UNIVERSITA' DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 15 dicembre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.84 del 10-4-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'universita' degli studi  di Pavia, approvato
con   regio  decreto   14  ottobre   1926,  n.   2130  e   successive
modificazioni;
  Visto il  testo unico  delle leggi sull'istruzione  sup., approvato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico  delle leggi sull'istruzione superiore -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652  - Disposizioni
sull'ordinamento    didattico    universitario   -    e    successive
modificazioni;
  Vista la legge  11 aprile 1953, n. 312  - Introduzione insegnamenti
negli statuti delle universita';
  Vista la legge 21  febbraio 1980, n. 28 - Delega  al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza  universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la  legge 9 maggio 1989,  n. 168 - Istituzione  del Ministero
dell'universita' e  della ricerca scientifica  e tecnologica -  ed in
particolare l'art. 16;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 12  aprile 1994 -
Individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti
universitari, ai sensi deIl'art. 14  della legge 19 novembre 1990, n.
341;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 6 maggio  1994 -
Integrazione  all'allegato   2  del  decreto  del   Presidente  della
Repubblica  12   aprile  1994  recante  individuazione   dei  settori
scientificodisciplinari  degli  insegnamenti universitari,  ai  sensi
dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  30 dicembre 1995
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  50 del  29 febbraio  1996 -
Piano triennale di sviluppo dell'universita' per il triennio 1994-96;
  Visto  il  decreto ministeriale  30  giugno  1993 pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 87 del  15 aprile 1994  recante: Modificazioni
all'ordinamento  didattico  universitario  relativamente  ai  diplomi
universitari afferenti alla facolta' di farmacia;
  Visto  il parere  favorevole del  Comitato universitario  regionale
lombardo di coordinamento del 10 giugno 1996;
  Vista la proposta di modifica  di statuto formulata dalle autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale  nell'adunanza del  23  ottobre  1997, all'istituzione  del
corso di diploma in tecnologie farmaceutiche;
  Visto l'art.  25 dello statuto di  autonomia dell'Universita' degli
studi di Pavia, emanato con  decreto rettorale del 12 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei  corsi  di  laurea, di  diploma  e  delle scuole  di
specializzazione  vengono operate  sul  vecchio  statuto, emanato  ai
sensi  dell'art. 17  del sopracitato  testo unico,  ed approvato  con
regio  decreto   del  14   ottobre  1926,   n.  2130,   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli studi di  Pavia e' ulteriormente
modificato come segue:
  al titolo X (Facolta' di farmacia) l'art. 207 viene sostituito come
segue:
  Art.  207 (Facolta'  di farmacia).  -  1. La  facolta' di  farmacia
conferisce:
    a) la laurea in farmacia;
    b) la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;
  c) il diploma universitario in tecnologie farmaceutiche.
  Dopo  l'art.  218 vengono  aggiunti  i  seguenti articoli,  con  lo
scorrimento dei successivi.
  Art.  219 (Diploma  universitario in  tecnologie farmaceutiche).  -
Presso  la facolta'  di farmacia  e'  istituito il  corso di  diploma
universitario della durata triennale in tecnologie farmaceutiche.
  Il  diploma  di  tecnologie  farmaceutiche  e'  articolato  in  due
orientamenti:
   1) tossicologia dell'ambiente;
   2) prodotti cosmetici.
  Tale  corso  ha  lo  scopo di  fornire  agli  studenti  un'adeguata
conoscenza di  metodi e contenuti culturali  e scientifici, orientata
al  conseguimento del  livello formativo  richiesto dai  vari settori
dell'area farmaceutica.
  Al  compimento del  ciclo di  studi  viene conferito  il titolo  di
diploma in "Tecnologie  farmaceutiche" completato dalla denominazione
dell'orientamento seguito.
  Art. 220 (Accesso al diploma).  - L'iscrizione al corso e' regolata
in conformita'  alle norme vigenti  in materia di accesso  agli studi
universitari.
  Il numero di iscritti al  corso e' stabilito annualmente dal Senato
accademico,  su proposta  del  consiglio di  facolta',  in base  alle
strutture disponibili alle esigenze del  mercato del lavoro e secondo
i  criteri generali  fissati dal  Ministero dell'universita'  e della
ricerca  scientifica e  tecnologica, ai  sensi dell'art.  9 comma  4,
della legge n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali  prove di ammissione vengono stabilite
dal consiglio di facolta'.
  Art. 221 (Corsi di laurea e  di diploma affini - Riconoscimenti). -
Ai fini  del proseguimento degli  studi, ciascun corso di  diploma di
cui all'art. 1 e' dichiarato affine  ad uno dei corsi di laurea della
facolta'  di cui  alle  tabelle  XXVII e  XXVII-bis  del decreto  del
Presidente  della Repubblica  30 giugno  1995 (Gazzetta  Ufficiale 19
febbraio 1996, n. 41).
