Comunicato concernente il regolamento CE n. 726 del 31 marzo 1998, che modifica il regolamento CE n. 2543/95, recante modalita' particolari d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore dell'olio di oliva. (Comunicato 20 aprile 1998).(GU n.107 del 11-5-1998)
Si informano gli operatori che con regolamento (CE) n. 726 del 31 marzo 1998, pubblicatola nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 100/46 del 1 aprile 1998, sono state apportate alcune modifiche circa le modalita' di applicazione del regime dei titoli di esportazione per l'olio di oliva, di cui al regolamento (CE) n. 2543/95. Il nuovo regolamento si applica a partire dal 18 aprile 1998 e comporta per gli operatori quanto segue: 1) le domande dei titoli ed i titoli stessi devono recare nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice a "dodici" cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; 2) l'aliquota della cauzione relativa ai titoli d'esportazione e' cosi' articolata: pari a 10 ECU per 100 chilogrammi netti per i certificati con fissazione anticipata della restituzione; pari a 1 ECU per 100 chilogrammi netti per gli altri casi; 3) in deroga all'art. 5, paragrafo 1, quarto trattino del Regolamento (CE) n. 3719/88, il titolo non puo' essere richiesto per l'esportazione di un quantitativo inferiore o pari a 50 chilogrammi; 4) le domande dei titoli di esportazione "che non comportano fissazione anticipata della restituzione" sono presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione II, dal lunedi' al venerdi' di ogni settimana; questi titoli vengono rilasciati immediatamente. Le domande dei titoIi di esportazione, "comportanti fissazione anticipata della restituzione", devono essere presentate, sempre a questo Ministero, dal martedi' al giovedi' di ogni settimana. Le domande presentate il venerdi' ed il lunedi' si considerano presentate il martedi' seguente. I titoli con fissazione anticipata della restituzione sono rilasciati il primo giorno lavorativo a partire dal martedi' della settimana successiva al suddetto periodo di presentazione, sempreche' la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure previste al paragrafo 3, art. 3 del regolamento CE n. 2543/95. Queste misure (fissazione di una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti, non accoglimento delle domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione, sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi o, in casi specifici per un periodo piu' lungo) riguardano i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione e possono essere differenziate secondo il "codice del prodotto" della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione. Qualora i servizi della Commissione stabiliscano una riduzione dei quantitativi richiesti fissando una percentuale unica di accettazione inferiore all'80%, il titolo e' rilasciato entro e non oltre l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di tale percentuale nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. In tal caso l'operatore puo', nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione o ritirare la domanda del titolo o chiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso questo Ministero lo rilascia non prima del "Martedi'" successivo al deposito della domanda. In tal caso l'operatore puo' chiedere il rilascio per la quantita' che non e' stata accettata e, entro lo stesso termine, di un titolo che non dia diritto ad una restituzione. Le altre modalita' del regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione del 30 ottobre 1995 restano invariate. In particolare: i titoli di esportazione sono validi dalla data di presentazione della domanda fino alla fine del terzo mese successivo; se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la domanda non e' stata soddisfatta. Si sottolinea, infine, per quanto concerne gli adempimenti da soddisfare, che la restituzione del titolo originale deve essere effettuata entro due mesi dalla scadenza della sua validita' e quella dei D.A.U., esemplare "3" in originale o copia conforme, entro sei mesi dalla scadenza stessa.