N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 marzo 1988
N. 19 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 marzo 1988 (della regione Veneto) Zootecnia - Agricoltura - Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera - Restituzione, per il periodo 1997-98, ai produttori, titolari esclusivamente di quota A, degli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, nel limite del 10% della quota medesima - Obbligatorieta' di tale restituzione, unitamente agli interessi maturati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.-l. n. 411 del 1997 e non da data precedente - Determinazione, da parte dell'AIMA, degli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nei periodi 1995/96, 1996/97 e aggiornamento di detti quantitativi anche per il 1997/98 - Criteri - Ricorsi di riesame avverso le comunicazioni dell'AIMA, concernenti i quantitativi di riferimento individuali assegnati e di latte commercializzato - Competenza della regione in ordine alla trattazione e alla decisione dei ricorsi entro termine perentorio - Previsione di intervento sostitutivo dello Stato e di responsabilita' degli autori di omissione di istruttoria o di decisione - Competenza dell'AIMA in ordine alla compensazione nazionale per i periodi 1995/96 e 1996/97 e alla rettifica di essa nonche' in ordine all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti - Istituzione di una commissione di garanzia per l'esame dei contratti - Irragionevolezza - Incidenza sul principio della liberta' dell'iniziativa economica - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione dei principi posti per l'esercizio della decretazione d'urgenza - Lesione dell'autonomia e delle competenze regionali - Violazione del principio di leale cooperazione - Mancata previsione di copertura per i nuovi oneri derivanti alla regione dalle norme impugnate. (Legge 27 gennaio 1998, n. 5, intero testo; artt. 1, commi 3, 3-bis e 4-bis; 2, commi 1, lett. c) e d), 2, 3, lett. c), 6, 8 e 8-bis; 3, commi 1 e 1-bis; 4, comma 2; 4-bis; 5, comma 1, del d--l. 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5.) (Cost., artt. 3, 5, 11, 41, 77, 97, 115, 117, 118 e 119).(GU n.15 del 15-4-1998 )
Ricorso della regione del Veneto, in persona del vice presidente pro-tempore della Giunta regionale, avv. Bruno Canella, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtu' di deliberazione di giunta regionale n. 455, del 17 febbraio 1998, di autorizzazione a stare in giudizio, dagli avv.ti Romano Morra e proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 27 gennaio 1998, n. 5, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 22 del 28 gennaio 1998, "Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera", nella sua interezza ed in particolare quanto all'art. 1, comma 3, in quanto dispone che, limitatamente al periodo 1997-1998, gli acquirenti di latte bovino restituiscano ai produttori l'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 10% della medesima e che le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto stabilito dal precedente periodo del medesimo comma sono restituite ai produttori con gli interessi maturati entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; quanto all'art. 1, comma 3-bis, in quanto dispone che le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare, a partire dal periodo 1995-1996, finche' permangono nella disponibilita' dell'acquirente, sono produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore entro il termine di 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; quanto all'art. 1, comma 4-bis, in quanto dispone che la validita' delle garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo prestate per conto dei produttori per il periodo 1995-1996 e', a richiesta, prorogata, alle medesime condizioni pattuite, sino al 31 gennaio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti modifiche nella situazione patrimoniale dell'obbligato principale; quanto all'art. 2, comma 1, lett. c), in quanto dispone che l'AIMA determini gli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 con particolare riguardo a quanto risulta dal modello L1, ove vi sia incompatibilita' con la consistenza di stalla accertata, e qualora la produzione superi di oltre il 20% la media per capo calcolata dall'AIA (associazione italiana allevatori) su base provinciale, e che rimane ferma ogni altra responsabilita', anche penale, del produttore e dell'acquirente; quanto all'art. 2, comma 1, lett. d), in quanto dispone che, ai fini della determinazione degli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'AIMA debba avere particolare riguardo ai contratti di circolazione delle quote rientranti nelle tipologie individuate come anomale dalla Commissione governativa di indagine; quanto all'art. 2, comma 2, in quanto dispone che, in caso di ritardo ed omesso invio da parte degli acquirenti all'AIMA dei contratti di cui al comma 1, lett. d), le regioni competenti possono procedere alla revoca del riconoscimento previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993, sentita la Commissione di garanzia, e che la commissione - da istituirsi con decreto del Ministro delle politiche agricole per l'esame dei contratti de quibus - possa comunque esaminare i contratti pervenuti prima della comunicazione prevista dal periodo precedente, ovvero: la comunicazione all'AIMA, da parte della medesima Commissione, dei risultati dell'esame svolto da quest'ultima in riferimento ai contratti piu' volte menzionati; quanto all'art. 2, comma 3, lett. c), in quanto dispone che, in riferimento ai trasferimenti di quote e cambi di titolarita' per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validita' per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale; quanto all'art. 2, comma 6, in quanto dispone che, nell'ambito del procedimento per i ricorsi di riesame, le province autonome e le regioni procedano alla convocazione del produttore ricorrente e, ove necessario, dell'acquirente; quanto all'art. 2, comma 8, in quanto dispone che, in riferimento all'istruttoria e alla decisione dei ricorsi di riesame, resta ferma la responsabilita' civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa; quanto all'art. 2, comma 8-bis, in quanto dispone che, in caso di inadempienza del rispetto dei termini perentori prevista dal comma 8, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole, previa deliberazione del consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari; quanto all'art. 3, comma 1, in quanto dispone che, per il periodo 1995-1996, l'AIMA, nella esecuzione della rettifica, procede al raffronto tra i dati della compensazione nazionale e quelli derivanti dall'applicazione, da parte dell'AIMA stessa, della compensazione precedentemente in vigore, e applica, in via perequativa, l'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per il