MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 marzo 1998 

  Autorizzazione   alla   associazione   I.C.I.M.   -   Istituto   di
certificazione industriale  per la meccanica, in  Milano, al rilascio
delle certificazioni CE  per i livelli di emissioni  sonore emesse da
gru  a  torre,  escavatori  idraulici  e a  fune,  apripista  e  pale
caricatrici  e   tosaerba  ai   sensi  delle   direttive  87/405/CEE,
86/662/CEE, 89/514/CEE, 88/180/CEE, 88/181/CEE.
(GU n.84 del 10-4-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
  Viste le direttive  87/405/CEE, 86/662/CEE, 89/514/CEE, 88/180/CEE,
88/181/CEE, concernenti rispettivamente le emissioni sonore delle gru
a torre, escavatori idraulici e  a fune, apripista e pale caricatrici
e tosaerba;
  Visti i decreti legislativi  di attuazione delle predette direttive
comunitarie 27 gennaio 1992, numeri 135, 136 e 137;
  Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994,
n. 316, 25 marzo 1994, n.  317, concernenti le condizioni e modalita'
per  le autorizzazioni  agli  organismi nazionali  al rilascio  delle
relative certificazioni;
  Vista  la  richiesta  presentata   dalla  associazione  I.C.I.M.  -
Istituto  di certificazione  industriale per  la meccanica,  con sede
legale in via G. Giardino, 4 - Milano;
  Rilevato  che  la documentazione  pervenuta  e'  conforme a  quanto
indicato nei citati decreti ministeriali;
  Considerato   che  l'associazione   I.C.I.M.,   ha  dichiarato   di
soddisfare ai criteri  minimi per la designazione  degli organismi di
controllo;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. L'associazione I.C.I.M. - Istituto di certificazione industriale
per la meccanica, con sede legale in  via G. Giardino, 4 - Milano, e'
autorizzata  al rilascio  delle certificazioni  CE per  i livelli  di
rumore  emessi  dai  seguenti  tipi  di  macchine  individuate  dalle
direttive CEE in premessa:
   gru a torre;
  escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici;
   tosaerba.
  2. La certificazione CE ed il controllo di conformita' dei prodotti
di cui  al precedente  comma sono  effettuati secondo  le forme  e le
modalita' stabilite nelle pertinenti direttive. Copia dei certificati
emessi  e'  inviata   con  periodicita'  trimestrale  all'ispettorato
tecnico    del   Ministero    dell'industria,    del   commercio    e
dell'artigianato.
  3.  Gli  estremi  delle certificazioni  rilasciate  sono  riportate
nell'apposito   registro   vidimato  dall'ispettorato   tecnico   del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  4.  Tutti gli  atti relativi  all'attivita' di  certificazione, ivi
compresi i rapporti di prova  devono essere conservati per un periodo
non  inferiore a  cinque  anni. L'ispettorato  tecnico del  Ministero
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato ed il Ministero del
lavoro  e della  previdenza sociale  si riservano  la verifica  della
permanenza dei requisiti per la certificazione.
  5.   Nel  caso   di   accertata  inadeguatezza   sia  tecnica   che
professionale la  presente autorizzazione  viene sospesa  con effetto
immediato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 marzo 1998
                                      Il direttore generale: Visconti