N. 132 SENTENZA 20 - 23 aprile 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in  genere  -  Enti  vari  -  Attribuzione  di   somme   in
 sostituzione   di   tributi,   contributi   e   compartecipazioni   -
 Esperibilita'  dell'azione  giudiziaria   anche   in   mancanza   del
 preventivo  ricorso  amministrativo  - Omessa previsione - Violazione
 del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, art. 20).
 
(GU n.17 del 29-4-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  20  del  d.P.R.
 26  ottobre  1972,  n.  638 (Disposizione per l'attribuzione di somme
 agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971,  n.  825,
 in  sostituzione  di  tributi, contributi e compartecipazioni e norme
 per la delegabilita' delle entrate), promosso con ordinanze emesse il
 3 luglio  1996  dal  tribunale  di  Torino  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  la  Dual  Sanitaly  s.p.a.  e il comune di Moncalieri,
 iscritta al n. 1245 del registro ordinanze 1996  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  46, prima serie speciale,
 dell'anno 1996 ed il 15 ottobre 1996 dalla Corte d'appello di  Milano
 nel procedimento civile vertente tra la Montubo s.r.l. e il comune di
 Casalpusterlengo  iscritta  al  n.  72  del registro ordinanze 1997 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  10,  prima
 serie speciale, dell'anno 1997;
   Visti  gli  atti  di costituzione della Dual Sanitaly s.p.a., della
 Montubo s.r.l. e del comune di Casalpusterlengo;
   Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  novembre  1997  il  giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Uditi  gli  avvocati  Stefano Grassi e Fabrizio Gaidano per la Dual
 Sanitaly s.p.a. ed Enrico Radice per la Montubo s.r.l.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ordinanza emessa il 3 luglio 1996, nel corso del giudizio,
 promosso con atto di citazione notificato il 12 gennaio  1989,  dalla
 Dual  Sanitaly  s.p.a,  azienda  manifatturiera,  avverso le cartelle
 esattoriali relative agli avvisi d'accertamento per la tassa raccolta
 rifiuti  relativa  agli  anni  1986  e  1987  emessi  dal  comune  di
 Moncalieri,  il  Tribunale  di  Torino, sezione III, ha sollevato, in
 riferimento agli artt.  3  e  24  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
 n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli  enti  indicati
 nell'art.  14  della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di
 tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la  delegabilita'
 delle entrate).
   Il  giudice rimettente, dato atto di aver respinto con sentenza non
 definitiva l'eccezione  di  difetto  di  giurisdizione  avanzata  dal
 comune  di  Moncalieri  e  di  ritenere per quanto riguarda i termini
 della proposizione del ricorso giurisdizionale non applicabile l'art.
 285 del TUFL (r.d. n. 1175 del 1931), ha precisato,  con  riferimento
 all'avviso di accertamento relativo alla tassa di smaltimento rifiuti
 per  l'anno 1986, che l'eccezione di tardivita' del ricorso, esperito
 ai sensi dell'art. 20 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 citato  innanzi  alla  competente  autorita'  amministrativa,  appare
 fondata, con conseguente preclusione della tutela giurisdizionale.
   Peraltro l'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 subordinando,
 secondo il giudice  a  quo  l'esperibilita'  dell'azione  giudiziaria
 all'esaurimento dei rimedi in via amministrativa e, conseguentemente,
 "precludendo  l'erogazione  della  tutela giurisdizionale nel caso in
 cui  gli  stessi  non  siano  stati  presentati  ovvero  siano  stati
 presentati  tardivamente" si risolverebbe nella duplice e concorrente
 violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
   Sotto il primo profilo - richiamando le  sentenze  della  Corte  n.
 530  del  1989,  n. 15 del 1991, n. 154 del 1992, n. 406 del 1993, n.