produttore, e che la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sostituisce a tutti gli effetti le imputazioni del prelievo supplementare per lo stesso periodo precedentemente operate dall'AIMA; quanto all'art. 3, comma 1-bis, in quanto dispone che, a seguito della verifica di cui al comma 1, il governo comunica all'U.E. l'esatta produzione delle annate 1995-1996 e 1996-1997 per la rettifica dei prelievi dovuti; quanto all'art. 4, comma 2, in quanto dispone che, in relazione all'aggiornamento degli elenchi per il periodo 1997/1998, se il produttore non controfirma il modello L1, l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le modalita' previste dall'art. 2, comma 7 e, qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 11, comma 1, della legge n. 468 del 1992; quanto all'art. 4-bis, in quanto dispone l'istituzione di una commissione di garanzia - composta da sette membri, esperti della materia, scelti anche tra i componenti della commissione governativa di indagine - con il compito di verificare la conformita' alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantita' di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi previsti dallo stesso decreto legge e che i risultati delle verifiche della commissione medesima siano comunicati al ministro per le politiche agricole e all'AIMA almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato dall'art. 3, comma 1, e che, in caso di rilievi della Commissione, l'AIMA riesamina le procedure e le operazioni effettuate nella parte interessata dai rilievi, riferendone al ministro e alle commissioni di parlamentari competenti; quanto all'art 5, comma 1, in quanto dispone che l'AIMA dia comunicazione individuale agli interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998-1999. F a t t o 1.1. - Il regime delle c.d. quote latte, finalizzato al contenimento della produzione, da anni eccedente nel mercato europeo, e' stato introdotto in Italia, dopo lungo contenzioso circa l'effettiva entita' della produzione interna e la irrogazione delle relative sanzioni comunitarie, dalla legge 26 novembre 1992, n. 468. Tale testo normativo, dopo avere demandato, all'art. 2 comma 2, la redazione di elenchi dei produttori titolari di quota e la loro pubblicazione in appositi bollettini all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), all'art. 2, comma 2, limitatamente ai produttori di associazioni aderenti alla UNALAT, dispone la articolazione della quota in due parti: l'una (A), commisurata alla produzione di latte commercializzata nel periodo 1988-1989; l'altra (B), rapportata alla maggiore produzione commercializzata nel periodo 1991-1992. Poiche' peraltro il regolamento CEE del Consiglio n. 804/68, del 27 giugno 1968, contemplava la periodica rideterminazione delle quote nazionali spettanti all'Italia, i commi 6-8 dello stesso art. 2 assegnavano alle regioni il compito di vigilare sulla effettiva produzione dei singoli operatori e di comunicare all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino le eventuali situazioni di quota assegnata superiore a quella effettiva, e al Ministro dell'agricoltura e foreste, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e sentite le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, in caso di eccedenza delle quantita' attribuite ai produttori alla stregua dei commi 2 e 3 rispetto alle quote nazionali individuate in sede comunitaria, di stabilire con proprio decreto i criteri generali per il pieno allineamento con le quote nazionali nell'arco di un triennio. Lo stesso comma 8 imponeva che, con riferimento alle riduzioni obbligatorie della quota B, si tenesse conto "dell'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e svantaggiate la maggior quantita' di produzione lattiera". Il d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, poi convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 1995, n. 46 ha poi operato la riduzione delle quote B per singolo produttore, con l'esclusione degli operatori delle stalle ubicate nelle zone montane di cui alla direttiva del Consiglio CEE 75/268 del 28 aprile 1975, da effettuarsi entro il 31 marzo 1995 con operativita' dalla campagna 1995-1996. La legge di conversione 46/1995 ha innovato il decreto come segue: a) ha previsto (art. 2, comma 1, lett. a)) la riduzione della quota A non in produzione, almeno qualora essa ecceda il 50% della quota A attribuita; b) dopo avere confermato la riduzione della quota B (lett. a)), ha escluso (lett. b)) da entrambe le riduzioni i produttori non solo titolari di stalle ubicate in zone di montagna, ma anche quelli operanti "nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonche' nelle isole"; c) ha consentito (art. 2, comma 2-bis) che i produttori che abbiano ottenuto, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 468 del 1992, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della Regione e che lo abbiano realizzato, possano chiedere la assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, in sostituzione delle quote A e B. Piu' in generale, il decreto-legge n. 727 del 1994 e la legge n. 46 del 1995 hanno soppresso la previa consultazione della Conferenza tra Stato regioni, rimettendo la istruttoria e la predisposizione del piano di rientro esclusivamente all'istanza ministeriale. Inoltre, e' stato introdotto un meccanismo di autocertificazione delle produzioni, in base al quale gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati dai produttori. La legge n. 46 del 1995, insieme con il decreto-legge convertito, veniva impugnata dalla regione del Veneto con ricorso rubricato 23/1995, con allegazione di numerosi profili di incostituzionalita'. Codesta ecc.ma Corte, a seguito di discussione nella pubblica udienza del 23 novembre 1995, con decisione n. 520 del 28 dicembre 1995 accoglieva il predetto ricorso, in una con quello presentato dalla regione Lombardia e rubricato con n.r.g. 22/1995, sotto il profilo della incostituzionalita' dell'art. 2, comma 1, della legge, nella parte in cui non vi si contemplava il parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino. 1.2. - Come e' noto, il Governo e' poi piu' volte intervenuto con la decretazione di urgenza, adottando prima il d.-l. 15 marzo 1996 n. 124 e poi, reiterando il primo, adottando il d.-l. 16 maggio 1996 n. 260, (impugnati con i ricorsi n.r.g. 19 e 28/1996), indi con il d.-l. 8 luglio 1996 n. 353 (del pari impugnato con il ricorso n.r.g. 33/1996), con il d.-l. 8 agosto 1996 n. 440 (impugnato con il ricorso n.r.g. 38/1996), con il d.-l. 6 settembre 1996 n. 463 (impugnato con ricorso n.r.g. 41/1996), e "infine" con i dd.