N. 137 SENTENZA 20 - 23 aprile 1998

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, regione e tra
 Stato e provincia autonoma.
 
 Impiego pubblico - Provincia autonoma di Trento e  regione  Trentino
 -Alto  Adige  -  Giustizia  amministrativa  -  Rideterminazione degli
 organici  -  Procedimento  -  Criteri  -  Riferimento  alla  costante
 giurisprudenza  della  Corte  in  materia  (v. sentenze nn. 237/1983,
 180/1980 e 212/1994) -  Esigenza  del  rispetto  delle  consultazioni
 obbligatorie  (v.  sentenze  nn.  95/1994,  182  e  121  del  1997) -
 Inammissibilita'  -  Non  spettanza  allo  Stato  -  Annullamento del
 d.P.C.M. 28 aprile 1997 limitatamente alla tabella A, quadro 3, nella
 parte concernente la dotazione organica del tribunale regionale.
 
(GU n.17 del 29-4-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,   prof. Carlo MEZZANOTTE,   avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido  NEPPI  MODONA,    prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei  giudizi  promossi  con ricorsi della provincia di Trento e della
 regione Trentino-Alto Adige notificati il 16 ed il  31  luglio  1997,
 depositati  in  cancelleria  il  19  luglio  ed il 6 agosto 1997, per
 conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto del  Presidente
 del  Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997 recante: "Rideterminazione
 delle  dotazioni  organiche  delle  qualifiche  dirigenziali,   delle
 qualifiche  funzionali  e dei profili professionali del personale del
 Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi  regionali  e  degli
 altri  organi di giustizia amministrativa", e iscritti ai nn. 39 e 45
 del registro conflitti 1997.
   Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1998 il giudice relatore
 Piero Alberto Capotosti;
   Udito l'avv.to Giandomenico Falcon per la provincia di Trento e per
 la regione Trentino-Alto Adige.
                           Ritenuto in fatto
   1. - La provincia autonoma di Trento  e  la  regione  Trentino-Alto
 Adige,   con  due  distinti  ricorsi,  di  contenuto  in  gran  parte
 coincidente, rispettivamente notificati il 16 ed il 31  luglio  1997,
 depositati  il  19  luglio  ed  il  6  agosto  1997,  hanno sollevato
 conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato,  in  riferimento
 al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997
 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del  28  giugno  1997  n.  149),
 recante  "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche
 dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali
 del personale del Consiglio di Stato,  dei  tribunali  amministrativi
 regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa".
   Le  ricorrenti  deducono  che  l'atto impugnato, nella parte in cui
 (tabella A, quadro 3) determina la dotazione organica  del  personale
 amministrativo  del  tribunale  regionale di giustizia amministrativa
 per il Trentino-Alto Adige, viola gli artt. 90 e 107  del  d.P.R.  31
 agosto  1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo  unico  delle leggi
 costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
 Adige), le norme di attuazione emanate con d.P.R. 6 aprile  1984,  n.
 426  (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per la regione
 Trentino-Alto   Adige   concernenti   l'istituzione   del   tribunale
 amministrativo  regionale  di  Trento  e  della  sezione  autonoma di
 Bolzano), nonche' "la legislazione ordinaria ricognitiva  del  quadro
 statutario,  ed in particolare l'art.  56 della legge 27 aprile 1982,
 n.  186"  (Ordinamento  della  giurisdizione  amministrativa  e   del
 personale  di  segreteria  ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei
 tribunali amministrativi regionali), ed  e'  invasivo  della  propria
 sfera di attribuzioni.
   La  regione deduce altresi' l'illegitimita' del decreto anche nella
 parte in cui determina la dotazione organica per la sezione  autonoma
 di Bolzano.
