N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 marzo 1988

                                 N. 19
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 9 marzo 1988 (della regione Veneto)
 Zootecnia  -  Agricoltura  -  Misure  urgenti per gli accertamenti in
    materia di produzione lattiera  -  Restituzione,  per  il  periodo
    1997-98,  ai produttori, titolari esclusivamente di quota A, degli
    importi  trattenuti  dagli  acquirenti  a   titolo   di   prelievo
    supplementare,   nel   limite  del  10%  della  quota  medesima  -
    Obbligatorieta' di tale restituzione,  unitamente  agli  interessi
    maturati,  con  decorrenza  dalla  data di entrata in vigore della
    legge di conversione del d.-l. n. 411  del  1997  e  non  da  data
    precedente  -  Determinazione, da parte dell'AIMA, degli effettivi
    quantitativi di latte  prodotto  e  commercializzato  nei  periodi
    1995/96,  1996/97  e aggiornamento di detti quantitativi anche per
    il 1997/98 - Criteri - Ricorsi di riesame avverso le comunicazioni
    dell'AIMA, concernenti i quantitativi di  riferimento  individuali
    assegnati  e  di latte commercializzato - Competenza della regione
    in ordine alla trattazione e  alla  decisione  dei  ricorsi  entro
    termine  perentorio  -  Previsione di intervento sostitutivo dello
    Stato  e  di  responsabilita'  degli  autori   di   omissione   di
    istruttoria  o  di decisione - Competenza dell'AIMA in ordine alla
    compensazione nazionale per i periodi 1995/96  e  1996/97  e  alla
    rettifica  di  essa  nonche'  in  ordine  all'aggiornamento  degli
    elenchi dei produttori titolari di quota  e  dei  quantitativi  ad
    essi  spettanti  -  Istituzione di una commissione di garanzia per
    l'esame dei contratti - Irragionevolezza - Incidenza sul principio
    della liberta' dell'iniziativa economica - Lesione  del  principio
    di  buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione dei
    principi posti per  l'esercizio  della  decretazione  d'urgenza  -
    Lesione  dell'autonomia  e delle competenze regionali - Violazione
    del principio  di  leale  cooperazione  -  Mancata  previsione  di
    copertura  per  i  nuovi  oneri derivanti alla regione dalle norme
    impugnate.
 (Legge 27 gennaio 1998, n. 5, intero testo; artt. 1, commi 3, 3-bis e
    4-bis; 2, commi 1, lett. c) e d), 2, 3, lett. c), 6, 8 e 8-bis; 3,
    commi 1 e 1-bis; 4, comma 2;  4-bis;  5,  comma  1,  del  d--l.  1
    dicembre  1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge
    27 gennaio 1998, n. 5.)
 (Cost., artt. 3, 5, 11, 41, 77, 97, 115, 117, 118 e 119).
(GU n.15 del 15-4-1998 )
   Ricorso della regione del Veneto, in persona  del  vice  presidente
 pro-tempore   della   Giunta   regionale,      avv.   Bruno  Canella,
 rappresentata e difesa, come da delega a margine del  presente  atto,
 ed  in  virtu'  di  deliberazione  di giunta regionale n. 455, del 17
 febbraio 1998, di autorizzazione a stare in  giudizio,  dagli  avv.ti
 Romano  Morra  e proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed
 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in  Roma,
 Lungotevere delle Navi, n. 30, contro il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
 legge  27 gennaio 1998, n. 5, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie
 generale n. 22 del  28  gennaio  1998,  "Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  d.-l.  1  dicembre  1997, n. 411, recante misure
 urgenti per gli accertamenti  in  materia  di  produzione  lattiera",
 nella  sua interezza ed in particolare quanto all'art. 1, comma 3, in
 quanto  dispone  che,  limitatamente  al   periodo   1997-1998,   gli
 acquirenti  di  latte  bovino  restituiscano  ai produttori l'importo
 relativo   agli   esuberi   conseguiti   da    produttori    titolari
 esclusivamente  di quota A nei limiti del 10% della medesima e che le
 somme  trattenute  in  eccesso  rispetto  a  quanto   stabilito   dal
 precedente  periodo  del medesimo comma sono restituite ai produttori
 con gli interessi maturati entro 10 giorni dalla data di  entrata  in
 vigore  della  legge di conversione; quanto all'art.  1, comma 3-bis,
 in quanto dispone che  le  somme  trattenute  a  titolo  di  prelievo
 supplementare,  a  partire  dal periodo 1995-1996, finche' permangono
 nella disponibilita' dell'acquirente, sono  produttive  di  interessi
 legali  che  devono essere corrisposti al produttore entro il termine
 di 10  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
 conversione; quanto all'art. 1, comma 4-bis, in quanto dispone che la
 validita'  delle  garanzie  fideiussorie  surrogatorie  del  prelievo
 prestate per conto dei produttori per  il  periodo  1995-1996  e',  a
 richiesta,  prorogata,  alle medesime condizioni pattuite, sino al 31
 gennaio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti  modifiche  nella
 situazione  patrimoniale  dell'obbligato  principale; quanto all'art.
 2, comma 1, lett. c), in quanto  dispone  che  l'AIMA  determini  gli
 effettivi  quantitativi  di  latte  prodotto  e  commercializzato nei
 periodi 1995-1996 e  1996-1997  con  particolare  riguardo  a  quanto
 risulta   dal   modello  L1,  ove  vi  sia  incompatibilita'  con  la
 consistenza di stalla accertata, e qualora la  produzione  superi  di
 oltre  il  20%  la  media  per  capo calcolata dall'AIA (associazione
 italiana allevatori) su base provinciale, e  che  rimane  ferma  ogni
 altra    responsabilita',    anche    penale,    del   produttore   e
 dell'acquirente; quanto all'art. 2, comma 1,   lett.  d),  in  quanto
 dispone   che,   ai   fini   della   determinazione  degli  effettivi
 quantitativi  di  latte  commercializzato  nei  periodi  1995-1996  e
 1996-1997,  l'AIMA  debba  avere particolare riguardo ai contratti di
 circolazione delle quote rientranti nelle tipologie individuate  come
 anomale dalla Commissione governativa di indagine; quanto all'art. 2,
 comma 2, in quanto dispone che, in caso di ritardo ed omesso invio da
 parte  degli  acquirenti  all'AIMA  dei  contratti di cui al comma 1,
 lett. d), le regioni competenti possono  procedere  alla  revoca  del
 riconoscimento previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della
 Repubblica n. 569 del 1993, sentita la Commissione di garanzia, e che
 la  commissione  -  da  istituirsi  con  decreto  del  Ministro delle
 politiche agricole per  l'esame  dei  contratti  de  quibus  -  possa
 comunque  esaminare  i  contratti pervenuti prima della comunicazione
 prevista dal periodo precedente, ovvero: la  comunicazione  all'AIMA,
 da  parte della medesima Commissione, dei risultati dell'esame svolto
 da quest'ultima in riferimento ai contratti  piu'  volte  menzionati;
 quanto  all'art.  2,  comma  3,  lett.  c), in quanto dispone che, in
 riferimento  ai  trasferimenti  di quote e cambi di titolarita' per i
 periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998,  i  quantitativi  trasferiti
 mediante  contratti  di  sola  quota  con  validita'  per  i  periodi
 1997-1998 e successivi non  sono  assoggettati  ad  alcuna  riduzione
 percentuale;  quanto  all'art.    2,  comma 6, in quanto dispone che,
 nell'ambito del procedimento per i ricorsi di  riesame,  le  province
 autonome  e  le  regioni  procedano  alla convocazione del produttore
 ricorrente e, ove necessario,  dell'acquirente;  quanto  all'art.  2,
 comma 8, in quanto dispone che, in riferimento all'istruttoria e alla
 decisione  dei  ricorsi  di  riesame,  resta ferma la responsabilita'
 civile,  penale,   amministrativa   e   disciplinare   degli   autori
 dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa;
 quanto  all'art.  2,  comma  8-bis, in quanto dispone che, in caso di
 inadempienza del rispetto dei termini perentori prevista dal comma 8,
 il Presidente del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
 per  le  politiche  agricole,  previa deliberazione del consiglio dei