-ll. 23 ottobre 1996, nn. 542 e 552 (il secondo, impugnato con ricorso n.r.g. 47/1996). Tali ultimi due decreti-legge sono poi stati convertiti, rispettivamente, nelle leggi 20 dicembre 1996 n. 642 e 23 dicembre 1996 n. 649 (impugnate con ricorsi nn.rr.gg. 13/1997 e 15/1997). I decreti-legge successivi alla legge n. 46 del 1995 appartengono a due "catene" di decreti reiterati: una saldatasi con la legge di conversione del decreto-legge n. 542 del 1996 (legge n. 649 del 1996); l'altra saldatasi con la legge di conversione del decreto-legge n. 552 del 1996 (legge n. 642 del 1996). La prima catena e' relativa alle previsioni sulle procedure di compensazione (in particolare, all'eliminazione delle procedure previste dalla legge n. 468 del 1992, sostituite da una compensazione nazionale gestita dall'AIMA), nonche' alle modalita' e ai tempi dei prelievi e delle restituzioni. La seconda catena riguarda, in particolare, la disciplina dei bollettini dei produttori titolari di quota; la fissazione dei criteri di effettuazione della compensazione; le modalita' della compensazione medesima; la disciplina dell'abbandono della produzione; i termini per la cessione delle quote latte. Queste due catene, ancorche' distinte, sono interconnesse, e - per le ragioni gia' esposte nei ricorsi sopradescritti - hanno determinato gravissimi pregiudizi all'autonomia delle regioni in materia di agricoltura, disegnando uno scenario normativo incoerente e costituzionalmente illegittimo. L'incoerenza e l'illegittimita' sono state confermate (e aggravate) dalla "saldatura" operata dalle menzionate leggi nn. 642 e 649 del 1996. A distanza di pochissimi giorni dalla pubblicazione (nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente, del 21 e del 23 dicembre 1996) delle leggi ora ricordate, il legislatore e' poi nuovamente intervenuto nel settore della produzione lattiera con la legge 23 dicembre 1996 n. 662 (che, addirittura, ancorche' pubblicata poco dopo, reca la stessa data della legge n.649 del 1996), a conferma della caoticita' e della farraginosita' del suo agire. La legge (impugnata con ricorso n.r.g. 21/1997) dedica alla produzione lattiera i commi da 166 a 174 dell'art. 2. Tutti i ricorsi piu' sopra menzionati, e segnatamente i ricorsi nn.rr.gg. 19-28-33-38-41-47/1996 e 13-15-21-/1997, sono stati discussi all'udienza pubblica tenutasi in data 28 ottobre 1997. In riferimento ai medesimi ricorsi sopra menzionati, codesta ecc.ma Corte, in data 19 dicembre 1997, ha depositato in cancelleria ordinanza istruttoria del 16 dicembre 1997, con la quale si e' disposta a carico del Presidente del Consiglio dei Ministri (e in minima parte a carico dei Presidenti delle regioni) ampia integrazione documentale. 1.3. - Nonostante avessero operato la "saldatura" finale delle descritte catene di decreti-legge, i confusi e contraddittori interventi normativi di fine 1996 non sono riusciti a scrivere la parola "fine" sotto la lunga e tormentata storia della disciplina in via d'urgenza della produzione lattiera. Il Governo e' infatti reintervenuto con il decreto-legge n. 11 del 1997 (anch'esso impugnato dalla ricorrente con ricorso rubricato al n. 26/1997, pendente avanti codesta ecc.ma Corte). La storia di questo decreto e' nota: incalzato dalla protesta dei produttori, angosciati dall'imminente scadenza del cosiddetto "superprelievo", ed esasperati dalla pachidermica gestione del settore lattiero-caseario da parte del MIRAAF e dell'AIMA, il Governo ha ritenuto opportuno intervenire, subito, con un provvedimento legislativo d'urgenza. Quanto ai suoi contenuti, il decreto in questione puo' essere diviso, per quanto qui interessa (e prescindendo dunque dalle disposizioni puramente finanziarie e da quelle previdenziali, di cui agli artt. 9-11) in due parti. In una prima parte si interviene - disinteressandosi del tutto delle prerogative delle regioni - con forme di finanziamento agevolato ai produttori, onde far fronte alla crisi del settore determinata, per un verso, dall'encefalopatia spongiforme bovina, e per l'altro dalla sovrapproduzione di latte. Cosi', l'art. 1 stabilisce ammontare (comma 1), tasso (comma 2), criteri di calcolo (comma 3), tempi e garanzie dei finanziamenti per fronteggiare i danni causati dalla menzionata epidemia (comma 4). L'art. 2 fissa le procedure per la concessione dei finanziamenti. L'art. 3 introduce, per i produttori che non abbiano chiesto il finanziamento di cui all'art. 1, un premio per la perdita di reddito subita a causa dell'encefalopatia spongiforme bovina. L'art. 4 detta regole in materia di incentivi per l'abbandono della produzione lattiera, determinando ammontare, modalita' e tempi degli incentivi medesimi. L'art. 6 dispone un contributo straordinario al Fondo interbancario di garanzia e detta ulteriori regole in materia. In una seconda parte, logicamente differenziata dalla prima e relativa a questioni che avrebbero dovuto essere oggetto di ben piu' meditata considerazione, il decreto si occupa direttamente del regime della produzione lattiera. Cosi', l'art. 5 detta regole sull'assegnazione di quote ai giovani produttori. L'art. 7 istituisce una commissione governativa di indagine in materia di quote latte. L'art. 8, infine, detta norme in materia di identificazione e registrazione degli animali (anagrafe del bestiame), anche in applicazione del d.P.R. 30 aprile 1996 n. 317. 1.4. - Nonostante fosse affetto dai vizi lamentati nel ricorso n. 26/1997, sopra menzionato, il decreto-legge n. 11 del 1997 e' stato poi convertito in legge ad opera della legge 28 marzo 1997 n. 81 (anch'essa impugnata con ricorso pendente avanti codesta ecc.ma Corte al n. 37/1997). La struttura del decreto e' stata profondamente alterata, poiche' i suoi vari articoli sono stati tutti raggruppati e trasformati in commi (ben 54) di un solo maxi-articolo 1, ma il testo delle varie previsioni normative e' rimasto largamente intatto, ad eccezione delle parti che qui appresso si indicano. E' stato, anzitutto, premesso al testo originario un art. 01, nel quale si prevede che le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte siano svolte dalle regioni (e dalle province autonome). La soddisfazione con la quale dovrebbe essere accolto il doveroso riconoscimento del corretto assetto delle competenze in questo delicato settore e' destinata ad avere vita breve. Basta infatti leggere quanto l'art. 01 aggiunge a tale previsione, e precisamente che: a) l'assegnazione alle regioni delle predette funzioni vale solo "a decorrere dal periodo di applicazione 1997-1998"; b) "in attesa della riforma organica del settore" (videant posteri...