DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 1998 

  Direttiva  sulle   autovetture  di   servizio  in   dotazione  alle
amministrazioni  civili  dello  Stato   ed  agli  enti  pubblici  non
economici.
(GU n.85 del 11-4-1998)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto l'art. 2, commi 117 e  seguenti della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
  Visto  il  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  2
gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 2 del 3 gennaio
1997,   recante   "Disposizioni   transitorie   sull'utilizzo   delle
autovetture in dotazione alle pubbliche amministrazioni".
  Visto  il  decreto del  Ministro  del  tesoro  di concerto  con  il
Ministro  dei   trasporti  e  della  navigazione   29  gennaio  1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1997, con il
quale  sono  state  fissate  le modalita'  per  il  censimento  degli
autoveicoli  delle amministrazioni  civili dello  Stato e  degli enti
pubblici non economici;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  28
febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 51 del 3 marzo
1997, con il quale sono  state, tra l'altro, dettate disposizioni per
l'utilizzo  delle  autovetture   in  dotazione  alle  amministrazioni
pubbliche,  in  attesa  dei risultati  dell'analisi  tecnicoeconomica
prevista dall'art. 2, comma 119,  della citata legge e del successivo
affidamento dei  servizi di  trasporto di persone  e cose  a societa'
private;
  Visto  il  successivo  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri dell'11 aprile 1997,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
107  del 10  maggio 1997,  recante ulteriori  criteri per  l'utilizzo
delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche;
  Visto il  decreto del Ministero  del tesoro  20 maggio 1997  con il
quale e'  stata costituita,  presso il Provveditorato  generale dello
Stato  una commissione  avente  il compito  di effettuare  un'analisi
tecnicoeconomica  sulla  base   della  documentazione  inviata  dalle
amministrazioni;
  Considerata  la  necessita'  di emanare  un'apposita  direttiva  in
materia di  utilizzo delle autovetture, in  relazione all'esigenza di
realizzare  economie  di spesa,  anche  a  seguito delle  conclusioni
risultanti dalla relazione presentata dalla citata commissione;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
 1. Premessa.
  Com'e' noto,  in attuazione  dei commi 117  e seguenti  dell'art. 2
della  legge  23   dicembre  1996,  n.  662,   questa  Presidenza  ha
provveduto, in  attesa dei risultati delle  analisi tecnicoeconomiche
ivi  previste,   a  disciplinare  l'utilizzo  delle   autovetture  in
dotazione alle amministrazioni pubbliche, da un lato, in vista di una
piu'  razionale   utilizzazione  del  parco  macchine   esistente  e,
dall'altro,  nell'intento  di  realizzare  - gia'  nell'anno  1997  -
apprezzabili economie di spesa.
  Sulla  base delle  conclusioni alle  quali e'  pervenuta l'apposita
commissione costituita  con decreto  del Ministro  del tesoro  del 20
maggio 1997,  si rende necessario  che le amministrazioni  pongano in
essere, secondo  le indicazioni  di seguito riportate,  le iniziative
per  procedere  all'affidamento  a   soggettiterzi  del  servizio  di
trasporto  ed  alla dismissione  del  parco  automobilistico in  atto
esistente, con esclusione delle autovetture  di cui all'art. 2, comma
118, della citata legge n. 662 del 1996 e dall'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997.
 2. Gestione indiretta.
  Per  quanto attiene  all'affidamento del  servizio di  trasporto di
beni  e   persone,  e'   opportuno,  in   via  preliminare,   che  le
amministrazioni e gli enti  interessati attuino, per tale iniziativa,
il  piu'  ampio  decentramento,  in  armonia  anche  con  le  recenti
disposizioni   intervenute  in   materia  di   bilancio,  garantendo,
altresi',   alle  singole   amministrazioni  ed   alle  articolazioni
periferiche  di  esse,  piena  autonomia  nella  scelta  delle  forme
dell'affidamento  e del  contraente.  Quanto sopra,  sia  al fine  di
rendere  piu'   agevole  il  conseguimento  di   soluzioni  idonee  a
soddisfare  le obiettive  e  diversificate  esigenze operative  delle
singole  strutture, sia  al  fine di  rendere  piu' spedita  l'intera
operazione.
  Nell'individuazione del  sistema alternativo  a quello  attuale, le
singole amministrazioni  dovranno porre  a base della  prestazione da
richiedere al  privato contraente le  prescrizioni di cui  al decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri  11  aprile  1997;  con
particolare riferimento: a) all'utilizzo cumulativo delle autovetture
a fronte di esigenze di  servizio programmate periodicamente; b) alla
razionalizzazione dell'uso  delle stesse per  percorsi in tutto  o in
parte coincidenti;  c) alla riduzione del  chilometraggio complessivo
su base annua.
  In ogni  caso occorrera' procedere  ad una effettiva  riduzione del
numero delle autovetture delle  quali si richiede l'utilizzazione, al
fine  di conseguire  un significativo  contenimento delle  spese, che
costituisce la principale finalita' dell'intera operazione.
  L'affidamento  a  terzi del  servizio  di  trasporto dovra'  essere
accompagnato  da  una  conseguente ridefinizione  dei  fabbisogni  di
personale da adibire alla guida. Da cio' dovra' conseguire il rientro
presso le amministrazioni di  appartenenza del personale in posizione
di comando, ed, in particolare,  di quello appartenente alle Forze di
polizia attualmente  adibito alla  guida di autovetture  di servizio,
fatti salvi i casi di ineludibili motivi di sicurezza.