 ministri, adotta i provvedimenti necessari; quanto all'art. 3,  comma
 1,  in  quanto  dispone  che, per il periodo 1995-1996, l'AIMA, nella
 esecuzione della rettifica, procede al raffronto  tra  i  dati  della
 compensazione  nazionale  e  quelli  derivanti  dall'applicazione, da
 parte  dell'AIMA  stessa,  della  compensazione  precedentemente   in
 vigore,  e  applica,  in  via  perequativa,  l'importo  del  prelievo
 supplementare che risulta meno oneroso per il produttore,  e  che  la
 rettifica  della  compensazione  nazionale  per  il periodo 1995-1996
 sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le  imputazioni   del   prelievo
 supplementare   per   lo   stesso   periodo  precedentemente  operate
 dall'AIMA; quanto all'art. 3, comma 1-bis, in quanto dispone  che,  a
 seguito  della  verifica  di  cui  al  comma  1,  il governo comunica
 all'U.E. l'esatta produzione delle annate 1995-1996 e  1996-1997  per
 la  rettifica  dei  prelievi  dovuti;  quanto all'art. 4, comma 2, in
 quanto dispone che, in relazione all'aggiornamento degli elenchi  per
 il periodo 1997/1998, se il produttore non controfirma il modello L1,
 l'AIMA  effettua  gli  opportuni accertamenti, anche con le modalita'
 previste dall'art. 2, comma 7 e, qualora  la  mancata  sottoscrizione
 risulti   ingiustificata,   al  produttore  si  applica  la  sanzione
 amministrativa prevista dall'art. 11, comma 1, della legge n. 468 del
 1992; quanto all'art. 4-bis, in quanto dispone l'istituzione  di  una
 commissione  di  garanzia  -  composta da sette membri, esperti della
 materia, scelti anche tra i componenti della commissione  governativa
 di  indagine  -  con  il  compito  di  verificare la conformita' alla
 vigente legislazione delle procedure e  delle  operazioni  effettuate
 per   la   determinazione   della   quantita'  di  latte  prodotta  e
 commercializzata  nei   periodi   1995-1996   e   1996-1997   e   per
 l'aggiornamento   dei   quantitativi   di  riferimento  spettanti  ai
 produttori per i periodi previsti dallo stesso decreto legge e che  i
 risultati delle verifiche della commissione medesima siano comunicati
 al  ministro  per  le  politiche agricole e all'AIMA almeno 10 giorni
 prima della scadenza del termine fissato dall'art. 3, comma 1, e che,
 in caso di rilievi della Commissione, l'AIMA riesamina le procedure e
 le  operazioni  effettuate  nella  parte  interessata  dai   rilievi,
 riferendone   al   ministro   e   alle  commissioni  di  parlamentari
 competenti; quanto all'art 5, comma 1, in quanto dispone  che  l'AIMA
 dia  comunicazione  individuale  agli  interessati,  mediante lettera
 raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  dell'aggiornamento  degli
 elenchi  dei  produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi
 spettanti per il periodo 1998-1999.
                               F a t t o
   1.1.  -  Il  regime  delle  c.d.  quote   latte,   finalizzato   al
 contenimento della produzione, da anni eccedente nel mercato europeo,
 e'   stato   introdotto  in  Italia,  dopo  lungo  contenzioso  circa
 l'effettiva entita' della produzione interna e la  irrogazione  delle
 relative sanzioni comunitarie, dalla legge 26 novembre 1992, n. 468.
   Tale  testo normativo, dopo avere demandato, all'art. 2 comma 2, la
 redazione di elenchi dei produttori  titolari  di  quota  e  la  loro
 pubblicazione  in  appositi  bollettini  all'Azienda di Stato per gli
 interventi  nel  mercato  agricolo  (AIMA),  all'art.  2,  comma   2,
 limitatamente  ai  produttori  di  associazioni aderenti alla UNALAT,
 dispone la  articolazione  della  quota  in  due  parti:  l'una  (A),
 commisurata  alla  produzione  di  latte commercializzata nel periodo
 1988-1989;  l'altra  (B),   rapportata   alla   maggiore   produzione
 commercializzata nel periodo 1991-1992.
   Poiche' peraltro il regolamento CEE del Consiglio n. 804/68, del 27
 giugno  1968,  contemplava  la periodica rideterminazione delle quote
 nazionali spettanti all'Italia, i  commi  6-8  dello  stesso  art.  2
 assegnavano  alle  regioni  il  compito  di  vigilare sulla effettiva
 produzione  dei  singoli  operatori  e  di  comunicare  all'AIMA  per
 l'aggiornamento  del  bollettino  le  eventuali  situazioni  di quota
 assegnata   superiore   a   quella   effettiva,   e    al    Ministro
 dell'agricoltura  e  foreste,  acquisito  il  parere della Conferenza
 permanente per i rapporti tra lo Stato e  le  regioni  e  sentite  le
 organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, in caso di
 eccedenza  delle  quantita' attribuite ai produttori alla stregua dei
 commi 2 e  3  rispetto  alle  quote  nazionali  individuate  in  sede
 comunitaria,  di stabilire con proprio decreto i criteri generali per
 il  pieno  allineamento  con  le  quote  nazionali  nell'arco  di  un
 triennio.  Lo  stesso  comma  8  imponeva  che,  con riferimento alle
 riduzioni obbligatorie della quota B, si tenesse conto "dell'esigenza
 di mantenere  nelle  aree  di  montagna  e  svantaggiate  la  maggior
 quantita' di produzione lattiera".
   Il d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, poi convertito con modificazioni
 in  legge  24  febbraio 1995, n. 46 ha poi operato la riduzione delle
 quote B per singolo  produttore,  con  l'esclusione  degli  operatori
 delle  stalle  ubicate  nelle  zone montane di cui alla direttiva del
 Consiglio CEE 75/268 del 28 aprile 1975, da effettuarsi entro  il  31
 marzo 1995 con operativita' dalla campagna 1995-1996.
   La  legge di conversione 46/1995 ha innovato il decreto come segue:
 a) ha previsto (art. 2, comma 1, lett. a)) la riduzione della quota A
 non in produzione, almeno qualora essa ecceda il 50%  della  quota  A
 attribuita;  b)  dopo  avere  confermato  la  riduzione della quota B
 (lett. a)),  ha  escluso  (lett.  b))  da  entrambe  le  riduzioni  i
 produttori  non  solo titolari di stalle ubicate in zone di montagna,
 ma  anche  quelli  operanti  "nelle  zone  svantaggiate  e  ad   esse
 equiparate  nonche'  nelle  isole";  c)  ha consentito (art. 2, comma
 2-bis)  che  i  produttori  che   abbiano   ottenuto,   anteriormente
 all'entrata  in vigore della legge n. 468 del 1992, l'approvazione di
 un piano di sviluppo o di miglioramento  zootecnico  da  parte  della
 Regione e che lo abbiano realizzato, possano chiedere la assegnazione
 di  una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel
 piano medesimo, in sostituzione delle quote A e B.
   Piu'  in  generale,  il decreto-legge n. 727 del 1994 e la legge n.
 46 del 1995 hanno soppresso la previa consultazione della  Conferenza
 tra Stato regioni, rimettendo la istruttoria e la predisposizione del
 piano di rientro esclusivamente all'istanza ministeriale.
   Inoltre,  e'  stato  introdotto un meccanismo di autocertificazione
 delle produzioni, in base al quale gli acquirenti sono autorizzati  a
 considerare i quantitativi autocertificati dai produttori.
   La  legge  n. 46 del 1995, insieme con il decreto-legge convertito,
 veniva impugnata dalla  regione  del  Veneto  con  ricorso  rubricato
 23/1995,  con allegazione di numerosi profili di incostituzionalita'.
 Codesta ecc.ma Corte, a seguito di discussione nella pubblica udienza
 del 23 novembre 1995, con decisione  n.  520  del  28  dicembre  1995
 accoglieva  il  predetto  ricorso, in una con quello presentato dalla
 regione Lombardia e rubricato con  n.r.g. 22/1995, sotto  il  profilo
 della  incostituzionalita'  dell'art.  2, comma 1, della legge, nella
 parte  in  cui  non  vi  si  contemplava  il  parere  delle   regioni
 interessate  nel  procedimento  di  riduzione delle quote individuali
 spettanti ai produttori di latte bovino.
   1.2. - Come e' noto, il Governo e' poi piu' volte  intervenuto  con
 la decretazione di urgenza, adottando prima il d.-l. 15 marzo 1996 n.
 124  e poi, reiterando il primo, adottando il d.-l. 16 maggio 1996 n.
 260, (impugnati con i ricorsi n.r.g. 19 e 28/1996), indi con il d.-l.