|) sono fatti salvi i compiti svolti dall'AIMA - niente meno - "in materia di aggiornamento del bollettino 1997-1998, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono"; c) come se non bastasse, l'AIMA concorre con le regioni per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario. Come si vede, l'incipit di tale articolo, apparentemente garantista per le regioni, si rivela addirittura derisorio quando inserito nel contesto dell'intera previsione normativa. Sempre nell'art. 01, poi, si e' previsto (al comma 2) che le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonche' i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni spettano al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. L'art. 1, comma 1, e' stato modificato assai marginalmente, con il rinvio (prima mancante) a quanto previsto dalla legge n. 468 del 1992 in materia di attribuzione dei quantitativi di riferimento di produzione lattiera. L'art. 1, comma 3, e' stato modificato, nel senso che si prevede la consultazione degli "assessorati regionali all'agricoltura", al fine di determinare i criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito derivante ai singoli produttori a seguito della crisi dovuta all'encefalopatia spongiforme bovina. L'originario art. 4, comma 2, del decreto (ora art. 1, comma 14) e' stato modificato con la eliminazione dell'inciso che prevedeva la sottoscrizione della domanda di premio per l'abbandono della produzione da parte del proprietario, ove questi fosse soggetto diverso dal titolare della quota. L'originario art. 5, comma 1, del decreto (ora art. 1, comma 17) e' stato modificato, prevedendo unilateralmente una disciplina ancora piu' analitica - eppercio' illegittima - delle assegnazioni di quote ai giovani produttori. L'originario art. 5, comma 2 (ora art. 1, comma 18) e' stato modificato con alcuni aggiustamenti lessicali, ed in particolare con la previsione che la riassegnazione delle quote avvenga "a livello regionale" (anziche' "su base regionale"). L'originario art. 7, comma 4 (ora art. 1, comma 31), e' stato modificato con la previsione piu' specifica dei contenuti della relazione che la Commissione governativa di indagine in materia di quote latte e' tenuta a presentare. E' stata introdotta, all'art. 1, comma 35, la previsione secondo cui l'AIMA provvede a rettificare gli elenchi dei produttori assoggettati al prelievo supplementare e ai conguagli sulla base delle risultanze della relazione della Commissione governativa di cui al punto precedente, con il risultato di aggravare ulteriormente - se possibile - i gia' gravi vizi evidenziati nell'impugnativa del decreto. E' stato introdotto, all'art. 1, comma 42, e modificando doverosamente l'assurdo art. 8 del decreto, il principio secondo cui le regioni si avvalgono della banca dati per la registrazione ed identificazione dei bovini da allevamento. 1.5. - Con ulteriore ricorso alla decretazione di urgenza, il Governo ha poi adottato il d.-l. 7 maggio 1997, n. 118, del pari impugnato con ricorso n.r.g. 41/1997, pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte. In estrema sintesi, il contenuto di tale decreto-legge il seguente: il comma 1 proroga al 10 luglio 1997 la operativita' della commissione governativa di indagine, di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 81 del 1997, ribadendo che entro tale termine essa dovra' presentare alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro la propria relazione; il comma 2 ribadisce quanto gia' disposto dal comma 30 dell'art. 1 della legge n. 81 del 1997 circa l'utilizzo della forza pubblica, aggiungendo che essa puo' in particolare svolgere ispezioni amministrative ed esercitare "tutti i poteri... spettanti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali"; il comma 3 demanda all'AIMA, entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, di operare le rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 e di effettuare i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, ovvero, se il conguaglio non sia possibile o sufficiente, le ripetizioni di somme trattenute in meno; il comma 4 differisce al 10 giugno 1997, limitatamente al periodo 1996-1997, le dichiarazioni degli acquirenti, sottoscritte anche dai produttori, in base al regolamento CEE 536/1993 e prescrive nello stesso termine una nuova dichiarazione per il periodo 1995-1996, prevedendo, in caso di omessa sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del produttore, verifiche da parte delle forze di polizia; il comma 5 e' la norma finanziaria. Il decreto-legge n. 118/1997, e' poi stato convertito in legge 3 luglio 1997, n. 204. Quest'ultima, in aggiunta al decreto-legge convertito, prevede: la sospensione dei programmi di abbandono della produzione di latte e la conseguente interruzione dell'assegnazione delle quote gratuite ai giovani produttori (art. 1-bis); l'obbligo per i primi acquirenti di trattenere solo il 20% del prelievo supplementare della quota B ridotta ed ugualmente prodotta nell'annata 1996-1997 (art. 1, comma 4-bis); la proroga dei lavori della Commissione per tutto agosto (art. 1, comma 1), con conseguente slittamento dei termini previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto legge convertito. Nel frattempo, il Governo - aggravando la gia' sconcertante disorganicita' e frammentarieta' della disciplina in materia di quote latte - ha fatto si' che si intrufolasse nel testo del d.-l. 19 maggio 1997, n. 130, convertito in legge 16 luglio 1997, n. 228, relativo agli incendi boschivi, un articolo relativo ai controlli veterinari straordinari da effettuarsi su tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte. Con l'art. 6 del decreto-legge in oggetto e' stato, infatti, autorizzato il Ministro della Sanita' a disporre la suddetta rilevazione tramite i servizi veterinari delle USL. Inoltre, il Governo, con il d.-l. 15 settembre 1997 n. 305 - poi pero' non convertito -, disponeva la proroga di sessanta giorni dei suddetti termini imposti all'AIMA per le rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 e per l'effettuazione dei conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, ovvero - se il conguaglio non sia possibile o sufficiente - per la restituzione delle somme versate in piu' e la ripetizione di quelle versate in meno. 2.1. - Nel frattempo la Commissione d'indagine, istituita con il decreto-legge n. 11 del 1997, ha presentato due relazioni, del 26 aprile 1997 e del 31 agosto 1997; quest'ultima, frutto delle proroghe disposte dal decreto-legge n. 118 del 1997 e dalla legge di conversione n. 204 del 1997. La Commissione ha evidenziato come la situazione attuale sia frutto di una normativa che, oltre a disattendere le direttive e i regolamenti comunitari, risulta essere chiaramente inadeguata ad impostare un definitivo riassetto del sistema. Il dato maggiormente preoccupante e' stato individuato nel proliferare di contratti di pseudo soccida e comodato. Tale fenomeno, volto ad eludere le disposizioni normative in materia di circolazione di quote latte, discende - ad avviso della medesima Commissione - da una legislazione nazionale non conforme al diritto comunitario e contraddittoria al suo interno. Infatti, se da un lato la legislazione italiana - allo scopo di conservare le quote produttive nelle aree territoriali di origine - proibisce la compravendita