Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.101 del 4-5-1998)
IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1996; Vista la successiva modifica all'art. 12, comm a 1, del testo dello statuto d'Ateneo emanata con decreto rettorale n. 9361 del 25 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 158 del 9 luglio 1997; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello statuto, il senato accademico e il consiglio di amministrazione hanno deliberato, nella seduta congiunta del 21 ottobre 1997, la modifica degli articoli 9, 12, 15, 16, 23 e 29 dello statuto stesso; Considerato che la suddetta modifica e' stata inviata, con rettorale n. 12150 del 5 novembre 1997 al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per i controlli di competenza; Considerato che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con nota n. 3165 del 19 gennaio 1998 pervenuta il 9 aprile 1998, non ha formulato osservazioni al riguardo; Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto in questione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia e' modificato come segue: l'art. 9 viene integrato con il seguente comma 7: 7. Il rettore e il prorettore vicario fruiscono di una indennita' di carica la cui misura e' determinata dal consiglio di amministrazione"; l'art. 12 viene integrato con il seguente comma 4: "4. I componenti del collegio dei revisori dei conti fruiscono di una indennita' di carica la cui misura e' determinata dal consiglio di amministrazione"; l'art. 15 viene integrato con il seguente comma 4: "4. Il difensore degli studenti fruisce di una indennita' di carica la cui misura e' determinata dal consiglio di amministrazione"; l'art. 16 viene integrato con il seguente comma 4: "4. Il garante fruisce di una indennita' di carica la cui misura e' determinata dal consiglio di amministrazione"; l'art. 23 viene integrato con il seguente comma 7 con il conseguente slittamento numerico del comma successivo: "7. Il preside fruisce di una indennita' di carica la cui misura e' determinata dal consiglio di amministrazione, qualora non si avvalga della limitazione dell'attivita' didattica ex art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980"; l'art. 29 a completamento del comma 3 e' integrato dalla seguente perifrasi: "Il direttore fruisce di una indennita' di carica la cui misura e' determinata dal consiglio di amministrazione, qualora non si avvalga della limitazione dell'attivita' didattica ex art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980". Viterbo, 10 aprile 1998 Il rettore: Scarascia Mugnozza