MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere  del Comitato  nazionale  per la  tutela  e la  valorizzazione
  delle  denominazioni di  origine  e  delle indicazioni  geografiche
  tipiche   dei   vini   sulla  domanda   di   riconoscimento   della
  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  per  i  vini
  "Valtellina  Superiore" e  proposta  del  relativo disciplinare  di
  produzione.
(GU n.90 del 18-4-1998)

  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  presentata dalla  regione  Lombardia  -
S.P.A.F.A.  di Sondrio  intesa  ad ottenere  il riconoscimento  della
denominazione   di  origine   controllata  e   garantita  "Valtellina
Classico" per  i vini  gia' riconosciuti  a denominazione  di origine
controllata "Valtellina  Superiore" con decreto del  Presidente della
Repubblica 11 agosto 1968;
  Preso  atto della  nota  di adesione  alla  domanda sopra  indicata
pervenuta dal Consorzio di tutela dei vini D.O.C. della Valtellina;
  Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda
predetta, tenutasi a Sondrio l'11 dicembre 1997 con la partecipazione
di  rappresentanti  di  enti,  organizzazioni,  societa'  ed  aziende
vitivinicole;
  Ritenuto, nella riunione svoltasi nei  giorni 9 e 10 febbraio 1998,
di  non  doversi  accogliere   la  domanda  di  riconoscimento  della
denominazione   di  origine   controllata  e   garantita  "Valtellina
Classico" in  quanto la specificazione "Classico"  contenuta in detta
denominazione, puo' costituire oggetto  di riconoscimento, ai sensi e
per gli effetti  dell'art. 5, comma 1, della legge  10 febbraio 1992,
n.  164, solo  se riferibile  alla zona  di origine  piu' antica  del
territorio  di  produzione  dei   vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Valtellina  Superiore",  qualificazione  temporale  non
riscontrabile   nel  territorio   delimitato   nel  disciplinare   di
produzione  approvato  con il  citato  decreto  del Presidente  della
Repubblica 11 agosto 1968;
  Viste le domande presentate dalla regione Lombardia - S.P.A.F.A. di
Sondrio e dal Consorzio di tutela  dei vini a D.O.C. della Valtellina
intese ad  ottenere il riconoscimento della  denominazione di origine
controllata e garantita "Valtellina Superiore", in sostituzione della
gia'  richiesta  denominazione  di origine  controllata  e  garantita
"Valtellina  Classico",  per  i   vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Valtellina Superiore";
  Preso  atto dell'istanza  presentata  da un  produttore  di vini  a
denominazione di origine  controllata "Valtellina Superiore" tendente
a  limitare   il  riconoscimento   della  denominazione   di  origine
controllata  e garantita  al territorio  individuato dalle  sottozone
denominate   "Sassella",    "Grumello",   "Inferno"    e   "Valgella"
riconosciute con il citato decreto presidenziale;
  Ha  deliberato, nella  riunione tenutasi  nei giorni  9 e  10 marzo
1998, di accogliere  la domanda sopra citata  di riconoscimento della
denominazione  di   origine  controllata  e  garantita   per  i  vini
"Valtellina  Superiore"  proponendo,   ai  fini  dell'emanazione  del
relativo  decreto di  riconoscimento,  il testo  del disciplinare  di
produzione come di seguito riportato;
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
riconoscimento dovranno,  nel rispetto  della disciplina  fissata dal
decreto  del Presidente  della  Repubblica 26  ottobre  1972, n.  642
"Disciplina dell'imposta  del bollo"  e successive  modifiche, essere
inviate al Ministero  per le politiche agricole  - Comitato nazionale
per la  tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di  origine e
delle indicazioni  geografiche tipiche  dei vini, via  Sallustiana n.
10, 00187  Roma, entro  sessanta giorni  dalla data  di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
   Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione
      di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore"
                               Art. 1.
  La  denominazione di  origine controllata  e garantita  "Valtellina
Superiore",  anche   con  l'indicazione  delle   sottozone  Sassella,
Grumello,  Inferno, Valgella  e  con la  qualificazione "riserva"  e'
riservata  ai vini  che  rispondono alle  condizioni  e ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  I  vini   a  denominazione  di  origine   controllata  e  garantita
"Valtellina  Superiore" devono  essere  ottenuti da  uve del  vitigno
Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca.
  Possono concorrere altri vitigni a  bacca rossa raccomandati per la
provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10% del totale.