 360 del 1994 e, da ultimo, n. 56  del  1995,  aventi  ad  oggetto  la
 "giurisdizione  condizionata"  al  previo  esperimento  di  rimedi di
 carattere amministrativo, costantemente concordi  nella  declaratoria
 di  illegittimita'  costituzionale  di tali previsioni - il giudice a
 quo  ritiene  che  verrebbero  "ad  essere  disciplinate  in  maniera
 differente, per effetto dei precedenti interventi della stessa Corte,
 fattispecie   analoghe",   quale  quella  oggetto  dell'incidente  di
 costituzionalita' rispetto a quelle gia' censurate dalla Corte  (art.
 33,  ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642
 del 1972; art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n.  640
 del 1972 e art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641
 del 1972).
   Con riguardo all'art. 24 della Costituzione l'ordinanza si richiama
 all'indirizzo   della  Corte  di  dichiarare  l'illegittimita'  delle
 previsioni  di  giurisdizione  condizionata  quando  comportino   una
 compressione penetrante del diritto di azione.
   2.  - Si e' costituita in giudizio la societa' Dual Sanitaly s.p.a.
 concludendo  per  la  fondatezza  della  questione  di  legittimita',
 sollevata   dal  tribunale  di  Torino,  riservandosi  di  effettuare
 ulteriori deduzioni e produzioni nel corso del giudizio incidentale.
   3. - In prossimita' dell'udienza la societa' Dual  Sanitaly  s.p.a.
 ha  depositato  una  memoria  nella  quale richiama la giurisprudenza
 della Corte sulle "forme di giurisdizione condizionata".
   In particolare  si  sottolinea  che  l'assoggettamento  dell'azione
 giudiziaria all'onere del previo esperimento di rimedi amministrativi
 e'  da  ritenersi costituzionalmente illegittimo, salvo che vi sia un
 interesse che giustifichi la relazione di presupposizione fra  tutela
 in  via amministrativa e tutela giurisdizionale (sentenza n.  233 del
 1996).
   La titolarita' del diritto soggettivo della ricorrente nel giudizio
 di merito, che si  connota,  rispetto  all'interesse  legittimo,  per
 l'immediata   e   diretta   tutelabilita'   dell'interesse   da  esso
 presidiato, non consente alcuna  subordinazione  degli  strumenti  di
 tutela   ad   oneri   o   previ   ricorsi  amministrativi  funzionali
 all'individuazione dell'interesse pubblico.
   Ne' esigenze di economia processuale, che  giustificano  il  previo
 scrutinio  da parte di organi amministrativi di pretese nei confronti
 dell'amministrazione aventi funzione  deflattiva  delle  controversie
 giudiziarie,  possono  rendere  ragione  di decadenze particolarmente
 brevi ed onerose a carico delle posizioni soggettive dei privati.
   Inoltre l'abrogazione  espressa  della  norma  censurata  deduce  a
 favore  di "quella particolare forma di illegittimita' costituzionale
 sopravvenuta che si verifica quando una norma perde il  contatto  con
 il sistema che la sorreggeva e la giustificava".
   4.  -  Con  ordinanza  emessa  il 15 ottobre 1996 - nel giudizio di
 impugnazione  della  sentenza  del  tribunale  di   Lodi   che,   nel
 procedimento  civile  per  la  ripetizione  delle somme versate dalla
 "Montubo s.r.l."  al comune di Casalpusterlengo per il pagamento  dei
 tributi   relativi   al  "trasporto  rifiuti  urbani"  per  gli  anni
 1986-1990,  aveva  definito  il  processo  con  la  declaratoria   di
 improponibilita' della domanda per mancato esperimento preventivo dei
 ricorsi  amministrativi  previsti  all'art.  20 del d.P.R. 26 ottobre
 1972, n. 638 -  la  Corte  d'appello  di  Milano  ha  sollevato,  con
 riferimento  agli  artt.  24  e  113 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale di tale disposizione.
   Il Collegio rimettente sottolinea che l'appello della  sentenza  e'
 stato  affidato  alla  preliminare  eccezione  di incostituzionalita'
 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.  638  del
 1972,  sull'argomentazione  -  condivisa - che, qualora come nel caso
 oggetto di cognizione, la  natura  della  controversia  non  implichi
 accertamenti  tecnici  che soli giustificano l'esperimento della fase
 amministrativa,   la    preclusione    all'accesso    della    tutela
 giurisdizionale  in  via immediata e diretta si pone in contrasto con
 l'art. 24 della Costituzione.
