N. 276 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 1998

                                N. 276
  Ordinanza emessa il 27 gennaio 1997 (recte: 27 febbraio 1998)  dalla
 Corte  d'appello  di  Torino  nel  procedimento  civile  vertente tra
 Miroglio Mirella e circoscrizione di Torino ed altri
 Elezioni - Ineleggibilita'  alla  carica  di  consigliere  regionale,
    provinciale  comunale  e  circoscrizionale  dei  dipendenti  della
    regione, della provincia e dei comuni per i rispettivi consigli  -
    Interpretazione  della  norma,  secondo il giudice rimettente, nel
    senso  della  eleggibilita'  ai  consigli   circoscrizionali   dei
    dipendenti  comunali,  essendo  le  circoscrizioni strutturalmente
    prive di personale  dipendente  -  Disparita'  di  trattamento  di
    situazioni  omogenee con incidenza sui principi di imparzialita' e
    buon andamento della p.a.
 (Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, comma 1, n. 7).
 (Cost., artt. 3 e 97, primo comma).
(GU n.17 del 29-4-1998 )
                          LA CORTE DI APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo civile r.g. 4/98,
 proposto  da  Mirella  Miroglio,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.
 Finocchiaro,  parte  attrice  appellante,  contro  circoscrizione  di
 Torino, comune di Torino, Monica Cerutti, parti convenute  appellate,
 e  con  l'intervento  del  procuratore  generale della Repubblica, in
 persona del dott. Diego Amore.
   1. - Premesso che l'oggetto di causa consiste nella decisione sulla
 ineleggibilita' o meno di un dipendente del  comune  di  Torino  alla
 carica  di  consigliere di un consiglio circoscrizionale del medesimo
 comune;  che  il  primo  giudice  ha   statuito   nel   senso   della
 ineleggibilita',  ed  avverso alla sentenza anzidetta pende l'odierno
 processo; che  negli  scritti  difensivi  e  nel  corso  dell'odierna
 discussione,  in subordine, le parti hanno sollevato una questione di
 illegittimita' costituzionale.
   2. - Ritenuto che l'art. 2, comma uno n. 7 della legge n. 23 aprile
 1981, n. 154, dispone: "Non sono eleggibili a consigliere  regionale,
 provinciale,   comunale   circoscrizionale  ...  i  dipendenti  della
 regione, della provincia e del comune per i rispettivi  consigli...";
 che,  trattandosi  di  norma  di carattere eccezionale in quanto pone
 limiti al diritto di elettorato passivo del  cittadino,  deve  essere
 interpretata  secondo  stretto  diritto  giusta l'art. 14 prel.; che,
 tenuto  conto  del  fatto  che  le   circoscrizioni   comunali   sono
 strutturalmente  prive  di personale dipendente, dal momento che esso
 e' unicamente dipendente dal comune, il quale provvede ad  assegnarlo
 alle  varie circoscrizioni secondo le esigenze; che, facendo la norma
 riferimento ai dipendenti dei ridetti enti locali  ed  ai  rispettivi
 consigli,  esclude  per  cio' stesso dal novero degli organi elettivi
 considerati i consigli circoscrizionali con l'effetto - in astratto -
 di  rendere  eleggibili  alla  carica di consigliere circoscrizionale
 dipendenti  comunali,  pur  se,  magari,  assegnati   alla   medesima
 circoscrizione nella quale sono eletti.
