Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Imposta regionale sulle attivita' produttive dovuta dalle amministrazioni pubbliche. Trasmissione comunicato stampa relativo all'IRAP.(GU n.97 del 28-4-1998)
Vigente al: 28-4-1998
Alle direzioni regionali delle entrate Agli uffici delle entrate Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Agli uffici dell'imposte sul valore aggiunto Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette Alle direzioni centrali del dipartimento delle entrate Alla direzione generale degli affari generali e del personale Al segretariato generale Alle regioni Alle province Ai comuni Ai Ministeri Alle Ragionerie centrali dei Ministeri Alla Ragioneria generale dello Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato Alle direzioni provinciali del tesoro Alla Corte dei conti Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Senato della Repubblica Alla Camera dei deputati Al servizio centrale degli ispettori tributari Al Comando generale della Guardia di finanza All'Istituto nazionale della previdenza sociale Per opportuna conoscenza si riporta l'unito comunicato stampa riguardante l'IRAP dovuta dagli enti pubblici: "Con riferimento agli articoli apparsi sugli organi di stampa nei giorni successivi alla diramazione della circolare n. 97/E, relativa all'applicazione dell'Irap per gli enti pubblici, si precisa quanto di seguito esposto. Relativamente alle perplessita' circa l'applicazione del criterio di cassa ovvero di competenza per la corretta determinazione della base imponibile su cui applicare le aliquote d'imposta previste dall'art. 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive integrazioni e correzioni, si precisa che nella detta circolare e' stato fatto riferimento al criterio di cassa anche relativamente alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti laddove, al punto 3.2, viene specificato che la base imponibile e' costituita dalle retribuzioni erogate (termine questo che nell'ordinamento tributario e' stato sempre utilizzato per intendere il criterio di ''cassa'', nonche' al paragrafo 6, dove si chiarisce che gli enti pubblici soggetti passivi dell'IRAP devono versare il relativoacconto ''entro il giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione delle retribuzioni e dei compensi nelle misure e nei limiti di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo del 1997 ...''. Si conferma, pertanto, il criterio di cassa. In ordine alla deduzione dalla base imponibile dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, si precisa che nella citata circolare n. 97/E l'esplicito richiamo ivi contenuto all'applicabilita' per la determinazione della base imponibile del disposto della lettera b) del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, non puo' che intendersi riferito ai casi in cui l'ente pubblico svolga sia attivita' commerciali sia attivita' non commerciali e opti per la determinazione della base imponibile relativa all'attivita' commerciale con il metodo analitico di cui all'art. 10, comma 2, del decreto in questione. In questi casi lo scomputo dei detti contributi non potra' che avvenire in misura proporzionale ai compensi afferenti le attivita' istituzionali e commerciali, qualora il personale sia utilizzato promiscuamente per entrambe le anzidette attivita'. Circa la nozione di attivita' commerciale si conferma che si deve far riferimento alle norme del Tuir e, quindi, in particolare, all'art. 51 dello stesso, tenuto conto dell'esplicito conforme richiamo contenuto nel disposto del comma 5 del citato art. 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Si precisa, infine, che qualora siano stati eseguiti versamenti in difformita' dei criteri enunciati nella citata circolare n. 97/E e nel presente comunicato stampa, gli enti interessati potranno procedere ai conguagli, conformemente agli anzidetti criteri, in sede di versamento del saldo dell'imposta stessa". Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Il direttore generale del dipartimento delle entrate Romano