N. 83 SENTENZA 25 marzo - 1 aprile 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Libere  professioni - Geologi - Decisioni del Consiglio regionale in
 materia di iscrizioni, trasferimenti,  cancellazioni  e  reiscrizioni
 nell'albo e in materia disciplinare - Impugnazioni - Composizione del
 tribunale  e  della Corte   d'appello - Integrazione con due iscritti
 all'Ordine designati di volta in  volta  dal  Consiglio  nazionale  -
 Modalita'  di  designazione  -  Mancanza  di  una  piena e necessaria
 indipendenza  dei   designati   nei   confronti   del   Consiglio   -
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge 12 novembre 1990, n. 339, art. 6, comma 6).
 
(GU n.14 del 8-4-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof.  Giuliano  VASSALLI  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando   SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott.    Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 6, comma 6,
 della legge 12  novembre  1990,  n.  339  (Decentramento  dell'Ordine
 nazionale  dei geologi), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre
 1996 dal tribunale di Torino nel  procedimento  civile  vertente  tra
 l'Ordine regionale dei geologi del Piemonte ed il Consiglio nazionale
 dei geologi ed altri, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1997 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 6, prima
 serie speciale, dell'anno 1997;
   Visti gli atti di costituzione del Consiglio nazionale dei  geologi
 e dell'Ordine regionale dei geologi del  Piemonte;
   Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1998 il giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
   Udito  l'avvocato  Ugo  Vitagliano  per  il Consiglio nazionale dei
 geologi;
                           Ritenuto in fatto
   1. -  Nel corso di un giudizio, promosso dall'Ordine regionale  dei
 geologi  del  Piemonte, di impugnazione della decisione del Consiglio
 nazionale  relativa  all'iscrizione  di  un  geologo  nell'albo,   il
 tribunale  di  Torino,  con  ordinanza  emessa  il  29  novembre 1996
 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  6,  prima
 serie  speciale,  del  5  febbraio  1997),  ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 6,  comma  6,  della  legge  12
 novembre  1990,  n.  339  (Decentramento  dell'Ordine  nazionale  dei
 geologi),  in  riferimento  agli  artt. 25, primo comma, 102, secondo
 comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.
   L'art. 6 della legge n. 339 del 1990 disciplina sia  i  ricorsi  al
 Consiglio  nazionale  dell'ordine  contro  le decisioni del Consiglio
 regionale in materia di iscrizioni,  trasferimenti,  cancellazioni  e
 reiscrizioni   nell'albo   ed   in   materia   disciplinare,  sia  le
 impugnazioni delle decisioni adottate dal Consiglio nazionale, il cui
 giudizio e' rimesso, anche  per  il  merito,  al  tribunale  nel  cui
 circondario ha sede l'ordine, che pronuncia con sentenza appellabile.
 Il  comma 6 della stessa disposizione prevede che tanto il tribunale,
 quanto la corte d'appello in sede di gravame, sono integrati  da  due
 iscritti  all'ordine,  designati  di  volta  in  volta  dal Consiglio
 nazionale dei geologi, precisandone i requisiti  (cittadini  italiani
 di  eta'  non  inferiore  ai  trent'anni,  di incensurabile condotta,
 iscritti all'ordine da almeno cinque anni).
   Il tribunale di Torino - chiamato a  giudicare  nella  composizione
 integrata  da  due geologi designati dal Consiglio nazionale del loro
 ordine  professionale,  dopo  che  i  componenti  del   collegio   in
 precedenza  designati  dallo  stesso Consiglio erano stati ricusati e
 sostituiti, avendo concorso a deliberare  la  decisione  impugnata  -
 ritiene  che  la  disposizione  denunciata  sia  in  contrasto con la
 Costituzione.   Il giudice rimettente non  contesta  la  integrazione
 della  composizione  del  tribunale  con  due  geologi  destinati  ad
 apportare  conoscenze  specialistiche  nel  collegio  giudicante,  ma
 ritiene  che il meccanismo della loro designazione sia caratterizzato
 dalla piu' assoluta straordinarieta'.  Tale designazione  avverrebbe,
 difatti, "di volta in volta", quindi necessariamente per ogni singolo
 giudizio e dopo l'insorgere della controversia. Sarebbe, quindi, tale
 da  violare il principio del giudice naturale precostituito per legge
 (art.  25,  primo  comma,  della  Costituzione),  che  per  garantire
 l'indipendenza,   l'imparzialita'   e   l'obiettivita'  del  giudizio
 richiede che l'organo cui e' devoluta, in via generale  ed  astratta,
 la  competenza  a  giudicare  sia  determinato  prima  che insorga la
 controversia.
