N. 213 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 1998
N. 213 Ordinanza emessa il 21 gennaio 1998 dal pretore di Pordenone nel procedimento penale a carico di Ciriani Gian Pietro ed altri Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Ristrutturazione edilizia - Inclusione degli interventi rivolti alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici - Disparita' di trattamento rispetto al rimanente territorio dello Stato, ove, per diritto vivente detti interventi sono esclusi dalla nozione di ristrutturazione - Incidenza in materia penale rendendosi lecite condotte penalmente sanzionate dall'ordinamento statale. (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, art. 65, comma 2, e successive modificazioni). (Cost., artt. 3, 25 e 116).(GU n.14 del 8-4-1998 )
IL PRETORE Visti gli atti del procedimento penale nei confronti di: 1) Ciriani Gian Pietro, nato a Pinzano al Tagliamento (Pordenone) il 19 settembre 1936; 2) Ciriani Virgilio nato a S. Daniele del Friuli (Udine) il 15 aprile 1944; 3) Toneguzzi Tarcisio, nato a Zoppola (Pordenone) il 21 agosto 1930; imputati del reato di cui all'art. 110 c.p. lett. B della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per avere realizzato in concorso tra loro, il primo in qualita' di committente, il secondo quale direttore dei lavori e il terzo quale legale rappresentante dell'impresa costruttrice, un manufatto ad uso residenziale insistente sul mappale n. 217/218 foglio 27 CC. Pordenone, in assenza della prescritta concessione edilizia, essendo la n. 28699/92 stata assentita per i lavori di ristrutturazione del manufatto preesistente, demolito. Accertato in Pordenone il 18 novembre 1993. Rilevato che all'udienza del 20 ottobre 1997 il pubblico ministero, prima delle formalita' di apertura del dibattimento, sollevava questione di costituzionalita' dell'art. 65 comma 2 legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni per contrasto con gli artt. 25 e 116 della Costituzione, avuto riguardo ai diversi principi previsti dalla normativa statale in materia di ristrutturazione di singoli edifici; Osservato che su detta eccezione, ritenuta infondata dai difensori degli imputati in virtu' dell'autonomo potere normativo riconosciuto dall'art. 117 della Costituzione alle regioni in campo urbanistico, il giudicante rilevava l'opportunita' di una pronuncia solo dopo aver dato avvio all'istruttoria, al fine di meglio inquadrare il thema decidendum, assumendo le deposizioni dei vigili verbalizzanti. Premesso: che in data 18 marzo 1993 il sindaco di Pordenone rilasciava una concessione edilizia relativa alla ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato residenziale esistente su area destinata dal P.R.G. a zona omogenea B, in applicazione del disposto dell'art. 7.6 delle N.T.A. del P.R.G. che cosi' recita, per la parte che qui interessa: "nelle zone B, subordinate a piani attuativi, nelle more di entrata in vigore di tali piani, sono consentite opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonche' di restauro e di ristrutturazione edilizia, le opere costituenti le pertinenze di impianti tecnologici a servizio degli edifici gia' esistenti, gli ampliamenti strettamente necessari all'adeguamento degli alloggi alle esigenze abitative, conseguenti alle situazioni contingenti suddette"; che il progetto assentito prevedeva il mantenimento dell'edificio esistente nella sua muratura perimetrale addossando ad esso, su due lati perimetrali, i nuovi vani in ampliamento; che durante l'esecuzione delle opere veniva accertato da parte dell'ufficio vigilanza edilizia l'avvenuta demolizione di tre muri perimetrali, con il mantenimento di parte del muro perimetrale lato Nord; che conseguentemente veniva ordinata la sospensione lavori e segnalato il fatto all'A.G., la quale esercitava l'azione penale per il reato di costruzione in assenza della prescritta concessione edilizia; che pertanto la controversia pare limitarsi all'astratta questione se, alla stregua della normativa vigente, la concessione edilizia rilasciata per ristrutturazione consenta di realizzare la medesima anche mediante interventi di sostanziale demolizione e ricostruzione ovvero se siffatti interventi ricostruttivi richiedano diversa ed autonoma concessione. Rilevato: che in proposito deve porsi richiamo all'applicazione della norma fissata dall'art. 65 comma 2 legge regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991 il cui contenuto, se e' stato modificato dall'attuale legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 la' ove non sono piu' annoverati tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti alla modifica del numero delle unita' immobiliari, e' stato riconfermato nella parte in cui vengono fatti rientrare nel menzionato concetto quelli rivolti alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici; che per le ragioni di seguito esposte puo' dubitarsi della legittimita' costituzionale di tale norma; che l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma in questione avrebbe concreta incidenza nel presente giudizio, in quanto renderebbe palesemente illegittimo l'intervento di ristrutturazione assentito o attuato mediante demolizione e ricostruzione, cosi' come ritenuto dalla univoca giurisprudenza della Cassazione formatasi sul punto, piu' oltre citata; che la rilevanza della questione, atteso che la norma penale censurata non riguarda il precetto penale ma solo la disciplina di un presupposto del fatto abusivo contestato, non e' preclusa dall'impossibilita' di sanzionare penalmente la condotta di chi ha commesso il fatto nel vigore di una legge autorizzativa poi dichiarata