MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 16 aprile 1998, n. 99 

  Decreto  legislativo 15  dicembre 1997,  n. 446.  Imposta regionale
sulle  attivita' produttive  dovuta dalle  amministrazioni pubbliche.
Trasmissione comunicato stampa relativo all'IRAP.
(GU n.97 del 28-4-1998)
 
 Vigente al: 28-4-1998  
 

                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Agli uffici dell'imposte sul valore
                                  aggiunto
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette ed indirette
                                  Alle    direzioni    centrali   del
                                  dipartimento delle entrate
                                  Alla   direzione   generale   degli
                                  affari generali e del personale
                                  Al segretariato generale
                                  Alle regioni
                                  Alle province
                                  Ai comuni
                                  Ai Ministeri
                                  Alle    Ragionerie   centrali   dei
                                  Ministeri
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  tesoro
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Al Senato della Repubblica
                                  Alla Camera dei deputati
                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale
  Per  opportuna  conoscenza  si riporta  l'unito  comunicato  stampa
riguardante l'IRAP dovuta dagli enti pubblici:
  "Con riferimento agli  articoli apparsi sugli organi  di stampa nei
giorni successivi alla diramazione  della circolare n. 97/E, relativa
all'applicazione dell'Irap  per gli enti pubblici,  si precisa quanto
di seguito esposto.
  Relativamente alle  perplessita' circa l'applicazione  del criterio
di cassa  ovvero di competenza  per la corretta  determinazione della
base  imponibile  su cui  applicare  le  aliquote d'imposta  previste
dall'art. 16  del decreto legislativo  n. 446 del 1997,  e successive
integrazioni e  correzioni, si precisa  che nella detta  circolare e'
stato fatto riferimento al criterio di cassa anche relativamente alle
retribuzioni dei  lavoratori dipendenti laddove, al  punto 3.2, viene
specificato che  la base imponibile e'  costituita dalle retribuzioni
erogate  (termine questo  che  nell'ordinamento  tributario e'  stato
sempre utilizzato per intendere il  criterio di ''cassa'', nonche' al
paragrafo 6, dove si chiarisce che gli enti pubblici soggetti passivi
dell'IRAP devono versare il relativoacconto  ''entro il giorno 15 del
mese  successivo a  quello  di erogazione  delle  retribuzioni e  dei
compensi nelle misure  e nei limiti di cui all'art.  16, comma 2, del
decreto  legislativo  del  1997  ...''.  Si  conferma,  pertanto,  il
criterio di cassa.
  In ordine alla  deduzione dalla base imponibile  dei contributi per
le  assicurazioni obbligatorie  contro gli  infortuni sul  lavoro, si
precisa che nella  citata circolare n. 97/E  l'esplicito richiamo ivi
contenuto  all'applicabilita'   per  la  determinazione   della  base
imponibile del disposto della lettera b) del comma 1 dell'art. 11 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, non puo' che intendersi riferito
ai casi in  cui l'ente pubblico svolga sia  attivita' commerciali sia
attivita' non  commerciali e  opti per  la determinazione  della base
imponibile relativa all'attivita' commerciale con il metodo analitico
di cui all'art. 10, comma 2, del decreto in questione. In questi casi
lo scomputo  dei detti contributi  non potra' che avvenire  in misura
proporzionale  ai compensi  afferenti  le  attivita' istituzionali  e
commerciali, qualora  il personale sia utilizzato  promiscuamente per
entrambe le anzidette attivita'.
  Circa la nozione  di attivita' commerciale si conferma  che si deve
far  riferimento  alle norme  del  Tuir  e, quindi,  in  particolare,
all'art.  51  dello  stesso,  tenuto  conto  dell'esplicito  conforme
richiamo contenuto  nel disposto del comma  5 del citato art.  10 del
decreto legislativo n. 446 del 1997.
  Si precisa, infine, che qualora  siano stati eseguiti versamenti in
difformita' dei  criteri enunciati nella  citata circolare n.  97/E e
nel  presente  comunicato  stampa,   gli  enti  interessati  potranno
procedere ai conguagli, conformemente agli anzidetti criteri, in sede
di versamento del saldo dell'imposta stessa".
  Si prega di dare la  massima diffusione al contenuto della presente
circolare.
                                        Il direttore generale
                                   del dipartimento delle entrate
                                               Romano