                               Art. 3.
  Il territorio  di produzione  dei vini  a denominazione  di origine
controllata e  garantita "Valtellina Superiore", compreso  nella zona
di  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata
"Valtellina",  fa  riferimento   alle  aree  tradizionali  delimitate
rispettivamente come appresso:
  dall'imbocco della  valle di via  Mulini a Villapinta in  comune di
Buglio il  confine volge a est  seguendo il sentiero detto  "di Pala"
fino  ad  incrociare  la  strada provinciale  Valeriana  in  contrada
Credel. Segue sempre verso est la strada Valeriana medesima fino alla
contrada Ronco.  Da qui risale  verso nord attraversando  la contrada
Ronco fino ad incontrare la strada che da quest'ultima contrada porta
a Buglio  in Monte. Segue  verso ovest  la strada medesima  fino alla
cappelletta detta Crusetta, scende per il sentiero e al limite con il
bosco raggiunge la contrada Bugo per poi ricollegarsi alla strada dei
Mulini fino a giungere al punto di partenza.
  Partendo  poi  dall'abitato di  Pedemonte  di  Berbenno il  confine
scende lungo  la strada detta  Camp Fop fino alla  strada provinciale
Valeriana. Prosegue in direzione est lungo questa, sino alla contrada
Muc;  di qui  per  la  nuova strada  comunale  per  Berbenno fino  al
suddetto abitato e  passando superiormente al paese  per la localita'
Sina raggiunge Polaggia mantenendo  poi la provinciale per Postalesio
fino alla  loc. La  Guardia. Volge poi  all'indietro lungo  la strada
"della Guardia"  per immettersi sulla  mulattiera "Ca' Urga"  fino ad
incontrarsi con la mulattiera detta Puncia, da qui segue, volgendo ad
ovest,  il limite  tra bosco  e vigna  fino ad  incontrare la  strada
comunale  Dusone S.  Gregorio.  Scende lungo  quest'ultima fino  alla
frazione Dusone.  Dalla stessa  frazione procede  verso sud  lungo la
strada alla  contrada Sina. Incrociando la  mulattiera dei Monzardin,
prosegue lungo  la medesima  dirigendosi verso  il torrente  Finale e
quindi verso ovest lungo la strada  "di Poncetta" sino al termine del
bosco.  Proseguendo al  limite  tra boschi  e  vigneti intercetta  la
strada  comunale Regoledo-Monastero  per  il tratto  fino alla  curva
altimetrica di m 550 s.l.m., che segue fino a contrada Piasci. Da qui
percorre la strada  comunale per Maroggia, ne  attraversa l'abitato e
scende  lungo il  crinale  che  ne delimita  la  costiera vitata.  Al
termine del  pendio si ricongiunge  al punto di partenza  in frazione
Pedemonte.
  Dalla localita' La  Valle in comune di  Castione Andevenno passando
per casa  Gianoli raggiunge  la chiesa di  Balzarro. Risale  lungo la
strada  per Castione  fino ad  incontrare il  torrente Bocco  per poi
seguire  la mulattiera  detta "Rise  delle Case  Nuove". Segue  detta
mulattiera  fino alla  provinciale per  poi scendere  in linea  retta
verso la strada Valeriana in  localita' detta Crott e successivamente
sempre verso est  al piede della falda vitata che  segue fin sotto il
santuario della Madonna  della Sassella, dove il  confine volge verso
est seguendo la  strada nazionale fino alla  localita' Castellina. Da
qui  prende la  strada Valeriana,  sempre in  direzione est,  fino ad
incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio
risale lungo  la strada provinciale  per la Valmalenco;  raggiunto il
dosso  di  S.  Bartolomeo  prende la  strada  Sondrio-Triangia  e  la
percorre  sino  alla  chiesa  di  S. Anna;  risalendo  poi  lungo  la
mulattiera del  "doss dei  Ciatt" giunge  alla contrada  Moroni dalla
quale prosegue verso ovest lungo  il sentiero detto della "Sassa" che
dalla  contrada Moroni  porta, mantenendosi  in quota,  alla contrada
Piatta  del  comune  di  Castione Andevenno.  Dalla  contrada  Piatta
scendendo lungo la strada  provinciale Triangia-Castione, giunge alla
contrada Margella. Da qui risale  lungo il costone seguendo il limite
fra bosco e vigneto e prosegue  quindi verso ovest sempre lungo detto
limite fino  ad intersecare  la comunale  per Vendolo  da cui  per la
linea retta si raggiunge il cimitero  di Castione e spingendosi poi a
ovest in linea  retta alla localita' Balzarro; segue  poi la comunale
per Postalesio fino al confine  amministrativo del comune di Castione
Andevenno  per poi  ridiscendere in  localita' La  Valle al  punto di
partenza.
