MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 aprile 1998 

  Concessione alla Industria della poltrona Pizzetti S.r.l., in Roma,
dei benefici  previsti dall'art.  19, quarto  comma, del  decreto del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali, relativamente ai
ruoli delle imposte dirette per gli anni 1985 e 1987.
(GU n.99 del 30-4-1998)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del Servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera O a) della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista l'istanza prodotta  in data 11 dicembre 1997 con  la quale la
societa' Industria della poltrona Pizzetti  S.r.l., con sede in Roma,
ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art.
19,  quarto comma,  del decreto  del Presidente  della Repubblica  29
settembre  1973, n.  602,  per  il pagamento  del  carico di  imposte
dirette  dovuto in  base a  dichiarazione afferente  gli anni  1985 e
1987,  iscritti  nei ruoli  posti  in  riscossione alle  scadenze  di
febbraio  1991  e  aprile  1993  per il  complessivo  importo  di  L.
477.874.200    adducendo   di    trovarsi,   allo    stato   attuale,
nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter
adempiere   l'obbligazione  tributaria   previo  accoglimento   delle
avanzate richieste;
  Considerato che la direzione regionale  delle entrate per il Lazio,
tenuto  anche  conto  dell'avviso   espresso  dagli  organi  all'uopo
interpellati, ha  manifestato parere favorevole alla  concessione del
richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e
mantenere   il  proseguimento   delle   attivita'  produttive   della
menzionata societa';
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente,  con ripercussioni negative  anche sull'occupazione
dei propri dipendenti;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973,  che, per  carichi di  imposte dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuti  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il proseguo delle attivita' produttive;
                              Decreta:
  E'  accolta  l'istanza  prodotta  dalla  societa'  Industria  della
poltrona Pizzetti  S.r.l., tendente  ad ottenere i  benefici previsti
dall'art.  19,  quarto  comma,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  Il  complessivo   carico  tributario   di  L.   477.874.200  dovuto
dall'Industria   della   poltrona   Pizzetti   S.r.l.   deve   essere
rideterminato dalla sezione staccata di Roma calcolando sul debito di
imposta  gli  interessi sostitutivi  nella  misura  del 9%  annuo,  a
decorrere   dal  giorno   successivo  al   termine  fissato   per  la
presentazione  della  dichiarazione  annuale  e  fino  alla  data  di
scadenza  della prima  o unica  rata del  ruolo; conseguentemente  le
irrogate sanzioni  (soprattasse e pene pecuniarie)  rimangono sospese
fino  all'esatto e  puntuale adempimento  di quanto  disposto con  il
presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento
di sgravio.
  Il carico  cosi' come rideterminato, che  tiene conto dell'imposta,
degli interessi  per ritardata iscrizione  a ruolo e  degli interessi
sostitutivi del  9% annuo,  e' ripartito in  dodici rate  a decorrere
dalla scadenza di aprile 1998.
  Nel  provvedimento  di  esecuzione va  riportato  l'intero  importo
dovuto,  e  sullo stesso  calcolato  l'ammontare  degli interessi  di
prolungata  rateazione   ai  sensi  dell'art.  21   del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602; la  citata
sezione staccata  provvedera', altresi',  a tutti gli  adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda  istante;  tale  garanzia   va  intestata  alla  sezione
staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.
  In via  cautelare, il  concessionario manterra' in  vita, ancorche'
sospesi,  gli  eventuali atti  esecutivi  posti  in essere  sui  beni
strumentali ed immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara'  revocata, con decreto del  direttore generale
del Dipartimento delle  entrate, ove vengano a  cessare i presupposti
in base ai  quali e' stata concessa ovvero  ove sopravvengano fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventuale  quotaparte di  interesse  al  9%, nel  frattempo
versata dalla  societa', con il  ricalcolo degli interessi di  cui al
citato art. 21  rapportati al periodo di  effettivo godimento, verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza  ovvero della revoca, mentre  la quotaparte garantita
da polizza  fideiussoria verra' incamerata dall'erario  quale acconto
del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 aprile 1998
                                                   Il Ministro: Visco