Ai Prefetti della Repubblica
e, per conoscenza:
Al presidente della
commissione di coordinamento
della Valle d'Aosta
Al commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al commissario del Governo per la
provincia di Trento
Ai commissari del Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al commissario del Governo nella
regione siciliana
Al rappresentante dello Stato
nella regione Sardegna
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
La legge n. 127/1997 ha introdotto notevoli e rilevanti modifiche
alla legge n. 142/1990 anche in merito alle dimissioni dei
consiglieri comunali e provinciali e allo scioglimento dei relativi
consigli.
Per rispondere in maniera organica e coordinata ai diversi quesiti
posti si forniscono, di seguito, taluni chiarimenti.
Il testo dell'art. 31 della legge n. 142/1990, come modificato
dall'art. 5 della legge n. 127/1997, configura una nuova e diversa
procedura in ordine alla presentazione delle dimissioni da parte dei
consiglieri comunali e provinciali.
In primo luogo, a differenza del precedente sistema, le dimissioni,
oltre ad essere irrevocabili, sono immediatamente efficaci e devono
essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di
presentazione.
E' fatto obbligo al consiglio di procedere, entro e non oltre dieci
giorni, alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni,
quale risulta dal protocollo.
E' stato chiesto, in taluni quesiti, se l'inutile decorso del
termine di dieci giorni precluda al consiglio la possibilita' di
procedere - successivamente - alla surroga. Certamente, la soluzione
resta problematica, nondimeno potrebbe ritenersi che la surroga sia
comunque ammissibile, non essendovi una preclusione esplicita nella
disposizione ed essendo intendimento del legislatore la
reintegrazione strutturale della assemblea elettiva. Per evitare,
peraltro, che l'attivita' del consiglio possa ritenersi viziata per
irregolare composizione del collegio, appare senz'altro opportuno che
sia posta ogni cura affinche' venga osservato il termine fissato
dalla legge.
La rinnovata affermazione dell'irrevocabilita' delle dimissioni
ribadisce il fine del legislatore di togliere spazio a qualsiasi
dilazione, certo non conciliabile con le fondamentali esigenze di
"buon andamento" della pubblica amministrazione (art. 97 della
Costituzione), mentre la riconduzione dell'efficacia delle dimissioni
medesime al momento della loro assunzione al protocollo dell'ente,
unitamente all'obbligo dell'organo elettivo di procedere, entro e non
oltre il termine di dieci giorni, alla ricostituzione del plenum
assembleare secondo la procedura sopra indicata, impedisce che
mediante ulteriori dimissioni "pilotate" possa essere tratto da parte
di diverse componenti consiliari un non codificato risultato politico
susseguente alla situazione venutasi a creare.
Si segnala, altresi', che nella formulazione della norma in
commento si pone come limite al principio della surrogazione quello
dello scioglimento del consiglio.
Infatti, nel testo novellato dell'art. 31, l'obbligo di surroga non
sussiste in concomitanza con la condizione istituzionale - dimissioni
contestuali o rese con atti separati contemporaneamente presentati al
protocollo dell'ente - di riduzione degli eletti sotto il limite di
depauperamento fissato dalla legge.
Si ritiene opportuno, per ogni utile orientamento, fornire alcuni
chiarimenti.
Il vigente art. 39 prevede due nuove ipotesi di scioglimento del
consiglio comunale e provinciale, e precisamente:
comma 2: cessazione dalla carica per dimissioni contestuali ovvero
rese con atti separati purche' contemporaneamente presentati al
protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati non
computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
comma 2-bis: riduzione dell'organo assembleare per impossibilita'
di surroga alla meta' dei componenti del consiglio.
In relazione all'ipotesi di cui al comma 2 sopracitato si ritiene
che la contestualita' vada intesa come presentazione nello stesso
contesto, ossia mediante "uno actu", delle dimissioni dei
consiglieri. In tale fattispecie i consiglieri sottoscrivono le
proprie dimissioni apponendo - collettivamente - la firma sullo
stesso documento.
Quanto alla contemporaneita' delle dimissioni rese con atti
separati si ritiene che - per realizzare l'effetto dissolutorio - i
diversi atti debbano essere presentati all'ufficio di protocollo
contemporaneamente. In buona sostanza cio' che ha rilievo e' la
contemporaneita' della presentazione, della quale la protocollazione
rappresenta il momento della constatazione formale.
La conseguenza e' che dalle citate dimissioni, una volta pervenute
all'ufficio e protocollate, si producono gli effetti qualificati come
irreversibili dal legislatore.
In ordine alla ipotesi di cui al comma 2-bis, invece, la legge
prevede lo scioglimento del consiglio qualora lo stesso non possa
essere ricostituito per impossibilita' della surroga ed il numero dei
suoi componenti si sia ridotto alla meta'.
Sul punto si ritiene - per i motivi che si vedranno appresso - che
nel computo dei componenti del consiglio vada conteggiato anche il
sindaco.
Conseguentemente, in sede di applicazione pratica della
disposizione, si deve ritenere che non si debba procedere allo
scioglimento quando rimangano in carica, dopo le dimissioni, la meta'
dei consiglieri comunali oltre il sindaco.
A tale conclusione si giunge in primo luogo in considerazione del
diverso dato testuale che emerge dai citati commi 2 e 2-bis, ove il
primo, esplicitamente, esclude dal conteggio il sindaco mentre il
secondo si riferisce solo ai componenti del consiglio.
Inoltre non si deve trascurare che in virtu' della interpretazione
letterale va attribuito alle disposizioni il senso fatto palese dal
significato delle parole secondo la loro connessione e
dall'intenzione del legislatore. E, conseguentemente, ove il
legislatore avesse ritenuto di escludere da tale conteggio il sindaco
avrebbe formulato la norma in modo espresso come al sopracitato comma
2.
Il sindaco, peraltro, alla luce di quanto esplicitamente dispongono
l'art. 1 e l'art. 16 della legge n. 81/1993 sulla elezione diretta
del sindaco, e' da ritenersi a tutti gli effetti componente del
consiglio comunale cosi' come tra l'altro e' stato confermato dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 44 del 10-20 febbraio 1997.
Si ritiene quindi che la "ratio" ispiratrice del comma 2-bis sia
quella di prendere atto di un dato oggettivo, quale e' quello della
riduzione del consiglio comunale alla meta' dei suoi componenti, a
causa delle impossibilita' della surroga dei consiglieri che ne
impedisce la funzionalita'.
Diversa invece e' la logica della fattispecie di scioglimento per
dimissioni che sottintende una scelta politica dei consiglieri
dimissionari; ed e' a garanzia della effettiva sussistenza di tale
scelta che la legge indica il requisito della contestualita' e della
contemporaneita' della presentazione, all'evidente fine di evitare
che diverse dimissioni possano raggiungere il quorum dissolutorio
senza una corrispondente volonta' politica da parte del numero dei
consiglieri previsto dalla legge.
Si pregano le SS.LL. di comunicare agli enti interessati il
contenuto della presente circolare.
Il direttore generale
dell'amministrazione civile
Gelati