Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Valtellina Superiore" e proposta del relativo disciplinare di produzione.(GU n.90 del 18-4-1998)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla regione Lombardia - S.P.A.F.A. di Sondrio intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Classico" per i vini gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata "Valtellina Superiore" con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968; Preso atto della nota di adesione alla domanda sopra indicata pervenuta dal Consorzio di tutela dei vini D.O.C. della Valtellina; Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi a Sondrio l'11 dicembre 1997 con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa' ed aziende vitivinicole; Ritenuto, nella riunione svoltasi nei giorni 9 e 10 febbraio 1998, di non doversi accogliere la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Classico" in quanto la specificazione "Classico" contenuta in detta denominazione, puo' costituire oggetto di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, solo se riferibile alla zona di origine piu' antica del territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valtellina Superiore", qualificazione temporale non riscontrabile nel territorio delimitato nel disciplinare di produzione approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968; Viste le domande presentate dalla regione Lombardia - S.P.A.F.A. di Sondrio e dal Consorzio di tutela dei vini a D.O.C. della Valtellina intese ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", in sostituzione della gia' richiesta denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Classico", per i vini a denominazione di origine controllata "Valtellina Superiore"; Preso atto dell'istanza presentata da un produttore di vini a denominazione di origine controllata "Valtellina Superiore" tendente a limitare il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita al territorio individuato dalle sottozone denominate "Sassella", "Grumello", "Inferno" e "Valgella" riconosciute con il citato decreto presidenziale; Ha deliberato, nella riunione tenutasi nei giorni 9 e 10 marzo 1998, di accogliere la domanda sopra citata di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Valtellina Superiore" proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto di riconoscimento, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato; Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta del bollo" e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", anche con l'indicazione delle sottozone Sassella, Grumello, Inferno, Valgella e con la qualificazione "riserva" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" devono essere ottenuti da uve del vitigno Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa raccomandati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10% del totale. Art. 3. Il territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", compreso nella zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Valtellina", fa riferimento alle aree tradizionali delimitate rispettivamente come appresso: dall'imbocco della valle di via Mulini a Villapinta in comune di Buglio il confine volge a est seguendo il sentiero detto "di Pala" fino ad incrociare la strada provinciale Valeriana in contrada Credel. Segue sempre verso est la strada Valeriana medesima fino alla contrada Ronco. Da qui risale verso nord attraversando la contrada Ronco fino ad incontrare la strada che da quest'ultima contrada porta a Buglio in Monte. Segue verso ovest la strada medesima fino alla cappelletta detta Crusetta, scende per il sentiero e al limite con il bosco raggiunge la contrada Bugo per poi ricollegarsi alla strada dei Mulini fino a giungere al punto di partenza. Partendo poi dall'abitato di Pedemonte di Berbenno il confine scende lungo la strada detta Camp Fop fino alla strada provinciale Valeriana. Prosegue in direzione est lungo questa, sino alla contrada Muc; di qui per la nuova strada comunale per Berbenno fino al suddetto abitato e passando superiormente al paese per la localita' Sina raggiunge Polaggia mantenendo poi la provinciale per Postalesio fino alla loc. La Guardia. Volge poi all'indietro lungo la strada "della Guardia" per immettersi sulla mulattiera "Ca' Urga" fino ad incontrarsi con la mulattiera detta Puncia, da qui segue, volgendo ad ovest, il limite tra bosco e vigna fino ad incontrare la strada comunale Dusone S. Gregorio. Scende lungo quest'ultima fino alla frazione Dusone. Dalla stessa frazione procede verso sud lungo la strada alla contrada Sina. Incrociando la mulattiera dei Monzardin, prosegue lungo la medesima dirigendosi verso il torrente Finale e quindi verso ovest lungo la strada "di Poncetta" sino al termine del bosco. Proseguendo al limite tra boschi e vigneti intercetta la strada comunale Regoledo-Monastero per il tratto fino alla curva altimetrica di m 550 s.l.m., che segue fino a contrada Piasci. Da qui percorre la strada comunale per Maroggia, ne attraversa l'abitato e scende lungo il crinale che ne delimita la costiera vitata. Al termine del pendio si ricongiunge al punto di partenza in frazione Pedemonte. Dalla localita' La Valle in comune