MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

  Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione
(GU n.103 del 6-5-1998)

  Con decreto ministeriale n. 24271 del 23 marzo 1998 e' accertata la
sussistenza  dello  stato  di  grave crisi  dell'occupazione  per  un
periodo  massimo  di 27  mesi,  a  decorrere  dal 28  febbraio  1997,
nell'area  sottoindicata in  conseguenza  del previsto  completamento
degli  impianti  industriali  o   delle  opere  pubbliche  di  grandi
dimensioni  di seguito  elencati: area  del comune  di Tonnarella  di
Termini   Imerese  (Palermo).   Imprese  impegnate   nei  lavori   di
potenziamento ed  adeguamento ambientale dei gruppi  MW centrale Enel
di Termini Imerese.
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito dell'accertamento  di cui  sopra e  tenendo conto  della
decorrenza  iniziale  della crisi  ivi  indicata,  e' autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura previstadall'art.  7 della  legge 23 luglio  1991, n.  223, in
favore dei lavoratori edili licenziati  dalle imprese edili ed affini
impegnate  nelle  attivita' di  cui  sopra,  per  il periodo  dal  28
febbraio 1997 al 27 agosto 1997.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 28 agosto 1997 al 27 febbraio 1998.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 28 febbraio 1998 al 27 agosto 1998.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 28 agosto 1998 al 27 febbraio 1999.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente  prorogato  dal 28  febbraio  1999  al 27  maggio  1999
(limite massimo).
  Con decreto ministeriale n. 24272 del 23 marzo 1998 e' accertata la
sussistenza  dello  stato  di  grave crisi  dell'occupazione  per  un
periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 31 luglio 1997, nell'area
sottoindicata  in   conseguenza  del  previsto   completamento  degli
impianti industriali o delle opere  pubbliche di grandi dimensioni di
seguito  elencati:  area  del  comune  di  Lesina  (Foggia).  Imprese
impegnate  nei  lavori di  completamento  del  raddoppio della  linea
ferroviaria Ancona-Bari, tratto Chieti-S. Severo.
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito dell'accertamento  di cui  sopra e  tenendo conto  della
decorrenza  iniziale  della crisi  ivi  indicata,  e' autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista  dall'art. 7 della legge  23 luglio 1991, n.  223, in
favore dei lavoratori edili licenziati  dalle imprese edili ed affini
impegnate nelle attivita' di cui sopra,  per il periodo dal 31 luglio
1997 al 30 gennaio 1998.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 31 gennaio 1998 al 30 luglio 1998.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 31 luglio 1998 al 30 gennaio 1999.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 31 gennaio 1999 al 30 luglio 1999.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 31 luglio 1999 al 30 ottobre 1999 (limite
massimo).
  Con decreto ministeriale n. 24273 del 23 marzo 1998 e' accertata la
sussistenza  dello  stato  di  grave crisi  dell'occupazione  per  un
periodo  massimo di  27  mesi,  a decorrere  dal  30 settembre  1996,
nell'area  sottoindicata in  conseguenza  del previsto  completamento
degli  impianti  industriali  o   delle  opere  pubbliche  di  grandi
dimensioni  di   seguito  elencati:   area  del  comune   di  Sciacca
(Agrigento).  Imprese impegnate  nella costruzione  della nuova  sede
dell'ospedale civile di Sciacca, primo, secondo e terzo stralcio.
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito dell'accertamento  di cui  sopra e  tenendo conto  della
decorrenza  iniziale  della crisi  ivi  indicata,  e' autorizzata  la
corresponsione  del  trattamento  speciale  di  disoccupazione  nella
misura prevista  dall'art. 7 della legge  23 luglio 1991, n.  223, in
favore dei lavoratori edili licenziati  dalle imprese edili ed affini
impegnate  nelle  attivita' di  cui  sopra,  per  il periodo  dal  30
settembre 1996 al 29 marzo 1997.
  Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra e' prorogato
dal 30 marzo 1997 al 29 settembre 1997.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 30 settembre 1997 al 29 marzo 1998.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato dal 30 marzo 1998 al 29 settembre 1998.
  Il  trattamento   speciale  di  disoccupazione  di   cui  sopra  e'
ulteriormente prorogato  dal 30  settembre 1998  al 29  dicembre 1999
(limite massimo).