N. 317 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 1998
N. 317 Ordinanza emessa il 14 gennaio 1998 dal pretore di Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra Oldra' Marta vedova Longobardi ed altro e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni corrisposte dal Fondo Volo dell'INPS ai piloti collaudatori - Calcolo della pensione in base alla retribuzione media percepita dal personale dell'Azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa di qualifica corrispondente - Mancata previsione del calcolo (come stabilito dalla abrogata precedente normativa) in base alla effettiva superiore retribuzione e contribuzione di pilota collaudatore - Ingiustificato eguale trattamento previdenziale dei piloti collaudatori rispetto ai piloti delle compagnie di navigazione nonostante i maggiori rischi dei primi e le notevolmente superiori retribuzioni e contribuzioni previdenziali. (Legge 31 ottobre 1988, n. 480, art. 8, commi 5, 6 e 9). (Cost., art. 3).(GU n.19 del 13-5-1998 )
IL PRETORE Letti gli atti e di documenti di causa del giudizio r.g.l. 11/95 promosso da Oldra' Marta vedova Longobardi e Longobardi Emanuele con gli avv. Alberto Tosi, Carlo Cimino e Piero De Donato contro l'Istituto nazionale per la previdenza sociale con l'avv. Mario Bini a scioglimento di riserva. O s s e r v a Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 20 gennaio 1995, Oldra' Marta, vedova Longobardi, e il figlio Emanuele convenivano in giudizio l'I.N.P.S., titolare del Fondo Volo, per sentir dichiarare che agli stessi spettava la pensione di reversibilita' calcolata, ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla retribuzione media percepita negli anni 1988-1993 dal comandante Longobardi, rispettivamente marito e padre dei ricorrenti. Deducevano che, con l'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1988, n. 480, che aveva parzialmente abrogato la legge n. 859/1965, la pensione del defunto, pilota collaudatore alle dipendenze della Agusta S.p.a., era stata loro liquidata in base alla notevolmente inferiore retribuzione media percepita dal personale dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, di qualifica corrispondente, anziche', come in passato, in proporzione alla effettiva retribuzione e contribuzione del pilota collaudatore. Ritenendo lesi i propri diritti quesiti e violati i principi di eguaglianza e di contribuzione, chiedevano che, previa disapplicazione del decreto ministeriale che ha introdotto le tabelle di equipollenza, e rimessione degli atti alla Corte costituzionale, venissero applicate le disposizioni della previgente legge n. 859/1965. Il convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande avverse, nel vigore della legge n. 480/1988, contestando altresi' la fondatezza dell'eccezione di incostituzionalita'. Il giudizio veniva sospeso per mancanza della condizione di procedibilita' e quindi riassunto. All'udienza di discussione il pretore si riservava di decidere in ordine alla questione di incostituzionalita'. Ritenuto in diritto Il pretore dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 8, commi 5, 6 e 9 della legge n. 480/1988, che prevede: che "la misura della pensione non potra' superare il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto ai commi successivi"; che "in ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al fondo sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato, dai dipendenti di pari qualifica della azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un'anzianita' aziendale: a) non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni per il primo limite; b) superiore a 20 anni e non superiore a 25 anni per il secondo limite; c) superiore a 25 anni per il terzo limite". che "ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 la individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa e' effettuata secondo tabelle di equipollenza stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei Trasporti, sentito il comitato di vigilanza del Fondo". Sulla rilevanza Questo giudice ritiene innanzitutto che la ipotizzata questione di incostituzionalita' sia rilevante nel presente giudizio in quanto la fattispecie in esame e' attualmente regolata dalla norma sospettata di incostituzionalita', di cui occorre fare applicazione. Ai ricorrenti spetta infatti la pensione di riversibilita' del defunto comandante Longobardi che, nel vigore della legge n. 480/1988, non viene piu' calcolata sulla base della retribuzione percepita dai piloti collaudatori, come disponevano le abrogate disposizioni della legge n. 859/1965, ma in relazione a quella del personale dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, appartenente alla qualifica corrispondente. Piu' chiaramente, al pilota collaudatore viene corrisposta una pensione ragguagliata alla media delle retribuzioni percepite dai piloti di pari qualifica dell'azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, sulla base delle tabelle di equipollenza, emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dei trasporti, con decreto in data 9 luglio 1990. La conseguenza e' che, per un verso, il de cuius ha continuato a versare i contributi in proporzione della propria retribuzione secondo quanto disponeva l'art. 3, legge n. 480/1988; per altro verso ha invece acquisito il diritto ad un trattamento pensionistico parametrato alla minore retribuzione e contribuzione del profilo corrispondente del personale dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa. Sulla non manifesta infondatezza E' opinione di questo giudice che l'art. 8, commi 5, 6 e 9, legge n. 480/1988 confligga con l'art. 3 della Costituzione. In presenza di situazioni differenti, infatti, la norma in oggetto ha introdotto un trattamento indifferenziato. I piloti collaudatori, in considerazione dei gravi rischi che corrono, percepiscono una retribuzione di gran lunga piu' elevata rispetto a quella dei piloti delle compagnie di navigazione aerea e conseguentemente sono assoggettati ad una contribuzione maggiore, per cui appare ingiustificato il livellamento operato nell'erogazione del trattamento previdenziale. Mentre infatti il legislatore, all'art. 3, legge n. 480/1988, ha posto, quale base di calcolo per il computo dei contributi, la retribuzione effettivamente percepita dagli iscritti al Fondo Volo, ha poi stabilito, quale tetto per la corresponsione della prestazione, la media delle retribuzioni percepite da una specifica categoria di iscritti. Ne discende che i piloti collaudatori versano una contribuzione elevata, in quanto parametrata alla effettiva loro retribuzione, ma ricevono un trattamento sproporzionato perche' commisurato alla minor retribuzione percepita, e quindi contribuzione effettuata, dai dipendenti dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa. Se dunque il legislatore ha facolta', sulla base delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, di ridurre il trattamento pensionistico, ovvero aumentare la contribuzione, non puo' pero' creare ingiustificate differenziazioni cosi' da stabilire per gli uni una proporzione tra contribuzione e pensione e scollegare completamente per gli altri i due aspetti.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge 9 febbraio 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, commi 5, 6 e 9, legge 31 ottobre 1988 n. 480; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Busto Arsizio, addi' 14 gennaio 1998 Il pretore: Perfetti 98C0498