 8 luglio 1996 n. 353  (del  pari  impugnato  con  il  ricorso  n.r.g.
 33/1996), con il d.-l. 8 agosto 1996 n. 440 (impugnato con il ricorso
 n.r.g.  38/1996), con il d.-l. 6 settembre 1996 n. 463 (impugnato con
 ricorso n.r.g. 41/1996), e "infine" con i dd.-ll.  23  ottobre  1996,
 nn.  542  e  552  (il secondo, impugnato con ricorso n.r.g. 47/1996).
 Tali  ultimi   due   decreti-legge   sono   poi   stati   convertiti,
 rispettivamente,  nelle  leggi  20 dicembre 1996 n. 642 e 23 dicembre
 1996 n. 649 (impugnate con ricorsi nn.rr.gg. 13/1997 e 15/1997).
   I decreti-legge successivi alla legge n. 46 del 1995 appartengono a
 due "catene" di decreti reiterati: una  saldatasi  con  la  legge  di
 conversione  del  decreto-legge  n.  542  del  1996 (legge n. 649 del
 1996);  l'altra  saldatasi  con   la   legge   di   conversione   del
 decreto-legge n.  552 del 1996 (legge n. 642 del 1996).
   La  prima  catena  e'  relativa  alle previsioni sulle procedure di
 compensazione  (in  particolare,  all'eliminazione  delle   procedure
 previste dalla legge n. 468 del 1992, sostituite da una compensazione
 nazionale  gestita  dall'AIMA), nonche' alle modalita' e ai tempi dei
 prelievi  e  delle  restituzioni.  La  seconda  catena  riguarda,  in
 particolare,  la disciplina dei bollettini dei produttori titolari di
 quota;   la   fissazione   dei   criteri   di   effettuazione   della
 compensazione;   le   modalita'   della  compensazione  medesima;  la
 disciplina dell'abbandono della produzione; i termini per la cessione
 delle quote latte.
   Queste due catene, ancorche' distinte, sono interconnesse, e -  per
 le   ragioni   gia'   esposte  nei  ricorsi  sopradescritti  -  hanno
 determinato gravissimi  pregiudizi  all'autonomia  delle  regioni  in
 materia  di agricoltura, disegnando uno scenario normativo incoerente
 e costituzionalmente  illegittimo.  L'incoerenza  e  l'illegittimita'
 sono  state confermate (e aggravate) dalla "saldatura"  operata dalle
 menzionate leggi nn.  642 e 649 del 1996.
   A distanza di pochissimi giorni dalla pubblicazione (nella Gazzetta
 Ufficiale rispettivamente, del 21 e del 23 dicembre 1996) delle leggi
 ora  ricordate,  il  legislatore  e'  poi  nuovamente intervenuto nel
 settore della produzione lattiera con la legge 23  dicembre  1996  n.
 662 (che, addirittura, ancorche' pubblicata poco dopo, reca la stessa
 data della legge n.649 del 1996), a conferma della caoticita' e della
 farraginosita' del suo agire.
   La  legge  (impugnata  con  ricorso  n.r.g.  21/1997)  dedica  alla
 produzione lattiera i commi da 166 a 174 dell'art. 2.
   Tutti i ricorsi piu' sopra menzionati,  e  segnatamente  i  ricorsi
 nn.rr.gg.   19-28-33-38-41-47/1996  e    13-15-21-/1997,  sono  stati
 discussi all'udienza pubblica tenutasi in data 28 ottobre 1997.
   In riferimento ai medesimi ricorsi sopra menzionati, codesta ecc.ma
 Corte, in  data  19  dicembre  1997,  ha  depositato  in  cancelleria
 ordinanza  istruttoria  del  16  dicembre  1997,  con  la quale si e'
 disposta a carico del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  (e  in
 minima   parte   a   carico   dei  Presidenti  delle  regioni)  ampia
 integrazione documentale.
   1.3. - Nonostante avessero  operato  la  "saldatura"  finale  delle
 descritte   catene  di  decreti-legge,  i  confusi  e  contraddittori
 interventi normativi di fine 1996 non sono  riusciti  a  scrivere  la
 parola  "fine" sotto la lunga e tormentata storia della disciplina in
 via d'urgenza  della  produzione  lattiera.  Il  Governo  e'  infatti
 reintervenuto   con  il  decreto-legge  n.  11  del  1997  (anch'esso
 impugnato dalla ricorrente  con  ricorso  rubricato  al  n.  26/1997,
 pendente avanti codesta ecc.ma Corte).
   La  storia  di questo decreto e' nota: incalzato dalla protesta dei
 produttori,  angosciati  dall'imminente   scadenza   del   cosiddetto
 "superprelievo",   ed  esasperati  dalla  pachidermica  gestione  del
 settore lattiero-caseario da parte del MIRAAF e dell'AIMA, il Governo
 ha ritenuto  opportuno  intervenire,  subito,  con  un  provvedimento
 legislativo d'urgenza.
   Quanto  ai  suoi  contenuti,  il  decreto  in questione puo' essere
 diviso,  per  quanto  qui  interessa  (e  prescindendo  dunque  dalle
 disposizioni  puramente finanziarie e da quelle previdenziali, di cui
 agli artt.  9-11) in due parti.
   In una prima parte si  interviene  -  disinteressandosi  del  tutto
 delle   prerogative  delle  regioni  -  con  forme  di  finanziamento
 agevolato ai produttori, onde  far  fronte  alla  crisi  del  settore
 determinata,  per  un verso, dall'encefalopatia spongiforme bovina, e
 per l'altro  dalla  sovrapproduzione  di  latte.    Cosi',  l'art.  1
 stabilisce  ammontare  (comma 1), tasso (comma 2), criteri di calcolo
 (comma 3), tempi e garanzie  dei  finanziamenti  per  fronteggiare  i
 danni  causati dalla menzionata epidemia (comma 4). L'art. 2 fissa le
 procedure per la concessione dei finanziamenti.  L'art. 3  introduce,
 per  i  produttori  che  non  abbiano chiesto il finanziamento di cui
 all'art. 1, un premio per  la  perdita  di  reddito  subita  a  causa
 dell'encefalopatia  spongiforme  bovina.  L'art.  4  detta  regole in
 materia di  incentivi  per  l'abbandono  della  produzione  lattiera,
 determinando  ammontare,  modalita' e tempi degli incentivi medesimi.
 L'art. 6 dispone un contributo straordinario al  Fondo  interbancario
 di  garanzia  e  detta  ulteriori regole in materia.   In una seconda
 parte, logicamente differenziata dalla prima e relativa  a  questioni
 che   avrebbero   dovuto   essere   oggetto   di  ben  piu'  meditata
 considerazione, il decreto si occupa direttamente  del  regime  della
 produzione  lattiera.  Cosi', l'art. 5 detta regole sull'assegnazione
 di quote ai giovani produttori. L'art. 7 istituisce  una  commissione
 governativa  di indagine in materia di quote latte. L'art. 8, infine,
 detta norme in  materia  di  identificazione  e  registrazione  degli
 animali  (anagrafe del bestiame), anche in applicazione del d.P.R. 30
 aprile 1996 n. 317.
   1.4. - Nonostante fosse affetto dai vizi lamentati nel  ricorso  n.