  Da via  Scarpatetti, salita  Schenardi, via Lusardi,  via Brennero,
via Visciastro e strada statale n. 38 dello Stelvio fino al capitello
posto  a lato  della strada  statale e  indicante il  confine tra  il
comune di  Sondrio e  il comune  di Montagna. Da  qui segue  il piede
della falda montana in direzione est passando per la casa Trippi fino
alla contrada detta Ca' Farina.  Riprende in quest'ultima contrada la
strada  Valeriana  passando per  le  contrade  Ca' Muzzat,  Conforti,
Pignotti, Rogna,  Palu'. Dalla  contrada Palu'  segue il  piede della
falda  montana fra  vigne e  prati  fino alla  contrada "Calvario  al
piano". Prende  quindi la  strada denominata  "Dei Bungin"  fino alla
strada provinciale,  la percorre  fino all'abitato  di Tresivio  e al
crocevia  prosegue fino  al primo  tornante ove  in contrada  Rusconi
imbocca la strada comunale Tresivio-Poggiridenti seguendola sino alla
contrada  Ferrari.  Da  qui  risale  lungo la  valle  Rogna  fino  ad
incontrare il sentiero  detto "Ca' Ferrari" sulla  destra della valle
stessa.  Prosegue verso  ovest  lungo quest'ultimo  sentiero fino  al
tornante formato dalla  strada comunale per Surana.  Da questo stesso
tornante  per la  curva  di  livello di  650  metri  passando per  le
localita' Ca'  Farina e Ca'  Paini in  comune di Montagna  si abbassa
lungo  la  strada comunale  fino  alla  localita' Madonnina  per  poi
volgere  a ovest  lungo la  strada  consortile dei  "Dossi Salati"  e
giungere a Ponchiera in contrada  Scherini. Da questa localita' segue
la strada provinciale  sino al Castello Masegra al  punto di raccordo
con via Scarpatetti.
  Dall'incrocio del torrente Rogna in  comune di Chiuro con la strada
Valeriana, in  localita' Rogna, il  confine segue verso est  lungo la
strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e arrivando
sulla s.s. 38 dello Stelvio poco  prima della frazione di S. Giacomo.
Da qui  segue la  strada statale suddetta,  sempre in  direzione est,
fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica
volge  a nord  prendendo  la  mulattiera di  Quigna  che  porta a  S.
Gottardo (Sommasassa).  Alla localita' Bissa  (Case Donchi-Ciappella)
volge  a ovest  per il  sentiero che  arriva alle  case Gianoli  dove
imbocca la strada comunale per  S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo
la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia
con la strada provinciale  Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada
da  Castelvetro a  Posseggia, da  qui  la vicinale  che conduce  alla
localita'  "La Sella"  e  quindi alle  case  Brioni. Da  quest'ultima
localita' risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada
provinciale  Chiuro-Teglio in  localita'  Selva  del Pozzo.  Prosegue
quindi, volgendo a ovest, seguendo  la strada provinciale stessa fino
a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente sino a
trovare in sponda destra nel  territorio di Chiuro, il roccione detto
"La Crotta";  prosegue verso  ovest lungo  il ciglio  del pronunciato
declivio  sino al  culmine del  Doss Bel;  scende alla  chiesa di  S.
Bartolomeo  e si  raccorda  con la  strada  provinciale in  direzione
Chiuro fino al  successivo tornante per scendere in  linea retta fino
al ponte sul  torrente Fontana. Di qui  volge ad est al  limite con i
frutteti fino a raggiungere il punto di partenza.
  In  comune di  Bianzone lungo  la strada  comunale a  partire dalla
localita' "La Gatta"  attraversando il nucleo abitativo  e sempre per
detta strada superando di volta in  volta la chiesa di S. Martino, la
contrada Campagna  in comune di  Villa di Tirano, contrada  Pioda, S.
Antonio, S.  Lorenzo, Beltramelli, Sonvico,  Val Pilasco e  Ragno per
riprendere la  s.s. 38  dello Stelvio  fino al  torrente Poschiavino.
