MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 1 aprile 1998, n. 5 

  Libera circolazione  di oggetti in metallo  prezioso provenienti da
Stati membri della CE.
(GU n.105 del 8-5-1998)
 
 Vigente al: 8-5-1998  
 

                                  Agli uffici provinciali metrici
                                     e, per conoscenza:
                                  All'I.C.E. - Informazioni tecniche
                                  Alla Confedorafi
                                  Alla      Federazione     nazionale
                                  grossisti     orafi     gioiellieri
                                  argentieri
                                  All'Ufficio centrale metrico
  La   normativa   italiana    sui   metalli   preziosi,   costituita
essenziamente  dalla legge  30 gennaio  1968, n.  46, e  dal relativo
regolamento di  esecuzione adottato con decreto  del Presidente della
Repubblica del  30 dicembre 1970,  n. 1496, ha costituito  oggetto di
rilievi  in  sede  comunitaria,  conclusisi  con  l'apertura  di  una
procedura di infrazione.
  Alla stregua dell'art.  5 della legge n. 46 citata  "Gli oggetti di
platino  ...(omissis)... importati  dall'estero per  essere posti  in
vendita  nel territorio  della Repubblica  oltre ad  essere a  titolo
legale   devono  essere   muniti  ...(omissis)...   del  marchio   di
identificazione dell'importatore ...(omissis)...
  Tale disposizione  comporta che articoli di  oreficeria provenienti
da  Stati   membri  della   Comunita'  europea  non   possano  essere
commercializzati  nell'ambito del  mercato  nazionale  se non  previa
apposizione di marchio da parte dell'importatore.
  Tale operazione, in  concreto, non risulta sempre  possibile per il
rischio che gli oggetti  stessi restino deformati o irrimediabilmente
rovinati.
  In relazione alla presente  questione occorre preliminarmente tener
presente che:
  la  Corte  di  giustizia  della Comunita'  europea  ha  sancito  il
principio secondo cui  ogni prodoto legalmente fabbricato  e posto in
vendita in uno  Stato membro deve essere ammesso sul  mercato di ogni
altro  Stato membro,  affermando,  altresi', che  detto principio  e'
subordinato solo "alle esigenze imperative attinenti, in particolare,
alla efficacia  dei controlli  fiscali, alla protezione  della salute
pubblica,  alla lealta'  dei negozi  commerciali ed  alla difesa  del
consumatore";
  la  Corte costituzionale  ha, da  parte sua,  chiarito che  tutti i
soggetti  competenti nel  nostro ordinamento  a dare  esecuzione alla
legge (e agli altri  atti aventi forza o valore di  legge) - tanto se
dotati  di  poteri  di  dichiarazione di  diritto,  come  gli  organi
giurisdizionali,  quanto se  privi di  tali poteri,  come gli  organi
amministrativi, - sono giuridicamente  tenuti a disapplicare le norme
interne incompatibili con  le norme del Trattato  CEE, ferma restando
l'esigenza che gli Stati membri apportino le necessarie modificazioni
o abrogazioni  del proprio  diritto interno  in virtu'  del principio
della certezza del diritto.
  Cio'  posto,  nell'esercizio  del poteredovere  di  disapplicazione
delle norme  nazionali confliggenti con quelle  di rango comunitario,
si ritiene che gli oggetti in metallo prezioso, legalmente prodotti o
commercializzati negli Stati membri della  CE o originati negli Stati
firmatari   dell'Accordo   SEE,   possano   essere   commercializzati
nell'ambito del mercato interno, alla seguente condizione:
  l'oggetto  deve  recare  punzonata   l'indicazione  del  titolo  in
millesimi, od essere  accompagnato da un certificato  di garanzia, in
lingua italiana, che puo' essere  rilasciato dal rivenditore finale o
dall'importatore  o  da  un  organismo  terzo  che  ha  eventualmente
effettuato la punzonatura nello Stato di provenienza. Tale documento,
oltre  ad identifcare  chi fornisce  la garanzia,  deve contenere  la
descrizione   dell'oggetto,   l'indicazione  del   metallo   prezioso
predominante e del titolo.
  La suddetta condizione  e' sufficiente a soddisfare  le esigenze di
difesa del consumatore, nel  pieno rispetto del principio comunitario
della libera circolazione delle merci. In tal modo e' resa, altresi',
possibile  l'applicazione dell'art.  18  della legge  n. 46/1968  che
stabilisce  che   "il  rivenditore   risponde  verso   il  compratore
dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa".
                                                 Il Ministro: Bersani