Bevande di provenienza comunitaria caratterizzate da elevati tenori di caffeina e di taurina.(GU n.101 del 4-5-1998)
Vigente al: 4-5-1998
Agli assessorati alla sanita' delle regioni e province autonome Agli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari Agli uffici di sanita' marittima ed aerea Al Ministero degli affari esteri - D.G.A.E. All'Istituto commercio estero Al Nas All'A.I.I.P.A. All'Assobibe Alla Pro.Sa.Na. All'AFI Alla F.I.P.E. Alla Federalimentare Alla Confesercenti Alla Confcommercio Agli enti ed operatori interessati In merito alla commercializzazione in Italia di bevande di provenienza comunitaria, caratterizzate da elevati tenori di caffeina (320 mg/l) e taurina (4g/l), si precisa quanto di seguito. La problematica connessa al loro consumo e' stata recentemente esaminata dal Consiglio superiore di sanita', alla luce dei dati scientifici e sanitari attualmente disponibili e in considerazione delle iniziative adottate in proposito dai servizi giuridici della Commissione dell'Unione europea. Tali servizi infatti, a seguito del divieto di commercializzazione in Italia - legato anche al tenore di caffeina, di gran lunga superiore al massimo finora consentito nelle bevande analcoliche, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 - hanno avviato una procedura di infrazione, contestando al Governo italiano il mancato rispetto dell'articolo 30 del Trattato di Roma, con ostacolo alla libera commercializzazione delle merci in ambito comunitario. Sulla base del recente parere espresso dal citato Consiglio, si ritiene che le bevande in questione, con tenore di caffeina pari a 320 mg/l e di taurina pari a 4g/l, non offrano, allo stato attuale delle conoscenze, motivi fondati di preoccupazione per la salute pubblica. D'altro canto, in considerazione del contenuto in caffeina, e' particolarmente necessaria una informazione corretta e adeguata del consumatore attraverso diciture ed avvertenze in etichetta. E' opportuno che siano individuati possibili soggetti a rischio (bambini, gestanti, nutrici e soggetti particolarmente sensibili) e ne sia suggerito un consumo moderato, in relazione ad eventuali contemporanee assunzioni di caffeina da altre fonti. Non possono essere riportate in etichetta affermazioni sugli effetti vantaggiosi delle bevande stesse, che, allo stato attuale delle conoscenze, non risultano adeguatamente documentati. Fra le avvertenze e' opportuno inserire anche il consiglio di evitare la simultanea esposizione ad alcool e tabacco. Si rappresenta infine che la tipologia delle bevande considerate puo' ricadere in ambiti normativi diversi, in funzione della eventuale integrazione delle stesse con vitamine o con altre sostanze. In tal caso, per l'immissione in commercio si applica la procedura di notifica dell'etichetta prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, come ribadito dalla circolare n. 8 del 16 aprile 1996 (alimenti addizionati di vitamine e/o minerali e integratori (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996). La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: Bindi