UNIVERSITA' DI MILANO

DECRETO RETTORALE 12 marzo 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.84 del 10-4-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Milano, emanato
con  decreto rettorale  28  maggio 1996,  pubblicato sul  supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n.  136 del  12 giugno 1996,  e in
particolare l'art. 56 che dispone  che, in attesa dell'emanazione del
regolamento didattico d'ateneo  ai sensi dell'art. 11  della legge 19
novembre  1990, n.  341, rimangono  in vigore  le disposizioni  sugli
ordinamenti  didattici   contenute  nello   statuto  dell'Universita'
approvato  con  regio  decreto  4  novembre 1926,  n.  2280,  con  le
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successivi
aggiornamenti;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e  tecnologica 8  marzo  1996,  con  il quale  e'  stata
ridefinita   la   tabella   XXXIII-bis   dell'ordinamento   didattico
universitario relativa al corso di laurea in storia;
  Viste   le  delibere   con  le   quali  le   autorita'  accademiche
dell'Universita' degli studi di Milano hanno proposto il riordino del
corso di laurea in storia;
  Vista la legge 15 maggio 1997,  n. 127, e in particolare l'art. 17,
commi 95, 101 e 119;
  Visto  l'atto di  indirizzo del  Ministro dell'universita'  e della
ricerca   scientifica   e  tecnologica   "autonomia   didatticaregime
transitorio" del 5 agosto 1997;
  Accertato che la proposta formulata da queste autorita' accademiche
risponde  ai   requisiti  previsti   dall'atto  di   indirizzo  sopra
richiamato;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Milano,  approvato con
regio  decreto   4  novembre  1926,   n.  2280,  con   le  successive
modificazioni,   e'   ulteriormente   modificato  come   di   seguito
specificato.
  Al titolo VI  "facolta' di lettere e filosofia", gli  articoli 83 e
84, relativi  al corso  di laurea  in storia,  sono soppressi  e sono
sostituiti  con il  conseguente scorrimento  della numerazione  degli
articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli.
                          Laurea in storia
                              Art. 83.
                    Finalita' del corso di laurea
  L'accesso al corso  di laurea in storia e'  regolato in conformita'
alle vigenti disposizioni di legge.
  Il  corso di  laurea  ha lo  scopo di  promuovere  e sviluppare  la
conoscenza e  la comprensione  delle diverse  realta' storicosociali,
fornendo a  questo fine  i contenuti e  gli strumenti  metodologici e
critici necessari, in funzione sia  degli esiti professionali che, in
aggiunta  all'insegnamento, possono  a vario  titolo avvalersi  delle
relative  competenze, sia  dell'avvio  alla  ricerca con  particolare
riguardo agli ambiti delle aree  caratterizzanti di cui al successivo
art. 84.
                              Art. 84.
                  Aree disciplinari caratterizzanti
  Le aree disciplinari caratterizzanti il  corso di laurea in storia,
in prima applicazione, sono le seguenti (1):
 1. Area delle scienze storiche dell'antichita'
  L02A Storia greca
  L02B Storia romana
 2. Area delle scienze storiche del medioevo
  L06B Civilta' bizantina
  L14A Storia dei Paesi islamici
  M01X Storia medioevale
 3. Area delle scienze storiche dell'eta' moderna
  M02A Storia moderna
  4. Area delle scienze storiche dell'eta' modernocontemporanea
  M02A Storia moderna
  M02B Storia dell'Europa orientale
  M04X Storia contemporanea
  L13E Storia dell'India
  (1) Le  aree sono  individuate sulla  base dei  settori scientifico
disciplinari  degli insegnamenti  universitari approvati  con decreto
del Presidente  della Repubblica 12  aprile 1994 e  rideterminati con
decreto  ministeriale   23  giugno  1997.  I   settori  si  intendono
comprensivi di tutti gli insegnamenti ivi indicati.