 26/1997,  sopra  menzionato, il decreto-legge n. 11 del 1997 e' stato
 poi convertito in legge ad opera della legge  28  marzo  1997  n.  81
 (anch'essa impugnata con ricorso pendente avanti codesta ecc.ma Corte
 al  n.  37/1997).  La  struttura  del  decreto e' stata profondamente
 alterata, poiche' i suoi vari articoli sono stati tutti raggruppati e
 trasformati in commi (ben 54) di un solo maxi-articolo 1, ma il testo
 delle varie previsioni normative e' rimasto  largamente  intatto,  ad
 eccezione  delle  parti  che  qui  appresso  si indicano.   E' stato,
 anzitutto, premesso al testo originario un  art.  01,  nel  quale  si
 prevede  che le funzioni amministrative relative all'attuazione della
 normativa comunitaria in materia di quote latte  siano  svolte  dalle
 regioni  (e  dalle  province autonome). La soddisfazione con la quale
 dovrebbe essere  accolto  il  doveroso  riconoscimento  del  corretto
 assetto  delle  competenze in questo delicato settore e' destinata ad
 avere vita breve. Basta infatti leggere quanto l'art. 01  aggiunge  a
 tale previsione, e precisamente che:
     a)  l'assegnazione alle regioni delle predette funzioni vale solo
 "a decorrere dal periodo di applicazione 1997-1998";
     b) "in  attesa  della  riforma  organica  del  settore"  (videant
 posteri...|)  sono  fatti  salvi  i compiti svolti dall'AIMA - niente
 meno - "in materia di  aggiornamento  del  bollettino  1997-1998,  di
 riserva   nazionale,   di  compensazione  nazionale  e  di  programmi
 volontari di abbandono";
     c) come se non bastasse, l'AIMA concorre con le regioni  per  gli
 altri  adempimenti  dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel
 settore lattiero-caseario.  Come si vede, l'incipit di tale articolo,
 apparentemente garantista  per  le  regioni,  si  rivela  addirittura
 derisorio   quando   inserito  nel  contesto  dell'intera  previsione
 normativa.  Sempre nell'art. 01, poi, si e' previsto (al comma 2) che
 le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento,   nonche'   i   poteri
 sostitutivi  nei  confronti  delle regioni spettano al Ministro delle
 risorse agricole, alimentari e forestali.   L'art.  1,  comma  1,  e'
 stato  modificato assai marginalmente, con il rinvio (prima mancante)
 a quanto  previsto  dalla  legge  n.  468  del  1992  in  materia  di
 attribuzione  dei quantitativi di riferimento di produzione lattiera.
 L'art. 1, comma 3, e' stato modificato, nel senso che si  prevede  la
 consultazione  degli "assessorati regionali all'agricoltura", al fine
 di determinare i criteri oggettivi per il calcolo  della  perdita  di
 reddito  derivante ai singoli produttori a seguito della crisi dovuta
 all'encefalopatia spongiforme bovina.  L'originario art. 4, comma  2,
 del  decreto  (ora  art.  1,  comma  14)  e'  stato modificato con la
 eliminazione  dell'inciso  che  prevedeva  la  sottoscrizione   della
 domanda  di  premio  per  l'abbandono  della  produzione da parte del
 proprietario, ove questi fosse soggetto diverso  dal  titolare  della
 quota.
   L'originario art. 5, comma 1, del decreto (ora art. 1, comma 17) e'
 stato  modificato,  prevedendo  unilateralmente una disciplina ancora
 piu' analitica - eppercio' illegittima - delle assegnazioni di  quote
 ai  giovani  produttori.    L'originario art. 5, comma 2 (ora art. 1,
 comma 18) e' stato modificato con alcuni aggiustamenti lessicali,  ed
 in  particolare  con  la previsione che la riassegnazione delle quote
 avvenga  "a  livello  regionale"  (anziche'  "su  base   regionale").
 L'originario  art.  7,  comma  4  (ora  art.  1,  comma 31), e' stato
 modificato con la  previsione  piu'  specifica  dei  contenuti  della
 relazione  che  la  Commissione governativa di indagine in materia di
 quote latte e' tenuta a presentare.  E' stata introdotta, all'art. 1,
 comma 35, la previsione secondo cui l'AIMA provvede a rettificare gli
 elenchi dei produttori assoggettati al prelievo  supplementare  e  ai
 conguagli   sulla   base   delle  risultanze  della  relazione  della
 Commissione governativa di cui al punto precedente, con il  risultato
 di  aggravare  ulteriormente  -  se  possibile  -  i  gia' gravi vizi
 evidenziati nell'impugnativa  del  decreto.    E'  stato  introdotto,
 all'art.  1,  comma  42, e modificando doverosamente l'assurdo art. 8
 del decreto, il principio secondo cui le regioni si  avvalgono  della
 banca  dati  per  la  registrazione  ed identificazione dei bovini da
 allevamento.
   1.5. - Con ulteriore  ricorso  alla  decretazione  di  urgenza,  il
 Governo  ha  poi  adottato  il  d.-l. 7 maggio 1997, n. 118, del pari
 impugnato con ricorso n.r.g.  41/1997,  pendente  innanzi  a  codesta
 ecc.ma Corte.  In estrema sintesi, il contenuto di tale decreto-legge
 il seguente:
     il  comma  1  proroga  al  10  luglio  1997 la operativita' della
 commissione governativa di indagine, di cui  all'art.  1,  comma  28,
 della  legge  n.  81  del 1997, ribadendo che entro tale termine essa
 dovra' presentare alla Presidenza del Consiglio  ed  al  Ministro  la
 propria relazione;
     il  comma 2 ribadisce quanto gia' disposto dal comma 30 dell'art.
 1 della legge n. 81 del 1997 circa l'utilizzo della  forza  pubblica,
 aggiungendo   che   essa   puo'  in  particolare  svolgere  ispezioni
 amministrative ed esercitare "tutti i poteri... spettanti nell'ambito
 dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle  proprie  attivita'
 istituzionali";
     il   comma   3   demanda   all'AIMA,  entro  venti  giorni  dalla
 presentazione della relazione di  cui  al  comma  1,  di  operare  le
 rettifiche   negli  elenchi  dei  produttori  sottoposti  a  prelievo
 supplementare per il periodo 1995-1996 e di effettuare i  conseguenti
 conguagli   in   sede  di  compensazione  nazionale  per  il  periodo
 1996-1997, ovvero, se il conguaglio non sia possibile o  sufficiente,
 le ripetizioni di somme trattenute in meno;
     il comma 4 differisce al 10 giugno 1997, limitatamente al periodo
 1996-1997,  le dichiarazioni degli acquirenti, sottoscritte anche dai
 produttori, in base al regolamento CEE  536/1993  e  prescrive  nello
 stesso  termine  una  nuova  dichiarazione  per il periodo 1995-1996,
 prevedendo, in caso di omessa sottoscrizione delle  dichiarazioni  da
 parte del produttore, verifiche da parte delle forze di polizia;
     il comma 5 e' la norma finanziaria.
   Il  decreto-legge  n.  118/1997, e' poi stato convertito in legge 3
 luglio 1997, n.  204.  Quest'ultima,  in  aggiunta  al  decreto-legge
 convertito, prevede:
     la  sospensione  dei  programmi  di abbandono della produzione di
 latte e la conseguente  interruzione  dell'assegnazione  delle  quote
 gratuite ai giovani produttori (art. 1-bis);
     l'obbligo  per  i  primi acquirenti di trattenere solo il 20% del
 prelievo supplementare della quota B ridotta ed  ugualmente  prodotta
 nell'annata 1996-1997 (art. 1, comma 4-bis);
     la  proroga  dei  lavori della Commissione per tutto agosto (art.
 1,  comma  1),  con  conseguente  slittamento  dei  termini  previsti
 dall'art.   1, comma 3, del decreto legge convertito.  Nel frattempo,
 il  Governo  -  aggravando  la  gia'  sconcertante  disorganicita'  e
 frammentarieta' della disciplina in materia di quote latte - ha fatto
 si'  che  si intrufolasse nel testo del d.-l. 19 maggio 1997, n. 130,
 convertito in legge 16 luglio 1997, n.  228,  relativo  agli  incendi
 boschivi,  un  articolo relativo ai controlli veterinari straordinari
 da effettuarsi su tutti i  capi  bovini  presenti  nelle  aziende  da
 latte.   Con l'art. 6 del decreto-legge in oggetto e' stato, infatti,
 autorizzato  il  Ministro  della  Sanita'  a  disporre  la   suddetta
 rilevazione  tramite  i  servizi  veterinari delle USL.   Inoltre, il
 Governo, con il d.-l. 15 settembre  1997  n.  305  -  poi  pero'  non
 convertito  -,  disponeva  la proroga di sessanta giorni dei suddetti
 termini  imposti  all'AIMA  per  le  rettifiche  negli  elenchi   dei
 produttori   sottoposti  a  prelievo  supplementare  per  il  periodo
 1995-1996 e per l'effettuazione dei conseguenti conguagli in sede  di
 compensazione  nazionale  per  il  periodo  1996-1997, ovvero - se il
 conguaglio non sia possibile o  sufficiente  -  per  la  restituzione
 delle  somme  versate  in  piu' e la ripetizione di quelle versate in
 meno.
