UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 2 aprile 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.97 del 28-4-1998)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli  studi  della  Calabria,
approvato  con decreto  del  Presidente della  Repubblica 1  dicembre
1971, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652  - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
  Vista la legge  11 aprile 1953, n. 312  - Introduzione insegnamenti
negli statuti delle universita';
  Vista la legge 21  febbraio 1980, n. 28 - Delega  al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza  universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la  legge 9 maggio 1989,  n. 168 - Istituzione  del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 12  aprile 1994 -
Individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti
universitari, ai sensi dell'art. 14  della legge 19 novembre 1990, n.
341;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 6 maggio  1994 -
Integrazione  all'allegato  due  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12   aprile  1994  recante  individuazione   dei  settori
scientificodisciplinari  degli  insegnamenti  universitari  ai  sensi
dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto   il  decreto   rettorale   del  7   ottobre  1996   relativo
all'istituzione  della   Scuola  di  specializzazione   in  patologia
clinica, indirizzo tecnico, presso la  facolta' di farmacia di questa
Universita';
  Visto  il  decreto rettorale  28  febbraio  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione
dello   statuto  d'autonomia   dell'Universita'  degli   studi  della
Calabria;
  Vista la proposta di modifica  dello statuto formulata dagli organi
accademici di quest'Ateneo;
  Considerata la necessita' di  predisporre il bando d'ammissione per
tempo;
                              Decreta:
  L'art. 80 dello statuto dell'Universita' degli studi della Calabria
e' ulteriormente modificato come appresso:
  il numero  massimo degli specializzandi che  possono essere ammessi
e'  determinato  in  numero  di  venti l'anno  e  tiene  conto  delle
capacita' formative delle strutture di cui all'art. 76.
  Dopo l'art. 80 e' aggiunto il seguente nuovo articolo.
                              Art. 81.
  Le funzioni di segretario  verbalizzante nelle sedute del consiglio
della  Scuola di  specializzazione  sono espletate  da un  dipendente
dell'Ateneo con  profilo professionale non inferiore  a collaboratore
amministrativo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Cosenza, 2 aprile 1998
                                                    Il rettore: Frega