   2.  -  Le  ricorrenti  premettono  che  la  dotazione  organica del
 personale  amministrativo  del  tribunale  regionale   di   giustizia
 amministrativa  per  Trento  e  della  sezione autonoma di Bolzano e'
 stata fissata con le tabelle allegate al decreto del Presidente della
 Repubblica n.  426 del 1984, ossia con l'osservanza  della  procedura
 dettata  dall'art.  107 dello statuto di autonomia e dall'art. 90 del
 decreto del Presidente della Repubblica  n.  670  del  1972,  che  ha
 previsto  l'istituzione  nel  Trentino-Alto  Adige  di  detti  organi
 giurisdizionali  "secondo  l'ordinamento  che  verra'  stabilito   al
 riguardo".  Il decreto impugnato ha ridotto la dotazione organica del
 tribunale amministrativo di Trento da 24 a 14  unita'  e  ridisegnato
 l'articolazione   delle  qualifiche  anche  della  sezione  autonoma.
 L'atto, a loro avviso, e' illegittimo, in quanto e' stato adottato al
 di fuori della suindicata procedura, ed e' lesivo  dell'interesse  di
 entrambe,  dato  che  la  nuova dotazione non soddisfa le esigenze di
 inquadramento    del    personale    ed    influisce    negativamente
 sull'efficienza dei due organi.
   3. - L'inderogabilita' della procedura prevista dall'art. 107 dello
 statuto di autonomia, secondo le ricorrenti, si impone anzitutto, sul
 piano  della  competenza  delle  fonti, per il rilievo statutario del
 suindicato  organo  giurisdizionale,  contemplato  dall'art.  90  del
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 670 del 1972. Inoltre,
 consegue dalla circostanza che la materia, appunto perche'  e'  stata
 disciplinata  dalle  norme  di  attuazione,  puo'  essere  modificata
 esclusivamente attraverso il procedimento stabilito a detto fine.
   La variazione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri, ossia con un atto "unilateralmente concepito ed emanato" e'
 quindi lesiva delle proprie prerogative  statutarie  e  vizia  l'atto
 impugnato.   Il   procedimento   stabilito  dalle  norme  statutarie,
 proseguono le ricorrenti, neppure  e'  stato  innovato  dall'art.  6,
 comma  3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. L'art. 128 del d.P.R. 25
 novembre 1995, n. 580, prescrive, inoltre, che  le  variazioni  delle
 "piante  organiche  di  cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186" devono
 essere  disposte  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
 Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, d'intesa
 con  i Ministri del tesoro e della funzione pubblica. La legge n. 186
 del 1982, espressamente richiamata dal decreto del  Presidente  della
 Repubblica  n.  580 del 1995, dispone, pero', che "l'ordinamento e la
 disciplina degli organi di  giustizia  amministrativa  nella  regione
 Trentino-Alto  Adige sono regolati dal titolo IX del d.P.R. 31 agosto
 1972,  n.  670,  e  relative  norme  di  attuazione". La legislazione
 ordinaria ed i regolamenti statali confermano, quindi,  il  principio
 di  specialita' della condizione giuridica del tribunale regionale di
 giustizia amministrativa per  Trento  e  della  sezione  autonoma  di
 Bolzano.  D'altronde,  osservano  ancora  le  ricorrenti, le norme di
 attuazione  si  caratterizzano,  nel  sistema  delle  fonti,  per  lo
 speciale  procedimento  di  emanazione, che prevede la partecipazione
 della regione e delle province autonome, allo scopo di realizzare  le
 garanzie  statutarie,  sicche'  neppure possono costituire oggetto di
 "delegificazione".
   4. -  La  regione  eccepisce,  inoltre,  che  l'illegittimita'  del
 decreto,  nella parte concernente la sezione autonoma di Bolzano, non
 e' esclusa dalla clausola che prevede che, per essa, la  disposizione
 "assume  valore indicativo, per essere riassunta nel provvedimento da
 emanarsi in applicazione dell'art. 2 d.lgs 6 luglio 1993,  n.  291  e
 successive  modificazioni".  Siffatto  rinvio, a suo avviso, comunque
 non  tiene  conto  della  specialita'   dell'organo   giurisdizionale
 derivante  dalla  sua  collocazione statutaria, prevede il ricorso ad
 atti   delle   singole   amministrazioni   competenti,   pur   previa
 informazione  della  provincia  di Bolzano, e, quindi, stabilisce una
 procedura meno garantita di quella prevista per  le  modifiche  delle
 norme di attuazione dello statuto.
