Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla domanda di modifica dei vini a denominazione di origine controllata "Carema".(GU n.104 del 7-5-1998)
Visto il parere relativo alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Carema", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1998; Vista l'istanza n. 447/90 del 26 marzo 1998 pervenuta dall'associazione "Vignaioli Piemontesi" tesa ad ottenere integrazioni e precisazioni negli articoli 4 e 5 della proposta di disciplinare allegato al parere di cui sopra; Visto il supplemento di istruttoria svolto dal comitato nelle riunoni del 6 e 7 aprite 1998, relativamente alla predetta istanza; Considerato che con l'istanza trasmessa in data 6 aprile 1998 dalla cantina dei produttori "Nebbiolo di Carema" muove osservazioni analoghe a quelle dell'associazione "Vignaioli Piemontesi" e che pertanto appare superfluo sottoporre la stessa all'esame del comitato; Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, a parziale modifica e integrazione del disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata "Carema" accoglie le istanze dell'associazione "Vignaioli Piemontesi" e conseguentemente a parziale modifica degli articoli 4 e 5, propone gli stessi nella stesura di seguito riportata. Proposta di modifica degli articoli 4 e 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Carema" Gli articoli 4 e 5 della proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Carema", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1998, sono sostituiti per intero dal testo seguente: Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Carema" devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati sulle coste rocciose, su terreni di buona esposizione, e di origine morenica, con esclusione di quelli di fondovalle. I sistemi di impianto, le forme di allevamento e di potatura debbono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Carema" non deve essere superiore a kg 8000 per ettaro, per un massimo di 56 ettolitri di vino finito ad ettaro. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Carema" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi rastando i limiti resa uva vino per i quantitativi di cui trattasi; oltre il detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa massima delle uve fresche in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. E' esclusa ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso due volte all'anno prima dell'invaiatura. Art. 5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata "Carema" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 11,5% Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata "Carema" devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e nella fraz. Ivery nel comune di Pont St. Martin (Valle d'Aosta) secondo gli usi tradizionali della zona. Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Valle d'Aosta e della Provincia di Torino. Il vino a denominazione di origine controllata "Carema" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni di cui almeno due in contenitori di legno non superiori ad hl 40. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche. E' consentita l'aggiunta a scopo migliorativo, di "Carema" piu' giovane ed identico "Carema" piu vecchio o viceversa nella misura massima del 15%.