   3.  -  Considerato  che  i  consigli circoscrizionali costituiscono
 organi elettivi della circoscrizione, e  sono  dotati  di  poteri  di
 rappresentanza   politica   locale   e   di  amministrazione  attiva,
 realizzata per il tramite  dei  dipendenti  del  comune  alla  stessa
 assegnati,  sicche'  si  realizza la speciale situazione di un organo
 che opera a mezzo di dipendenti non propri; che in codesta situazione
 assume   peculiare   rilevanza   il   principio   della   trasparenza
 amministrativa   in   quanto  mirata  ad  assicurare  l'imparzialita'
 dell'amministrazione   mediante   la   separazione    fra    soggetti
 controllanti e controllati, dal momento che i dipendenti comunali, in
 quanto  o  assegnati  o potenzialmente assegnati alle circoscrizioni,
 vengono di  fatto  ad  assumere,  ove  consiglieri  circoscrizionali,
 entrambe  le  qualita'  di  soggetto controllante e controllato; che,
 inoltre, tale possibilita' loro derivante dalla legge  dianzi  citata
 si  pone  in conflitto  con il principio di separazione del potere di
 indirizzo  politico  rispetto  a  quello  di   amministrazione   come
 delineato in via generale dalla legge sulle autonomie locali (legge 8
 giugno  1990, n. 142, artt. 51 e ss.), con l'effetto di operare, solo
 in tale fattispecie, una  commistione  invece  generalmente  vietata;
 che,  sotto  un  diverso  profilo,  i medesimi dipendenti comunali si
 trovano a subire, ovvero a non subire, un limite di  eleggibilita'  a
 seconda  che  siano  eletti  ad  un  consiglio  comunale ovvero ad un
 consiglio circoscrizionale, con un irragionevole diverso  trattamento
 normativo,  considerato  che  i poteri del consiglio circoscrizionale
 sono comunque una frazione dei medesimi poteri di  cui  dispongono  i
 consigli  comunali,  ed in definitiva, spettanti al comune quale ente
 autarchico territoriale.
   4. - Ritenuto che l'art. 2, comma uno n. 7 della  legge  23  aprile
 1981, n. 154, nella parte in cui non dispone la ineleggibilita' di un
 dipendente  comunale  alla  carica  di  componente  di  un  consiglio
 circoscrizionale appare porsi in conflitto con il  principio  di  cui
 all'art.  97,  comma  uno,  della  Costituzione,  nel  senso  che non
 garantisce l'imparzialita' della amministrazione; con i  principi  di
 cui  agli  artt.  3 e 97, comma uno Cost., nel senso che non assicura
 anche  nei  confronti  dell'ammnistrazione  esercitata  dagli  organi
 decentrati    di    amministrazione,    costituiti    dai    consigli
 circoscrizionali, la separazione fra potere di indirizzo  politico  e
 potere  di  amministrazione  propria  dei  consigli  comunali,  cosi'
 attuando una irrazionale diversificazione di trattamento in relazione
 a quanto e' disposto per tali ultimi consigli; con  il  principio  di
 ragionevolezza  di  cui  all'art. 3 della Costituzione, nel senso che
 pratica  un  trattamento  differenziato  senza  alcun   criterio   di
 ragionevolezza  fra  i  medesimi  dipendenti  comunali,  per  i quali
 prevede la ineleggibilita' solo in riferimento ai consigli comunali e
 non anche  ai  consigli  circoscrizionali,  pur  dotati  entrambi  di
 equivalenti  poteri,  salvo  il  diverso  ambito territoriale; che la
 questione di illegittimita' costituzionale e' rilevante, dal  momento
 che  dalla  sua  decisione  dipende  l'accoglimento ovvero il rigetto
 dell'impugnazione  proposta.
   5.  -  Considerato  che,  di  conseguenza, deve essere sollevata la
 questione di illegittimita' costituzionale, in quanto rilevante e non
 manifestamente infondata, dell'art. 2, comma uno n. 7 della legge  23
 aprile  1981, n. 154, nella parte in cui non dispone espressamente la
 ineleggibilita' di un dipendente comunale alla carica  di  componente
 di  un  consiglio  circoscrizionale in relazione agli artt. 97, primo
 comma, della Costituzione, 3 e 97, primo comma, della Costituzione, 3
 della Costituzione, disponendosi altresi' la  rimessione  degli  atti
 alla Corte costituzionale e la sospensione del presente processo.
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23
 legge 11 marzo 1953, n. 87; 295 c.p.c.;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma uno n. 7 della legge
 23  aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non dispone espressamente
 la  ineleggibilita'  di  un  dipendente  comunale  alla   carica   di
 componente  di  un consiglio circoscrizionale in relazione agli artt.
 97,  primo  comma,  della  Costituzione,  3  e  97,  comma  1,  della
 Costituzione, 3 della Costituzione;
   Dispone  la  comunicazone  della  presente  ordinanza ai Presidenti
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,  nonche'  la
 notificazione della stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone la sospensione del presente processo.
     Torino, addi' 27 febbraio 1997
                         Il presidente: Gamba
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