IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modifiche, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni
urgenti per l'esercizio delle attivita' radiotelevisive, e, in
particolare, l'art. 1, comma 28, del decreto-legge medesimo;
Visto il decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11
febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 della
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1997, recante, tra l'altro,
la disciplina dei contenuti, delle modalita' e dei termini delle
comunicazioni che gli operatori dei settori dell'editoria quotidiana
e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti ad
effettuare in via generale e sistematica allo stesso Garante per la
radiodiffusione e l'editoria;
Visto l'art. 1, comma 3, primo periodo, di tale decreto, che
prevede che la comunicazione da fornire inizialmente si riferisca ai
dati contabili del 31 dicembre 1995 ed ai dati anagrafici (ivi
compresi gli assetti partecipativi delle societa') del 28 febbraio
1997;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni destinata ad assumere le
competenze del Garante per la radiodiffiisione e l'editoria;
Visto l'art. 1, comma 1-bis del decretolegge 23 dicembre 1997, n.
455, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n.
29, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni
radiomobili, che ha differito al 31 marzo 1998 il termine di cui al
comma 45 dell'art. 1 del citato decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, come sostituito dal comma 23 dell'art. 3 della legge 31 luglio
1997, n. 249, relativo alle comunicazioni da rendere in sede di prima
applicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
Ritenuta, l'opportunita' di differire di conseguenza il termine di
scadenza anche per la comunicazione dei dati relativi agli esercizi
1996 e 1997 gia' stabilito nel 31 luglio 1998 nel citato decreto 11
febbraio 1997 e di consentire altresi' anche per tale comunicazione
l'utilizzo generalizzato, per i dati contabili, della modulistica
"serie ridotta", in attesa di una revisione complessiva del ripetuto
decreto correlata alla messa a regime delle competenze complessive
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Decreta:
Articolo unico
1. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'art. 1 del
decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio
1997 - per la comunicazione relativa sia ai dati del 31 dicembre 1996
(ed agli assetti partecipativi delle societa' alla data di
approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1996) sia ai dati
del 31 dicembre 1997 (ed agli assetti partecipativi delle societa'
alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1997) -
gia' fissato nel 31 luglio 1998, e' differito al 31 dicembre 1998.
2. La comunicazione di cui al precedente comma dovra' essere
direttamente inviata all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni. Il relativo obbligo si intende adempiuto con la
comunicazione eventualmente gia' effettuata presso l'ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
3. Sono tenuti alla comunicazione gli editori di giornali
quotidiani, periodici e riviste, gli editori delle agenzie di stampa,
le imprese concessionarie di pubblicita' per la stampa, compresi
quelli per i quali non sussiste obbligo di iscrizione nel registro
nazionale della stampa, la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, i soggetti che comunque esercitano, a qualsiasi
titolo, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attivita'
radiofonica e televisiva, compresi quelli per i quali non sussiste
obbligo di iscrizione nel registro nazionale delle imprese
radiotelevisive, i soggetti che ripetono programmi di emittenti
estere o della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
i consorzi tra emittenti radiotelevisive, le imprese produttrici e/o
distributrici di programmi radiotelevisivi, le imprese concessionarie
di pubblicita' per la radiotelevisione.
4. Ai fini dell'informativa di cui ai precedenti commi, relativa
agli esercizi 1996 e 1997, anche i soggetti indicati negli articoli
12, 13, 14 e 15 del decreto 11 febbraio 1997 possono utilizzare, per
i dati contabili, i modelli della serie "ridotta" quali specificati
nella sezione II del decreto medesimo.
5. Resta ferma ogni altra disposizione recata dal ripetuto decreto
11 febbraio 1997.
6. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 1998
p. Il Garante: Monaci