Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.84 del 10-4-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione sup., approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle universita'; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - ed in particolare l'art. 16; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi deIl'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996 - Piano triennale di sviluppo dell'universita' per il triennio 1994-96; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994 recante: Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai diplomi universitari afferenti alla facolta' di farmacia; Visto il parere favorevole del Comitato universitario regionale lombardo di coordinamento del 10 giugno 1996; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 ottobre 1997, all'istituzione del corso di diploma in tecnologie farmaceutiche; Visto l'art. 25 dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia e' ulteriormente modificato come segue: al titolo X (Facolta' di farmacia) l'art. 207 viene sostituito come segue: Art. 207 (Facolta' di farmacia). - 1. La facolta' di farmacia conferisce: a) la laurea in farmacia; b) la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche; c) il diploma universitario in tecnologie farmaceutiche. Dopo l'art. 218 vengono aggiunti i seguenti articoli, con lo scorrimento dei successivi. Art. 219 (Diploma universitario in tecnologie farmaceutiche). - Presso la facolta' di farmacia e' istituito il corso di diploma universitario della durata triennale in tecnologie farmaceutiche. Il diploma di tecnologie farmaceutiche e' articolato in due orientamenti: 1) tossicologia dell'ambiente; 2) prodotti cosmetici. Tale corso ha lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dai vari settori dell'area farmaceutica. Al compimento del ciclo di studi viene conferito il titolo di diploma in "Tecnologie farmaceutiche" completato dalla denominazione dell'orientamento seguito. Art. 220 (Accesso al diploma). - L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero di iscritti al corso e' stabilito annualmente dal Senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9 comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 221 (Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi, ciascun corso di diploma di cui all'art. 1 e' dichiarato affine ad uno dei corsi di laurea della facolta' di cui alle tabelle XXVII e XXVII-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995 (Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1996, n. 41). I corsi di diploma affini al medesimo corso di laurea sono affini tra loro. Nei trasferimenti tra corsi di diploma e tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno gia' conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facolta' riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale e' richiesto il trasferimento o l'iscrizione. La facolta' indica altresi' l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine, deve essere di norma il terzo. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti: a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualita' nel corso affine al quale si chiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra corsi non affini, si dovra' tener conto degli insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i due corsi di laurea; b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in a), sia possibile, a giudizio della facolta', sostenere un esame integrativo; c) il numero di insegnamenti di cui in a) ed in b) che puo' essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato ad un corso di laurea affine, dovra' variare da un minimo di cinque ad un massimo di sette annualita' considerando, a riguardo, due insegnamenti semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovra' tener conto nei trasferimenti dal corso di diploma a quello di laurea. Art. 222 (Articolazione del corso di studi). - L'attivita' didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche. Le attivita' pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni. Le attivita' pratiche e di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle affinita' didattiche complessive. Ogni corso di diploma e' costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualita' con un numero di esami convenzionali non superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da piu' docenti) viene effettuato con un unico esame. Un numero di annualita' variabile da sei a otto sara' costituito da insegnamenti "istituzionali" facenti parte ciascuno di uno specifico gruppo disciplinare secondo quanto indicato in ogni singolo diploma. Gli insegnamenti istituzionali, per l'aliquota eccedente le cinque annualita' monodisciplinari, potranno eventualmente essere impartiti come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o