MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 aprile 1998 

Norme sull'isola di Ischia.
(GU n.106 del 9-5-1998)

                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni all'afflusso  ed alla  circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno di
cura;
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1650 in data 1
aprile  1998  recante  "norme  sull'afflusso e  la  circolazione  dei
veicoli sull'isola di Ischia" per l'anno 1998;
  Viste  le  note  della  regione Campania  n.  177/PRES  e  180/PRES
rispettivamente  in  data  10  aprile  1998  e  15  aprile  1998  che
evidenziano   difficolta'    applicative   del    succitato   decreto
ministeriale n. 1650 in data 1 aprile 1998 e richiedono di modificare
il  testo della  lettera c)  dell'art. 2  nel senso  di estendere  la
deroga al divieto per i  veicoli trasporto merci di portata inferiore
a 13,5 t,  in analogia a quanto disposto nel  decreto che ha regolato
l'afflusso e  la circolazione  dei veicoli  sull'isola di  Ischia nel
1997;
  Considerata  l'opportunita'  di  recepire  le  indicazioni  che  la
regione Campania ha formulato dopo aver sentito i comuni interessati,
con le note soprariportate;
                              Decreta:
  La lettera c) dell'art. 2 del  decreto ministeriale n. 1650 in data
1 aprile 1998, e' sostituita come segue: "veicoli per il trasporto di
cose di  portata inferiore a  13,5 t  e veicoli immatricolati  ad uso
promiscuo con cose a bordo limitatamente alle giornate dal lunedi' al
venerdi',  purche' non  festive.  Tale limitazione  non sussiste  per
quelli che trasportano generi di prima necessita' e soggetti a facile
deperimento, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di
informazione o bagagli al  seguito di comitive turistiche provenienti
con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio;
veicoli per il  trasporto di cose di qualsiasi  portata di proprieta'
di persone o ditte residenti stabilmente in uno dei comuni dell'isola
e  infine veicoli  per  il  trasporto di  cose  di qualsiasi  portata
adibiti  a  trasporto  di  carburante  e  di  rifiuti  e  autoveicoli
dell'Anas".
   Roma, 16 aprile 1998
                                                   Il Ministro: Costa
 Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 136