Libera circolazione di oggetti in metallo prezioso provenienti da Stati membri della CE.(GU n.105 del 8-5-1998)
Vigente al: 8-5-1998
Agli uffici provinciali metrici e, per conoscenza: All'I.C.E. - Informazioni tecniche Alla Confedorafi Alla Federazione nazionale grossisti orafi gioiellieri argentieri All'Ufficio centrale metrico La normativa italiana sui metalli preziosi, costituita essenziamente dalla legge 30 gennaio 1968, n. 46, e dal relativo regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1970, n. 1496, ha costituito oggetto di rilievi in sede comunitaria, conclusisi con l'apertura di una procedura di infrazione. Alla stregua dell'art. 5 della legge n. 46 citata "Gli oggetti di platino ...(omissis)... importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica oltre ad essere a titolo legale devono essere muniti ...(omissis)... del marchio di identificazione dell'importatore ...(omissis)... Tale disposizione comporta che articoli di oreficeria provenienti da Stati membri della Comunita' europea non possano essere commercializzati nell'ambito del mercato nazionale se non previa apposizione di marchio da parte dell'importatore. Tale operazione, in concreto, non risulta sempre possibile per il rischio che gli oggetti stessi restino deformati o irrimediabilmente rovinati. In relazione alla presente questione occorre preliminarmente tener presente che: la Corte di giustizia della Comunita' europea ha sancito il principio secondo cui ogni prodoto legalmente fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro deve essere ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro, affermando, altresi', che detto principio e' subordinato solo "alle esigenze imperative attinenti, in particolare, alla efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealta' dei negozi commerciali ed alla difesa del consumatore"; la Corte costituzionale ha, da parte sua, chiarito che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alla legge (e agli altri atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione di diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi, - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme del Trattato CEE, ferma restando l'esigenza che gli Stati membri apportino le necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno in virtu' del principio della certezza del diritto. Cio' posto, nell'esercizio del poteredovere di disapplicazione delle norme nazionali confliggenti con quelle di rango comunitario, si ritiene che gli oggetti in metallo prezioso, legalmente prodotti o commercializzati negli Stati membri della CE o originati negli Stati firmatari dell'Accordo SEE, possano essere commercializzati nell'ambito del mercato interno, alla seguente condizione: l'oggetto deve recare punzonata l'indicazione del titolo in millesimi, od essere accompagnato da un certificato di garanzia, in lingua italiana, che puo' essere rilasciato dal rivenditore finale o dall'importatore o da un organismo terzo che ha eventualmente effettuato la punzonatura nello Stato di provenienza. Tale documento, oltre ad identifcare chi fornisce la garanzia, deve contenere la descrizione dell'oggetto, l'indicazione del metallo prezioso predominante e del titolo. La suddetta condizione e' sufficiente a soddisfare le esigenze di difesa del consumatore, nel pieno rispetto del principio comunitario della libera circolazione delle merci. In tal modo e' resa, altresi', possibile l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 46/1968 che stabilisce che "il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa". Il Ministro: Bersani