piu' gruppi concorsuali. La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli gruppi concorsuali indicati per ciascun diploma deve rispondere alle esigenze di fornire agli studenti i principi ed i contenutibasilari dei rispettivi comparti scientificodisciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovra' dimostrare di avere acquisito la capacita' di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese; tale capacita' sara' accertata con modalita' che saranno definite dal consiglio di facolta'. Le rimanenti annualita', fino alla concorrenza di quindici, saranno costituite da insegnamenti "caratterizzanti" lo specifico corso di diploma o lo specifico orientamento. Tali annualita', ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990, sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nelle tabelle riferite ad ogni singolo diploma e riportate al successivo art. 223. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati. La facolta' nell'attivare il corso degli studi potra' discostarsi dalle indicazioni delle tabelle attivando insegnamenti alternativi in base a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero di annualita' non superiore a tre. Art. 223 (Ordinamento didattico). - La tabella che segue riporta il curriculum del diploma universitario. In essa sono indicate le specifiche competenze del diplomato, le aree disciplinari con le relative annualita' e gli insegnamenti utili alla formazione della figura professionale. Le discipline riportate nella tabella hanno mero carattere esemplificativo non vincolante. Tale diploma e' considerato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. Esso si articola in due orientamenti: 1) tossicologia dell'ambiente; 2) prodotti cosmetici. L'obiettivo del diploma e' quello di fornire operatori aventi conoscenze culturali e competenze professionali specifiche utili in laboratori di indagine scientificosperimentale. Il diplomato avra' competenze specifiche per il controllo e la preparazione di prodotti di interesse cosmetico e per le analisi chimicotossicologiche utili alla valutazione della sicurezza dell'ambiente. Il numero di annualita', di insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra i diversi settori scientificodisciplinari sono riportati in tabella. ORIENTAMENTI TOSSICOLOGIA DELL'AMBIENTE PRODOTTI COSMETICI TIPO SIGLA SETTORE SCIENTIFICO ANNUALITA' ESEMPI DI DISCIPLINARE DISCIPLINE Ist. E05A Biochimica 1 - 1 Chimica biologica Ist. C03X Chimica gener. 1 - 1 Chimica generale ed inorganica ed inorganica Ist. C05X Chimica organica 1 - 1 Chimica organica Ist. A02A Analisi matematica 1 - 1 Matematica Ist. B01B Fisica 1 - 1 Fisica Ist. F05X Microbiologia e 1 - 1 Microbiologia, igiene F22A Microbiologia clinica 1 - 1 igiene generale ed applicata Ist. E09A Anatomia umana 1 Anatomia e fi- siologia della cute E04A Fisiologia generale F04A Patologia generale Carat. C07X Chimica farmaceutica 2 - 2 Chimica tossico- logica, tossi- cologia E07X Farmacologia Carat. C01A Chimica analitica 2 - 2 Analisi pro- C07X Chimica farmaceutica dotti cosmetici, analisi chimica e tossicolo- gica degli alimenti, tecni- che analitiche ambientali C08X Farmaceutico tecnolo- gico applicativo Carat. C08X Farmaceutico tecnolo- 1 - 1 Socioeconomia, gico applicativo e legislazione farmaceutica, legislazione degli alimenti e dell'ambiente, legislazione dei prodotti cosme- tici Carat. C08X Farmaceutico tecnolo- 2 Forme farmaceu- gico applicativo tiche, chimica dei prodotti cosmetici, chimica degli olii essenziali, prodotti cosme- tici Carat. C09X Chimica bromatologica 1 Chimica degli alimenti, chi- mica bromato- logica Carat. E07X Farmacologia 1 Tossicologia cellulare Carat. Ambientale 1 Chimica dell'am- biente Carat. 1 1 Annualita' libe- ra a scelta delle sedi Art. 224 (Esame di diploma). - L'esame di diploma consiste in un colloquio tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in tale colloquio potra' anche essere discusso un eventuale elaborato finale. Art. 225 (Regolamento del corso di diploma). - I consigli di facolta' determinano, con apposito regolamento ed in conformita' con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare nel regolamento sara' indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 4 e 5. Nel piano di studi saranno individuati: gli insegnamenti "istituzionali" e "caratterizzanti" definiti dall'art. 4 specificandone il carattere monodisciplinare o integrato. Di questi corsi dovra' essere indicata la durata annuale (almeno 70 ore) o semestrale (almeno 35 ore) oltre al numero di esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticita'; le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni; i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo. Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Pavia, 15 dicembre 1997 Il rettore: Schmid