ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'interno 9 aprile 1998, n. 20 /98, concernente: "Decreto del Ministro dell'interno del 2 aprile 1998 recante: "Regolamento concernente i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni", emanato in attuazione dell'art. 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Disposizioni esplicative e direttive". (Circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998).(GU n.109 del 13-5-1998)
Nella circolare citata in epigrafe, riportata nella suindicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 52, seconda colonna, l'art. 3 deve intendersi annullato e al suo posto devono intendersi inseriti i seguenti articoli: "Articolo 3: comma 1: giova ribadire che, al fine di garantire a tutti l'effettivo esercizio del diritto di voto, non devono, in ogni caso, frapporsi ostacoli di alcun genere al concretarsi di tale diritto: la doverosa riduzione del numero delle sezioni dovra' pertanto comportare, nei limiti del possibile, un minimo aumento della distanza fra abitazioni degli elettori e seggi. Cio' si otterra' provvedendo ad accorpare le sezioni gia' ubicate nel medesimo fabbricato e - solo ove strettamente necessario al fine di rispettare le prescrizioni del presente decreto - unificando sezioni localizzate in diverse sedi. comma 2: in caso di fabbricati in cui siano attualmente gia' ubicate due sezioni, queste devono inderogabilmente essere accorpate, qualora il numero totale degli elettori iscritti in esse non superi i 1.200. comma 3: in sede di applicazione del presente comma, dovra' calcolarsi il totale degli elettori delle sezioni gia' ubicate nel medesimo fabbricato, provvedendo ad accorpare le sezioni stesse in numero tale da addivenire ad una media di elettori per sezione il piu' possibile vicina a 1.000. (Esempio: il numero totale di elettori di 7 sezioni ubicate nel medesimo fabbricato e' 3.900: le sezioni dovranno ridursi a 4 con una media di 975 elettori per sezione, piu' vicina a 1.000 rispetto alla eventuale media di 1.300 elettori che si avrebbe in caso di riduzione a 3 sezioni). Tale norma non si applica nei casi previsti dai primi due commi del successivo art. 4. Articolo 4: comma 1: le sezioni aventi sede in zone o quartieri ad alta densita' abitativa, con viabilita' non disagevole, dovranno avere - salvo deroghe particolari che devono essere ampiamente motivate nell'ambito della proposta dell'ufficio elettorale comunale - un numero di elettori non inferiore a 1.000. Anche nel caso di piu' di due sezioni ubicate nel medesimo fabbricato, previsto dall'ultimo comma dell'art. 3, qualora si tratti di zone di notevole densita' demografica e sufficiente viabilita', si applica senz'altro la presente disposizione. comma 2: la norma introduce la possibilita' di derogare al limite massimo di 1.200 elettori per sezione; si individua, come tipica fattispecie che giustifica "ipso iure" la deroga, quella dei quartieri a maggior densita' abitativa dei comuni capoluogo di provincia. Tale deroga, tuttavia, e' ammissibile anche in tutti i casi in cui, per esigenze locali, lo si ritenga opportuno al fine di raggiungere la riduzione delle sezioni prevista dal decreto. Si ritiene opportuno suggerire, peraltro, che si proceda alla concentrazione di un notevole numero di elettori soprattutto nelle sezioni in cui risultano iscritti molti cittadini residenti all'estero. comma 3: contrariamente a quanto previsto dal precedente comma per il superamento del limite massimo di elettori, il numero di iscritti in una sezione puo' essere inferiore a 500 - oltre che ovviamente nei comuni aventi un numero di elettori inferiore a 500 - esclusivamente in casi del tutto eccezionali in cui sia assolutamente necessario derogare a tale limite al fine di garantire la possibilita' di esercitare il diritto di voto. Quanto sopra, puo' verificarsi in caso di distanza rilevante tra abitazioni e seggi o di viabilita' molto carente ed assenza di mezzi pubblici sufficienti. Si rammenta che, anche nei suddetti casi e con ovvia eccezione dei comuni aventi un numero di elettori inferiori a 50, il numero di iscritti per sezione non puo' essere comunque inferiore a 50, ai sensi del comma 3 del citato art. 34 del D.P.R. n. 223/67".