MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 aprile 1998 

  Proroga  del  termine  per  la  ripresentazione  delle  domande  di
concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992,
n. 215.
(GU n.101 del 4-5-1998)

                     IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge  25 febbraio  1 992,  n. 215,  azioni positive  per
l'imprenditoria femminile;
  Visto  il  decreto  n.  706   del  5  dicembre  1996  del  Ministro
dell'industria, del commercio  e dell'artigianato,emanato di concerto
con  il Ministro  del tesoro,  con il  quale sono  state definite  le
modalita' per  la concessione delle  agevolazioni di cui  alla citata
legge n. 215/1992;
  Visto in  particolare l'art.  5, comma 9,  del predetto  decreto n.
706/1996, che prevede che  il Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  dopo  aver  provveduto  all'approvazione  delle
domande, ne da' comunicazione alle imprese;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato del 23 dicembre 1997 con il quale, in relazione alle
domande  presentate  entro  il  31   luglio  1997  e  risultanti  non
ammissibili   ovvero   non   finanziabili   per   esaurimento   delle
disponibilita'  finanziarie, e'  stata consentita,  al fine  di poter
concorrere  all'assegnazione  dei  fondi  previsti per  il  1998,  la
ripresentazione   nella   fase   successiva  alla   definizione   del
procedimento da  parte del Ministero dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  e,  quindi,  entro  il  sessantesimo  giorno  dalla
pubblicazione  del decreto  di approvazione  delle graduatorie  delle
domande ammissibili;
  Considerato  che   il  decreto   di  approvazione   delle  predette
graduatorie, emanato in data 19 febbraio 1998, e' stato pubblicato in
data 6  marzo 1998 e che  pertanto il termine per  la ripresentazione
scade il 5 maggio 1998;
  Considerato   che   le   formali   comunicazioni   dell'esito   del
procedimento,  inviate   ai  singoli  interessati  a   seguito  della
pubblicazione delle  graduatorie, non perverranno in  tempo utile per
consentire  una corretta  ripresentazione  della domanda  entro il  5
maggio 1998;
  Ritenuta  pertanto l'opportunita'  di  consentire  una proroga  del
citato termine di ripresentazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  termine per  la  ripresentazione delle  domande di  concessione
delle agevolazioni  ai sensi  della legge 25  febbraio 1992,  n. 215,
previsto  dall'art. 1  del decreto  del Ministro  dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato  del 23  dicembre 1997  e fissato  al 5
maggio 1998, e' prorogato al 30 maggio 1998.
  Il  presente decreto  sara'  pubblicato nella  Gazzetta Uffic  iale
della Repubb1icana.
   Roma, 30 aprile 1998
                                                 Il Ministro: Bersani