   A  tale  proposito  l'art.  20,  ultimo  comma,  del  decreto   del
 Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 subordina la proposizione
 dell'azione  giudiziaria,  anche  avente ad oggetto la ripetizione di
 somme relative a  tributi  non  dovuti,  al  previo  esperimento  dei
 ricorsi  in  via  amministrativa,  e  prevede  che  essa possa essere
 promossa entro 90 giorni  dalla  notificazione  della  decisione  del
 Ministro,  oppure,  in ogni caso, dopo 180 giorni dalla presentazione
 del ricorso al Ministro. "Il contenuto esattamente simmetrico"  della
 norma  a  quello  di  altre  disposizioni,  inserite  in una serie di
 decreti   coevi   (decreti   del   26   ottobre   1972),    di    cui
 esemplificativamente:  art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica n. 640 del 1972 (imposta sugli spettacoli),  art.  12  del
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 641 del 1972 (tassa di
 concessione governativa), art. 13 del decreto  del  Presidente  della
 Repubblica n. 642 del 1972 (imposta di bollo), oggetto di altrettante
 pronunce  di declaratoria di incostituzionalita' con riferimento agli
 artt.   24  e  113  della  Costituzione,  costituisce  il  principale
 argomento su cui si fonda la divisata questione di costituzionalita'.
   L'orientamento   espresso   dalla   Corte,  nelle  gia'  richiamate
 sentenze, sarebbe  enucleabile,  secondo  il  giudice  a  quo,  dalla
 portata  precettiva  degli artt. 24 e 113 della Costituzione in guisa
 tale che qualsiasi limitazione  che  renda  impossibile  o  difficile
 l'accesso     all'azione     giudiziaria    deve    essere    espunta
 dall'ordinamento, si'  da  consentire  l'esperibilita'  della  tutela
 giurisdizionale    anche    in   difetto   del   preventivo   ricorso
 amministrativo (sentenze n. 360 del 1994 e n.  56 del 1995).
   5. - Si e' costituito nel giudizio la  societa'  "Montubo  s.r.l.",
 premettendo   di   aver   da   sempre  provveduto  direttamente  allo
 smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dall'opificio  industriale,
 e  che  il  versamento  dei  tributi  non dovuti era stato effettuato
 esclusivamente al fine di evitare l'esecuzione coattiva.
   In  ordine  alla  dedotta  questione  la  societa'  ripercorre   la
 falsariga  delle  argomentazioni  prospettate dal giudice rimettente,
 concludendo per la fondatezza della questione di legittimita'.
   6. - Si e' costituito, altresi', nel giudizio innanzi alla Corte il
 comune di Casalpusterlengo ponendo in linea  pregiudiziale  l'accento
 sulla  natura  della controversia dedotta all'esame del giudice a quo
 involgente    il     necessario     esperimento     dell'accertamento
 tecnico-amministrativo  al  fine di stabilire la qualita' dei rifiuti
 da trasportare e  smaltire,  nonche'  delle  conseguenti  e  connesse
 attivita' ed incombenti gravanti rispettivamente su colui che produce
 i rifiuti e sull'amministrazione.  Ne', secondo la prospettazione del
 comune,   i   termini   per  il  successivo  esperimento  dell'azione
 giudiziaria di cui all'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   n.   638   del   1972   sono   preclusivi   alla  tutela
 giurisdizionale, pur sempre garantita, tanto piu'  che  nel  caso  di
 specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, non
 vi  e' alcuna omologia con la disciplina prevista da norme in materia
 di "giurisdizione condizionata" gia' censurate dalla Corte.  Infatti,
 il fatto stesso che  nessuna  tariffa  e'  allegata  al  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  n. 638 del 1972 per quanto riguarda il
 trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, e',  ad  avviso  del  comune,
 sintomatico   della   necessaria   attivita'  valutativa,  frutto  di
 discrezionalita'    tecnica    rimessa    all'esclusiva    competenza
 dell'amministrazione,  che trascende la mera attivita' accertativa ed
 esecutiva,  giustificando   il   previo   esperimento   del   rimedio
 amministrativo.