  Eventuali  necessita' non  risolvibili  con  una riallocazione  del
personale  gia' in  servizio saranno  soddisfatte mediante  ricorso a
forme di  mobilita' volontaria. Il  personale addetto alla  guida che
risulti in  eccedenza, a seguito  del programma di  dismissione delle
autovetture,   potra'   essere   adibito  presso   la   stessa   sede
territoriale,  a mansioni  ascritte  ad  altro profilo  professionale
della medesima qualifica funzionale di appartenenza.
  Ne consegue,  ovviamente, la  necessita' di non  attivare procedure
concorsuali per  reclutare personale con il  profilo professionale di
autista di automezzi.
  Peraltro,  una  volta  definite le  anzidette  operazioni,  risulta
necessario un  ampio monitoraggio delle singole  iniziative attivate,
finalizzato, in  primo luogo,  ad una verifica  dell'attuazione delle
presenti disposizioni, ma anche - e soprattutto - all'acquisizione di
un quadro generale della nuova organizzazione del servizio.
 3. Dismissione.
  In riferimento alla dismissione,  si reputa opportuno precisare che
il comma  120 dell'art. 2 della  citata legge n. 662  del 1996, detta
una   norma  speciale   per  quanto   riguarda  l'alienazione   degli
autoveicoli della  pubblica amministrazione, la' dove  stabilisce che
"la  dismissione  degli  autoveicoli  eccedenti  quelli  necessari  a
soddisfare le esigenze  di cui ai commi 118 e  121 e' affidata, anche
mediante  mandato,   a  societa'  specializzate  entro   dodici  mesi
dall'affidamento  del  servizio di  trasporto  di  persone e  cose  a
societa' private".
  Al  riguardo, le  amministrazioni,  con  le procedure  concorsuali,
individueranno le societa' specializzate,  cui affidare le operazioni
di dismissione; le stesse societa', a tal fine, potranno applicare le
ordinarie procedure di vendita previste dal codice civile.
  Cio'  consentira'  un'ampia  riduzione  dei  tempi  necessari  alle
dismissioni   rispetto  a   quelli   che   si  sarebbero   impiegati,
presuntivamente,   applicando  le   disposizioni   previste  in   via
ordinaria.
  L'affidamento a terzi della procedura di dismissione da parte delle
singole amministrazioni  dovra', in ogni caso,  avvenire nel rispetto
dei principi di efficienza ed economicita'.
  E'  appena il  caso di  precisare che  il termine  di dodici  mesi,
fissato per definire la dismissione,  e' diretto ad assicurare che le
amministrazioni  portino  a  conclusione,  in  tempi  ragionevolmente
brevi,   detto   procedimento   e  quindi   consentire   di   avviare
contestualmente  sia il  procedimento  di affidamento  sia quello  di
dismissione. Al riguardo, si fa  presente che, onde evitare inutili e
gravose  duplicazioni di  spesa, l'operativita'  dell'affidamento del
servizio  prescelto  dovra'  essere   graduale  e  concomitante  alla
conclusione  delle   procedure  di  dismissione,   secondo  modalita'
stabilite  dalle singole  amministrazioni in  relazione alle  proprie
specifiche esigenze.
  Gli  introiti derivanti  dalla  procedura  di alienazione  dovranno
essere  versati  sui competenti  capitoli  di  entrata delle  singole
amministrazioni ovvero sul capitolo n. 2368 dello stato di previsione
di  entrata   del  Ministero  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica.
  Lo stesso Dicastero, al quale, comunque, le singole amministrazioni
ed enti dovranno comunicare l'avvenuta conclusione della procedura di
alienazione  e  del  conseguente  versamento  della  somma  ricavata,
fornira', altresi',  la propria consulenza sulle  eventuali questioni
concernenti gli adempimenti relativi ai procedimenti di affidamento a
terzi  del servizio  di trasporto  ed  in merito  alle operazioni  di
dismissione.
 4. Informazione al Parlamento.
  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  entro  il  31  dicembre  1998,  riferira'  al  Parlamento
sull'attuazione  delle procedure  di affidamento  e di  dismissione e
fornira'  annualmente  i  dati   relativi  alle  riduzioni  di  spesa
conseguite dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti.
  A   tal  fine,   le  diverse   amministrazioni  nonche'   gli  enti
interessati, per il  tramite dell'amministrazione vigilante, dovranno
far  pervenire in  tempo utile  al suddetto  Ministero, possibilmente
anche  su  supporto  informatico,  una relazione,  redatta  in  forma
sintetica, contenente almeno i seguenti elementi:
    a) numero delle autovetture ad uso esclusivo;
  b) tipo  o tipi  di soluzione prescelti  per la  sostituzione degli
autoveicoli in dotazione,  non rientranti nel punto  a) (es. noleggio
con o senza conducente, ricorso al mezzo privato od al taxi, noleggio
a ore, a breve o a lungo termine, ecc);
    c) numero degli autoveicoli dismessi;
    d) modalita' prescelte per la dismissione;
  e) eventuali problematiche emerse nel corso del procedimento;
  f)  prospetto  contenente i  dati  relativi  all'economia di  spesa
conseguita.
    Roma, 27 febbraio 1998
                                                 Il Presidente: Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 168