MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 3 aprile 1998, n. 5 

  Bevande di provenienza comunitaria caratterizzate da elevati tenori
di caffeina e di taurina.
(GU n.101 del 4-5-1998)
 
 Vigente al: 4-5-1998  
 

                                  Agli assessorati alla sanita' delle
                                  regioni e province autonome
                                  Agli   uffici  veterinari  per  gli
                                  adempimenti comunitari
                                  Agli uffici di sanita' marittima ed
                                  aerea
                                  Al Ministero degli affari esteri  -
                                  D.G.A.E.
                                  All'Istituto commercio estero
                                  Al Nas
                                  All'A.I.I.P.A.
                                  All'Assobibe
                                  Alla Pro.Sa.Na.
                                  All'AFI
                                  Alla F.I.P.E.
                                  Alla Federalimentare
                                  Alla Confesercenti
                                  Alla Confcommercio
                                  Agli enti ed operatori interessati
  In  merito  alla  commercializzazione   in  Italia  di  bevande  di
provenienza comunitaria, caratterizzate da elevati tenori di caffeina
(320 mg/l) e taurina (4g/l), si precisa quanto di seguito.
  La  problematica connessa  al  loro consumo  e' stata  recentemente
esaminata  dal Consiglio  superiore di  sanita', alla  luce dei  dati
scientifici e  sanitari attualmente  disponibili e  in considerazione
delle iniziative  adottate in  proposito dai servizi  giuridici della
Commissione dell'Unione europea.
  Tali servizi infatti, a  seguito del divieto di commercializzazione
in  Italia -  legato  anche  al tenore  di  caffeina,  di gran  lunga
superiore al massimo finora  consentito nelle bevande analcoliche, ai
sensi dell'art.  15 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 19
maggio  1958, n.  719 -  hanno avviato  una procedura  di infrazione,
contestando al Governo italiano  il mancato rispetto dell'articolo 30
del Trattato  di Roma,  con ostacolo alla  libera commercializzazione
delle merci in ambito comunitario.
  Sulla base  del recente  parere espresso  dal citato  Consiglio, si
ritiene che  le bevande in questione,  con tenore di caffeina  pari a
320 mg/l  e di taurina pari  a 4g/l, non offrano,  allo stato attuale
delle  conoscenze, motivi  fondati  di preoccupazione  per la  salute
pubblica.
  D'altro  canto, in  considerazione  del contenuto  in caffeina,  e'
particolarmente necessaria  una informazione corretta e  adeguata del
consumatore  attraverso  diciture  ed  avvertenze  in  etichetta.  E'
opportuno  che   siano  individuati  possibili  soggetti   a  rischio
(bambini, gestanti,  nutrici e soggetti particolarmente  sensibili) e
ne  sia suggerito  un  consumo moderato,  in  relazione ad  eventuali
contemporanee assunzioni di caffeina da altre fonti.
  Non  possono  essere  riportate  in  etichetta  affermazioni  sugli
effetti  vantaggiosi delle  bevande stesse,  che, allo  stato attuale
delle conoscenze, non risultano adeguatamente documentati.
  Fra  le avvertenze  e'  opportuno inserire  anche  il consiglio  di
evitare la simultanea esposizione ad alcool e tabacco.
  Si rappresenta  infine che  la tipologia delle  bevande considerate
puo'  ricadere  in  ambiti   normativi  diversi,  in  funzione  della
eventuale  integrazione  delle  stesse   con  vitamine  o  con  altre
sostanze. In  tal caso, per  l'immissione in commercio si  applica la
procedura di notifica dell'etichetta prevista dall'art. 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, come ribadito dalla circolare n.
8 del 16 aprile 1996 (alimenti addizionati di vitamine e/o minerali e
integratori (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996).
  La  presente circolare  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                   Il Ministro: Bindi