e l'affitto di sole quote al di fuori della Regione di appartenenza del cedente (legge n. 468 del 1992), vietando altresi' la cessione della sola quota tra aree non omogenee, dall'altro fa menzione dei contratti associativi, senza precisare alcunche' rispetto agli stessi (legge n. 407 del 1994. I contratti di pseudo soccida e comodato (resi possibili dalla richiamata menzione da parte della legislazione interna dei contratti associativi) non comportano un effettivo trasferimento della titolarita' delle quote in capo agli stipulanti (e per questo non sono soggetti ne' al controllo della regione ne' dell'AIMA), ma, legittimando una produzione di latte da parte di chi e' privo di bestiame, oppure da parte dei produttori che hanno gia' completamente utilizzato la quota a propria disposizione, hanno comunque come unico oggetto del rapporto la realizzazione di una cessione strumentale - seppure sui generis - della quota. Da tali transazioni conseguono in tutta evidenza enormi squilibri in sede di compensazione nazionale, a danno dei produttori effettivi. Va fin da ora precisato che tali contratti sfuggono a qualsivoglia controllo in quanto non comportano un formale trasferimento della quota; il fine di suddette transazioni e' infatti l'illegittimo utilizzo della quota da parte chi non ne e' titolare. A proposito, si sottolinea che l'art. 8 della legge 468 del 1992 attribuisce al Ministero i poteri di controllo in ordine all'improprio utilizzo degli strumenti giuridici previsti dalla legge medesima. Inoltre - come la stessa Commissione rileva - tali pseudo soccide e comodati non possono dirsi stipulati in evidente violazione della normativa interna, in quanto essa - seppure in contrasto con la normativa comunitaria - legittima l'utilizzo di non meglio definiti contratti associativi. Il problema di fondo non risiede dunque nei controlli - quasi impossibili ad effettuarsi -, ma nella disciplina statale del settore. La stessa Commissione sollecita, infatti, una effettiva ed ordinata ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti preposti alla disciplina e gestione del settore. 2.2. - La Commissione governativa ha inoltre proposto che la compensazione, limitatamente alla campagna 1995-1996, venga effettuata secondo il previgente sistema, e cioe' prima al livello delle APL, e a livello dei non associati, e poi a livello nazionale. Tale proposta - sempre secondo la Commissione - si impone in considerazione del principio del legittimo affidamento, cosi' come riconosciuto anche dall'ordinamento comunitario. In base a tale principio, infatti, la Corte di giustizia ritiene non possa non tenersi conto dell'affidamento riposto dall'imprenditore su norme, comportamenti e prassi delle autorita' nazionale e comunitaria, in base alle quali egli ha determinato le proprie operazioni commerciali; cio', sempre che nessun interesse pubblico vi osti e che la lesione subita sia intervenuta in modo imprevedibile. Nel caso di specie, considerato che solo nel maggio del 1996 la UE ha contestato formalmente la metodologia di compensazione utilizzata in Italia, gli allevatori fino ad allora confidavano del tutto verosimilmente nel mantenimento del precedente sistema. Inoltre, nessuna conseguenza si produrrebbe a carico dello Stato nel caso in cui si tornasse ad operare la compensazione secondo la normativa previgente: il prelievo per l'esubero continuerebbe infatti ad essere a carico dei produttori eccedentari (cfr. pagg. 84-86, Relazione del 26 aprile 1997); pagg. 56-59 e 140-149, Relazione del 31 agosto 1997). Le considerazioni espresse in tal senso dalla Commissione confermano le gravi illegittimita' che viziano le disposizioni impugnate, troppo frettolosamente escogitate dal legislatore al solo fine di ovviare ad ulteriori infrazioni comunitarie. Viceversa la Commissione medesima ritiene necessario risolvere definitivamente la grave crisi del settore tramite misure che, oltre ad assicurare l'effettivo adempimento agli obblighi imposti dall'UE, risultino idonee a governare il sistema delle quote latte sulla scorta dei principi di equita' ed economicita' (cfr. pag. 204, Relazione del 31 agosto 1997). 2.3. - Altro punto sottolineato da entrambe le relazioni redatte dalla Commissione d'indagine riguarda la sicura e totale compensazione concessa agli operatori delle zone svantaggiate (cfr. pagg. 158-159, Relazione del 31 agosto 1997). In seguito ad un'analisi comparata delle legislazioni degli stati membri, la Commissione stessa ha evidenziato come la situazione italiana, oltre ad essere atipica, non risponda allo spirito della normativa comunitaria, che consente, infatti, agevolazioni in favore delle zone svantaggiate solo a monte del sistema, e cioe' in sede di assegnazione delle quote. La sostanziale esclusione dei produttori operanti nelle zone svantaggiate dal pagamento del prelievo supplementare comporta dunque un'intollerabile disparita' di trattamento nei confronti degli operatori delle regioni a maggiore vocazione produttiva, quali la regione ricorrente. 2.4. - Infine, quanto all'attribuzione dei poteri di gestione delle quote in capo alle regioni, la Commissione sottolinea la necessita' di predeterminare, con riguardo alle particolari situazioni locali piu' sistemi concordati da ciascuna Regione con l'organo statale di controllo (cfr. pag. 78, Relazione del 26 aprile 1997). Ne discende che le mere affermazioni di principio, quali la tardiva previsione di un Comitato permanente in sede consultiva e la formale attribuzione delle competenze in capo alle regioni - salvo mantenere ben salde in capo all'AIMA le competenze effettive -, non potevano certo bastare ai fini di una seria e meditata riorganizzazione della materia. 2.5. - In conclusione, le relazioni redatte dalla Commissione d'indagine evidenziano la necessita' di riformare in radice l'intero sistema, a partire dall'individuazione dell'annata di riferimento per l'assegnazione delle quote. Si e' infatti dimostrato come le errate rilevazioni della produzione nazionale effettuate a piu' riprese da diversi organismi abbiano determinato gia' ab origine le condizioni per il proliferare delle successive e consequenziali distorsioni, che hanno impedito l'effettivo e razionale adempimento degli obblighi imposti dalla UE. Siffatta situazione e' da addebitarsi in primo luogo all'assurda ed incoerente sovrapposizione di disposizioni che si sono sempre piu' allontanate dal dato reale. Le distorsioni del sistema si sono cosi' moltiplicate ed hanno di fatto impedito un effettivo adeguamento della normativa interna agli obblighi imposti dalla UE. La Commissione ha poi rinvenuto precise responsabilita' in ordine alla evidente disfunzione del settore, e segnatamente: in capo all'UNALAT e alle Organizzazioni professionali agricole, che hanno a suo tempo fornito dati non veritieri in merito alla produzione nazionale; in