  L13H Storia dell'Asia centrale
  L13I Storia dell'Iran
  L23F Storia dell'Asia sudorientale
  L23G Storia dell'Asia orientale
  Q03X Storia e istituzioni delle Americhe
  Q04X Storia delle relazioni internazionali
  Q06A Storia e istituzioni dell'Africa
  Q06B Storia e istituzioni dell'Asia
 5. Area delle scienze storicopolitiche e istituzionali
  Q01B Storia delle dottrine politiche
  Q01C Storia delle istituzioni politiche
 6. Area delle scienze storicoeconomiche
  P01D Storia del pensiero economico
  P03X Storia economica
 7. Area delle scienze storicogiuridiche
  N18X Diritto romano e diritti dell'antichita'
  N19X Storia del diritto italiano
 8. Area delle scienze storicoreligiose
  L13F Religioni e filosofie dell'India
  L13C Religioni dell'Iran
  L23H Religioni e filosofie dell'Asia orientale
  M03A Storia delle religioni
  M03B Storia del cristianesimo e delle chiese
  M03C Storia del cristianesimo antico e medievale
  M03D Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo
  9. Area delle scienze geografiche, sociali e antropologiche
  M06A Geografia
  M06B Geografia economicopolitica
  M05X Discipline demoetnoantropologiche
  Q05A Sociologia generale
  S03A Demografia
 10. Area delle scienze bibliografiche e documentarie
  L02C Numismatica
  M12A Archivistica
  M12B Paleografia
  M13X Bibliografia e biblioteconomia
  Altre  aree potranno  essere indicate  dal consiglio  del corso  di
laurea  in  relazione  con  i  suoi  peculiari  interessi  culturali,
didattici e scientifici.
                              Art. 85.
              Durata e articolazione del corso di laurea
  Il corso di laurea in storia  dura quattro anni e comprende ventuno
annualita'  di  insegnamento.  Il   corso  di  laurea  articolato  in
indirizzi di taglio  cronologico e/o tematicodisciplinare determinati
dall'Universita' in relazione alle finalita' di cui all'art. 83, alla
propria  programmazione, alle  esigenze formative  legate agli  esiti
professionali, alle risorse didattiche disponibili.
  Gli indirizzi previsti sono:
   medioevale
   modernocontemporaneo
   storicobibliografico e documentario.
  Il corso  degli studi e' comprensivo  di insegnamenti istituzionali
comuni e di insegnamenti relativi agli indirizzi attivati.
  Gli  insegnamenti  istituzionali  devono fornire  gli  elementi  di
metodo  e  i  contenuti  di  fondo  inerenti  il  rispettivo  settore
scientificodisciplinare, sia in funzione di una adeguata preparazione
di base, sia in vista degli approfondimenti legati ai vari indirizzi.
                              Art. 86.
                      Organizzazione degli studi
  Il consiglio della struttura  didattica stabilisce la distribuzione
delle  discipline sui  quattro anni  di durata  del corso;  determina
inoltre le eventuali propedeuticita' e le obbligatorieta' ai fini dei
singoli  indirizzi,  nonche'  le   modalita'  delle  eventuali  prove
scritte, come di ogni altro accertamento di profitto che sia ritenuto
opportuno.
  Per  essere ammesso  all'esame  di laurea,  lo  studente deve  aver
superato tutte le  prove di esame delle discipline  incluse nel piano
di studio  e deve aver  dimostrato una adeguata conoscenza  di almeno
due lingue straniere. Le relative prove di idoneita', da collocare di
norma  non prima  del terzo  anno, si  svolgono secondo  le modalita'
definite dal consiglio del corso di laurea.
  L'esame di  laurea consiste nella discussione  di una dissertazione
scritta su un argomento coerente con il piano di studio seguito.
                              Art. 87.
                      Affinita' e riconoscimenti
  Il corso  di laurea  in storia e'  affine ai corsi  di laurea  e ai
corsi  di diploma  delle facolta'  di lettere  e filosofia,  lingue e
letterature  straniere,  conservazione  dei beni  culturali,  nonche'
della facolta' di scienze della formazione.
  Per  il  riconoscimento di  prove  d'esame  sostenute in  curricula
didattici  diversi  da quelli  del  corso  di  laurea in  storia,  il
consiglio   della  struttura   didattica   valuta  l'utilita'   delle
discipline oggetto  di tali prove  nel contesto proprio del  corso di
laurea  in storia,  determinando altresi'  l'anno di  corso a  cui lo
studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.
                              Art. 88.
                        Manifesto degli studi
  Con apposite norme  da inserire nel manifesto  annuale degli studi,
il  consiglio di  facolta', su  proposta del  consiglio del  corso di
laurea  in  storia,  provvede  a  disciplinare,  per  quanto  di  sua
competenza, il complesso  delle materie di cui all'art.  11, comma 2,
della legge n. 341/1990, indicando altresi' le discipline da inserire
necessariamente   nel   piano   di  studio   ai   fini   dell'accesso
all'insegnamento  nella scuola  secondaria. A  tal fine,  a richiesta
dello studente,  il piano  di studi puo'  prevedere anche  piu' delle
ventuno annualita' previste.
                              Art. 89.
                         Curriculum didattico
  Lo  studente deve  superare  gli esami  relativi  ad almeno  dodici
insegnamenti istituzionali  comuni. Nei  casi nei quali  sia prevista
una  scelta  entro  un  intero  settore  scientificodisciplinare,  il
consiglio di corso  di laurea potra' specificare  nel manifesto degli
studi l'insegnamento espressamente richiesto.
  Sono    insegnamenti     istituzionali    comuni,     da    seguire
obbligatoriamente:
   (1-4) quattro insegnamenti a scelta fra:
    storia greca (L02A);
    storia romana (L02B);
    storia medievale (M01X);
    storia moderna (M02A);
    storia contemporanea (M04X);
  (5-7)  letteratura  italiana  (L12A)   (comprensiva  di  una  prova
scritta);
   una disciplina a scelta nei settori:
    M08A (storia della filosofia);
    M08B (storia della filosofia antica);
    M08C (storia della filosofia medievale);
   una disciplina a scelta nei settori:
    M06A (geografia);
    M06B (geografia economicopolitica);
   (8-9) due discipline a scelta fra:
  una  disciplina del  settore L12A  (letteratura latina)  oppure del
settore L07B (letteratura latina medievale e umanistica);
  una  disciplina a  scelta nei  settori L16A  (lingue e  letteratura
francese);  L17A  (lingua e  letteratura  spagnola);  L18A (lingua  e
letteratura  inglese);  L19A  (lingua e  letteratura  tedesca);  L21B
(lingue e letterature slavoorientali);
  una disciplina  a scelta  nei settori L03B  (archeologia classica);
L25A (storia dell'arte medioevale);  L25B (storia dell'arte moderna);
L25C (storia dell'arte contemporanea);
  (10-11) due  discipline a scelta  tra quelle attivate o  mutuate da
altri corsi di laurea nei settori:
  M03A (storia delle religioni) oppure M03B (storia del cristianesimo
e  delle  chiese) oppure  M03C  (storia  del cristianesimo  antico  e
medievale)   oppure  M03D   (storia  del   cristianesimo  moderno   e
contemporaneo);
  N18X (storia  del diritto romano)  oppure N19X (storia  del diritto
italiano);
    P03X (storia economica);
    Q01B (storia delle dottrine politiche);
    Q01C (storia delle istituzioni politiche);
    Q04X (storia delle relazioni internazionali);
  una disciplina  di carattere metodologico o  storiografico a scelta
fra quelle comprese nei settori L02A, L02B, M01X, M02A, M04X, M08A;
  una disciplina diversa  da quelle indicate ai  punti (1-4) compresa
nei medesimi settori;
  una  disciplina riferita  alla storia  di singole  aree geografiche
scelta tra quelle comprese nei  settori L13E, L13H, L13I, L14A, L23F,
L23C, M02B, Q03X, Q06A, Q06B;
  una  disciplina a  scelta  nei settori:  M12A (archivistica);  M12B
(paleografia); M13X (bibliografia e biblioteconomia);
  (12) una disciplina a scelta  nei settori M12A (archivistica), M12B
(paleografia), M13X (bibliografia e biblioteconomia).
  Lo studente definisce l'indirizzo, all'interno del quale proseguire
il suo curriculum, all'atto dell'iscrizione  al terzo anno. La scelta
e' valida  e lo  studente potra'  affrontare i  relativi insegnamenti
solo  ove abbia  preliminarmente  superato gli  esami  di almeno  sei
insegnamenti  istituzionali  comuni,  indicati   a  questo  fine  dal
consiglio di corso di laurea per ciascun indirizzo attivato.
  Il consiglio del corso di  laurea definisce gli ambiti disciplinari
di riferimento di ciascun  indirizzo, fissando le relative discipline
obbligatorie e a  scelta (complessivamente almeno quattro  e non piu'
di  sei)  che  lo  studente  interessato  al  percorso  didattico  in
questione e' tenuto a seguire.
  Le  rimanenti  annualita',  fino  al  completamento  delle  ventuno
richieste  potranno essere  scelte entro  gli ambiti  disciplinari di
indirizzo,   nonche'   ampliando   il   numero   degli   insegnamenti
istituzionali  seguiti,   ovvero  tra  le  altre   aree  disciplinari
caratterizzanti il corso di laurea, e  anche al di fuori delle stesse
per  motivate  ragioni  culturali.   La  scelta  andra'  compiuta  in
relazione  alla disciplina  di laurea  e in  funzione di  esigenze di
organicita'  e di  efficacia del  singolo piano  di studio.  Potranno
essere  altresi' previste  iterazioni  secondo  criteri definiti  dal
consiglio del corso di laurea.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 12 marzo 1998
                                               p. Il rettore: Decleva