   Le  ricorrenti hanno, infine, concluso chiedendo, in via cautelare,
 la sospensione dell'atto  impugnato  e,  nel  merito,  che  la  Corte
 dichiari  che  non  spetta allo Stato definire unilateralmente, al di
 fuori delle procedure statutariamente previste, la dotazione organica
 del personale amministrativo del  tribunale  regionale  di  giustizia
 amministrativa  per  Trento  e  della  sezione autonoma di Bolzano ed
 annulli il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
 aprile 1997 in tale parte.
   5.  - Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si e' costituito
 in nessuno dei due giudizi.
                         Considerato in diritto
   1. - I conflitti di attribuzione promossi con due distinti  ricorsi
 dalla  provincia  autonoma  di  Trento  e dalla Regione Trentino-Alto
 Adige nei confronti dello Stato  hanno  ad  oggetto  il  decreto  del
 Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  del  28  aprile  1997,
 limitatamente alla tabella A, quadro 3, in  quanto,  incidendo  sulle
 dotazioni    organiche   del   tribunale   regionale   di   giustizia
 amministrativa della regione Trentino-Alto  Adige,  avrebbe  violato,
 sotto  vari  profili, gli artt.  90 e 107 dello statuto di autonomia,
 nonche' le norme di attuazione emanate con d.P.R. 6 aprile  1984,  n.
 426 e l'art. 56 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
   Secondo  le  ricorrenti,  infatti,  le  innovazioni alla previgente
 disciplina contenute  nella  tabella  A,  quadro  3  del  decreto  in
 questione menomerebbero la loro sfera costituzionale di attribuzioni,
 in  quanto  sia il tribunale regionale di giustizia amministrativa di
 Trento, sia la sezione autonoma di Bolzano sono previsti dall'art. 90
 dello statuto di autonomia e sono stati istituiti  con  il  d.P.R.  6
 aprile  1984,  n.  426 di attuazione statutaria, che ha espressamente
 disciplinato   la   relativa   dotazione   organica   del   personale
 amministrativo.  E  pertanto la modifica delle disposizioni di questo
 testo legislativo  sarebbe  illegittima,  in  quanto  adottata  senza
 seguire  l'apposito  procedimento  disciplinato  dall'art.  107 dello
 statuto   e,   per   di  piu',  mediante  una  fonte  gerarchicamente
 subordinata.
   La   regione   Trentino-Alto    Adige    sostiene    inoltre    che
 l'illegittimita'  del  decreto,  nella  parte  concernente la sezione
 autonoma di Bolzano, non sarebbe  esclusa  dalla  previsione  che  la
 nuova  dotazione  "assume  valore indicativo per essere riassunta nel
 provvedimento da emanarsi in applicazione dell'art. 2  del  d.lgs.  6
 luglio  1993,  n.  291", poiche' anche tale rinvio non terrebbe conto
 della  specialita'  della  situazione  statutaria  degli  organi   di
 giustizia   amministrativa  e  comunque  prevederebbe  una  procedura
 sicuramente meno garantista, per  l'autonomia  regionale,  di  quella
 stabilita dalle norme statutarie di attuazione.
   2.  -  I  due  ricorsi  riguardano,  sotto  profili in larga misura
 coincidenti, il medesimo atto, cosicche'  i  relativi  giudizi  vanno
 riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
   3.  -  Il  ricorso  della  provincia autonoma di Trento e' fondato;
 quello  della  regione  Trentino-Alto  Adige,  invece,  in  parte  e'
 fondato, in parte - come si dira' in seguito - e' inammissibile.
   I  suddetti  ricorsi  vanno  accolti  limitatamente alla tabella A,
 quadro  3  del  decreto  impugnato,   nella   parte   relativa   alla
 determinazione  della dotazione organica del personale amministrativo
 del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.