  I corsi di  diploma affini al medesimo corso di  laurea sono affini
tra loro.
  Nei trasferimenti tra  corsi di diploma e tra corsi  di laurea e di
diploma, come  anche nelle  iscrizioni ad altro  corso di  coloro che
hanno gia' conseguito  un titolo di diploma o di  laurea, la facolta'
riconosce gli  insegnamenti seguiti con  esito positivo nel  corso di
provenienza considerando la loro  validita' culturale, propedeutica o
professionale  per  la formazione  prevista  dal  corso al  quale  e'
richiesto  il  trasferimento  o   l'iscrizione.  La  facolta'  indica
altresi'  l'anno di  iscrizione che,  nel  caso di  diplomati che  si
iscrivono  ad un  corso di  laurea affine,  deve essere  di norma  il
terzo.
  Il  riconoscimento degli  insegnamenti  ha luogo  nel rispetto  dei
criteri seguenti:
  a) riconoscimento di  tutti gli insegnamenti superati  nel corso di
provenienza ed  aventi uguale  denominazione ed annualita'  nel corso
affine  al  quale si  chiede  l'iscrizione  o il  trasferimento.  Nei
passaggi  tra  corsi   non  affini,  si  dovra'   tener  conto  degli
insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i
due corsi di laurea;
  b) riconoscimento di  tutti gli insegnamenti superati  nel corso di
provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in a), sia
possibile, a giudizio della facolta', sostenere un esame integrativo;
  c) il numero di insegnamenti di cui  in a) ed in b) che puo' essere
riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un  diplomato ad un corso di
laurea affine, dovra' variare da un minimo di cinque ad un massimo di
sette   annualita'  considerando,   a   riguardo,  due   insegnamenti
semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovra'
tener  conto nei  trasferimenti  dal  corso di  diploma  a quello  di
laurea.
  Art.  222  (Articolazione  del   corso  di  studi).  -  L'attivita'
didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche.
  Le attivita' pratiche possono essere svolte presso qualificati enti
pubblici  o  privati  con  i quali  siano  state  stipulate  apposite
convenzioni.
  Le attivita' pratiche e di laboratorio non possono essere superiori
ad un terzo delle affinita' didattiche complessive.
  Ogni corso  di diploma e'  costituito da un numero  di insegnamenti
pari a quindici  annualita' con un numero di  esami convenzionali non
superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati
(anche  se svolti  da piu'  docenti)  viene effettuato  con un  unico
esame.
  Un numero di annualita' variabile da sei a otto sara' costituito da
insegnamenti "istituzionali" facenti parte  ciascuno di uno specifico
gruppo disciplinare secondo quanto  indicato in ogni singolo diploma.
Gli insegnamenti  istituzionali, per  l'aliquota eccedente  le cinque
annualita' monodisciplinari, potranno  eventualmente essere impartiti
come corsi integrati di discipline  appartenenti ad uno o piu' gruppi
concorsuali.
  La   scelta  degli   insegnamenti   istituzionali  dall'elenco   di
discipline  riportate nei  singoli  gruppi  concorsuali indicati  per
ciascun  diploma  deve  rispondere  alle  esigenze  di  fornire  agli
studenti i  principi ed  i contenutibasilari dei  rispettivi comparti
scientificodisciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali
principi e  contenuti per l'approfondimento degli  altri insegnamenti
del corso di diploma universitario.
  Durante il  primo biennio del  corso di diploma lo  studente dovra'
dimostrare  di  avere acquisito  la  capacita'  di aggiornarsi  nella
letteratura  scientifica  in  lingua inglese;  tale  capacita'  sara'
accertata  con  modalita'  che  saranno  definite  dal  consiglio  di
facolta'.
  Le rimanenti annualita', fino alla concorrenza di quindici, saranno
costituite da  insegnamenti "caratterizzanti"  lo specifico  corso di
diploma o lo specifico orientamento.
  Tali annualita',  ai sensi  dell'art. 11  della legge  n. 341/1990,
sono ripartite  per aree disciplinari secondo  i rapporti specificati
nelle  tabelle  riferite  ad  ogni singolo  diploma  e  riportate  al
successivo  art.   223.  I  relativi  insegnamenti   potranno  essere
strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati.
  La facolta'  nell'attivare il corso degli  studi potra' discostarsi
dalle indicazioni delle tabelle attivando insegnamenti alternativi in
base a particolari esigenze culturali  e professionali, per un numero
di annualita' non superiore a tre.
  Art. 223 (Ordinamento didattico). - La tabella che segue riporta il
curriculum  del  diploma  universitario.  In essa  sono  indicate  le
specifiche  competenze del  diplomato,  le aree  disciplinari con  le
relative annualita'  e gli  insegnamenti utili alla  formazione della
figura  professionale. Le  discipline riportate  nella tabella  hanno
mero carattere esemplificativo non vincolante.