   2.1. - Nel frattempo la Commissione d'indagine,  istituita  con  il
 decreto-legge  n.  11  del  1997, ha presentato due relazioni, del 26
 aprile 1997 e del 31 agosto 1997; quest'ultima, frutto delle proroghe
 disposte  dal  decreto-legge  n.  118  del  1997  e  dalla  legge  di
 conversione  n.  204 del 1997.  La Commissione ha evidenziato come la
 situazione  attuale  sia  frutto  di  una  normativa  che,  oltre   a
 disattendere  le direttive e i regolamenti comunitari, risulta essere
 chiaramente inadeguata  ad  impostare  un  definitivo  riassetto  del
 sistema.   Il dato maggiormente preoccupante e' stato individuato nel
 proliferare di contratti di pseudo soccida e comodato. Tale fenomeno,
 volto ad eludere le disposizioni normative in materia di circolazione
 di quote latte, discende - ad avviso della medesima Commissione -  da
 una  legislazione  nazionale  non  conforme  al diritto comunitario e
 contraddittoria  al  suo  interno.    Infatti,  se  da  un  lato   la
 legislazione  italiana - allo scopo di conservare le quote produttive
 nelle aree territoriali di origine -  proibisce  la  compravendita  e
 l'affitto di sole quote al di fuori della Regione di appartenenza del
 cedente  (legge n. 468 del 1992), vietando altresi' la cessione della
 sola  quota  tra  aree  non  omogenee,  dall'altro  fa  menzione  dei
 contratti associativi, senza precisare alcunche' rispetto agli stessi
 (legge  n.  407  del 1994.   I contratti di pseudo soccida e comodato
 (resi possibili dalla richiamata menzione da parte della legislazione
 interna  dei  contratti  associativi)  non  comportano  un  effettivo
 trasferimento  della  titolarita' delle quote in capo agli stipulanti
 (e per questo non sono soggetti ne' al controllo  della  regione  ne'
 dell'AIMA),  ma, legittimando una produzione di latte da parte di chi
 e' privo di bestiame, oppure da parte dei produttori che  hanno  gia'
 completamente  utilizzato  la  quota  a  propria  disposizione, hanno
 comunque come unico oggetto del  rapporto  la  realizzazione  di  una
 cessione  strumentale  -  seppure sui generis - della quota.  Da tali
 transazioni conseguono in tutta evidenza enormi squilibri in sede  di
 compensazione nazionale, a danno dei produttori effettivi.  Va fin da
 ora precisato che tali contratti sfuggono a qualsivoglia controllo in
 quanto  non  comportano un formale trasferimento della quota; il fine
 di suddette transazioni e' infatti l'illegittimo utilizzo della quota
 da parte chi non ne e' titolare.   A  proposito,  si  sottolinea  che
 l'art.  8  della legge 468 del 1992 attribuisce al Ministero i poteri
 di  controllo  in  ordine  all'improprio  utilizzo  degli   strumenti
 giuridici  previsti  dalla legge medesima.   Inoltre - come la stessa
 Commissione rileva - tali pseudo soccide e comodati non possono dirsi
 stipulati in evidente violazione della normativa interna,  in  quanto
 essa  - seppure in contrasto con la normativa comunitaria - legittima
 l'utilizzo di non meglio definiti contratti associativi.  Il problema
 di fondo non risiede dunque nei  controlli  -  quasi  impossibili  ad
 effettuarsi  -,  ma  nella disciplina statale del settore.  La stessa
 Commissione   sollecita,   infatti,   una   effettiva   ed   ordinata
 ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti preposti alla disciplina e
 gestione del settore.
   2.2.  -  La  Commissione  governativa  ha  inoltre  proposto che la
 compensazione,   limitatamente   alla   campagna   1995-1996,   venga
 effettuata  secondo  il  previgente sistema, e cioe' prima al livello
 delle APL, e a livello dei non associati, e poi a livello  nazionale.
 Tale  proposta  -  sempre  secondo  la  Commissione  -  si  impone in
 considerazione del principio del legittimo  affidamento,  cosi'  come
 riconosciuto  anche  dall'ordinamento  comunitario.  In  base  a tale
 principio, infatti, la Corte  di  giustizia  ritiene  non  possa  non
 tenersi  conto  dell'affidamento  riposto dall'imprenditore su norme,
 comportamenti e prassi delle autorita' nazionale  e  comunitaria,  in
 base   alle   quali   egli   ha  determinato  le  proprie  operazioni
 commerciali; cio', sempre che nessun interesse pubblico vi osti e che
 la lesione subita sia intervenuta in modo imprevedibile.  Nel caso di
 specie, considerato che solo nel maggio del 1996 la UE ha  contestato
 formalmente la metodologia di compensazione utilizzata in Italia, gli
 allevatori  fino  ad  allora confidavano del tutto verosimilmente nel
 mantenimento del precedente sistema. Inoltre, nessuna conseguenza  si
 produrrebbe  a  carico  dello  Stato  nel  caso in cui si tornasse ad
 operare la compensazione secondo la normativa previgente: il prelievo
 per l'esubero continuerebbe infatti ad essere a carico dei produttori
 eccedentari (cfr. pagg. 84-86, Relazione del 26 aprile  1997);  pagg.
 56-59  e  140-149,  Relazione del 31 agosto 1997).  Le considerazioni
 espresse  in  tal  senso  dalla  Commissione  confermano   le   gravi
 illegittimita'   che   viziano   le  disposizioni  impugnate,  troppo
 frettolosamente escogitate dal legislatore al solo fine di ovviare ad
 ulteriori infrazioni comunitarie.  Viceversa la Commissione  medesima
 ritiene  necessario  risolvere  definitivamente  la  grave  crisi del
 settore  tramite  misure  che,  oltre   ad   assicurare   l'effettivo
 adempimento   agli  obblighi  imposti  dall'UE,  risultino  idonee  a
 governare il sistema delle quote latte sulla scorta dei  principi  di
 equita'  ed  economicita'  (cfr.  pag.  204,  Relazione del 31 agosto
 1997).
   2.3.  -  Altro  punto sottolineato da entrambe le relazioni redatte
 dalla  Commissione   d'indagine   riguarda   la   sicura   e   totale
 compensazione  concessa  agli operatori delle zone svantaggiate (cfr.
 pagg. 158-159,  Relazione  del  31  agosto  1997).    In  seguito  ad
 un'analisi  comparata  delle  legislazioni  degli  stati  membri,  la
 Commissione stessa ha evidenziato come la situazione italiana,  oltre
 ad   essere  atipica,  non  risponda  allo  spirito  della  normativa
 comunitaria, che consente, infatti, agevolazioni in favore delle zone
 svantaggiate  solo  a  monte  del  sistema,  e  cioe'  in   sede   di
 assegnazione  delle quote.   La sostanziale esclusione dei produttori
 operanti  nelle  zone  svantaggiate  dal   pagamento   del   prelievo
 supplementare   comporta   dunque   un'intollerabile   disparita'  di
 trattamento nei confronti degli operatori delle  regioni  a  maggiore
 vocazione produttiva, quali la regione ricorrente.
   2.4. - Infine, quanto all'attribuzione dei poteri di gestione delle
 quote  in  capo alle regioni, la Commissione sottolinea la necessita'
 di predeterminare, con riguardo alle  particolari  situazioni  locali
 piu'  sistemi  concordati da ciascuna Regione con l'organo statale di
 controllo (cfr. pag. 78, Relazione del 26 aprile 1997).  Ne  discende
 che le mere affermazioni di principio, quali la tardiva previsione di
 un  Comitato  permanente in sede consultiva e la formale attribuzione
 delle competenze in capo alle regioni - salvo mantenere ben salde  in
 capo  all'AIMA  le competenze effettive -, non potevano certo bastare
 ai fini di una seria e meditata riorganizzazione della materia.
   2.5. - In  conclusione,  le  relazioni  redatte  dalla  Commissione
 d'indagine  evidenziano la necessita' di riformare in radice l'intero
 sistema, a partire dall'individuazione dell'annata di riferimento per
 l'assegnazione delle quote.  Si e' infatti dimostrato come le  errate
 rilevazioni  della  produzione nazionale effettuate a piu' riprese da
 diversi organismi abbiano determinato gia' ab origine  le  condizioni
 per il proliferare delle successive e consequenziali distorsioni, che
 hanno  impedito  l'effettivo  e  razionale adempimento degli obblighi
 imposti dalla UE.