di Castione Andevenno passando per casa Gianoli raggiunge la chiesa di Balzarro. Risale lungo la strada per Castione fino ad incontrare il torrente Bocco per poi seguire la mulattiera detta "Rise delle Case Nuove". Segue detta mulattiera fino alla provinciale per poi scendere in linea retta verso la strada Valeriana in localita' detta Crott e successivamente sempre verso est al piede della falda vitata che segue fin sotto il santuario della Madonna della Sassella, dove il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla localita' Castellina. Da qui prende la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e la percorre sino alla chiesa di S. Anna; risalendo poi lungo la mulattiera del "doss dei Ciatt" giunge alla contrada Moroni dalla quale prosegue verso ovest lungo il sentiero detto della "Sassa" che dalla contrada Moroni porta, mantenendosi in quota, alla contrada Piatta del comune di Castione Andevenno. Dalla contrada Piatta scendendo lungo la strada provinciale Triangia-Castione, giunge alla contrada Margella. Da qui risale lungo il costone seguendo il limite fra bosco e vigneto e prosegue quindi verso ovest sempre lungo detto limite fino ad intersecare la comunale per Vendolo da cui per la linea retta si raggiunge il cimitero di Castione e spingendosi poi a ovest in linea retta alla localita' Balzarro; segue poi la comunale per Postalesio fino al confine amministrativo del comune di Castione Andevenno per poi ridiscendere in localita' La Valle al punto di partenza. Da via Scarpatetti, salita Schenardi, via Lusardi, via Brennero, via Visciastro e strada statale n. 38 dello Stelvio fino al capitello posto a lato della strada statale e indicante il confine tra il comune di Sondrio e il comune di Montagna. Da qui segue il piede della falda montana in direzione est passando per la casa Trippi fino alla contrada detta Ca' Farina. Riprende in quest'ultima contrada la strada Valeriana passando per le contrade Ca' Muzzat, Conforti, Pignotti, Rogna, Palu'. Dalla contrada Palu' segue il piede della falda montana fra vigne e prati fino alla contrada "Calvario al piano". Prende quindi la strada denominata "Dei Bungin" fino alla strada provinciale, la percorre fino all'abitato di Tresivio e al crocevia prosegue fino al primo tornante ove in contrada Rusconi imbocca la strada comunale Tresivio-Poggiridenti seguendola sino alla contrada Ferrari. Da qui risale lungo la valle Rogna fino ad incontrare il sentiero detto "Ca' Ferrari" sulla destra della valle stessa. Prosegue verso ovest lungo quest'ultimo sentiero fino al tornante formato dalla strada comunale per Surana. Da questo stesso tornante per la curva di livello di 650 metri passando per le localita' Ca' Farina e Ca' Paini in comune di Montagna si abbassa lungo la strada comunale fino alla localita' Madonnina per poi volgere a ovest lungo la strada consortile dei "Dossi Salati" e giungere a Ponchiera in contrada Scherini. Da questa localita' segue la strada provinciale sino al Castello Masegra al punto di raccordo con via Scarpatetti. Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in localita' Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est, fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a S. Gottardo (Sommasassa). Alla localita' Bissa (Case Donchi-Ciappella) volge a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla localita' "La Sella" e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima localita' risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio in localita' Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, seguendo la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente sino a trovare in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto "La Crotta"; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende alla chiesa di S. Bartolomeo e si raccorda con la strada provinciale in direzione Chiuro fino al successivo tornante per scendere in linea retta fino al ponte sul torrente Fontana. Di qui volge ad est al limite con i frutteti fino a raggiungere il punto di partenza. In comune di Bianzone lungo la strada comunale a partire dalla localita' "La Gatta" attraversando il nucleo abitativo e sempre per detta strada superando di volta in volta la chiesa di S. Martino, la contrada Campagna in comune di Villa di Tirano, contrada Pioda, S. Antonio, S. Lorenzo, Beltramelli, Sonvico, Val Pilasco e Ragno per riprendere la s.s. 38 dello Stelvio fino al torrente Poschiavino. Risale il torrente Poschiavino fin sotto la roccia della chiesa di S. Perpetua e di qui lungo la linea di livello di 550 metri volge verso ovest intersecando di volta in volta costoni e valgelli in comune di Villa di Tirano fino ad incontrare in comune di Bianzone uno sperone di roccia proprio in corrispondenza del tornante della strada comunale Bianzone-Bratta. Innalzatosi fino a detto tornante e proseguendo lungo detta strada verso ovest, il confine raggiunge la contrada Prada e la mulattiera per Piazzeda. Di qui, intersecando la curva di livello di 600 metri, la segue fino alla contrada Curta bassa per ridiscendere al limite del bosco al punto di partenza. Dal cimitero di Tirano passando attraverso il limite superiore dell'abitato prosegue verso est lungo