UFFICIO DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

DECRETO 24 aprile 1998 

  Modificazione  al  decreto del  Garante  per  la radiodiffusione  e
l'editoria 11 febbraio 1997 recante  disciplina delle modalita' e dei
termini, per l'anno  1998, delle comunicazioni che  gli operatori dei
settori  dell'editoria   quotidiana  e  periodica   e  dell'emittenza
radiotelevisiva  sono   tenuti  ad  effettuare  in   via  generale  e
sistematica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
(GU n.99 del 30-4-1998)

                             IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visto il  decreto-legge 23  ottobre 1996,  n. 545,  convertito, con
modifiche, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni
urgenti  per  l'esercizio  delle  attivita'  radiotelevisive,  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 28, del decreto-legge medesimo;
  Visto il decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11
febbraio  1997,  pubblicato nel  supplemento  ordinario  n. 38  della
Gazzetta Ufficiale n. 43 del  21 febbraio 1997, recante, tra l'altro,
la  disciplina dei  contenuti, delle  modalita' e  dei termini  delle
comunicazioni che gli operatori  dei settori dell'editoria quotidiana
e  periodica   e  dell'emittenza   radiotelevisiva  sono   tenuti  ad
effettuare in via  generale e sistematica allo stesso  Garante per la
radiodiffusione e l'editoria;
  Visto  l'art. 1,  comma  3,  primo periodo,  di  tale decreto,  che
prevede che la comunicazione da  fornire inizialmente si riferisca ai
dati  contabili del  31  dicembre  1995 ed  ai  dati anagrafici  (ivi
compresi gli  assetti partecipativi  delle societa') del  28 febbraio
1997;
  Vista la  legge 31 luglio  1997, n. 249,  istitutiva dell'Autorita'
per  le  garanzie  nelle   comunicazioni  destinata  ad  assumere  le
competenze del Garante per la radiodiffiisione e l'editoria;
  Visto l'art. 1,  comma 1-bis del decretolegge 23  dicembre 1997, n.
455, convertito, con modificazioni, nella  legge 27 febbraio 1998, n.
29,  recante disposizioni  urgenti  nel  settore delle  comunicazioni
radiomobili, che ha  differito al 31 marzo 1998 il  termine di cui al
comma 45  dell'art. 1  del citato decreto-legge  23 ottobre  1996, n.
545, come sostituito  dal comma 23 dell'art. 3 della  legge 31 luglio
1997, n. 249, relativo alle comunicazioni da rendere in sede di prima
applicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
  Ritenuta, l'opportunita' di differire  di conseguenza il termine di
scadenza anche per  la comunicazione dei dati  relativi agli esercizi
1996 e 1997  gia' stabilito nel 31 luglio 1998  nel citato decreto 11
febbraio 1997 e  di consentire altresi' anche  per tale comunicazione
l'utilizzo  generalizzato, per  i dati  contabili, della  modulistica
"serie ridotta", in attesa di  una revisione complessiva del ripetuto
decreto correlata  alla messa  a regime delle  competenze complessive
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Il termine  di cui al comma 3, secondo  periodo, dell'art. 1 del
decreto del Garante  per la radiodiffusione e  l'editoria 11 febbraio
1997 - per la comunicazione relativa sia ai dati del 31 dicembre 1996
(ed  agli   assetti  partecipativi   delle  societa'  alla   data  di
approvazione del  bilancio relativo  all'esercizio 1996) sia  ai dati
del 31  dicembre 1997 (ed  agli assetti partecipativi  delle societa'
alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1997) -
gia' fissato nel 31 luglio 1998, e' differito al 31 dicembre 1998.
  2.  La  comunicazione di  cui  al  precedente comma  dovra'  essere
direttamente   inviata   all'Autorita'    per   le   garanzie   nelle
comunicazioni.  Il  relativo  obbligo  si intende  adempiuto  con  la
comunicazione  eventualmente  gia'  effettuata presso  l'ufficio  del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
  3.  Sono   tenuti  alla  comunicazione  gli   editori  di  giornali
quotidiani, periodici e riviste, gli editori delle agenzie di stampa,
le  imprese concessionarie  di  pubblicita' per  la stampa,  compresi
quelli per  i quali non  sussiste obbligo di iscrizione  nel registro
nazionale  della  stampa,  la concessionaria  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo,  i soggetti  che  comunque  esercitano, a  qualsiasi
titolo,  in qualsiasi  forma  e con  qualsiasi tecnologia,  attivita'
radiofonica e  televisiva, compresi quelli  per i quali  non sussiste
obbligo   di  iscrizione   nel  registro   nazionale  delle   imprese
radiotelevisive,  i  soggetti  che ripetono  programmi  di  emittenti
estere o della concessionaria  del servizio pubblico radiotelevisivo,
i consorzi tra emittenti  radiotelevisive, le imprese produttrici e/o
distributrici di programmi radiotelevisivi, le imprese concessionarie
di pubblicita' per la radiotelevisione.
  4. Ai  fini dell'informativa di  cui ai precedenti  commi, relativa
agli esercizi 1996  e 1997, anche i soggetti  indicati negli articoli
12, 13, 14 e 15 del  decreto 11 febbraio 1997 possono utilizzare, per
i dati contabili,  i modelli della serie  "ridotta" quali specificati
nella sezione II del decreto medesimo.
  5. Resta ferma ogni altra  disposizione recata dal ripetuto decreto
11 febbraio 1997.
  6. Il  presente atto diviene  operativo con la  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 24 aprile 1998
                                                p. Il Garante: Monaci