   La disposizione  denunciata  sarebbe,  inoltre,  in  contrasto  con
 l'art.    102, secondo comma, della Costituzione, che pone il divieto
 di istituire giudici straordinari o speciali,  ammettendo  solamente,
 per  determinate  categorie  di  controversie, sezioni specializzate,
 presso  gli  organi  giudiziari  ordinari,  alle  quali   partecipano
 cittadini  idonei, estranei alla magistratura. Il collegamento fra la
 costituzione del giudice e la  singola  controversia  configurerebbe,
 invece,  la  istituzione  di un giudice straordinario, non consentito
 dalla Costituzione.
   Il dubbio di legittimita' costituzionale e', infine, proposto anche
 in riferimento all'art. 108, secondo comma, della  Costituzione,  che
 intende  assicurare  l'indipendenza  dei  giudici delle giurisdizioni
 speciali e degli estranei che partecipano  all'amministrazione  della
 giustizia,  i  quali  devono  essere  scelti  in  modo  da  garantire
 l'imparzialita' e la neutralita' di chi e'  chiamato  a  svolgere  la
 funzione  giurisdizionale.  L'art. 6, comma 6, della legge n. 339 del
 1990 attribuisce, invece, il potere di  designazione  degli  estranei
 alla   magistratura,  destinati  ad  integrare  la  composizione  del
 tribunale, al Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi,  ossia  al
 soggetto  da  cui  promana  la decisione impugnata e che e' parte nel
 giudizio.  Sebbene il Consiglio nazionale sia titolare di particolari
 attribuzioni amministrative, che lo abilitano a perseguire la  tutela
 degli  interessi  generali  della  categoria  professionale,  esso e'
 tuttavia una delle parti in conflitto nel giudizio. Consentire che la
 scelta  della  persona  investita  nel  singolo  procedimento   della
 funzione di giudicare sia effettuata da una delle parti violerebbe la
 garanzia di indipendenza del giudice.
   2.  - Nel giudizio dinanzi alla Corte si e' costituito il Consiglio
 nazionale dei geologi, sostenendo la inammissibilita' della questione
 e concludendo, nel merito, per la sua infondatezza.
   Anzitutto il giudice rimettente avrebbe dovuto, prima di  esaminare
 l'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale, valutare se l'Ordine
 regionale fosse legittimato ad agire e  se  il  tribunale  di  Torino
 fosse quello competente per territorio.
   Nel  merito la disposizione denunciata si sarebbe resa necessaria a
 seguito delle innovazioni apportate dalla legge n. 339 del 1990,  che
 ha decentrato l'ordine dei geologi, in precedenza organizzato su base
 nazionale,  costituendo  gli  ordini regionali distinti dal Consiglio
 nazionale. La disciplina precedente  (art.  16,  sesto  comma,  della
 legge 25 luglio 1966, n. 616) attribuiva al Consiglio superiore della
 magistratura  il  compito di nominare, per ciascun grado di giudizio,
 due  componenti  effettivi  e  due  supplenti  che   integravano   la
 composizione  dei  collegi  giudicanti  del  tribunale  e della Corte
 d'appello di Roma,  su  designazione,  in  numero  doppio,  da  parte
 dell'Ordine  nazionale  dei  geologi.  Dopo  la  istituzione  in ogni
 Regione di un ordine dei geologi, non  sarebbe  stato  possibile,  ad
 avviso  del  Consiglio  nazionale,  nominare  preventivamente in ogni
 capoluogo di Regione i componenti laici dei collegi giudicanti.
   L'ordine  professionale,  inoltre,  essendo  un  ente  di   diritto
 pubblico, che persegue la tutela degli interessi della categoria, non
 avrebbe  interesse ad orientare la decisione attraverso la nomina dei
 giudici  laici,  i  quali  integrerebbero  il   collegio   solo   per
 pronunciarsi su aspetti specifici relativi alla professione.
   3.  - L'Ordine regionale dei geologi del Piemonte ha depositato, il
 13 marzo 1997, atto di costituzione e successivamente, in prossimita'
 dell'udienza,   una   memoria,   chiedendo   che    sia    dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale della disposizione denunciata.
