (come si legge  nel  primo  contratto),  bensi'  per  sopperire  alla
 scopertura in organico di un posto da portalettere in Troina.
   In effetti, l'art. 1 della legge n. 230/1962, richamato in ricorso,
 prevede  che l'assunzione possa essere effettuata a tempo determinato
 quando ha luogo per sostituire lavoratori assenti che  hanno  diritto
 alla  conservazione  del  posto, sempreche' nel contratto di lavoro a
 termine sia indicato il nome del lavoratore  sostituito  e  la  causa
 della sostituzione. Anche per questi motivi la ricorrente sostiene la
 illegittimita'  della  assunzione  a  tempo determinato, in quanto il
 contratto non indica il nominativo del dipendente  da  sostituire,  e
 non  si  trattava  comunque di un dipendente in ferie, ma di un posto
 vacante.  L'istruttoria  dibattimentale  sin  qui   compiuta   sembra
 confermare   l'assunto   di   parte  ricorrente;  in  particolare  la
 documentazione prodotta dall'Ente conferma che la Restivo fu  assunta
 anche  perche'  il  portalettere  di  cui  assunse  il  compito, tale
 Cancelliere Paolo,  era  stato  trasferito  ad  altra  sede,  sicche'
 ricorreva l'ipotesi di un posto vacante.
   A  questo  punto  pero'  deve  rilevarsi  che  con  la disposizione
 contenuta nell'art. 9, comma 21, legge n.  608/1996,  il  legislatore
 sembra  aver  introdotto una sorta di "sanatoria" di tutti i rapporti
 di lavoro a tempo  determinato  stipulati  dall'Ente  Poste,  pur  in
 mancanza  dei  presupposti  di legge. In particolare la norma dispone
 che "le assunsioni di  personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
 determinato,  effettuate  dall'Ente Poste italiane, a decorrere dalla
 data della sua costituzione e comunque non oltre il 30  giugno  1997,
 non  possono  dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e
 decadono allo scadere del termine di ciascun contratto".
   Deve ora essere osservato che tale disposizione ha  gia'  suscitato
 numerosi  dubbi  di  legittimita'  costituzionale.  In particolare la
 questione e' stata sollevata, a quanto consta, dal pretore di Ferrara
 (ordinanza 5 marzo 1997, in Gazzetta Ufficiale prima  serie  speciale
 n.  24/1997);  dal  pretore  di  Fermo  (ordinanza  8 aprile 1997, in
 Gazzetta Ufficiale prima serie speciale n. 25/1997); dal  pretore  di
 Saluzzo  (ordinanza  1  marzo 1997, in Gazzetta Ufficiale prima serie
 speciale n. 28/1997); dal pretore di Livorno (varie ordinanze del  18
 marzo  1997,  in Gazzetta Ufficiale prima serie speciale nn. 36/1997,
 43/1997, 44/1997); dal pretore di Gorizia (ordinanza 8 marzo 1997, in
 Gazzetta Ufficiale prima serie speciale n. 37/1997); dal  pretore  di
 Latina  (ordinanza  27 maggio 1997, in Gazzetta Ufficiale prima serie
 speciale n. 38/1997); dal pretore di Camerino (varie ordinanze del 13
 gennaio 1997, in Gazzetta Ufficiale prima serie speciale n. 42/1997).
   Tutte le ordinanze in questione sono  state  emesse  nel  corso  di
 procedimenti   assolutamente   analoghi  a  quello  intrapreso  dalla
 Restivo.
   Facendo proprio il ragionamento  dei  giudici  remittenti,  osserva
 questo  pretore  che  la  disposizione della legge n. 608/1996, sopra
 citata, confligge con l'art. 3 della Costituzione, in quanto  produce
 una  immotivata disparita' di trattamento a vantaggio dell'Ente Poste
 ed a sfavore  di  coloro  che  hanno  prestato  attivita'  di  lavoro
 subordinato a tempo determinato alle sue dipendenze.
   Ed infatti il legislatore, a fronte di una normativa secondo cui il
 contratto  a  tempo  determinato  si  converte  in  cotratto  a tempo
 indeterminato qualora non siano rispettati i requisiti di  validita',
 ha  disposto un trattamento speciale per i contratti dell'Ente Poste,
 sollecitato evidentemente proprio e solo dalla volonta'  politica  di
 "salvare"  tali  contratti, stipulati dall'Ente con molta leggerezza,
 per far fronte a situazioni croniche di scopertura degli organici, ma
 in difetto dei requisiti previsti dalla legge.
   Nessun criterio  di  ragionevolezza  si  rinviene  nella  normativa
 citata,  per  giustificare  la  disparita' di trattamento rispetto ai
 dipendenti di tutte le altre imprese pubbliche e private.
   La  questione  sopra  prospettata  appare  a  questo  pretore   non
 manifestamente infondata; essa appare anche rilevante nella procedura
 di  specie,  atteso  che  dalla  applicazione  o  meno della norma in
 questione, discende l'esito della causa.
                                P. Q. M.
   Ritenuta  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, legge n. 608/1996,
 in relazione all'art.  3  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
 prevede la "sanatoria", nella parte in cui dispone che "le assunzioni
 di  personale  con rapporto di lavoro a tempo determinato, effettuate
 dall'Ente  Poste  italiane,  a  decorrere  dalla   data   della   sua
 costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dare
 luogo  a  rapporti  di  lavoro  a tempo indeterminato e decadono allo
 scadere del termine di ciascun contratto";
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende il presente procedimento;
   Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per la comunicazione ai
 Presidenti delle due camere del Parlamento.
     Nicosia, addi' 18 novembre 1997
                          Il pretore: Lentano
 98C0327