  Tale diploma e' considerato affine al  corso di laurea in chimica e
tecnologia farmaceutiche.
  Esso si articola in due orientamenti:
   1) tossicologia dell'ambiente;
   2) prodotti cosmetici.
  L'obiettivo  del  diploma e'  quello  di  fornire operatori  aventi
conoscenze culturali  e competenze professionali specifiche  utili in
laboratori  di indagine  scientificosperimentale. Il  diplomato avra'
competenze specifiche per il controllo  e la preparazione di prodotti
di interesse  cosmetico e per le  analisi chimicotossicologiche utili
alla valutazione della sicurezza dell'ambiente.
  Il numero di  annualita', di insegnamenti e la  loro appartenenza e
distribuzione  tra  i  diversi settori  scientificodisciplinari  sono
riportati in tabella.
     ORIENTAMENTI TOSSICOLOGIA DELL'AMBIENTE PRODOTTI COSMETICI
TIPO   SIGLA    SETTORE SCIENTIFICO      ANNUALITA'  ESEMPI DI
                   DISCIPLINARE                      DISCIPLINE
Ist.    E05A      Biochimica              1  -  1   Chimica
                                                     biologica
Ist.    C03X     Chimica gener.           1  -  1   Chimica generale
                 ed inorganica                       ed inorganica
Ist.    C05X     Chimica organica         1  -  1   Chimica organica
Ist.    A02A     Analisi matematica       1  -  1   Matematica
Ist.    B01B     Fisica                   1  -  1   Fisica
Ist.    F05X     Microbiologia e          1  -  1   Microbiologia,
                                                     igiene
        F22A     Microbiologia clinica    1  -  1
                  igiene generale ed
                  applicata
Ist.    E09A     Anatomia umana                 1   Anatomia e fi-
                                                    siologia della
                                                    cute
        E04A     Fisiologia generale
        F04A     Patologia generale
Carat.  C07X     Chimica farmaceutica     2  -  2   Chimica tossico-
                                                      logica, tossi-
                                                       cologia
        E07X     Farmacologia
Carat.  C01A     Chimica analitica        2  -  2   Analisi pro-
        C07X     Chimica farmaceutica               dotti cosmetici,
                                                    analisi chimica
                                                    e tossicolo-
                                                    gica degli
                                                    alimenti, tecni-
                                                    che analitiche
                                                    ambientali
        C08X     Farmaceutico tecnolo-
                 gico applicativo
Carat.  C08X     Farmaceutico tecnolo-    1  -  1   Socioeconomia,
                 gico applicativo                   e legislazione
                                                    farmaceutica,
                                                    legislazione
                                                    degli alimenti
                                                    e dell'ambiente,
                                                    legislazione dei
                                                    prodotti cosme-
                                                    tici
Carat.  C08X     Farmaceutico tecnolo-          2   Forme farmaceu-
                  gico applicativo                  tiche, chimica
                                                    dei  prodotti
                                                    cosmetici,
                                                    chimica degli
                                                    olii essenziali,
                                                    prodotti cosme-
                                                    tici
Carat.  C09X     Chimica bromatologica    1         Chimica degli
                                                    alimenti, chi-
                                                    mica bromato-
                                                    logica
Carat.  E07X     Farmacologia             1         Tossicologia
                                                    cellulare
Carat.           Ambientale               1         Chimica dell'am-
                                                     biente
Carat.                                    1     1   Annualita' libe-
                                                    ra a scelta
                                                    delle sedi
  Art. 224  (Esame di diploma). -  L'esame di diploma consiste  in un
colloquio   tendente  ad   accertare  la   preparazione  di   base  e
professionale del  candidato; in  tale colloquio potra'  anche essere
discusso un eventuale elaborato finale.
  Art.  225 (Regolamento  del  corso  di diploma).  -  I consigli  di
facolta' determinano, con apposito  regolamento ed in conformita' con
il  regolamento didattico  di  Ateneo, l'articolazione  del corso  di
diploma, in accordo con quanto  previsto dall'art. 11, comma 2, della
legge n. 341/1990.
  In particolare nel regolamento sara' indicato il piano di studi nel
rispetto dei vincoli di cui agli articoli 4 e 5.
  Nel piano di studi saranno individuati:
  gli  insegnamenti  "istituzionali"   e  "caratterizzanti"  definiti
dall'art. 4 specificandone il carattere monodisciplinare o integrato.
Di questi corsi  dovra' essere indicata la durata  annuale (almeno 70
ore) o  semestrale (almeno 35  ore) oltre al numero  di esercitazioni
pratiche destinato a ciascun insegnamento;
  la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici
(anni o semestri) e le relative propedeuticita';
  le  prove di  valutazione degli  studenti e  la composizione  delle
relative commissioni;
  i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.
  Il  decreto   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana
   Pavia, 15 dicembre 1997
                                                   Il rettore: Schmid