                         Considerato in diritto
   1.   -    Il  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  investe  la
 disciplina  della  composizione  del  tribunale  che  giudica   sulle
 impugnazioni  nei  confronti  delle  decisioni adottate dal Consiglio
 nazionale dell'ordine dei geologi, pronunciate sui ricorsi in materia
 di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo,
 oltre che in materia disciplinare.   Il tribunale di  Torino  ritiene
 che  l'art.  6,  comma  6,  della  legge  12  novembre  1990,  n. 339
 (Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi), prevedendo che  la
 composizione  del  tribunale  (come  pure  della  corte d'appello) e'
 integrata da due iscritti all'ordine, designati di volta in volta dal
 Consiglio  nazionale  fra  i  geologi  (con  particolari   requisiti:
 cittadini  italiani  di  eta'  non  inferiore  ai  30  anni, iscritti
 all'ordine da almeno 5 anni e di incensurabile condotta) possa essere
 in contrasto:
    a)  con  il principio del giudice naturale precostituito per legge
 (art. 25, primo comma, della  Costituzione),  giacche'  i  componenti
 dell'organo   giudicante   estranei   alla   magistratura  verrebbero
 designati di volta in volta, quindi necessariamente per ogni  singolo
 giudizio dopo che e' insorta la controversia;
    b)  con  l'art.  102,  secondo comma, della Costituzione, giacche'
 l'integrazione del collegio giudicante con  due  componenti  estranei
 alla  magistratura, designati per la singola causa, configurerebbe la
 istituzione di un giudice straordinario;
    c) con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione,  perche'  la
 designazione  di  due  componenti del collegio giudicante ad opera di
 una  delle  parti  in  giudizio  non  assicurerebbe   la   necessaria
 indipendenza  ed imparzialita' anche degli estranei alla magistratura
 che partecipano all'amministrazione della giustizia.
   2.  -  Preliminarmente  deve  essere  dichiarata  inammissibile  la
 costituzione  in  giudizio  dell'Ordine  regionale  dei  geologi  del
 Piemonte, avvenuta  con  atto  depositato  in  cancelleria  oltre  il
 termine,  da  considerare  perentorio,  stabilito per la costituzione
 delle parti (art. 25, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale 16 marzo 1956).
   3. - Non e' fondata l'eccezione di inammissibilita' della questione
 di  legittimita'  costituzionale,  basata sulla considerazione che il
 giudice   rimettente   avrebbe   potuto    definire    il    giudizio
 indipendentemente   dalla   soluzione   del  dubbio  di  legittimita'
 costituzionale, valutando, preliminarmente, se l'Ordine regionale dei
 geologi fosse legittimato a ricorrere e se il tribunale  adito  fosse
 territorialmente  competente.    Difatti spetta al giudice del merito
 stabilire l'ordine logico delle questioni sottoposte al suo  giudizio
 (si vedano, da ultimo, sentenze n. 257 del 1996, n. 412 del 1995 e n.
 213 del 1994).
   Inoltre   il  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  investe  la
 composizione del collegio, che giudica anche sulla propria competenza
 e sulle altre eccezioni preliminari.
   4. - Nel merito la questione e' fondata.
   In  conformita'  ad  uno  schema  adottato  in  analoghi  casi   di
 giurisdizione  in materia di ricorsi contro deliberazioni di ordini o
 collegi professionali, relativamente sia alle iscrizioni  negli  albi
 che   ai  provvedimenti  disciplinari,  il  legislatore  ha  ritenuto
 opportuno integrare la composizione  del  tribunale  (e  della  corte
 d'appello)  cui e' devoluto il giudizio, prevedendo la partecipazione
 di  cittadini  estranei  alla  magistratura,  dotati  di  particolari
 conoscenze tecniche.
   La  integrazione  dei collegi giudicanti con soggetti estranei alla
 magistratura non e', in linea di principio, preclusa. Il  divieto  di
 istituire  giudici  straordinari  o  speciali  e l'attribuzione della
 funzione giurisdizionale a magistrati ordinari istituiti  e  regolati
 dalle norme sull'ordinamento giudiziario, si compongono, nella stessa
 previsione  costituzionale  (art.  102),  con  la  facolta',  rimessa
 all'apprezzamento del legislatore, di  istituire  presso  gli  organi
 giudiziari  ordinari  sezioni  specializzate  per determinate materie
 anche con  la  partecipazione  di  cittadini  idonei,  estranei  alla
 magistratura.  Non  viene  cosi'  mutata  la  natura  ordinaria della
 giurisdizione che si esprime con le sezioni specializzate,  le  quali
 mantengono   l'articolazione   organizzativa   e  funzionale  propria
 dell'ordinamento giudiziario. Non si tratta, dunque, nella previsione
 costituzionale,  di  organi  di  volta  in  volta  costituiti  per la
 soluzione di una specifica controversia gia' insorta, ma  di  sezioni
 specializzate precostituite, nelle quali e' necessaria la presenza di
 magistrati  ordinari  ed  in  cui  la  partecipazione  integrativa  e
 complementare  di  cittadini  idonei  e'   destinata   ad   apportare
 particolari conoscenze tecniche o esperienze utili per l'applicazione
 della  legge (sentenze n. 76 del 1961 e n. 108 del 1962; ordinanza n.
