N. 131 ORDINANZA 9 - 16 aprile 1998

 
 
 
 Giudizio   di   legittimita'   costituzionale  in  via  incidentale.
 Previdenza  ed  assistenza  -  Pensione  di   guerra   -   Esclusione
 dell'ammissibilita'   della   consulenza   tecnica   di   ufficio   -
 Disponibilita' degli analoghi mezzi istruttori previsti  dalle  leggi
 di  procedura  civile (vedi sentenze della Corte nn. 8 del 1976 e 141
 del 1981) - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 14 gennaio 1994, n. 19; legge 8 ottobre 1984, n. 658, art.  2,
 secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo  e
 secondo comma, 108, secondo comma, e 113).
 
(GU n.16 del 22-4-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,   prof. Fernando   SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido  NEPPI  MODONA,    prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
 degli artt. 1, comma 3, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito
 in  legge  14  gennaio  1994,  n.  19  (Disposizioni  in  materia  di
 giurisdizione  e  controllo della Corte dei conti) e 2, secondo comma
 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in  Cagliari  di  una
 sezione  giurisdizionale  e  delle  sezioni  riunite  della Corte dei
 conti), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1997 dalla Corte
 dei conti, sezione giurisdizionale per  la  Regione  Basilicata,  sul
 ricorso  proposto  da Isabella Marino contro il Ministero del tesoro,
 iscritta al n. 436 del registro ordinanze  1997  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  29, prima serie speciale,
 dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'11  marzo 1998 il giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti.
   Ritenuto che la vedova del titolare di una pensione  di  guerra  di
 settima  categoria  ha  impugnato  innanzi  alla  Corte  dei conti il
 decreto del Ministero del tesoro 12 aprile 1986,  con  il  quale  era
 stata   confermata  detta  categoria  pensionistica  ed  erano  state
 ritenute ininfluenti sul decesso del  pensionato  le  patologie  gia'
 riconosciute, in vita, come dipendenti da causa di servizio;
     che il giudice ha disposto l'acquisizione del parere del Collegio
 medico-legale  presso  il  Ministero  della  difesa  e, all'esito, la
 ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda ovvero,  in  linea
 gradata,  l'espletamento  di  consulenza  tecnica  d'ufficio  a norma
 dell'art.  445 cod. proc. civ;
     che  la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Basilicata
 (innanzi alla quale il giudizio e' stato proseguito  ex  art.6  della
 legge 14 gennaio 1994, n. 19), con ordinanza del 27 febbraio 1997, ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  del combinato
 disposto degli artt. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n.   19
 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
 conti)  e  2,  secondo  comma,  della  legge  8  ottobre 1984, n. 658
 (Istituzione in Cagliari  di  una  sezione  giurisdizionale  e  delle
 sezioni   riunite   della  Corte  dei  conti),  nella  parte  in  cui
 implicitamente  esclude  l'ammissibilita'  della  consulenza  tecnica
 d'ufficio  disciplinata dall'art. 445 cod. proc. civ., in riferimento
 agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo  comma,  97,  primo  e
 secondo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione;
     che  i  giudici a quibus premettono che l'istanza istruttoria non
 puo' essere accolta, dato che  e'  possibile  soltanto  acquisire  un
 nuovo  parere medico dagli organi della pubblica amministrazione, tra
 essi comprese le  strutture  civili  e  militari  aventi  sede  nella
 regione, ma non e' ammissibile una consulenza tecnica d'ufficio;
     che   siffatta  conclusione,  a  loro  avviso,  non  e'  smentita
 dall'art.  2 della legge n. 19 del 1994, il quale consentirebbe  alla
 Corte dei conti di avvalersi di consulenti tecnici nel rispetto delle
 disposizioni  di  cui  all'art.  73 del decreto legislativo 28 luglio
 1989, n. 271 esclusivamente nei giudizi di responsabilita';
     che, secondo il Collegio rimettente, le norme oggetto di denuncia
 violerebbero innanzitutto l'art. 3, primo comma,  della  Costituzione
 perche'  realizzano  una  disparita'  di  trattamento  secondo che il
 cittadino invochi tutela del proprio diritto a  pensione  davanti  al
 giudice  ordinario o al giudice contabile; e poi, gli artt. 24, primo
 e secondo comma, e 113 della Costituzione perche' non  assicurano  la
 pienezza  del  contraddittorio  tecnico,  attraverso  i consulenti di
