Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione(GU n.103 del 6-5-1998)
Con decreto ministeriale n. 24271 del 23 marzo 1998 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 28 febbraio 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Tonnarella di Termini Imerese (Palermo). Imprese impegnate nei lavori di potenziamento ed adeguamento ambientale dei gruppi MW centrale Enel di Termini Imerese. Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura previstadall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 28 febbraio 1997 al 27 agosto 1997. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 28 agosto 1997 al 27 febbraio 1998. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 28 febbraio 1998 al 27 agosto 1998. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 28 agosto 1998 al 27 febbraio 1999. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 28 febbraio 1999 al 27 maggio 1999 (limite massimo). Con decreto ministeriale n. 24272 del 23 marzo 1998 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 luglio 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Lesina (Foggia). Imprese impegnate nei lavori di completamento del raddoppio della linea ferroviaria Ancona-Bari, tratto Chieti-S. Severo. Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 31 luglio 1997 al 30 gennaio 1998. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 31 gennaio 1998 al 30 luglio 1998. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 31 luglio 1998 al 30 gennaio 1999. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 31 gennaio 1999 al 30 luglio 1999. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 31 luglio 1999 al 30 ottobre 1999 (limite massimo). Con decreto ministeriale n. 24273 del 23 marzo 1998 e' accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 settembre 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Sciacca (Agrigento). Imprese impegnate nella costruzione della nuova sede dell'ospedale civile di Sciacca, primo, secondo e terzo stralcio. Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, e' autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attivita' di cui sopra, per il periodo dal 30 settembre 1996 al 29 marzo 1997. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato dal 30 marzo 1997 al 29 settembre 1997. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 30 settembre 1997 al 29 marzo 1998. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 30 marzo 1998 al 29 settembre 1998. Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' ulteriormente prorogato dal 30 settembre 1998 al 29 dicembre 1999 (limite massimo).