   Siffatta situazione e' da addebitarsi in primo luogo all'assurda ed
 incoerente sovrapposizione di disposizioni che si  sono  sempre  piu'
 allontanate  dal dato reale. Le distorsioni del sistema si sono cosi'
 moltiplicate ed hanno di  fatto  impedito  un  effettivo  adeguamento
 della   normativa  interna  agli  obblighi  imposti  dalla  UE.    La
 Commissione ha poi rinvenuto precise responsabilita' in  ordine  alla
 evidente disfunzione del settore, e segnatamente:
     in  capo all'UNALAT e alle Organizzazioni professionali agricole,
 che hanno a suo tempo fornito  dati  non  veritieri  in  merito  alla
 produzione nazionale;
     in capo alle APL, per la gestione scorretta delle quote;
     in  capo  ai  primi acquirenti - le latterie -, che in genere non
 hanno ostacolato l'utilizzo distorto dei contratti  "associativi"  da
 parte dei produttori;
     in  capo  del  CCIA,  per le imprecise rilevazioni in ordine alla
 produzione nazionale;
     in capo al Governo, in riferimento alla stratificazione di  norme
 non   sempre  -  rectius,  quasi  mai  -  in  linea  con  il  diritto
 comunitario;
     in capo al Ministero,  per  non  avere  gestito  correttamente  i
 rilevamenti sulla produzione nazionale interna;
     in  capo  all'AIMA,  in  riferimento alla dimostrata inefficienza
 operativa.
   E', poi, emblematico ed illuminante che, quanto  alle  regioni,  le
 relazioni  si siano invece limitate ad evidenziare l'omesso esercizio
 da parte di tali enti  dei  poteri  di  controllo  in  relazione,  in
 particolare,  ai quantitativi effettivi di latte prodotto dai singoli
 operatori ed in ordine ai contratti di acquisto ed affitto di  quote.
 In    relazione    ai    contratti,   pero',   si   e'   gia'   detto
 dell'impossibilita' di sottoporre  ai  controllo  quelle  particolari
 forme  di  transazioni,  dette  di peseudo soccida e comodato; queste
 ultime, infatti, non comportando un effettivo trasferimento di  quota
 non  erano  in  realta'  soggette ad alcun controllo ex lege.  Quanto
 all'omesso  controllo  dei  quantitativi  di   latte   effettivamente
 prodotto,  e'  di tutta evidenza che i poteri attribuiti alle regioni
 erano - e sono - del tutto formali,  spettando  all'AIMA  l'esclusiva
 competenza  in  ordine  all'assegnazione delle quote. L'estromissione
 delle regioni dai poteri programmatori ha  ovviamente  impedito  alle
 stesse  l'esercizio dei poteri di controllo. Il sistema indotto dalle
 disposizioni succedutasi in materia di quote latte ha reso,  infatti,
 possibile  l'utilizzo  da  parte  di  alcuni  produttori di strumenti
 giuridici (quali i contratti di pseudo soccida e comodato) ai  limiti
 della   legalita',   impedendo  di  fatto  all'organo  periferico  un
 effettivo controllo sul dato reale.
   3. - Malgrado l'invito della Commissione governativa  di  procedere
 ad  una  complessiva  -  nonche'  definitiva  -  riforma  del settore
 lattiero-caseario, il Governo e' poi nuovamente  intervenuto  con  la
 decretazione  d'urgenza  per  mezzo  del  decreto-legge  n. 411/1997,
 impugnato con il  ricorso  n.r.g.  3/1998,  pendente  avanti  codesta
 ecc.ma Corte.
   In  sintesi,  il  decreto,  quanto al procedimento di accertamento,
 prevede:
     che l'AIMA accerti la produzione effettiva  per  i  periodi  piu'
 sopra  indicati,  avendo  particolare  riguardo: a) ai modelli L1 non
 firmati o con firme apocrife; b) ai modelli L1 privi dell'indicazione
 dei  capi  bovini;  c)  ai  modelli  L1  con   quantita'   di   latte
 commercializzata   incompatibile  con  la  consistenza  numerica  del
 bestiame; d) ai contratti di  circolazione  di  quote  latte  (quelli
 ritenuti  atipici  dalla Commissione) con durata inferiore ai 6 mesi;
 e) ai modelli L1 con codici fiscali errati o  partite  IVA  errate  o
 inesistenti,  o relativi ad aziende senza bestiame o destinatarie dei
 premi accordati per vacche nutrici o per abbattimento (art. 2,  comma
 1);
     che  i  contratti  di  cui  al  precedente punto d) devono essere
 inviati all'AIMA a cura degli acquirenti entro 15 giorni dall'entrata
 in  vigore  del  decreto-legge   medesimo,   pena   la   revoca   del
 riconoscimento previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della
 Repubblica  n. 569/1993 (art. 2, comma 2) (dimenticando che la revoca
 e' disposta dalle regioni, che, in quanto non destinatarie  dell'atto
 comunicato,  non  potrebbero  direttamente  valutare se l'invio della
 documentazione e' avvenuto nei termini prescritti);
     che l'AIMA aggiorni i quantitativi  di  riferimento  dei  singoli
 produttori  per  i  periodi  1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 tenendo
 conto: a) delle istanze di riesame presentate entro il  30  settembre
 1997 dalle regioni e dalle province autonome; b) degli azzeramenti di
 doppie  quote,  delle  revoche  e  riduzioni  operate dalle regioni e
 province  autonome,  pervenute  all'AIMA  entro la data di entrata in
 vigore del decreto stesso; c) dei trasferimenti di quote e  cambi  di
 titolarita'  per  i  periodi  considerati, comunicati dalle regioni e
 province autonome e pervenuti entro il 15 novembre 1997 (si consideri
 che, quanto ai cambi di titolarita', per il periodo  1997-1998,  essi
 possono  essere  effettuati  fino  al 31 marzo 1998 e comunicati alle
 regioni nei  15  giorni  successivi  -  vd.  art.  21  decreti    del
 Presidente  della  Repubblica n. 569/1993 -); d) della correzione, in
 base alle risultanze del censimento  1993-1994, delle assegnazioni di
 quote a suo tempo effettuate (art. 2, comma 3);
     che   l'AIMA,   compiuto   l'accertamento   de   quo   nei   modi
 sopradescritti,  comunichi ai produttori, entro sessanta giorni dalla
 entrata in vigore del decreto medesimo, mediante lettera raccomandata
 con ricevuta di ritorno,  i  quantitati  di  riferimento  individuali
 assegnati  ed i quantitativi di latte commercializzato (art. 2, comma
 5, prima parte);
     che i singoli interessati possono presentare alla regione, a pena
 di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data  di
 ricezione della summenzionata comunicazione (art. 2, comma 5, seconda
 parte  e comma 6) (dimenticando che la regione, non potendo accertare
 la data di ricezione della comunicazione, non sara' in grado  neppure
 di  accertare il presupposto di ammissibilita' del ricorso medesimo -
 ovvero: la sua proposizione nei termini);
     che le regioni  devono  decidere  sui  ricorsi  de  quibus  entro
 sessanta  giorni  (termine perentorio) a decorrere dalla scadenza del
 termine per la presentazione,  ed  entro  lo  stesso  termine  devono
 comunicare  all'AIMA la relativa decisione, a pena di irricevibilita'
 e salva la responsabilita' civile, penale  e  disciplinare  (art.  2,
 comma  8)  (ancora  non si considera che le regioni non hanno i mezzi
 per accertare il dies a quo).  Nelle more della effettiva  attuazione
 di  quanto  sopra descritto, il Governo ha poi disposto in favore dei
 produttori la restituzione dell'80% degli  importi  trattenuti  dagli
 acquirenti  a  titolo  di  prelievo  supplementare,  limitatamente al
 periodo 1996-1997 (art. 1).   Inoltre, l'art. 3  dispone  che  l'AIMA
 provveda  alla rettifica della compensazione nazionale per il periodo
 1995-1996 sulla base dei modelli L1 pervenuti alla data di entrata in
 vigore del decreto,  nonche'  degli  accertamenti  compiuti  e  delle
 decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2.  L'art. 4, quanto
 alla campagna 1997-1998, dispone che l'AIMA proceda all'aggiornamento
 dell'elenco  dei  produttori  titolari di quota e dei quantitativi ad
 essi spettanti con la comunicazione di cui al comma  5  dell'art.  2.
 Tali aggiornamenti andranno a sostituire ad ogni effetto i bollettini
 pubblicati precedentemente. Ai fini delle trattenute e del versamento
 del  prelievo  supplementare  - come espressamente recita il medesimo
 art. 4 - gli acquirenti saranno tenuti a  considerare  esclusivamente
 le quote risultanti dal suddetto elenco.
