Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Massa Carrara.(GU n.97 del 28-4-1998)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il comma 15 dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; Visto l'art. 9-quinquies, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334; Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 1971 con il quale sono state approvate le deliberazioni del 13, 20 e 26 novembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Massa Carrara; Vista la deliberazione del 20 giugno 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si e' proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale; Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608; Decreta: I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Massa Carrara, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 20 giugno 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Massa Carrara, ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 aprile 1998 Il Ministro: Treu Valori medi di impiego di manodopera per singole colture e per ciascun capo di bestiame ai sensi del comma 15, art. 9- quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608, per la provincia di Massa Carrara. Coltura Giornate per ettaro __ __ Coltura tradizionale: Seminativo arborato (frutteti - viti) 30 Seminativo arborato (oliveto o es. da legno) 20 Ortaggi a pieno campo 180 Ortaggi in serra 280 Fiori in pieno campo 260 Fiori in serra 750 Prato irriguo 10 Prato naturale 2 Castagneto 20 Bosco ceduo 3 Vite 110 Olivo 25 Coltura specializzata: Frumento 5 Mais 16 Grano saraceno 10 Farro 10 Patata 25 Zucchino 70 Pomodoro da mensa 80 Piante officinali 70 Frutti da sotto bosco 200 Vite 110 Olivo 60 Melo 70 Limone 90 Allevamenti Giornate per capo __ __ Bovini da latte 9 Bovini da carne 6 Equini 5 Suini 4 Ovini 1 Arnie 1 Polli da uova (gg./100 capi) 11 Polli da carne (gg./100 capi) 0,3 Conigli (gg./50 fattrici) 20