Risale il torrente Poschiavino fin sotto la roccia della chiesa di S.
Perpetua e di qui lungo la linea  di livello di 550 metri volge verso
ovest intersecando di volta in volta  costoni e valgelli in comune di
Villa di Tirano fino ad incontrare  in comune di Bianzone uno sperone
di  roccia  proprio  in  corrispondenza  del  tornante  della  strada
comunale  Bianzone-Bratta.  Innalzatosi  fino   a  detto  tornante  e
proseguendo lungo detta  strada verso ovest, il  confine raggiunge la
contrada Prada e la mulattiera  per Piazzeda. Di qui, intersecando la
curva di  livello di  600 metri,  la segue  fino alla  contrada Curta
bassa per ridiscendere al limite del bosco al punto di partenza.
  Dal  cimitero di  Tirano  passando attraverso  il limite  superiore
dell'abitato prosegue verso est  lungo l'argine destro dell'Adda fino
all'edificio denominato  "Casa del  mutilato"; di  qui sale  in linea
retta verso  il cimitero di  Baruffini volgendo ad  ovest allorquando
interseca  la quota  di  livello di  650 metri  che  mantiene fino  a
raggiungere lo sperone roccioso di  Roncaiola da cui lungo il crinale
si ricollega al punto di partenza.
  Nel territorio  di produzione dei  vini a denominazione  di origine
controllata e  garantita "Valtellina Superiore", compreso  nella zona
di  produzione   sopra  delimitata,  sono  costituite   le  sottozone
geografiche  storiche  di  Sassella, Grumello,  Inferno  e  Valgella,
delimitate ispettivamente come appresso:
  a) Sassella - Partendo dalla  s.s. 38 dello Stelvio, immediatamente
sotto la chiesa della Madonna di Sassella, il confine volge verso est
seguendo la strada  nazionale fino alla localita'  Castellina. Da qui
per la strada Valeriana, sempre  in direzione est, fino ad incontrare
la via  Bernina in  comune di Sondrio.  Dal predetto  incrocio risale
lungo la strada provinciale per  la Valmalenco; raggiunto il dosso di
S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e la percorre sino al
di sotto della  frazione S. Anna, dove imbocca la  nuova strada detta
del  "Quadro",  raggiunge e  si  immette  sulla strada  comunale  del
"Campetto" e poi su quella della "Sassa" fino al confine comunale tra
Sondrio e Castione segue fino  alla localita' "Tass". Da quest'ultimo
punto il confine volge a ovest seguendo il piede del costone roccioso
detto "Crap Coron" fino alla localita' detta "Crap Bedoi", donde sale
in  direzione nordovest  per un  sentiero che  incontra in  localita'
Martinelli la strada consorziale dei Moroni. La percorre in direzione
ovest  fino  al ponte  superiore  sul  torrente Soverna  in  frazione
Moroni. Di qui imbocca il sentiero sulla sponda orientale del Soverna
fino  ad incontrare  la  strada comunale  Moroni-Triasso. Il  confine
raggiunge  quindi  la  Valle  del  Solco.  Da  qui  volge  a  sud  e,
attraversata la  strada dei Grigioni,  lungo la stessa  valle, arriva
fino alla  Valeriana. Volge quindi a  est lungo il piede  della falda
montana tra prati e vigne e raggiunge la Chiesa della Sassella. Dalla
Chiesa  suddetta scende  al punto  di partenza  seguendo la  linea di
massima pendenza;
  b) Grumello  - Dall'incrocio  formato dalla strada  provinciale per
Montagna con la via Lusardi, in comune di Sondrio, il confine volge a
est seguendo  le vie  Lusardi, Brennero, Visciastro  e s.s.  38 dello
Stelvio  fino al  capitello  che, su  quest'ultima  strada, segna  il
confine fra i comuni di Sondrio  e Montagna. Da questo punto segue il
piede della falda  montana passando per Ca' Trippi e  la contrada Ca'
Farina, fino al torrente Davaglione.  Sale lungo il torrente medesimo
fino  al ponte  della  strada provinciale  Sondrio-Montagna. Da  qui,
volgendo a ovest scende seguendo  la strada provinciale suddetta fino
a quota  449; risale  verso il  nordest la strada  di "Riva"  fino al
capitello  di "Riva"  e per  la  valle della  "Giambon" raggiunge  le
scuole elementari di Montagna. Risale  per la strada comunale fino al