capo alle APL, per la gestione scorretta delle quote; in capo ai primi acquirenti - le latterie -, che in genere non hanno ostacolato l'utilizzo distorto dei contratti "associativi" da parte dei produttori; in capo del CCIA, per le imprecise rilevazioni in ordine alla produzione nazionale; in capo al Governo, in riferimento alla stratificazione di norme non sempre - rectius, quasi mai - in linea con il diritto comunitario; in capo al Ministero, per non avere gestito correttamente i rilevamenti sulla produzione nazionale interna; in capo all'AIMA, in riferimento alla dimostrata inefficienza operativa. E', poi, emblematico ed illuminante che, quanto alle regioni, le relazioni si siano invece limitate ad evidenziare l'omesso esercizio da parte di tali enti dei poteri di controllo in relazione, in particolare, ai quantitativi effettivi di latte prodotto dai singoli operatori ed in ordine ai contratti di acquisto ed affitto di quote. In relazione ai contratti, pero', si e' gia' detto dell'impossibilita' di sottoporre ai controllo quelle particolari forme di transazioni, dette di peseudo soccida e comodato; queste ultime, infatti, non comportando un effettivo trasferimento di quota non erano in realta' soggette ad alcun controllo ex lege. Quanto all'omesso controllo dei quantitativi di latte effettivamente prodotto, e' di tutta evidenza che i poteri attribuiti alle regioni erano - e sono - del tutto formali, spettando all'AIMA l'esclusiva competenza in ordine all'assegnazione delle quote. L'estromissione delle regioni dai poteri programmatori ha ovviamente impedito alle stesse l'esercizio dei poteri di controllo. Il sistema indotto dalle disposizioni succedutasi in materia di quote latte ha reso, infatti, possibile l'utilizzo da parte di alcuni produttori di strumenti giuridici (quali i contratti di pseudo soccida e comodato) ai limiti della legalita', impedendo di fatto all'organo periferico un effettivo controllo sul dato reale. 3. - Malgrado l'invito della Commissione governativa di procedere ad una complessiva - nonche' definitiva - riforma del settore lattiero-caseario, il Governo e' poi nuovamente intervenuto con la decretazione d'urgenza per mezzo del decreto-legge n. 411/1997, impugnato con il ricorso n.r.g. 3/1998, pendente avanti codesta ecc.ma Corte. In sintesi, il decreto, quanto al procedimento di accertamento, prevede: che l'AIMA accerti la produzione effettiva per i periodi piu' sopra indicati, avendo particolare riguardo: a) ai modelli L1 non firmati o con firme apocrife; b) ai modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini; c) ai modelli L1 con quantita' di latte commercializzata incompatibile con la consistenza numerica del bestiame; d) ai contratti di circolazione di quote latte (quelli ritenuti atipici dalla Commissione) con durata inferiore ai 6 mesi; e) ai modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA errate o inesistenti, o relativi ad aziende senza bestiame o destinatarie dei premi accordati per vacche nutrici o per abbattimento (art. 2, comma 1); che i contratti di cui al precedente punto d) devono essere inviati all'AIMA a cura degli acquirenti entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo, pena la revoca del riconoscimento previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993 (art. 2, comma 2) (dimenticando che la revoca e' disposta dalle regioni, che, in quanto non destinatarie dell'atto comunicato, non potrebbero direttamente valutare se l'invio della documentazione e' avvenuto nei termini prescritti); che l'AIMA aggiorni i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 tenendo conto: a) delle istanze di riesame presentate entro il 30 settembre 1997 dalle regioni e dalle province autonome; b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e riduzioni operate dalle regioni e province autonome, pervenute all'AIMA entro la data di entrata in vigore del decreto stesso; c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarita' per i periodi considerati, comunicati dalle regioni e province autonome e pervenuti entro il 15 novembre 1997 (si consideri che, quanto ai cambi di titolarita', per il periodo 1997-1998, essi possono essere effettuati fino al 31 marzo 1998 e comunicati alle regioni nei 15 giorni successivi - vd. art. 21 decreti del Presidente della Repubblica n. 569/1993 -); d) della correzione, in base alle risultanze del censimento 1993-1994, delle assegnazioni di quote a suo tempo effettuate (art. 2, comma 3); che l'AIMA, compiuto l'accertamento de quo nei modi sopradescritti, comunichi ai produttori, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto medesimo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitati di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato (art. 2, comma 5, prima parte); che i singoli interessati possono presentare alla regione, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della summenzionata comunicazione (art. 2, comma 5, seconda parte e comma 6) (dimenticando che la regione, non potendo accertare la data di ricezione della comunicazione, non sara' in grado neppure di accertare il presupposto di ammissibilita' del ricorso medesimo - ovvero: la sua proposizione nei termini); che le regioni devono decidere sui ricorsi de quibus entro sessanta giorni (termine perentorio) a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione, ed entro lo stesso termine devono comunicare all'AIMA la relativa decisione, a pena di irricevibilita' e salva la responsabilita' civile, penale e disciplinare (art. 2, comma 8) (ancora non si considera che le regioni non hanno i mezzi per accertare il dies a quo). Nelle more della effettiva attuazione di quanto sopra descritto, il Governo ha poi disposto in favore dei produttori la restituzione dell'80% degli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, limitatamente al periodo 1996-1997 (art. 1). Inoltre, l'art. 3 dispone che l'AIMA provveda alla rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sulla base dei modelli L1 pervenuti alla data di entrata in vigore del decreto, nonche' degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2. L'art. 4, quanto alla campagna 1997-1998, dispone che l'AIMA proceda all'aggiornamento dell'elenco dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 2. Tali aggiornamenti andranno a sostituire ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Ai fini delle trattenute e del versamento del prelievo supplementare - come espressamente recita il medesimo art. 4 - gli acquirenti saranno tenuti a considerare esclusivamente le quote risultanti dal suddetto elenco. Quanto alla campagna 1998-1999, l'art. 5, in espressa deroga all'art. 01 del decreto-legge n. 11 del 1997, convertito in legge n. 81 del 1997, attribuisce nuovamente all'AIMA la competenza in ordine alla redazione degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998-1999. 