MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 aprile 1998 

  Riconoscimento di  titolo di studio estero  quale titolo abilitante
per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.
(GU n.86 del 14-4-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                        degli affari civili e
                      delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza  del sig. Schielein  Armin Alois, nato  a Freystadt
(RFT) il 4 febbraio 1964,  cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento del titolo professionale tedesco  che va sotto il nome
di  "rechtsanwalt"  di  cui  e'  in possesso  -  come  attestato  dal
Presidente  della  Corte  d'appello  di  Nurnberg  (RFT)  -  ai  fini
dell'accesso ed esercizio in Italia dell'omonima professione;
  Considerato  che  il sopra  indicato  signore  ha provato  di  aver
concluso cola' gli studi conducenti alla "rechtsanwaltschaft" in data
19 gennaio  1996 presso  il Bayerisches Staatsministerium  der Justiz
(RFT);
  Viste le determinazioni della Conferenza  di servizi tenutasi il 14
marzo 1997;
  Sentito  il rappresentante  del  Consiglio  nazionale di  categoria
nella seduta appena indicata;
  Ritenuto  che per  l'esercizio della  professione di  "avvocato" in
Italia  occorra  la  conoscenza  approfondita di  materie  proprie  e
specifiche dell'ordinamento italiano;
  Visto l'art.  6, n. 2,  del decreto legislativo n.  115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
  1.  Al sig.  Schielein Armin  Alois, nato  a Freystadt  (RFT) il  4
febbraio 1964, cittadino  tedesco, sono riconosciuti i  titoli di cui
sopra quali titoli validi  per l'iscrizione all'albo degli "avvocati"
e l'esercizio della professione.
  2. Detto riconoscimento e' subordinato  al superamento di una prova
attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale; 2)  diritto civile; 3) diritto processuale
civile; 4)  diritto commerciale;  5) diritto  del lavoro;  6) diritto
penale; 7) diritto processuale  penale; 8) diritto amministrativo; 9)
diritto   tributario;  10)   diritto   internazionale  privato;   11)
ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
  3. La  prova di che trattasi,  da svolgersi in lingua  italiana, si
compone di un esame scritto e di un esame orale.
  4. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre
materie  scelte dalla  commissione d'esame  - prevista  dal P.D.G.  1
dicembre 1993 come  modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994  - tra quelle
indicate al n. 2.
  5.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
pratiche  vertenti su  tutte le  materie  di cui  al n.  2. A  questo
secondo esame  il candidato potra'  accedere solo se  abbia superato,
con successo, quello scritto.
   Roma, 3 aprile 1998
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi