MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 8 aprile 1998, n. 4 

  Dimissioni dei  consiglieri comunali  e provinciali  e scioglimento
dei relativi consigli.
(GU n.99 del 30-4-1998)
 
 Vigente al: 30-4-1998  
 

                                   Ai Prefetti della Repubblica
                                     e, per conoscenza:
                                    Al        presidente        della
                                  commissione    di     coordinamento
                                  della  Valle d'Aosta
                                   Al  commissario del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                   Al commissario del Governo per  la
                                  provincia di Trento
                                    Ai  commissari  del Governo nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                   Al commissario del  Governo  nella
                                  regione siciliana
                                   Al   rappresentante   dello  Stato
                                  nella regione Sardegna
                                    Al commissario del Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                   Al    presidente    della   giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
  La legge n.  127/1997 ha introdotto notevoli  e rilevanti modifiche
alla  legge  n.   142/1990  anche  in  merito   alle  dimissioni  dei
consiglieri comunali  e provinciali e allo  scioglimento dei relativi
consigli.
  Per rispondere in maniera organica  e coordinata ai diversi quesiti
posti si forniscono, di seguito, taluni chiarimenti.
  Il  testo dell'art.  31 della  legge n.  142/1990, come  modificato
dall'art. 5  della legge n.  127/1997, configura una nuova  e diversa
procedura in ordine alla presentazione  delle dimissioni da parte dei
consiglieri comunali e provinciali.
  In primo luogo, a differenza del precedente sistema, le dimissioni,
oltre ad  essere irrevocabili, sono immediatamente  efficaci e devono
essere  assunte  al  protocollo dell'ente  nell'ordine  temporale  di
presentazione.
  E' fatto obbligo al consiglio di procedere, entro e non oltre dieci
giorni,  alla  surroga  dei consiglieri  dimissionari,  con  separate
deliberazioni, seguendo  l'ordine di presentazione  delle dimissioni,
quale risulta dal protocollo.
  E'  stato chiesto,  in  taluni quesiti,  se  l'inutile decorso  del
termine  di dieci  giorni precluda  al consiglio  la possibilita'  di
procedere - successivamente -  alla surroga. Certamente, la soluzione
resta problematica,  nondimeno potrebbe ritenersi che  la surroga sia
comunque ammissibile,  non essendovi una preclusione  esplicita nella
disposizione   ed    essendo   intendimento   del    legislatore   la
reintegrazione  strutturale della  assemblea  elettiva. Per  evitare,
peraltro, che  l'attivita' del consiglio possa  ritenersi viziata per
irregolare composizione del collegio, appare senz'altro opportuno che
sia  posta ogni  cura affinche'  venga osservato  il termine  fissato
dalla legge.
  La  rinnovata  affermazione dell'irrevocabilita'  delle  dimissioni
ribadisce  il fine  del legislatore  di togliere  spazio a  qualsiasi
dilazione,  certo non  conciliabile con  le fondamentali  esigenze di
"buon  andamento"  della  pubblica  amministrazione  (art.  97  della
Costituzione), mentre la riconduzione dell'efficacia delle dimissioni
medesime al  momento della  loro assunzione al  protocollo dell'ente,
unitamente all'obbligo dell'organo elettivo di procedere, entro e non
oltre  il termine  di dieci  giorni, alla  ricostituzione del  plenum
assembleare  secondo  la  procedura  sopra  indicata,  impedisce  che
mediante ulteriori dimissioni "pilotate" possa essere tratto da parte
di diverse componenti consiliari un non codificato risultato politico
susseguente alla situazione venutasi a creare.
  Si  segnala,  altresi',  che  nella  formulazione  della  norma  in
commento si pone  come limite al principio  della surrogazione quello
dello scioglimento del consiglio.
  Infatti, nel testo novellato dell'art. 31, l'obbligo di surroga non
sussiste in concomitanza con la condizione istituzionale - dimissioni
contestuali o rese con atti separati contemporaneamente presentati al
protocollo dell'ente -  di riduzione degli eletti sotto  il limite di
depauperamento fissato dalla legge.
  Si ritiene  opportuno, per ogni utile  orientamento, fornire alcuni
chiarimenti.
  Il vigente  art. 39 prevede  due nuove ipotesi di  scioglimento del
consiglio comunale e provinciale, e precisamente:
  comma 2: cessazione dalla  carica per dimissioni contestuali ovvero
rese  con  atti  separati purche'  contemporaneamente  presentati  al
protocollo dell'ente, della  meta' piu' uno dei  membri assegnati non
computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
  comma 2-bis:  riduzione dell'organo assembleare  per impossibilita'
di surroga alla meta' dei componenti del consiglio.
  In relazione all'ipotesi  di cui al comma 2  sopracitato si ritiene
che  la contestualita'  vada intesa  come presentazione  nello stesso
contesto,   ossia  mediante   "uno   actu",   delle  dimissioni   dei
consiglieri.  In  tale  fattispecie i  consiglieri  sottoscrivono  le
proprie  dimissioni  apponendo -  collettivamente  -  la firma  sullo
stesso documento.
  Quanto  alla  contemporaneita'  delle   dimissioni  rese  con  atti
separati si ritiene  che - per realizzare l'effetto  dissolutorio - i
diversi  atti debbano  essere  presentati  all'ufficio di  protocollo
contemporaneamente.  In buona  sostanza  cio' che  ha  rilievo e'  la
contemporaneita' della presentazione,  della quale la protocollazione
rappresenta il momento della constatazione formale.
  La conseguenza e' che dalle  citate dimissioni, una volta pervenute
all'ufficio e protocollate, si producono gli effetti qualificati come
irreversibili dal legislatore.
  In ordine  alla ipotesi  di cui  al comma  2-bis, invece,  la legge
prevede lo  scioglimento del  consiglio qualora  lo stesso  non possa
essere ricostituito per impossibilita' della surroga ed il numero dei
suoi componenti si sia ridotto alla meta'.
  Sul punto si ritiene - per i  motivi che si vedranno appresso - che
nel computo  dei componenti del  consiglio vada conteggiato  anche il
sindaco.
  Conseguentemente,   in   sede   di   applicazione   pratica   della
disposizione,  si  deve ritenere  che  non  si debba  procedere  allo
scioglimento quando rimangano in carica, dopo le dimissioni, la meta'
dei consiglieri comunali oltre il sindaco.
  A tale conclusione  si giunge in primo luogo  in considerazione del
diverso dato testuale  che emerge dai citati commi 2  e 2-bis, ove il
primo,  esplicitamente, esclude  dal conteggio  il sindaco  mentre il
secondo si riferisce solo ai componenti del consiglio.
  Inoltre non si deve trascurare  che in virtu' della interpretazione
letterale va attribuito  alle disposizioni il senso  fatto palese dal
significato   delle   parole   secondo    la   loro   connessione   e
dall'intenzione   del  legislatore.   E,  conseguentemente,   ove  il
legislatore avesse ritenuto di escludere da tale conteggio il sindaco
avrebbe formulato la norma in modo espresso come al sopracitato comma
2.
  Il sindaco, peraltro, alla luce di quanto esplicitamente dispongono
l'art. 1  e l'art. 16 della  legge n. 81/1993 sulla  elezione diretta
del  sindaco, e'  da ritenersi  a  tutti gli  effetti componente  del
consiglio comunale cosi'  come tra l'altro e'  stato confermato dalla
Corte costituzionale con  la sentenza n. 44 del  10-20 febbraio 1997.
Si  ritiene quindi  che la  "ratio" ispiratrice  del comma  2-bis sia
quella di prendere  atto di un dato oggettivo, quale  e' quello della
riduzione del  consiglio comunale alla  meta' dei suoi  componenti, a
causa  delle  impossibilita' della  surroga  dei  consiglieri che  ne
impedisce la funzionalita'.
  Diversa invece e'  la logica della fattispecie  di scioglimento per
dimissioni  che  sottintende  una  scelta  politica  dei  consiglieri
dimissionari; ed  e' a garanzia  della effettiva sussistenza  di tale
scelta che la legge indica  il requisito della contestualita' e della
contemporaneita'  della presentazione,  all'evidente fine  di evitare
che  diverse dimissioni  possano raggiungere  il quorum  dissolutorio
senza una  corrispondente volonta' politica  da parte del  numero dei
consiglieri previsto dalla legge.
  Si  pregano  le  SS.LL.  di comunicare  agli  enti  interessati  il
contenuto della presente circolare.
                                             Il direttore generale
                                          dell'amministrazione civile
                                                     Gelati