N. 123 ORDINANZA 9 - 16 aprile 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  ed assistenza - Pensione di reversibilita' - Coniuge del
 dipendente separato per colpa con sentenza  passata  in  giudicato  -
 Esclusione  - Riferimento alle declaratorie di incostituzionalita' di
 cui alle sentenze nn. 286 del 1987, 1009 del 1988, 450 del 1989 e 346
 del 1993 - Questione gia' dichiarata  costituzionalmente  illegittima
 con sentenza 284 del 1997 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, quarto comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 38).
 
(GU n.16 del 22-4-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  81,  quarto
 comma,  del  d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
 unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
 e  militari  dello  Stato),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  16
 gennaio-13   febbraio   1996   dalla   Corte   dei   conti,   sezione
 giurisdizionale per la Regione Campania, sul ricorso proposto da Toro
 Teresa contro la Direzione provinciale del Tesoro di Roma iscritta al
 n. 237 del  registro  ordinanze  1997  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  37, prima serie speciale, dell'anno
 1997.
   Visto l'atto di costituzione di Toro Teresa;
   Udito nella camera di  consiglio  dell'11  marzo  1998  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
   Ritenuto  che  nel  corso  di  un giudizio in materia pensionistica
 avanzato dalla moglie di un  ex  dipendente  pubblico,  separata  per
 colpa   dal   coniuge   defunto,   la   Corte   dei   conti,  sezione
 giurisdizionale per la Regione Campania, ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29
 dicembre  1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
 trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
 Stato), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;
     che  ad  avviso  del giudice a quo la norma impugnata, escludendo
 dal diritto alla pensione di riversibilita' il coniuge del dipendente
 separato per colpa con sentenza passata in  giudicato,  contiene  una
 previsione  del  tutto analoga a quella di numerose altre norme, gia'
 dichiarate   costituzionalmente   illegittime   da  questa  Corte  in
 precedenti sentenze (n. 286 del 1987, n. 1009 del 1988,  n.  450  del
 1989 e n.  346 del 1993);
     che  la predetta norma appare ingiustificatamente discriminatoria
 nei confronti dei dipendenti pubblici,  perche'  le  citate  sentenze
 hanno  gia'  consentito  alle vedove dei lavoratori privati di fruire
 della pensione di riversibilita' anche in  caso  di  separazione  per
 colpa,   sicche'  ne  risulta  palese  la  violazione  dei  parametri
 costituzionali invocati;
     che la questione e' rilevante perche', a parere  del  rimettente,
 dal suo accoglimento dipende la decisione del ricorso;
     che   nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituita la ricorrente Toro Teresa, condividendo la  prospettazione
 contenuta  nell'ordinanza  di  rimessione  e  chiedendo  che la norma
 impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
   Considerato che questa Corte, con sentenza n. 284 del 1997, ha gia'
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma oggi in esame,
 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., "nella parte in cui  esclude
 il  diritto  alla  pensione di riversibilita' in favore della vedova,
 alla quale la separazione sia stata addebitata con  sentenza  passata
 in  giudicato,  allorche' a questa spettasse il diritto agli alimenti
 da  parte  del  coniuge  poi  deceduto",   nonche'   l'illegittimita'
 costituzionale  del  medesimo  art.  81,  sesto  comma,  "che estende
 l'applicabilita' del  quarto  comma  anche  al  marito  al  quale  la
 separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato";
     che  pertanto  la  norma  impugnata  e' gia' stata, in parte qua,
 espunta dall'ordinamento  giuridico,  il  che  implica  la  manifesta
 inammissibilita' della questione oggi in esame.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 81, quarto comma,  del d.P.R.
 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico  delle  norme
 sul trattamento di quiescenza  dei dipendenti civili e militari dello
 Stato),   sollevata,   in   riferimento  agli  artt.  3  e  38  della
 Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale  per  la
 Regione Campania, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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