"Dosso" in localita' Madonnina.  La delimitazione segue la mulattiera
dei  Dossi  Salati fino  al  dosso  detto  di  "Croce" a  nordest  di
Ponchiera; discende per detto dosso  fino alla chiesa parrocchiale di
Ponchiera e per la strada che porta a contrada "Rasella" raggiunge la
comunale Sondrio-Arquino;  segue quindi verso sud  detta comunale per
raggiungere  e  immettersi  sulla  provinciale  Sondrio-Montagna  (in
prossimita'  di quota  340)  per ritornare  all'incrocio  con la  via
Lusardi;
  c) Inferno  - Partendo  dal punto  in cui  il Davaglione  taglia la
strada  Valeriana, il  confine  volge verso  est  seguendo la  strada
medesima e passando  per le contrade Ca'  Muzzat, Conforti, Pignotti,
scavalca  il torrente  Rogna  e  arriva in  contrada  Palu'. Da  qui,
seguendo il piede della falda  montana lungo la linea di demarcazione
tra prati  e vigne, giunge  al limite inferiore della  zona Calvario,
prosegue fino  a Ca'  Menatti in  localita' Sedume,  prende l'omonima
strada vicinale fino a raggiungere poco oltre la localita' S. Tommaso
la  strada che  conduce alla  stazione ferroviaria  a Tresivio  e poi
detta strada  fino a congiungersi alla  provinciale Tresivio-Sondrio.
La segue volgendo a ovest passando per Poggiridenti, fino ad arrivare
al ponte sul  torrente Davaglione. Dal Ponte, volgendo  a sud, scende
lungo il torrente  medesimo fino ad arrivare  sulla strada Valeriana,
al punto di partenza;
  d) Valgella - Dall'incrocio del  torrente Rogna in comune di Chiuro
con la strada  Valeriana, in localita' Rogna, il  confine segue verso
est  lungo la  strada  Valeriana medesima  passando  per la  contrada
Nigola  e arrivando  sulla s.s.  38  dello Stelvio  poco prima  della
frazione  di S.  Giacomo. Da  qui segue  la strada  statale suddetta,
sempre in  direzione est,  fino alla frazione  Tresenda. All'incrocio
con la s.s.  39 per l'Aprica volge a nord  prendendo la mulattiera di
Quigna che  porta a  S. Gottardo  (Sommasassa). Alla  localita' Bissa
(Case Donchi-Ciappella) volge a ovest per il sentiero che arriva alle
case Gianoli dove  imbocca la strada comunale per S.  Gervasio. Da S.
Gervasio,  seguendo   la  mulattiera   La  Baita-Pozzolo,   giunge  a
Castelvetro   dove   si   incrocia    con   la   strada   provinciale
Teglio-Tresenda.   Segue  quest'ultima   strada   da  Castelvetro   a
Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla localita' "La Sella" e
quindi alle  case Brioni. Da  quest'ultima localita' risale  lungo il
sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio
in  localita' Selva  del Pozzo.  Prosegue quindi,  volgendo a  ovest,
lunga  la strada  provinciale  stessa fino  a  giungere sul  torrente
Rogna. Da  qui scende  lungo il  torrente sino  a trovare,  in sponda
destra  nel territorio  di  Chiuro, il  roccione  detto "La  Crotta";
prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al
culmine del  Doss Bel; scende lungo  il sentiero che incrocia,  a sud
della chiesa  di S.  Bartolomeo, la  omonima strada  vicinale. Segue,
sempre verso ovest, l'altro sentiero che scende alla Valle dei "Luc",
in margine  alla coltura della  vite. Lungo tale valletta  scende, in
direzione sud, sino  al piede della pendice e poi  segue verso est la
linea di  demarcazione fra  piano e costiera,  sino a  raggiungere, a
monte  del mappale  182,  il torrente  Rogna;  quindi discende  detto
torrente per tornare sulla strada Valeriana al punto di partenza.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione del  vino oggetto del presente  disciplinare devono essere
quelle normali della zona e comunque  atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono pertanto da ritenersi idonei, ai fini dell'iscrizione all'Albo
di  cui   all'art.  15  della   legge  10  febbraio  1992,   n.  164,
esclusivamente  i vigneti  ubicati  in terreni  declivi  e di  natura
brecciosa, ben esposti e ubicati alle quote di riferimento.