   E' da premettere che, secondo il costante orientamento della  Corte
 costituzionale,  la  competenza  conferita  ai decreti legislativi di
 attuazione statutaria ha carattere "riservato e separato" rispetto  a
 quella  esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (sentenze
 n. 237 del 1983 e n. 180 del 1980), con la conseguenza che "le  norme
 cosi'  prodotte  si  pongono con rango sicuramente non sottordinato a
 quello delle norme ordinarie e con possibilita' quindi  di  derogarvi
 nell'ambito  della  loro  specifica  competenza" (sentenza n. 212 del
 1984).  Altrettanto  fermo  e'   l'orientamento   di   questa   Corte
 nell'affermare  che,  in  caso di modifica di norme di attuazione, la
 lesione della competenza provinciale e  l'interesse  al  ricorso  non
 derivano  tanto  dal  contenuto della norma modificatrice, quanto dal
 modo  con  cui  la  norma  e'  stata  approvata  in  violazione   del
 procedimento  posto  a garanzia del ruolo e delle funzioni spettanti,
 ai sensi dell'art.   107 dello  statuto  speciale,  alla  commissione
 paritetica per le norme di attuazione (sentenza n. 95 del 1994).
   Le  norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
 Adige  non  possono  quindi  essere  modificate  se  non   da   fonti
 pariordinate  e osservando le procedure di consultazione obbligatoria
 prestabilite  dall'art.  107  dello  statuto  speciale,   in   quanto
 altrimenti si determinerebbe una menomazione delle attribuzioni delle
 province  autonome e della regione (tra le piu' recenti: sentenze nn.
 182 e 121 del 1997). Sulla base di questi principi giurisprudenziali,
 appare dunque evidente il vizio del decreto impugnato.
   L'art. 90 dello statuto speciale del 1972  stabilisce  infatti  che
 nel  Trentino-Alto  Adige  e'  istituito  un  tribunale  regionale di
 giustizia amministrativa, con una sezione autonoma per  la  provincia
 di Bolzano, "secondo l'ordinamento che verra' stabilito al riguardo".
 La  specialita' della disciplina di questi organi giurisdizionali, la
 quale peraltro era gia' contenuta nel testo originario dello  statuto
 (art. 78 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5), e' stata
 ribadita  anche  dalla  successiva legge 27 aprile 1982, n. 186, che,
 nel  dettare  le  norme generali dell'ordinamento della giurisdizione
 amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario,  all'art.
 56  espressamente stabilisce che "l'ordinamento e la disciplina degli
 organi di giustizia amministrativa nella regione Trentino-Alto  Adige
 sono  regolati  dal  titolo  IX  del  d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e
 relative norme di attuazione".
   Il d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, istitutivo del tribunale regionale
 di giustizia amministrativa di Trento e  della  sezione  autonoma  di
 Bolzano,   ha   dato   piena   applicazione  a  questo  principio  di
 specialita', in quanto le norme di attuazione in esso contenute hanno
 puntualmente  disciplinato  l'assetto  di  entrambi  gli  organi   di
 giustizia,  anche  per  quanto  riguarda il personale amministrativo,
 espressamente previsto dall'art. 12, che regolamenta sia le modalita'
 di istituzione delle segreterie, sia le relative dotazioni organiche,
 autonomamente e specificamente individuate rispetto a quelle di tutti
 gli altri organi di giustizia amministrativa delle altre regioni.
   Le predette disposizioni di attuazione -  che  sono  state  emanate
 previo  parere  delle  commissioni paritetiche previste dall'art. 107
 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972  -  hanno
 dunque  disciplinato,  con  norme  di  rango  primario, quell'assetto
 organizzativo  nell'esercizio  di   una   "competenza   riservata   e
 separata",  con  la  conseguenza che ogni successiva variazione della
 dotazione del personale  amministrativo  degli  organi  di  giustizia
 amministrativa del Trentino-Alto Adige deve essere posta in essere da
 una  fonte  pariordinata  e  osservando  le  particolari procedure di
 consultazione obbligatoria, a tal fine  previste  dallo  statuto.  In
 questo  senso,  d'altra  parte,  e'  significativo,  come  precedente
 specifico, il d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291 (Norme di attuazione dello
 statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto  Adige   concernenti
 modifiche  alle  tabelle  organiche  degli  uffici statali siti nella
 provincia di Bolzano), il quale si e'  conformato  a  questi  criteri
 sostanziali  e  formali  per  modificare  la  tabella  B del predetto
 decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984 relativa alla
 sezione autonoma di Bolzano.