   Quanto  alla  campagna  1998-1999,  l'art.  5,  in  espressa deroga
 all'art.  01 del decreto-legge n. 11 del 1997, convertito in legge n.
 81 del 1997, attribuisce nuovamente all'AIMA la competenza in  ordine
 alla  redazione  degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei
 quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998-1999.
   4. - Da ultimo, il  decreto-legge  n.  411/1997  sopradescritto  e'
 stato  convertito  con  modificazioni in legge 28 gennaio 1998, n. 5,
 che, cosi' come il decreto-legge  convertito,  contiene  disposizioni
 gravemente lesive delle prerogative costituzionalmente garantite alle
 regioni.   La legge di conversione impugnata con il presente ricorso,
 nella  sua  interezza,  e  con  particolare  riguardo  a   tutte   le
 disposizioni  specificamente impugnate - il cui contenuto verra' piu'
 oltre  dettagliatamente  esposto  -,  e'  dunque   costituzionalmente
 illegittima per i seguenti motivi:
                             D i r i t t o
   1. - La legge impugnata reca conversione in legge del decreto-legge
 n. 411 del 1997, gia' impugnato, come ricordato nella descrizione dei
 fatti  della presente controversia, dalla regione ricorrente con ric.
 n.r.g. n. 3/1998. Tutte le  censure  gia'  formulate  nel  menzionato
 ricorso   nei   confronti  del  decreto-legge  e  delle  sue  singole
 disposizioni si trasferiscono, secondo i  princi'pi  generali,  sulla
 impugnata   legge   di  conversione.  Nondimeno,  tale  legge  arreca
 ulteriori vulnera alle  prerogative  costituzionalmente  riconosciute
 alla ricorrente, per i motivi appresso esposti.
   2.   -   La   legge   impugnata,   indubbiamente,   opera  parziali
 miglioramenti  della   disciplina   precedentemente   contenuta   nel
 decreto-legge  n.  411  del  1997,  nonche' nei confusi e illegittimi
 interventi  normativi  precedenti.   Tali   parziali   miglioramenti,
 tuttavia,  continuano  ad inscriversi nella medesima logica di quegli
 stessi interventi, che hanno costantemente emarginato le  regioni  da
 una  materia  - quale quella che ne occupa - che la Costituzione e le
 fonti attuative attribuiscono alla  loro  competenza.  Una  volta  di
 piu',  si  conferma la necessita' di una radicale modificazione della
 normativa vigente, che sia maggiormente  rispettosa  delle  autonomie
 regionali.  Purtuttavia,  nella  costante propensione del legislatore
 statale ad adottare discipline-tampone come quella qui impugnata,  e'
 assolutamente  indispensabile  un  intervento di codesta ecc.ma Corte
 costituzionale, che ripristini una volta per tutte l'integrita' delle
 attribuzioni regionali.
   3. - In particolare, il nuovo art. 1, comma 3, primo periodo, nella
 parte  in  cui  prevede  la  restituzione  ai   produttori   titolari
 esclusivamente  di  quota  A  di  un  importo  relativo  agli esuberi
 limitatamente all 10% della stessa  quota,  risulta  violativo  degli
 artt.  3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. La fissazione
 al solo 10% della restituzione appare anzitutto arbitraria e priva di
 ragionevole  correlazione  con  quello  che  avrebbe  dovuto   essere
 l'intento  del  legislatore statale, e cioe' quello di rimediare alle
 passate omissioni ed irregolarita', non imputabili ai produttori  ne'
 alle   regioni,   bensi'  all'inerzia  del  medesimo  legislatore  ed
 all'inefficienza   dell'amministrazione   statale,   in   particolare
 dell'AIMA.  Intervenendo  in questo modo, invero, l'intento non viene
 raggiunto, e vengono anche violate le previsioni costituzionali sopra
 menzionate,  che  dovrebbero  garantire  un  governo  efficiente  del
 settore  e la realizzazione dell'utilita' sociale, nel rispetto delle
 prerogative delle regioni, che al  contrario  sono  state  totalmente
 estromesse.   Tanto,   nonostante  che  la  stessa  previsione  delle
 restituzioni valga come implicita ammissione di responsabilita' dello
 Stato (non accompagnata peraltro, nella specie, da una riparazione di
 misura  adeguata).  Anche  qui,  come  si  e'  gia'  fatto  in  altre
 impugnative  in  questa  materia,  si  deve  lamentare  che  lo Stato
 interviene (inadeguatamente) post festum, dopo che le previsioni  dei
 produttori  sono  state  sconvolte dalla inefficiente amministrazione
 del  settore  e  che  alle  regioni e' stato impedito di esercitare i
 propri poteri di programmazione e di governo.
   4. - Il nuovo art. 1, comma 3, secondo periodo,  nonche'  il  nuovo
 art. 1, comma 3-bis risultano lesivi degli artt. 3, 5, 77, 115, 117 e
 118  della Costituzione. Tali disposizioni, infatti, prevedendo che i
 termini ivi contemplati decorrano dall'entrata in vigore della  legge
 di  conversione anziche' da una data precedente (come era previsto in
 origine da decreto-legge n. 411 del 1997), valgono  implicitamente  a
 dimostrare che il legislatore statale non ha sviluppato sino alle sue
 coerenti  conseguenze  i  presupposti della necessita' e dell'urgenza
 dell'intervento normativo, a suo tempo affermati dal Governo in  sede
 di  decretazione  d'urgenza. Anche qui, tali disposizioni sono lesive
 dell'autonomia regionale, in quanto si inscrivono  in  quell'impianto
 complessivo,  irrispettoso  delle  autonomie,  del  quale  si e' gia'
 precedentemente detto.
   5. - Il nuovo art. 1, comma 4-bis, risulta violativo degli artt.
  3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118  della  Costituzione.  Vi  si  prevede,
 infatti,  che  la validita' delle garanzie fideiussorie, surrogatorie
 del prelievo, prestate per  conto  dei  produttori  per  la  stagione
 1995-1996 sia prorogata a richiesta sino al 31 maggio 1998. La scelta
 di  limitare  l'efficacia  delle  garanzie  e di identificare la data
 limite del 31 maggio e' arbitraria, e anche  in  questo  caso  lesiva
 delle prerogative regionali, poiche' incide sui calcoli economici dei
 produttori,   impedendo   a   questi   di   effettuare  una  corretta
 programmazione aziendale, e alle regioni di programmare la disciplina
 della materia.
   6. - Il nuovo art. 2, comma 1, lett. c) e'  violativo  degli  artt.
 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Esso infatti prevede
 che  l'AIMA  determini gli effettivi quantitativi di latte prodotto e
 commercializzato nei periodi 1995-1996 e  1996-1997  con  particolare
 riguardo a quanto risulta dal modello L1, ove vi sia incompatibilita'
 con  la  consistenza  di  stalla  accertata,  e qualora la produzione
 superi  di  oltre  il  20%  la  media  per  capo  calcolata  dall'AIA
 (associazione italiana allevatori) su base provinciale. Questa scelta
 risulta   irragionevole   ed  arbitraria.  La  quantificazione  della
 eccedenza  tollerabile  al  20%,  fissa  per  qualunque   parte   del
 territorio  nazionale,  non  considera  le peculiarita' delle diverse
 realta' regionali, che meriterebbero attenta valutazione e  specifico
 trattamento  normativo. Anche qui sarebbe stato necessario richiedere
 l'intervento delle regioni, che sole possono conoscere e definire  le
 esigenze della locale realta' produttiva.
   7.  -  Il  nuovo art. 2, comma 1, lett. d), risulta violativo degli
 artt. 3,  5,  41,  97,  115,  117  e  118  della  Costituzione.  Tale
 disposizione demanda l'individuazione delle tipologie di contratti di
 circolazione  delle  quote  latte, da considerarsi come anomale, alla
 commissione governativa di indagine di cui al decreto-legge n. 11 del
 1997. Cosi' facendo, pero', il legislatore statale:  a)  rinunzia  ad
 esercitare  una  competenza che (stavolta si'|) gli appartiene, e che
 dovrebbe invece  esercitare  per  evidenti  ragioni  di  certezza  ed
 uniformita',  peraltro  in  stretto  raccordo  con  le  regioni,  per
 rispettare l'esigenza di leale cooperazione ripetutamente valorizzata
 da codesta ecc.ma Corte;   b) demanda la competenza  ad  un  soggetto
 amministrativo  senza  definire  in  alcun  modo  i criteri della sua
 discrezionalita',   ingenerando   incertezza   e   possibilita'    di
 contenzioso;    c)   tale   mancata   indicazione   di   criteri   e'
 particolarmente grave, in considerazione di cio' che l'anomalia delle
 tipologie contrattuali viene definita ex post, determinando cosi'  il
 consueto  pregiudizio  per  le prerogative programmatorie dei singoli
 operatori e delle regioni.