   Pertanto  l'ente  locale  costituito ha concluso per l'infondatezza
 della questione, che comunque deve ritenersi circoscritta  alla  sola
 legittimita'  della  previsione  dei  termini per l'esperimento della
 tutela giurisdizionale.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Le  questioni  di  legittimita'  costituzionale   sottoposte
 all'esame  della  Corte  hanno  ad  oggetto  l'art.  20 del d.P.R. 26
 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di  somme  agli
 enti  indicati  nell'art.  14  della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in
 sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e  norme  per
 la  delegabilita'  delle  entrate),    nella  parte  in cui subordina
 l'accesso alla tutela giurisdizionale al preventivo  esperimento  dei
 rimedi   di   carattere   amministrativo,   prevedendo  che  l'azione
 giudiziaria possa essere promossa entro 90 giorni dalla notificazione
 della decisione del Ministro, oppure, in ogni caso,  dopo  180  dalla
 presentazione del ricorso al Ministro.
   Viene  denunciata  la  violazione  dell'art.  3 della Costituzione,
 essendo disciplinate in maniera differente, per effetto di  peculiari
 interventi  della  Corte,  fattispecie analoghe; inoltre si deduce la
 concorrente violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, sotto
 l'identico profilo che la disposizione comporta una compressione, per
 effetto  della  previsione  di  decadenza,  e  una  limitazione  alla
 proponibilita'   dell'azione  giudiziaria  ostacolandone  o  rendendo
 difficoltoso l'esercizio.
   Le due ordinanze prospettano questioni analoghe tali che i relativi
 giudizi possano essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia.
   2. - Preliminarmente deve essere rilevato che l'art. 71 del  d.lgs.
 31  dicembre  1992,  n.  546 (Disposizioni sul processo tributario in
 attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
 30 dicembre 1991, n. 413) ha  espressamente  abrogato  una  serie  di
 disposizioni, tra le quali la norma denunciata: l'art. 20 del decreto
 del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972.
   Tuttavia  l'effetto  abrogativo  decorre dalla data di insediamento
 delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1  aprile  1996
 in relazione all'art. 42 del decreto legislativo n. 545 del 1992), in
 logica   connessione  con  l'attribuzione  alla  giurisdizione  delle
 Commissioni  tributarie  delle  controversie  concernenti  i  tributi
 comunali  e  locali  (art.  2,  comma  1,  lettera  h),  del  decreto
 legislativo. n.  546 del 1992). Anzi e'  prevista  una  ultrattivita'
 delle  disposizioni abrogate con l'art. 71 perfino per i procedimenti
 contenziosi amministrativi pendenti avanti all'intendente di  finanza
 o  al  Ministro,  di  modo  che  in  assenza  di diversa disposizione
 transitoria,  l'abrogazione  anzidetta  non   puo'   influire   sulle
 questioni  proposte, in quanto il procedimento giurisdizionale avanti
 al giudice ordinario continua ad essere disciplinato, con riguardo ai
 termini e alle modalita', dalle norme sulla  giurisdizione  esistenti
 al  momento  della  domanda e quindi da quelle anteriormente previste
 (art. 20 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  638  del
 1972).
   3.   -  E'  infondata  la  dedotta  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione,  assumendosi,  ad   esclusivo   parametro   del   vizio
 denunciato,  precedenti  pronunce  rese da questa Corte in materia di
 giurisdizione condizionata.  Invero sul piano costituzionale il fatto
 che autonome disposizioni  di  analogo  contenuto  siano  state  gia'
 dichiarate  costituzionalmente illegittime, non puo', di per se', far
 ritenere esistente la violazione  del  principio  di  uguaglianza  da
 parte  di  altre norme di contenuto corrispondente vigenti in materia
 analoga.