 parte, che postula la necessita' di  un  controllo  dell'elaborazione
 peritale  sin  dal  suo  momento  genetico  e non ex post; ed ancora,
 l'art.  97,  primo  e  secondo  comma,  della  Costituzione   perche'
 confliggono  con  il principio di buon andamento dell'amministrazione
 atteso che sottraggono ai loro compiti d'istituto  i  sanitari  delle
 strutture  pubbliche richiesti della redazione dei pareri; e, infine,
 l'art. 108, secondo comma, della Costituzione  perche'  vulnerano  la
 indipendenza della Corte dei conti, stabilendo l'obbligo di acquisire
 valutazioni tecnico-scientifiche, destinate ad integrare il materiale
 di prova, presso organi amministrativi;
     che  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  nel
 giudizio   eccependo   l'infondatezza   della  questione  per  essere
 sostenibile un'interpretazione  delle  norme  de  quibus  diversa  da
 quella  indicata dal giudice remittente, nel senso che sia consentito
 alla Corte di avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio oltre  che
 degli ospedali civili o militari.
   Considerato  che  le  norme di disciplina del processo davanti alla
 Corte dei conti consentono di disporre l'insieme dei mezzi istruttori
 offerti dalle leggi di procedura civile (artt. 15, primo comma, e  26
 del  regio  decreto  13 agosto 1933, n. 1038; 73 del regio decreto 12
 luglio 1934, n. 1214) e non escludono la consulenza tecnica d'ufficio
 prevista nel codice di rito civile;
     che  l'art.  2,  comma  4,  del  d.-l.  15 novembre 1993, n. 453,
 convertito  dalla  legge  14  gennaio  1994,  n.  19  ha,   peraltro,
 riconosciuto  espressamente  che  la Corte dei conti, per l'esercizio
 delle sue attribuzioni, puo' (...) avvalersi di  consulenti  tecnici,
 con  previsione che si applica anche alla giurisdizione in materia di
 pensioni, la quale,    vertendo  sopra  un  diritto  e  non  un  atto
 autoritativo  (sentenze  di  questa  Corte n. 8 del 1976 e n. 141 del
 1981),  non  tollera  limitazioni  nell'impiego  degli  strumenti  di
 ricerca  della verita' al pari delle altre sedi giurisdizionali poste
 per la tutela di identiche posizioni giuridiche (sentenze n. 146  del
 1987 e n. 251 del 1989);
     che, in contrario, neppure puo' richiamarsi l'art. 13 della legge
 11 marzo 1926, n. 416, il quale prescrive che la Corte dei conti deve
 esclusivamente  rivolgersi  al  collegio medico-legale istituito alle
 dipendenze del  Ministero della difesa, qualora ritenesse  necessario
 un ulteriore parere medico-legale od un'ulteriore visita  diretta del
 richiedente   la   pensione,   in  quanto  la  disposizione  concerne
 precipuamente le attribuzioni giurisdizionali in sede di liquidazione
 di pensione, non piu' spettanti  alla  Corte  dei  conti  a'  termini
 dell'art. 1  r.d.  27 giugno 1933, n. 703;
     che,  infine,  la facolta' delle sezioni territoriali della Corte
 dei conti di avvalersi degli ospedali militari o civili, aventi  sede
 nella  regione  presso  i  quali  richiedere  pareri  medico-legali o
 l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti  in
 ordine  alle infermita' denunciate dai ricorrenti e' stata introdotta
 dall'art.  2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984,  n.  658  (e
 poi estesa dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19) allo scopo precipuo di
 autorizzare  la collaborazione tra tali organi, e questa disposizione
 -  secondo  la  stessa  giurisprudenza  contabile  -   e'   meramente
 esplicativa   di  alcuni  dei  mezzi  istruttori  latamente  previsti
 dall'art. 73 del testo unico approvato con r.d. 13  luglio  1934,  n.
 1214  e  dall'art. 15 del regolamento di procedura approvato con r.d.
 12 agosto 1933, n.  1038  (Sezione  giurisdizionale  per  la  Regione
 Liguria, ordinanza 28 aprile 1995, n. 03/PN/95);
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli articoli 1, comma  3,  della  legge  14  gennaio
 1994,  n.  19  (Disposizioni  in materia di giurisdizione e controllo
 della Corte dei conti) e 2, secondo  comma,  della  legge  8  ottobre
 1984,  n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale
 e delle  sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti),  sollevata,  in
 riferimento agli articoli, 3, primo comma, 24, primo e secondo comma,
 97,   primo  e  secondo  comma,  108,  secondo  comma,  e  113  della
 Costituzione, dalla Corte dei conti,  sezione  giurisdizionale  della
 Basilicata, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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