   8. - Il nuovo art. 2, comma 2, penultimo periodo, risulta violativo
 degli artt. 3, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.  Esso,  invero,
 contiene   una   previsione   normativa   oscura   ai   limiti  della
 comprensibilita'.     Tanto,   in   violazione   dei   princi'pi   di
 ragionevolezza    della    normazione    e    di    buon    andamento
 dell'amministrazione, in una materia di sicura competenza regionale.
   9. - Il nuovo art. 2, comma 3, lett. c),  risulta  violativo  degli
 artt.  3,  5,  97,  115,  117  e 1 18 della Costituzione. Si aggiunge
 infatti, al vecchio testo del decreto-legge n. 411 del 1997, la  sola
 precisazione che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola
 quota  con  validita'  per  i  periodi  1997-1998  e  successivi  non
 subiscono  alcuna  riduzione.  Si  confermano  dunque  i  vizi   gia'
 censurati  nel  ricorso  avverso  il  decreto-legge,  che - come gia'
 osservato in apertura - si trasferiscono pianamente  sulla  legge  di
 conversione.
   10.  -  Il nuovo art. 2, commi 6 e 8, nel prevedere la convocazione
 del  produttore  ricorrente  ed  eventualmente   dell'acquirente   in
 contraddittorio  (comma  6)  e nel ribadire la responsabilita' di chi
 ometta l'istruttoria o la decisione dei ricorsi di riesame (comma 8),
 risulta violativo degli artt. 3, 5, 97, 115, 117,  118  e  119  della
 Costituzione.   Esso   infatti   accolla   alla   regione   ulteriori
 responsabilita', in un contesto peraltro nel quale essa e' per  tutto
 il   resto   sistematicamente  aggirata,  in  assenza  oltretutto  di
 qualunque copertura finanziaria dei nuovi oneri.
   11.  -  Il  nuovo  art.  2,  comma   8-bis,   nel   prevedere   per
 l'inadempimento  dei  termini  di  cui  al comma precedente, definiti
 perentori, un intervento sostitutivo dello Stato  sulla  regione,  e'
 violativo   degli  artt.  3,  5,  97,  115,  117,  118  e  119  della
 Costituzione.
   Tale disposizione infatti,  ancor  piu'  marcatamente  che  non  la
 precedente, accolla alla regione gravi responsabilita' sanzionando in
 forma   istituzionale,  con  la  perdita  delle  proprie  competenze,
 l'eventuale impossibilita' di ottemperare in termini strettissimi  ad
 obblighi  verosimilmente  non  ottemperabili per effetto di pregresse
 omissioni non ad essa imputabili, ma semmai al Ministero e all'AIMA.
   12. - Il nuovo art. 3, comma 1, e' violativo degli artt. 3, 5,  97,
 115,  117  e 118 della Costituzione. Esso demanda infatti all'AIMA di
 optare,  per  il  solo  periodo  1995-1996,   fra   due   metodi   di
 compensazione:    quello  di  cui  alla legge n. 642 del 1996, ovvero
 quello previgente, inclusivo peraltro del taglio  di  quote  previsto
 dal  contestato (in precedenti impugnative tuttora pendenti innanzi a
 codesta ecc.ma Corte) bollettino di quella  stagione  produttiva.  La
 scelta  avviene  favore  della  tecnica  meno  onerosa per il singolo
 produttore e costituisce poi la base del prelievo  supplementare.  In
 tal  modo,  tuttavia,  la regione e' di nuovo completamente aggirata,
 come gia' avveniva nella disciplina passata, gia' contestata  ed  ora
 non  superata;  in  piu',  essa  e'  messa in condizione di non poter
 prevedere  in  alcun  modo  l'esito  dell'operazione   da   compiersi
 dall'AIMA,  con  ovvi  effetti  sulla sua capacita' programmatoria di
 settore.  Il  nuovo comma 1-bis e' altrettanto violativo dei riferiti
 parametri costituzionali, oltre ad essere grottesco per lo sforzo  di
 determinare  e comunicare ex post all'Unione europea la produzione di
 stagioni da tempo concluse, quasi ad  implicitamente  riconoscere  la
 responsabilita' per quanto sinora accaduto.
   13.  - I nuovi artt. 4, comma 2, ultimi periodi, e 5, comma 1, sono
 violativi  degli  artt.  3,  5,  41,  97,  115,  117  e   118   della
 Costituzione.    Essi  infatti  confermano  l'AIMA  nel  suo ruolo di
 gestione delle procedure di settore, aggirando  l'istanza  regionale,
 nonostante   la   chiara   titolarita'   di   competenze  a  garanzia
 costituzionale e gravando sugli interessi dei produttori,  oltre  che
 sulla  capacita'  programmatoria regionale, a suggello del meccanismo
 di prelievo che viene qui completato e "perfezionato".
   14. - Il nuovo art. 4-bis e' violativo degli artt. 3,  5,  11,  41,
 97,  115,  117  e  118  della  Costituzione.  Esso,  invero,  prevede
 l'istituzione di una "commissione di garanzia",  con  il  compito  di
 "verificare  la conformita' alla vigente legislazione delle procedure
 e delle operazioni effettuate per la determinazione  della  quantita'
 di   latte  prodotta  e  commercializzata  nei  periodi  1995-1996  e
 1996-1997 e  per  l'aggiornamento  dei  quantitativi  di  riferimento
 spettanti ai produttori per i periodi previsti nel presente decreto".
 Come gia' era accaduto con il decreto-legge n. 11 del 1997 (impugnato
 dalla  ricorrente)  in  riferimento  alla  commissione governativa di
 indagine, anche qui si deve lamentare la totale mancanza di qualunque
 membro di provenienza regionale, e  addirittura  del  benche'  minimo
 coordinamento  con  le  regioni,  in  ispregio  delle  loro autonomie
 costituzionali e  del  principio  di  leale  cooperazione.  Ora  come
 allora,   la   regione   diviene   oggetto   anziche'   soggetto  del
 procedimento, e cio' viola i menzionati parametri costituzionali vuoi
 sotto  il  profilo  della  garanzia  delle  competenze  regionali  in
 materia,  vuoi,  in  una con questo, sotto il profilo dell'efficiente
 governo del settore (che la Costituzione e  le  fonti  attuative,  ma
 anche  il  diritto  comunitari,  confidano  appunto  alle  regioni|).
 Incredibilmente, la disposizione impugnata prevede che la commissione
 comunichi i risultati delle verifiche compiute  al  Ministro  per  le
 politiche  agricole  e  all'AIMA,  e  non alle regioni, mentre spetta
 sempre all'AIMA riesaminare le procedure, dando  seguito  ai  rilievi
 della commissione. Una volta di piu', il legislatore statale svela il
 proprio   pensiero:   la  partita  del  governo  della  produzione  e
 commercializzazione del latte si giuoca a due, fra Governo  ed  AIMA,
 mentre  le  regioni sono del tutto tagliate fuori. Tutto questo getta
 ulteriore, sinistra ma significativa luce sulle (poche) previsioni in
 cui si riscontra  qualche  considerazione  delle  regioni,  che  sono
 impiegate  come semplici passacarte o "cani da guardia" (cfr. il gia'
 censurato art. 2 (commi 6 e segg.)).
                               P. Q. M.
   Si chiede che, in accoglimento del presente ricorso, codesta ecc.ma
 Corte    costituzionale    voglia     dichiarare     l'illegittimita'
 costituzionale della legge 27 gennaio 1998 n. 5, oltre che per i vizi
 gia'  censurati  in sede di impugnazione del decreto-legge n. 411 del
 1997, che si trasferiscono sulla legge di conversione, nella parte in
 cui introduce ovvero  modifica gli artt. 1, commi 3, 3-bis  e  4-bis;
 2,  commi  1,  2,  3,  6,  8 e 8-bis; 3, commi 1 e 1-bis; 4, comma 2;
 4-bis;  5, comma 1, del d.-l. 1 dicembre 1997, n. 411.
     Milano-Roma, addi' 25 febbraio 1998
          Prof. avv. Ferrari - prof. avv. Luciani - avv. Morra
 98C0257