   Ne', d'altra parte, si puo' ritenere che forme di "delegificazione"
 previste in generale in materia  di  organizzazione  e  funzionamento
 delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali
 amministrativi  regionali  possano  riguardare  anche  gli  organi di
 giustizia amministrativa della regione Trentino-Alto Adige, istituiti
 da una norma di livello costituzionale,  che  ha  riservato  la  loro
 attuazione  alla competenza di una fonte specifica e "separata" dalle
 altre.  E quindi il mancato rispetto del criterio della competenza  e
 del   connesso   modulo   procedimentale   arreca   una   menomazione
 all'attribuzione, di rilievo costituzionale, di  funzioni  consultive
 obbligatorie della regione e della provincia autonoma.
   Il  decreto  in questione, pertanto, adottato unilateralmente dallo
 Stato con una fonte di livello non primario e senza che  siano  state
 osservate  le apposite procedure previste dall'art. 107 dello statuto
 del Trentino-Alto Adige, va annullato  nella  tabella  A,  quadro  3,
 limitatamente  alla  dotazione  organica  del  tribunale regionale di
 giustizia amministrativa di Trento.
   4. - Il ricorso della regione Trentino-Alto Adige avverso lo stesso
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile  1997  e'
 invece  inammissibile,  per difetto di interesse, in riferimento alla
 stessa tabella A, nella parte concernente la dotazione  organica  del
 personale  amministrativo  della  sezione  autonoma  di  Bolzano.  Ed
 infatti il predetto decreto, nel determinare le  dotazioni  organiche
 del  personale  del  Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi
 regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa  di  primo
 grado,  stabilisce  espressamente,  in  calce  alla stessa tabella A,
 quadro 3, nella parte riguardante la sezione autonoma di Bolzano, che
 "tale  dotazione  organica  assume  valore  indicativo   per   essere
 riassunta   nel  provvedimento"  che  dovra'  essere  successivamente
 emanato, ai sensi dell'art. 2 del  decreto  legislativo  n.  291  del
 1993.  Tale  clausola e' del resto coerente con l'art. 1 dello stesso
 decreto,  il  quale  dispone  che  le  tabelle   ad   esso   allegate
 sostituiscono quelle che fissavano le precedenti piante organiche, ma
 tra  queste  tabelle  non  era  compresa  anche  quella relativa alla
 sezione autonoma di Bolzano.
   Non si puo' quindi, per queste  ragioni,  dubitare  che,  per  tale
 parte,  il  decreto  sia,  allo stato, del tutto carente di efficacia
 precettiva, esprimendo la relativa tabella solo un'opzione di massima
 per quella che, secondo gli  organi  centrali  di  governo,  potrebbe
 essere  la  futura dotazione della sezione autonoma di Bolzano. Dalla
 carenza di precettivita' consegue quindi  l'inidoneita'  dell'atto  a
 ledere  le attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente
 e l'inesistenza dell'interesse a ricorrere.
   Le domande cautelari formulate dalle ricorrenti risultano assorbite
 dalla presente decisione di merito.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile il ricorso per  conflitto
 di  attribuzione  sollevato  dalla  Regione  Trentino-Alto  Adige nei
 confronti del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  28
 aprile   1997   (Rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  delle
 qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali  e  dei  profili
 professionali  del  personale  del  Consiglio di Stato, dei tribunali
 amministrativi  regionali  e  degli   altri   organi   di   giustizia
 amministrativa),  limitatamente alla tabella A, quadro 3, nella parte
 concernente la dotazione organica della sezione autonoma  di  Bolzano
 del   tribunale   regionale   di   giustizia  amministrativa  per  il
 Trentino-Alto Adige;
   Dichiara che non spetta allo Stato  stabilire  unilateralmente  con
 decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, al di fuori delle
 procedure  statutariamente  previste,  la  dotazione  organica  delle
 qualifiche  dirigenziali,  delle  qualifiche funzionali e dei profili
 professionali del personale  del  tribunale  regionale  di  giustizia
 amministrativa  per il Trentino-Alto Adige e, di conseguenza, annulla
 il predetto decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
 aprile  1997,  limitatamente  alla  tabella  A, quadro 3, nella parte
 concernente la dotazione organica del tribunale regionale medesimo.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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