incostituzionale; Tenuto conto: che la stessa Corte costituzionale ha recepito un concetto di rilevanza incentrato, piu' che sul concreto esito del giudizio, sui dati normativi coinvolti (cfr. sent. 148/83); che soprattutto una soluzione interpretativa della Consulta volta a rendere legittima l'attuale normativa regionale comporterebbe effetti dirompenti nella fase delle indagini preliminari e comunque di non poco momento anche in quella dibattimentale. Sul primo punto invero si rivelerebbe del tutto illegittimo l'ordine di sospensione dei lavori da parte del sindaco con relativa possibilita' della sua disapplicazione e conseguente dissolvimento del fumus di reato, cio' riverberandosi sull'adozione di misure cautelari reali. Sul secondo aspetto (che qui interessa direttamente) e' chiaro che il mantenimento della normativa regionale determinerebbe, per rimanere in tema, "la demolizione" dell'intero impianto accusatorio, non potendosi per nulla affermare che i tre imputati abbiano agito in assenza della concessione edilizia; Rilevato pertanto che in tal caso la stessa sussistenza del fatto verrebbe messa in dubbio, salvo voler vedere nella condotta assunta dagli imputati la piu' lieve condotta di cui all'art. 20 lett. A), legge n. 47/1985 per l'inosservanza delle modalita' esecutive indicate in concessione, contravvenzione punita con la sola ammenda e nel caso di specie, contrariamente a quella contestata dalla pubblica accusa, ampiamente prescritta; che pertanto questo pretore ritiene di non poter definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65, comma 2, legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 52/1991. Ritenuto: che la norma dell'art. 65, comma 2, legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 52/1991 e successive modifiche risulta intrinsecamente illogica, incongrua ed irrazionale, in quanto ricomprende nel concetto di ristrutturazione edilizia cio' che ontologicamente ed oggettivamente non puo' qualificarsi con tale termine, atteso che in caso di demolizione e ricostruzione ex novo dello stesso stabile non vi e' conservazione dell'organismo edilizio originario da ristrutturare bensi' sostituzione dello stabile preesistente con uno completamente nuovo, che nessun riferimento ha con quello non piu' esistente; che coerentemente a tale interpretazione la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, con riferimento alle disposizioni normative previste dalla legge statale e segnatamente all'art. 31, lett. D), legge 5 agosto 1978, n. 457 (in cui vengono ricompresi il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio ....) ha ribadito come la ristrutturazione sia cosa concettualmente diversa dalla demolizione con ricostruzione ex novo del medesimo edificio, talche' tale ultima attivita' attuata sulla base di mera concessione a ristrutturare integrerebbe comunque il reato di costruzione in assenza di concessione; che in particolare "la demolizione ed il ripristino di muri perimetrali non possono essere considerati lavori di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 31, legge 5 agosto 1978, n. 457 poiche' tale norma riguarda, esclusivamente, le parti strutturali interne e non gli interventi rivolti al rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio". Cass. pen., sez. III, 30 settembre 1982, n. 8443; che tale illogica ricomprensione nell'ambito della ristrutturazione di interventi demolitori e ricostruttivi operata dalla norma regionale censurata, ancorche' emanata in materia di potesta' normativa primaria, risulta in contrasto con il principio generale di razionalita' e ragionevolezza fissato dall'art. 3, comma 2, della Costituzione cosi' come costantemente interpretato; che ulteriori profili di difformita' possono ipotizzarsi fra la norma censurata e gli artt. 25 e 116 della Costituzione, travalicandosi le competenze regionali con il violare il principio della riserva allo Stato della potesta' punitiva penale, in quanto viene resa lecita una fattispecie che diversamente sarebbe penalmente sanzionata alla stregua dell'ordinamento statale; che il contenuto chiaro e didascalico della norma censurata non consente operazioni ermeneutiche che conducono ad interpretazioni diverse da quella testuale; che proprio la difficolta' di ricondurre a unitarieta' col sistema statuale la disposizione regionale di cui trattasi ha determinato in numerosissimi casi incertezze e contradditorieta' interpretative da parte di organi amministrativi regionali e comunali, autorita' giurisdizionali, con riflessi gravemente negativi per la certezza del diritto e le legittime aspettative di soggetti interessati, oltre che una proliferazione di procedimenti penali (incertezza aggravata dalla posizione assunta dalla giurisprudenza amministrativa, orientata in senso diametralmente opposto alla Cassazione penale in tema di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione); che pertanto non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65, comma 2, legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 52/1991.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge costituzionale n. 87/1953 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 65, comma 2, legge regionale Friuli-Venezia Giulia del 19 novembre 1991, n. 52, e successive modificazioni per contrasto con gli artt. 3, 25 e 116 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio dibattimentale in corso; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti in causa, al pubblico ministero, al presidente della giunta e al presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Pordenone, addi' 2 gennaio 1998 Il pretore: Riccio Cobucci 98C0330