  I sesti di  impianto, le forme di allevamento e  di potatura devono
rispondere ai requisiti di una  razionale coltivazione e comunque non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
  Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti
devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per
ettaro.
  E' vietata  ogni pratica di forzatura;  e' consentita l'irrigazione
di soccorso.
  La produzione massima di uva  per ettaro, in coltura specializzata,
non deve essere superiore a 8 tonnellate.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata   e  garantita   "Valtellina  Superiore"   devono  essere
riportati nel limite di cui  sopra, purche' la produzione globale non
superi  del 20%  il limite  medesimo, fermo  restando il  limite resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
  Le  eccedenze delle  uve, nel  limite  massimo del  20%, non  hanno
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
  Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione
di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
  Le uve  destinate alla  vinificazione del  vino a  denominazione di
origine  controllata   e  garantita  "Valtellina   Superiore"  devono
assicurare un titolo alcolometrico  volumico naturale minimo di 11,0%
vol.
  Le uve  destinate alla  vinificazione del  vino a  denominazione di
origine   controllata   e   garantita  "Valtellina   Superiore"   con
l'indicazione  di una  delle seguenti  sottozone Sassella,  Grumello,
Inferno, Valgella e con la qualificazione "riserva" devono assicurare
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol.
  La regione  Lombardia, annualmente, prima della  vendemmia, sentite
le  organizzazioni  di  categoria  interessate,  tenuto  conto  delle
condizioni ambientali e di coltura  che nell'anno si sono verificate,
puo' stabilire con decreto un  limite massimo di produzione inferiore
a  quello fissato  dal presente  disciplinare di  produzione, dandone
immediata  comunicazione al  Ministero  per le  politiche agricole  -
Comitato  nazionale   per  la   tutela  e  la   valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini e alla Camera di Commercio I.A.A. di Sondrio.
                               Art. 5.
  Le  operazioni di  vinificazione  e di  invecchiamento  del vino  a
denominazione   di  origine   controllata  e   garantita  "Valtellina
Superiore", anche  con l'indicazione  della sottozona,  devono essere
effettuate  nell'ambito  dell'intero  territorio  amministrativo  dei
comuni rientranti, in tutto o in parte, nel territorio delimitato nel
precedente art. 3.
  Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
le predette operazioni potranno  essere autorizzate dal Ministero per
le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale  per  la tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei  vini -  sentita la  regione Lombardia,  per
l'intero  territorio  amministrativo  della provincia  di  Sondrio  a
condizione che le ditte richiedenti  dimostrino di avere effettuato e
di  effettuare  dette operazioni  prima  dell'entrata  in vigore  del
presente disciplinare di produzione.
  E' in facolta' del Ministero  per le politiche agricole autorizzare
l'esportazione  verso  la   Confederazione  Elvetica  di  determinate
partite di vino "Valtellina Superiore" che non abbiano ancora subito,
in tutto o in parte, il  periodo di invecchiamento previsto per detti
vini, dandone  comunicazione al  Comitato predetto, a  condizione che
l'invecchiamento  venga  effettuato,  o  completato,  nella  zona  di
frontiera  del territorio  svizzero, di  cui alla  convenzione del  2
luglio 1953  fra l'Italia e  la Confederazione Elvetica  e successive
variazioni.
  La resa massima  dell'uva in vino finito non  deve essere superiore
al 70%.
  Qualora superi  detto limite, ma  non il  75 %, l'eccedenza  non ha
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
  Oltre  il 75  % decade  il  diritto alla  denominazione di  origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
  I  vini oggetto  del presente  disciplinare di  produzione, possono
essere immessi al consumo dopo  un periodo minimo di invecchiamento e
di affinamento di ventiquattro mesi, dei quali almeno dodici in botti
di legno. Il predetto  periodo di invecchiamento obbligatorio decorre
dal 1 dicembre successivo alla vendemmia.
  Il  vino  a  denominazione   di  origine  controllata  e  garantita
"Valtellina Superiore" sottoposto ad  un periodo di invecchiamento di
almeno tre anni puo' portare la specificazione aggiuntiva "riserva".
                               Art. 6.