l'argine destro dell'Adda fino all'edificio denominato "Casa del mutilato"; di qui sale in linea retta verso il cimitero di Baruffini volgendo ad ovest allorquando interseca la quota di livello di 650 metri che mantiene fino a raggiungere lo sperone roccioso di Roncaiola da cui lungo il crinale si ricollega al punto di partenza. Nel territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", compreso nella zona di produzione sopra delimitata, sono costituite le sottozone geografiche storiche di Sassella, Grumello, Inferno e Valgella, delimitate ispettivamente come appresso: a) Sassella - Partendo dalla s.s. 38 dello Stelvio, immediatamente sotto la chiesa della Madonna di Sassella, il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla localita' Castellina. Da qui per la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e la percorre sino al di sotto della frazione S. Anna, dove imbocca la nuova strada detta del "Quadro", raggiunge e si immette sulla strada comunale del "Campetto" e poi su quella della "Sassa" fino al confine comunale tra Sondrio e Castione segue fino alla localita' "Tass". Da quest'ultimo punto il confine volge a ovest seguendo il piede del costone roccioso detto "Crap Coron" fino alla localita' detta "Crap Bedoi", donde sale in direzione nordovest per un sentiero che incontra in localita' Martinelli la strada consorziale dei Moroni. La percorre in direzione ovest fino al ponte superiore sul torrente Soverna in frazione Moroni. Di qui imbocca il sentiero sulla sponda orientale del Soverna fino ad incontrare la strada comunale Moroni-Triasso. Il confine raggiunge quindi la Valle del Solco. Da qui volge a sud e, attraversata la strada dei Grigioni, lungo la stessa valle, arriva fino alla Valeriana. Volge quindi a est lungo il piede della falda montana tra prati e vigne e raggiunge la Chiesa della Sassella. Dalla Chiesa suddetta scende al punto di partenza seguendo la linea di massima pendenza; b) Grumello - Dall'incrocio formato dalla strada provinciale per Montagna con la via Lusardi, in comune di Sondrio, il confine volge a est seguendo le vie Lusardi, Brennero, Visciastro e s.s. 38 dello Stelvio fino al capitello che, su quest'ultima strada, segna il confine fra i comuni di Sondrio e Montagna. Da questo punto segue il piede della falda montana passando per Ca' Trippi e la contrada Ca' Farina, fino al torrente Davaglione. Sale lungo il torrente medesimo fino al ponte della strada provinciale Sondrio-Montagna. Da qui, volgendo a ovest scende seguendo la strada provinciale suddetta fino a quota 449; risale verso il nordest la strada di "Riva" fino al capitello di "Riva" e per la valle della "Giambon" raggiunge le scuole elementari di Montagna. Risale per la strada comunale fino al "Dosso" in localita' Madonnina. La delimitazione segue la mulattiera dei Dossi Salati fino al dosso detto di "Croce" a nordest di Ponchiera; discende per detto dosso fino alla chiesa parrocchiale di Ponchiera e per la strada che porta a contrada "Rasella" raggiunge la comunale Sondrio-Arquino; segue quindi verso sud detta comunale per raggiungere e immettersi sulla provinciale Sondrio-Montagna (in prossimita' di quota 340) per ritornare all'incrocio con la via Lusardi; c) Inferno - Partendo dal punto in cui il Davaglione taglia la strada Valeriana, il confine volge verso est seguendo la strada medesima e passando per le contrade Ca' Muzzat, Conforti, Pignotti, scavalca il torrente Rogna e arriva in contrada Palu'. Da qui, seguendo il piede della falda montana lungo la linea di demarcazione tra prati e vigne, giunge al limite inferiore della zona Calvario, prosegue fino a Ca' Menatti in localita' Sedume, prende l'omonima strada vicinale fino a raggiungere poco oltre la localita' S. Tommaso la strada che conduce alla stazione ferroviaria a Tresivio e poi detta strada fino a congiungersi alla provinciale Tresivio-Sondrio. La segue volgendo a ovest passando per Poggiridenti, fino ad arrivare al ponte sul torrente Davaglione. Dal Ponte, volgendo a sud, scende lungo il torrente medesimo fino ad arrivare sulla strada Valeriana, al punto di partenza; d) Valgella - Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in localita' Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est, fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a S. Gottardo (Sommasassa). Alla localita' Bissa (Case Donchi-Ciappella) volge a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla localita' "La Sella" e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima localita' risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio in localita' Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, lunga la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente sino a trovare, in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto "La Crotta"; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende lungo il sentiero che incrocia, a sud della chiesa di S. Bartolomeo, la omonima strada vicinale. Segue, sempre verso ovest, l'altro sentiero che scende alla Valle dei "Luc", in margine alla coltura della vite. Lungo tale valletta scende, in direzione sud, sino al piede della pendice e poi segue verso est la linea di demarcazione fra piano e costiera, sino a raggiungere, a monte del mappale 182, il torrente Rogna; quindi discende detto torrente per tornare sulla strada Valeriana al punto di partenza. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da ritenersi idonei, ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti e ubicati alle quote di riferimento. I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8 tonnellate. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" devono essere riportati nel limite di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,0% vol. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" con l'indicazione di una delle seguenti sottozone Sassella, Grumello, Inferno, Valgella e con la qualificazione "riserva" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol. La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, puo' stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla Camera di Commercio I.A.A. di Sondrio. Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", anche con l'indicazione della sottozona, devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nel territorio delimitato nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la regione Lombardia, per l'intero territorio amministrativo della provincia di Sondrio a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole autorizzare l'esportazione verso la Confederazione Elvetica di determinate partite di vino "Valtellina Superiore" che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo di invecchiamento previsto per detti vini, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato, o completato, nella zona di frontiera del territorio svizzero, di cui alla convenzione del 2 luglio 1953 fra l'Italia e la Confederazione Elvetica e successive variazioni. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75 %, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75 % decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. I vini oggetto del presente disciplinare di produzione, possono essere immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di ventiquattro mesi, dei quali almeno dodici in botti di legno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1 dicembre successivo alla vendemmia. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni puo' portare la specificazione aggiuntiva "riserva". Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore", "Valtellina Superiore" Sassella, "Valtellina Superiore" Grumello, "Valtellina Superiore" Inferno, "Valtellina Superiore" Valgella e "Valtellina Superiore" "riserva", all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino tendente al granato; odore: profumo caratteristico, persistente e sottile, gradevole; sapore: asciutto e leggermente tannico, austero, vellutato, armonico e caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0 % vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 22,0 g/l. L'uso in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore" delle sottodenominazioni geografiche Sassella, Grumello, Inferno e Valgella e' riservato al prodotto ottenuto dai vigneti situati nelle sottozone delimitate rispettivamente nel precedente art. 3. Il vino ottenuto dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o piu' delle predette sottozone geografiche portera' in etichetta soltanto la denominazione "Valtellina Superiore". E' consentita l'utilizzazione della dizione "Stagafassli" in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore" limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione Elvetica. L'utilizzo di tale dizione esclude automaticamente la possibilita' di indicare sia le sottozone Sassella, Grumello, Inferno e Valgella sia la qualificazione "riserva" sia ulteriori riferimenti geografici aggiuntivi. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Valtellina Superiore" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. E' consentito, in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonche' della sottospecificazione geografica "costa" e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, localita' e mappali, inclusi nelle zone delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. E' altresi' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne" dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina. Art. 8. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini predetti devono essere di forma "bordolese" o "borgognotta" di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero, ma comunque di capacita' consentita dalle leggi vigenti, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri. E' vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da offendere il prestigio del vino. Art. 9. Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita i vini "Valtellina Superiore", ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992 n. 164, devono essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimicofisica e organolettica. Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso e' effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore e imbottigliatore, detti vini devono essere sottoposti ad un ulteriore esame organolettico nella fase dell'imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero per le politiche agricole.