   Cio' assume,  invece,  valore  di  precedente  della  Corte,  quale
 immediato   riscontro   giurisprudenziale   sulla  sussistenza  della
 violazione della medesima norma costituzionale, assunta  a  parametro
 nei precedenti giudizi.
   4.  -  Le  altre  questioni  sono  fondate  sotto  il profilo della
 violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.
   Infatti la norma denunciata comporta che la tutela  giurisdizionale
 del  contribuente,  nei  cui  confronti e' stato notificato avviso di
 accertamento per la tassa  raccolta  rifiuti  o  vi  sia  diniego  di
 rimborso  per  gli  stessi  tributi,  per  i  quali non era all'epoca
 ammesso ricorso alle commissioni  tributarie,  viene  subordinata  al
 previo esperimento del ricorso amministrativo.
   Questa  Corte,  investita  dell'esame di costituzionalita' di altre
 norme coeve, sempre nel settore tributario,  strutturate  in  maniera
 sostanzialmente  analoga alla presente (art. 12 del d.P.R. 26 ottobre
 1972, n. 641, tassa sulle concessioni governative; art. 39 del d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 640, imposta sugli spettacoli; art. 33 del d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 642, imposta di bollo; l'art.  4,  comma  8,  del
 d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge
 24   aprile   1989,   n.   144,   ICIAP),   ha  sempre  ritenuto  che
 l'assoggettamento  dell'azione  giudiziaria  all'onere   del   previo
 esperimento di rimedi amministrativi (in duplice grado all'intendente
 di   finanza  e  al  Ministro)  con  conseguente  differimento  della
 proponibilita' dell'azione a un certo termine decorrente  dalla  data
 di  presentazione  del  ricorso, e' legittimo solo se giustificato da
 esigenze di ordine generale o da superiori  finalita'  di  giustizia,
 non  ritenute  esistenti  nei  casi  considerati (sentenze n. 233 del
 1996; n. 56 del 1995; n. 360 del 1994; n. 406 del 1993, e da  ultimo,
 n. 81 del 1998).
   Ne'  nella  fattispecie  disciplinata  dall'art. 20 del decreto del
 Presidente della Repubblica n. 638 (si noti coevo e  omologo  con  le
 altre  norme  colpite  da  illegittimita'  costituzionale) sussistono
 esigenze di accertamenti tecnico-amministrativi, posto che si  tratta
 sempre  di  tributi  -  anche  se  locali  -, la cui imposizione deve
 trovare base in una legge,  che  fissa  il  presupposto  di  imposta,
 nonche'  l'ambito  soggettivo  ed  oggettivo  del tributo, riservando
 eventuali ed ulteriori specificazioni ad atti amministrativi generali
 ed a regolamenti, senza che residuino momenti di discrezionalita' nei
 confronti di singoli contribuenti.
   5. - La violazione del parametro costituzionale invocato (art.  24)
 risulta ulteriormente evidenziata quando, come nel caso  della  norma
 denunciata  in  questa sede, il ricorso amministrativo non ha effetto
 sospensivo della riscossione dell'imposta (sentenze n. 62 del 1998  e
 n.  81  del  1998),  essendo  la  sospensione,  su domanda di parte e
 subordinata alla sussistenza di gravi motivi (art. 20, quarto  comma,
 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972), rimessa
 alle   attribuzioni   discrezionali   dell'autorita'   amministrativa
 investita della decisione sul ricorso.
   6. - Di conseguenza, si impone la dichiarazione dell'illegittimita'
 costituzionale della norma denunciata nella parte in cui non  prevede
 l'esperibilita'   dell'azione   giudiziaria  anche  in  mancanza  del
 preventivo ricorso amministrativo.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,   dichiara   l'illegittimita'   costituzionale
 dell'art.    20  del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per
 l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9
 ottobre 1971, n.  825,  in  sostituzione  di  tributi,  contributi  e
 compartecipazioni  e norme per la delegabilita' delle entrate), nella
 parte in cui  non  prevede  l'esperibilita'  dell'azione  giudiziaria
 anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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