N. 108 ORDINANZA 26 marzo - 6 aprile 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente (Tutela dell') - Rifiuti - Rifiuti pericolosi, imballaggi e
 rifiuti di imballaggio -  Inquinamento  -  Trattamento  sanzionatorio
 penale  -  Jus  superveniens: decreto legislativo 8 novembre 1997, n.
 389, art. 7 commi 12 e 13 - Introduzione di  sanzioni  amministrative
 attenuate  -  Esigenza  di nuova valutazione in ordine alla rilevanza
 della questione da parte del giudice rimettente - Restituzione  degli
 atti al giudice a quo.
 
 (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52).
 
(GU n.15 del 15-4-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando   SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 52  del  decreto
 legislativo  5  febbario  1997,  n.  22  (Attuazione  delle direttive
 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e  94/62/CE
 sugli   imballaggi  e  sui  rifiuti  di  imballaggio),  promossi  con
 ordinanze emesse il 19 maggio e il 23  giugno  1997  dal  pretore  di
 Roma,  il  2  maggio  1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di
 Subiaco  ed  il  25  settembre  1997   dal   pretore   di   Grosseto,
 rispettivamente  iscritte  ai  nn.  506,  601, 656 e 805 del registro
 ordinanze 1997 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica
 nn. 35, 39 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1997, e n. 2,  prima
 serie speciale, dell'anno 1998.
   Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Vaciago Cesare e De Cesaris
 Benedetto,  nonche'  gli  atti  di  intervento  del  Presidente   del
 Consiglio dei Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 10 marzo 1998 il giudice relatore
 Valerio Onida;
   Uditi gli avvocati Corso Bovio per Vaciago Cesare e  Massimo  Biffa
 per De Cesaris Benedetto e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per
 il Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Ritenuto  che  il  pretore  di Roma, con due ordinanze del medesimo
 tenore, emesse rispettivamente il 19 maggio 1997 e il 23 giugno 1997,
 pervenute a questa Corte rispettivamente il 4 luglio  1997  (r.o.  n.
 506 del 1997) e il 6 agosto 1997 (r.o. n. 601 del 1997), ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art.  76
 (nell'ordinanza  r.o.  n.  601 anche all'art. 77) della Costituzione,
 dell'art.  52  del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.   22
 (Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
 rifiuti pericolosi e 94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di
 imballaggio),  che punisce con sanzioni amministrative le condotte di
 omessa comunicazione  alle  autorita'  competenti  della  qualita'  e
 quantita'  di rifiuti prodotti, nonche' di omessa o incompleta tenuta
 dei  registri   di   carico   e   scarico   dei   rifiuti,   condotte
 precedentemente  configurate come reati contravvenzionali dagli artt.
 3, commi 3 e 5, e 9-octies del decreto-legge n. 397 del 1988;
     che tale sopravvenuta depenalizzazione appare  al  remittente  in
 contrasto  con i principi e i criteri direttivi dettati dall'art.  2,
 lettera d), della legge 22 febbraio 1994, n.  146  (Disposizioni  per
 l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
 alle comunita' europee - legge comunitaria 1993), sulla cui  base  e'
 stato  emanato  il  d.lgs.  n. 22 del 1997, e dunque in contrasto con
 l'art.  76  della  Costituzione,  in  quanto  la  norma  di   delega,
 prevedendo  che  fosse fatta "salva l'applicazione delle norme penali
 vigenti", avrebbe vietato di  degradare  ad  illeciti  amministrativi
 comportamenti  gia'  penalmente  sanzionati,  e in quanto l'interesse
 alla tutela dell'ambiente rientrerebbe  nell'ambito  degli  interessi
 generali  dell'ordinamento interno "del tipo di quelli tutelati dagli
 artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689", per i  quali  la
 citata  norma di delega prevede l'impiego di sanzioni penali, essendo
 l'ottemperanza agli obblighi in  questione  fondamentale  presupposto
 per  il controllo e la corretta gestione dei rifiuti, e dunque per la
 tutela dell'ambiente;
     che il pretore  di  Roma,  sezione  distaccata  di  Subiaco,  con
 ordinanza  emessa  il  2  maggio 1997, pervenuta a questa Corte il 23
 maggio 1997 (r.o.  n.  656  del  1997),  ha  sollevato  a  sua  volta
 questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.