4. - Da ultimo, il decreto-legge n. 411/1997 sopradescritto e' stato convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 1998, n. 5, che, cosi' come il decreto-legge convertito, contiene disposizioni gravemente lesive delle prerogative costituzionalmente garantite alle regioni. La legge di conversione impugnata con il presente ricorso, nella sua interezza, e con particolare riguardo a tutte le disposizioni specificamente impugnate - il cui contenuto verra' piu' oltre dettagliatamente esposto -, e' dunque costituzionalmente illegittima per i seguenti motivi: D i r i t t o 1. - La legge impugnata reca conversione in legge del decreto-legge n. 411 del 1997, gia' impugnato, come ricordato nella descrizione dei fatti della presente controversia, dalla regione ricorrente con ric. n.r.g. n. 3/1998. Tutte le censure gia' formulate nel menzionato ricorso nei confronti del decreto-legge e delle sue singole disposizioni si trasferiscono, secondo i princi'pi generali, sulla impugnata legge di conversione. Nondimeno, tale legge arreca ulteriori vulnera alle prerogative costituzionalmente riconosciute alla ricorrente, per i motivi appresso esposti. 2. - La legge impugnata, indubbiamente, opera parziali miglioramenti della disciplina precedentemente contenuta nel decreto-legge n. 411 del 1997, nonche' nei confusi e illegittimi interventi normativi precedenti. Tali parziali miglioramenti, tuttavia, continuano ad inscriversi nella medesima logica di quegli stessi interventi, che hanno costantemente emarginato le regioni da una materia - quale quella che ne occupa - che la Costituzione e le fonti attuative attribuiscono alla loro competenza. Una volta di piu', si conferma la necessita' di una radicale modificazione della normativa vigente, che sia maggiormente rispettosa delle autonomie regionali. Purtuttavia, nella costante propensione del legislatore statale ad adottare discipline-tampone come quella qui impugnata, e' assolutamente indispensabile un intervento di codesta ecc.ma Corte costituzionale, che ripristini una volta per tutte l'integrita' delle attribuzioni regionali. 3. - In particolare, il nuovo art. 1, comma 3, primo periodo, nella parte in cui prevede la restituzione ai produttori titolari esclusivamente di quota A di un importo relativo agli esuberi limitatamente all 10% della stessa quota, risulta violativo degli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. La fissazione al solo 10% della restituzione appare anzitutto arbitraria e priva di ragionevole correlazione con quello che avrebbe dovuto essere l'intento del legislatore statale, e cioe' quello di rimediare alle passate omissioni ed irregolarita', non imputabili ai produttori ne' alle regioni, bensi' all'inerzia del medesimo legislatore ed all'inefficienza dell'amministrazione statale, in particolare dell'AIMA. Intervenendo in questo modo, invero, l'intento non viene raggiunto, e vengono anche violate le previsioni costituzionali sopra menzionate, che dovrebbero garantire un governo efficiente del settore e la realizzazione dell'utilita' sociale, nel rispetto delle prerogative delle regioni, che al contrario sono state totalmente estromesse. Tanto, nonostante che la stessa previsione delle restituzioni valga come implicita ammissione di responsabilita' dello Stato (non accompagnata peraltro, nella specie, da una riparazione di misura adeguata). Anche qui, come si e' gia' fatto in altre impugnative in questa materia, si deve lamentare che lo Stato interviene (inadeguatamente) post festum, dopo che le previsioni dei produttori sono state sconvolte dalla inefficiente amministrazione del settore e che alle regioni e' stato impedito di esercitare i propri poteri di programmazione e di governo. 4. - Il nuovo art. 1, comma 3, secondo periodo, nonche' il nuovo art. 1, comma 3-bis risultano lesivi degli artt. 3, 5, 77, 115, 117 e 118 della Costituzione. Tali disposizioni, infatti, prevedendo che i termini ivi contemplati decorrano dall'entrata in vigore della legge di conversione anziche' da una data precedente (come era previsto in origine da decreto-legge n. 411 del 1997), valgono implicitamente a dimostrare che il legislatore statale non ha sviluppato sino alle sue coerenti conseguenze i presupposti della necessita' e dell'urgenza dell'intervento normativo, a suo tempo affermati dal Governo in sede di decretazione d'urgenza. Anche qui, tali disposizioni sono lesive dell'autonomia regionale, in quanto si inscrivono in quell'impianto complessivo, irrispettoso delle autonomie, del quale si e' gia' precedentemente detto. 5. - Il nuovo art. 1, comma 4-bis, risulta violativo degli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Vi si prevede, infatti, che la validita' delle garanzie fideiussorie, surrogatorie del prelievo, prestate per conto dei produttori per la stagione 1995-1996 sia prorogata a richiesta sino al 31 maggio 1998. La scelta di limitare l'efficacia delle garanzie e di identificare la data limite del 31 maggio e' arbitraria, e anche in questo caso lesiva delle prerogative regionali, poiche' incide sui calcoli economici dei produttori, impedendo a questi di effettuare una corretta programmazione aziendale, e alle regioni di programmare la disciplina della materia. 6. - Il nuovo art. 2, comma 1, lett. c) e' violativo degli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Esso infatti prevede che l'AIMA determini gli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 con particolare riguardo a quanto risulta dal modello L1, ove vi sia incompatibilita' con la consistenza di stalla accertata, e qualora la produzione superi di oltre il 20% la media per capo calcolata dall'AIA (associazione italiana allevatori) su base provinciale. Questa scelta risulta irragionevole ed arbitraria. La quantificazione della eccedenza tollerabile al 20%, fissa per qualunque parte del territorio nazionale, non considera le peculiarita' delle diverse realta' regionali, che meriterebbero attenta valutazione e specifico trattamento normativo. Anche qui sarebbe stato necessario richiedere l'intervento delle regioni, che sole possono conoscere e definire le esigenze della locale realta' produttiva. 7. - Il nuovo art. 2, comma 1, lett. d), risulta violativo degli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Tale disposizione demanda l'individuazione delle tipologie di contratti di circolazione delle quote latte, da considerarsi come anomale, alla commissione governativa di indagine di cui al decreto-legge n. 11 del 1997. Cosi' facendo, pero', il legislatore statale: a) rinunzia ad esercitare una competenza che (stavolta si'|) gli appartiene, e che dovrebbe invece esercitare per evidenti ragioni di certezza ed uniformita', peraltro in stretto raccordo con le regioni, per rispettare l'esigenza di leale cooperazione ripetutamente valorizzata da codesta ecc.ma Corte; b) demanda la competenza ad un soggetto amministrativo senza definire in alcun modo i criteri della sua discrezionalita', ingenerando incertezza e possibilita' di contenzioso; c) tale mancata indicazione di criteri e' particolarmente grave, in considerazione di cio' che l'anomalia delle tipologie contrattuali viene definita ex post, determinando cosi' il consueto pregiudizio per le prerogative programmatorie dei singoli operatori e delle regioni. 