 424 del 1985).
   L'idoneita'  e   l'indipendenza   nell'esercizio   della   funzione
 giurisdizionale   devono   essere   assicurate   sia  richiedendo  ai
 componenti estranei  alla  magistratura  particolari  requisiti,  sia
 attribuendo   loro   le  necessarie  garanzie.  Inoltre  deve  essere
 rispettata l'autonomia che caratterizza  la  giurisdizione  ordinaria
 anche nella preposizione alla carica, la quale deve avvenire mediante
 un atto che sia espressione dell'ordine giudiziario.
   5.  -  L'art.  6, comma 6, della legge n. 339 del 1990 prefigura la
 istituzione, presso il tribunale (e presso la  corte  d'appello),  di
 una  sezione specializzata, alla quale e' attribuita la cognizione in
 materia attinente alla iscrizione ed alla disciplina nell'ordine  dei
 geologi,  prevedendo  l'integrazione  del  collegio  con due iscritti
 all'ordine  che  abbiano  i  requisiti   specificati   nella   stessa
 disposizione.    Ma la disciplina dei tempi e dei modi di investitura
 degli estranei alla magistratura,  chiamati  a  comporre  la  sezione
 specializzata, non e' conforme alla Costituzione.
   L'integrazione del collegio giudicante, prevista dalla disposizione
 denunciata,  avviene  con due iscritti all'ordine "designati di volta
 in volta dal Consiglio  nazionale":  in  relazione,  quindi,  ad  una
 specifica  controversia che e' gia' insorta ed in modo da determinare
 la composizione del collegio in vista di quel solo giudizio.
   La nomina degli estranei alla magistratura, chiamati a comporre  la
 sezione  specializzata,  e'  sostanzialmente  riferibile al Consiglio
 nazionale  dei  geologi,  che  effettua  la  designazione   dei   due
 componenti   destinati   ad  integrare  il  collegio  giudicante.  Il
 meccanismo di nomina non  assicura,  a  questi  ultimi,  la  piena  e
 necessaria   indipendenza  nei  confronti  del  Consiglio,  che  puo'
 rinnovarne o meno la designazione per altri successivi  giudizi.  Non
 puo',  quindi,  escludersi  che chi designa i componenti del collegio
 giudicante estranei alla magistratura possa esercitare  un  implicito
 sindacato  sul  modo  con il quale e' stata amministrata la giustizia
 (sentenza n. 11  del  1968),  tanto  piu'  in  quanto  l'impugnazione
 riguarda  una  decisione  o  un  provvedimento  adottato dallo stesso
 Consiglio.
   Questo rischio e' reso palese dalle vicende descritte dalla  stessa
 ordinanza  di  rimessione,  nel  corso  di  un giudizio nel quale gli
 estranei alla magistratura  designati  dal  Consiglio  nazionale  per
 integrare  la  composizione  del tribunale, successivamente ricusati,
 erano componenti dello stesso Consiglio che avevano partecipato  alla
 decisione impugnata.
   6.   -   Il   contrasto   con   la  Costituzione  non  riguarda  la
 partecipazione di due geologi, con i requisiti previsti dalla  legge,
 alla  composizione dell'organo giudicante, ma riguarda esclusivamente
 le modalita' della loro designazione, effettuata di  volta  in  volta
 dal Consiglio nazionale dei geologi.
   La  norma  che residua, a seguito della pronuncia di illegittimita'
 costituzionale, riconduce la prevista integrazione del  tribunale  (e
 della  corte  d'appello) con due geologi, per i giudizi relativi alle
 materie indicate dalla stessa legge, alla regola  generale  stabilita
 per  la  nomina e la revoca dei componenti estranei alla magistratura
 delle sezioni specializzate. Il potere di nomina rimane rimesso  alla
 competenza del Consiglio superiore della magistratura (art. 10, primo
 comma,  numero 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195) e da questo puo'
 essere delegata ai presidenti delle  corti  d'appello  (art.  38  del
 d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916).
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  comma 6,
 della legge 12  novembre  1990,  n.  339  (Decentramento  dell'Ordine
 nazionale dei geologi), limitatamente alle parole "designati di volta
 in volta dal Consiglio nazionale".
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0358