 76, 77, 10 e 11 della Costituzione, dell'art. 52, commi 1  e  2,  del
 d.lgs.  n.  22  del  1997,  "nella  parte  in  cui  prevede  sanzioni
 amministrative  per  le  violazioni  degli  obblighi  relativi   alla
 comunicazione  annuale ed al registro di carico e scarico dei rifiuti
 pericolosi, prodotti, recuperati o smaltiti";
     che il remittente, quanto alla non manifesta infondatezza, rinvia
 integralmente alla  memoria  depositata  dal  pubblico  ministero  in
 udienza,  che  viene  riportata, nella quale si sostiene, quanto alla
 violazione degli artt. 76 e 77  della  Costituzione,  che  l'art.  2,
 lettera  d),  della  legge di delega n. 146 del 1994, richiamando gli
 artt. 34 e 35 della legge n. 689 del 1981, non consentiva che per  le
 violazioni di norme poste a tutela dell'ambiente si facesse ricorso a
 sanzioni  amministrative,  previste  solo per infrazioni che ledano o
 mettano in pericolo interessi diversi;  che  comunque  le  violazioni
 contemplate dall'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, non
 sono state considerate, dallo stesso legislatore delegato, meno gravi
 e  solo  formali,  come  invece  quelle contemplate dal comma 4 dello
 stesso art. 52; che anche in forza del principio di  omogeneita'  fra
 sanzioni,   imposto  dalla  legge  di  delega,  si  sarebbero  dovute
 prevedere sanzioni penali per  le  violazioni  in  esame,  in  quanto
 relative ad attivita' produttive;
     che,  inoltre,  l'avere previsto solo sanzioni amministrative per
 la violazione dell'obbligo comunitario   di tenuta  del  registro  di
 carico e scarico dei rifiuti, anche se pericolosi, potrebbe ritenersi
 in  contrasto  con    gli  obblighi  derivanti  dalla  partecipazione
 dell'Italia all'Unione europea, con violazione degli artt.  10  e  11
 della Costituzione;
     che  il pretore di Grosseto, con ordinanza emessa il 25 settembre
 1997, pervenuta a questa Corte  l'11 dicembre 1997 (r.o. n.  885  del
 1997),  ha  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale, in
 riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, primo comma, 76 e  77
 della Costituzione, dell'art. 52, commi 1 e 2, del  d.lgs. n.  22 del
 1997,  con  argomenti  che,  in  punto di non manifesta infondatezza,
 ricalcano  anche  letteralmente  quelli  esposti  nel  documento  del
 pubblico  ministero  fatto  proprio  dal  pretore  di  Roma,  sezione
 distaccata di Subiaco, nell'ordinanza r.o. n.  656  del  1997,  senza
 nulla  aggiungere  per  quanto riguarda la lamentata violazione degli
 artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione;
     che, nel giudizio promosso con l'ordinanza del  pretore  di  Roma
 r.o.  n.  506  del 1997, si sono costituiti, con distinti atti, i due
 imputati nel processo a quo, Benedetto De Cesaris  e  Cesare  Vaciago
 chiedendo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile o comunque
 infondata, conclusioni poi ribadite dalla difesa  del  Vaciago  nella
 memoria presentata in vista dell'udienza;
     che  e'  intervenuto,  in  tutti  i  giudizi,  il  Presidente del
 Consiglio dei Ministri, chiedendo a sua volta che le questioni  siano
 dichiarate inammissibili o comunque infondate.
   Considerato  che  i giudizi, avendo analogo oggetto, possono essere
 riuniti e decisi con un'unica pronuncia;
     che, successivamente all'emissione delle ordinanze di remissione,
 le disposizioni impugnate, contenute nell'art. 52, commi 1 e  2,  del
 d.lgs.  5  febbraio  1997,  n.  22, sono state novellate dall'art. 7,
 commi 12 e 13, del  d.lgs.  8  novembre  1997,  n.  389,  che  ne  ha
 modificato   il   contenuto,   in   particolare  prevedendo  sanzioni
 amministrative attenuate per determinate ipotesi;
     che spetta ai giudici remittenti valutare la rilevanza,  ai  fini
 dei rispettivi giudizi, dello jus superveniens nonche' indicare quali
 disposizioni,   fra   quelle   recate  dai  due  decreti  legislativi
 succedutisi nel tempo, entrambe in epoca successiva ai fatti per  cui
 procedono,  essi ritengano applicabili, e a quale titolo, nei giudizi
 medesimi;
     che deve quindi  provvedersi  alla  restituzione  degli  atti  ai
 giudici   remittenti   per  una  nuova  valutazione  delle  questioni
 sollevate;
     che, per quanto riguarda il profilo di asserito contrasto con gli
 artt. 10 e 11 della Costituzione, sollevato dalle ordinanze r.o.  nn.
 656 e 885 del 1997, questa Corte ha affermato che spetta al giudice a
 quo il  quale  invochi  una  norma  comunitaria  come  presupposto  o
 parametro  della questione di legittimita' costituzionale, provocarne
 l'interpretazione certa ed  affidabile  rivolgendosi  alla  Corte  di
 giustizia  delle comunita' europee (ordinanze n. 536 del 1995, n. 319
 del 1996).
                           per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore  di
 Roma, al pretore di Roma, sezione distaccata di Subiaco, e al pretore
 di Grosseto.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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