8. - Il nuovo art. 2, comma 2, penultimo periodo, risulta violativo degli artt. 3, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Esso, invero, contiene una previsione normativa oscura ai limiti della comprensibilita'. Tanto, in violazione dei princi'pi di ragionevolezza della normazione e di buon andamento dell'amministrazione, in una materia di sicura competenza regionale. 9. - Il nuovo art. 2, comma 3, lett. c), risulta violativo degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 1 18 della Costituzione. Si aggiunge infatti, al vecchio testo del decreto-legge n. 411 del 1997, la sola precisazione che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validita' per i periodi 1997-1998 e successivi non subiscono alcuna riduzione. Si confermano dunque i vizi gia' censurati nel ricorso avverso il decreto-legge, che - come gia' osservato in apertura - si trasferiscono pianamente sulla legge di conversione. 10. - Il nuovo art. 2, commi 6 e 8, nel prevedere la convocazione del produttore ricorrente ed eventualmente dell'acquirente in contraddittorio (comma 6) e nel ribadire la responsabilita' di chi ometta l'istruttoria o la decisione dei ricorsi di riesame (comma 8), risulta violativo degli artt. 3, 5, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione. Esso infatti accolla alla regione ulteriori responsabilita', in un contesto peraltro nel quale essa e' per tutto il resto sistematicamente aggirata, in assenza oltretutto di qualunque copertura finanziaria dei nuovi oneri. 11. - Il nuovo art. 2, comma 8-bis, nel prevedere per l'inadempimento dei termini di cui al comma precedente, definiti perentori, un intervento sostitutivo dello Stato sulla regione, e' violativo degli artt. 3, 5, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione. Tale disposizione infatti, ancor piu' marcatamente che non la precedente, accolla alla regione gravi responsabilita' sanzionando in forma istituzionale, con la perdita delle proprie competenze, l'eventuale impossibilita' di ottemperare in termini strettissimi ad obblighi verosimilmente non ottemperabili per effetto di pregresse omissioni non ad essa imputabili, ma semmai al Ministero e all'AIMA. 12. - Il nuovo art. 3, comma 1, e' violativo degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Esso demanda infatti all'AIMA di optare, per il solo periodo 1995-1996, fra due metodi di compensazione: quello di cui alla legge n. 642 del 1996, ovvero quello previgente, inclusivo peraltro del taglio di quote previsto dal contestato (in precedenti impugnative tuttora pendenti innanzi a codesta ecc.ma Corte) bollettino di quella stagione produttiva. La scelta avviene favore della tecnica meno onerosa per il singolo produttore e costituisce poi la base del prelievo supplementare. In tal modo, tuttavia, la regione e' di nuovo completamente aggirata, come gia' avveniva nella disciplina passata, gia' contestata ed ora non superata; in piu', essa e' messa in condizione di non poter prevedere in alcun modo l'esito dell'operazione da compiersi dall'AIMA, con ovvi effetti sulla sua capacita' programmatoria di settore. Il nuovo comma 1-bis e' altrettanto violativo dei riferiti parametri costituzionali, oltre ad essere grottesco per lo sforzo di determinare e comunicare ex post all'Unione europea la produzione di stagioni da tempo concluse, quasi ad implicitamente riconoscere la responsabilita' per quanto sinora accaduto. 13. - I nuovi artt. 4, comma 2, ultimi periodi, e 5, comma 1, sono violativi degli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Essi infatti confermano l'AIMA nel suo ruolo di gestione delle procedure di settore, aggirando l'istanza regionale, nonostante la chiara titolarita' di competenze a garanzia costituzionale e gravando sugli interessi dei produttori, oltre che sulla capacita' programmatoria regionale, a suggello del meccanismo di prelievo che viene qui completato e "perfezionato". 14. - Il nuovo art. 4-bis e' violativo degli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Esso, invero, prevede l'istituzione di una "commissione di garanzia", con il compito di "verificare la conformita' alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantita' di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi previsti nel presente decreto". Come gia' era accaduto con il decreto-legge n. 11 del 1997 (impugnato dalla ricorrente) in riferimento alla commissione governativa di indagine, anche qui si deve lamentare la totale mancanza di qualunque membro di provenienza regionale, e addirittura del benche' minimo coordinamento con le regioni, in ispregio delle loro autonomie costituzionali e del principio di leale cooperazione. Ora come allora, la regione diviene oggetto anziche' soggetto del procedimento, e cio' viola i menzionati parametri costituzionali vuoi sotto il profilo della garanzia delle competenze regionali in materia, vuoi, in una con questo, sotto il profilo dell'efficiente governo del settore (che la Costituzione e le fonti attuative, ma anche il diritto comunitari, confidano appunto alle regioni|). Incredibilmente, la disposizione impugnata prevede che la commissione comunichi i risultati delle verifiche compiute al Ministro per le politiche agricole e all'AIMA, e non alle regioni, mentre spetta sempre all'AIMA riesaminare le procedure, dando seguito ai rilievi della commissione. Una volta di piu', il legislatore statale svela il proprio pensiero: la partita del governo della produzione e commercializzazione del latte si giuoca a due, fra Governo ed AIMA, mentre le regioni sono del tutto tagliate fuori. Tutto questo getta ulteriore, sinistra ma significativa luce sulle (poche) previsioni in cui si riscontra qualche considerazione delle regioni, che sono impiegate come semplici passacarte o "cani da guardia" (cfr. il gia' censurato art. 2 (commi 6 e segg.)).
P. Q. M. Si chiede che, in accoglimento del presente ricorso, codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 27 gennaio 1998 n. 5, oltre che per i vizi gia' censurati in sede di impugnazione del decreto-legge n. 411 del 1997, che si trasferiscono sulla legge di conversione, nella parte in cui introduce ovvero modifica gli artt. 1, commi 3, 3-bis e 4-bis; 2, commi 1, 2, 3, 6, 8 e 8-bis; 3, commi 1 e 1-bis; 4, comma 2; 4-bis; 5, comma 1, del d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411. Milano-Roma, addi' 25 febbraio 1998 Prof. avv. Ferrari - prof. avv. Luciani - avv. Morra 98C0257