Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.97 del 28-4-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle universita'; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato due del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto rettorale del 7 ottobre 1996 relativo all'istituzione della Scuola di specializzazione in patologia clinica, indirizzo tecnico, presso la facolta' di farmacia di questa Universita'; Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto d'autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dagli organi accademici di quest'Ateneo; Considerata la necessita' di predisporre il bando d'ammissione per tempo; Decreta: L'art. 80 dello statuto dell'Universita' degli studi della Calabria e' ulteriormente modificato come appresso: il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in numero di venti l'anno e tiene conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 76. Dopo l'art. 80 e' aggiunto il seguente nuovo articolo. Art. 81. Le funzioni di segretario verbalizzante nelle sedute del consiglio della Scuola di specializzazione sono espletate da un dipendente dell'Ateneo con profilo professionale non inferiore a collaboratore amministrativo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosenza, 2 aprile 1998 Il rettore: Frega