  I  vini   a  denominazione  di  origine   controllata  e  garantita
"Valtellina Superiore", "Valtellina  Superiore" Sassella, "Valtellina
Superiore"  Grumello,  "Valtellina  Superiore"  Inferno,  "Valtellina
Superiore"  Valgella  e  "Valtellina Superiore"  "riserva",  all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono  rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
  colore: rosso rubino tendente al granato;
  odore: profumo caratteristico, persistente e sottile, gradevole;
  sapore:  asciutto   e  leggermente  tannico,   austero,  vellutato,
armonico e caratteristico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0 % vol;
  acidita' totale minima: 5,0 g/l;
  estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
  L'uso in  aggiunta alla denominazione "Valtellina  Superiore" delle
sottodenominazioni geografiche Sassella, Grumello, Inferno e Valgella
e' riservato al prodotto ottenuto dai vigneti situati nelle sottozone
delimitate rispettivamente nel precedente art. 3.
  Il vino ottenuto  dal coacervo di uve, mosti e  vini provenienti da
due o piu' delle predette sottozone geografiche portera' in etichetta
soltanto la denominazione "Valtellina Superiore".
  E'  consentita  l'utilizzazione   della  dizione  "Stagafassli"  in
aggiunta alla  denominazione "Valtellina Superiore"  limitatamente al
prodotto imbottigliato nel  territorio della Confederazione Elvetica.
L'utilizzo di tale dizione esclude automaticamente la possibilita' di
indicare sia le sottozone Sassella,  Grumello, Inferno e Valgella sia
la  qualificazione  "riserva"  sia ulteriori  riferimenti  geografici
aggiuntivi.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni  geografiche tipiche dei vini modificare,
con proprio decreto, i limiti  sopra indicati per l'acidita' totale e
l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
  Alla denominazione  di origine controllata e  garantita "Valtellina
Superiore" e' vietata l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento  a  nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati, non  aventi
significato  laudativo   e  non  idonei   a  trarre  in   inganno  il
consumatore.
  E' consentito, in conformita'  al disposto del decreto ministeriale
22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che
facciano riferimento  a comuni, frazioni, poderi,  tenute, tenimenti,
cascine  e  similari,  nonche' della  sottospecificazione  geografica
"costa"  e di  altri  sinonimi  di uso  locale,  costituite da  aree,
localita'  e mappali,  inclusi nelle  zone delimitate  nel precedente
art. 3 e dalle quali effettivamente  provengano le uve da cui il vino
cosi' qualificato e' stato ottenuto.
  E'   altresi'  consentito   l'uso  di   indicazioni  toponomastiche
aggiuntive  che   facciano  riferimento  alle  "vigne"   dalle  quali
effettivamente provengano le uve da  cui il vino cosi' qualificato e'
stato  esclusivamente ottenuto,  a  condizione che  tali vigne  siano
indicate  ed   evidenziate  separatamente  all'atto   della  denuncia
all'albo dei vigneti  e che le uve  da esse provenienti ed  i vini da
esse  separatamente   ed  unicamente  ottenuti   siano  distintamente
indicate  e  caricati  rispettivamente   nella  denuncia  annuale  di
produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.
                               Art. 8.
  Sulle bottiglie o  altri recipienti contenenti il  vino oggetto del
presente disciplinare deve  sempre figurare l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve.
  Le bottiglie  in cui  vengono confezionati  i vini  predetti devono
essere di forma  "bordolese" o "borgognotta" di vetro  scuro e chiuse
con tappo di sughero, ma comunque di capacita' consentita dalle leggi
vigenti, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri.
  E' vietato il  confezionamento e la presentazione  di bottiglie che
possano  trarre  in  inganno  il  consumatore o  che  siano  tali  da
offendere il prestigio del vino.
                               Art. 9.
  Ai   fini  dell'utilizzazione   della   denominazione  di   origine
controllata  e  garantita i  vini  "Valtellina  Superiore", ai  sensi
dell'art. 13,  comma 1, della legge  10 febbraio 1992 n.  164, devono
essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimicofisica e
organolettica.  Ultimato il  periodo di  invecchiamento obbligatorio,
anche se lo  stesso e' effettuato in territorio  svizzero, e comunque
sempre  prima della  sua  commercializzazione, anche  se trattasi  di
transazioni  fra  produttore  e   commerciante  e  fra  produttore  e
imbottigliatore, detti vini devono  essere sottoposti ad un ulteriore
esame  organolettico  nella  fase dell'imbottigliamento,  secondo  le
norme all'uopo impartite dal Ministero per le politiche agricole.