N. 317 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 1998

                                N. 317
  Ordinanza emessa il 14 gennaio 1998 dal pretore di Busto Arsizio nel
 procedimento  civile  vertente  tra Oldra' Marta vedova Longobardi ed
 altro e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni corrisposte dal Fondo Volo
    dell'INPS ai piloti collaudatori - Calcolo della pensione in  base
    alla  retribuzione  media  percepita dal personale dell'Azienda di
    navigazione  aerea  maggiormente  rappresentativa   di   qualifica
    corrispondente  -  Mancata  previsione del calcolo (come stabilito
    dalla  abrogata  precedente  normativa)  in  base  alla  effettiva
    superiore  retribuzione  e  contribuzione di pilota collaudatore -
    Ingiustificato  eguale  trattamento   previdenziale   dei   piloti
    collaudatori  rispetto  ai  piloti  delle compagnie di navigazione
    nonostante i maggiori rischi dei primi e le notevolmente superiori
    retribuzioni e contribuzioni previdenziali.
 (Legge 31 ottobre 1988, n. 480, art. 8, commi 5, 6 e 9).
 (Cost., art. 3).
(GU n.19 del 13-5-1998 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti e di documenti di causa del  giudizio  r.g.l.  11/95
 promosso  da Oldra' Marta vedova Longobardi e Longobardi Emanuele con
 gli avv.  Alberto  Tosi,  Carlo  Cimino  e  Piero  De  Donato  contro
 l'Istituto  nazionale per la previdenza sociale con l'avv. Mario Bini
 a scioglimento di riserva.
                             O s s e r v a
                           Ritenuto in fatto
   Con  ricorso  depositato  il  20 gennaio 1995, Oldra' Marta, vedova
 Longobardi, e il figlio Emanuele convenivano in giudizio  l'I.N.P.S.,
 titolare  del  Fondo  Volo,  per  sentir  dichiarare  che agli stessi
 spettava la pensione di  reversibilita'  calcolata,  ai  sensi  della
 legge  13  luglio  1965,  n.  859, sulla retribuzione media percepita
 negli  anni  1988-1993  dal  comandante  Longobardi,  rispettivamente
 marito e padre dei ricorrenti.
   Deducevano  che,  con  l'entrata  in  vigore della legge 31 ottobre
 1988, n. 480, che aveva parzialmente abrogato la legge  n.  859/1965,
 la  pensione  del  defunto, pilota collaudatore alle dipendenze della
 Agusta S.p.a., era stata loro liquidata  in  base  alla  notevolmente
 inferiore  retribuzione media percepita dal personale dell'azienda di
 navigazione  aerea   maggiormente   rappresentativa,   di   qualifica
 corrispondente,  anziche',  come  in  passato,  in  proporzione  alla
 effettiva retribuzione e contribuzione del pilota collaudatore.
   Ritenendo lesi i propri diritti quesiti e  violati  i  principi  di
 eguaglianza    e    di    contribuzione,   chiedevano   che,   previa
 disapplicazione del decreto ministeriale che ha introdotto le tabelle
 di equipollenza, e rimessione degli atti alla  Corte  costituzionale,
 venissero   applicate  le  disposizioni  della  previgente  legge  n.
 859/1965.
   Il convenuto si costituiva e  chiedeva  il  rigetto  delle  domande
 avverse,  nel vigore della legge n. 480/1988, contestando altresi' la
 fondatezza dell'eccezione di incostituzionalita'.
   Il  giudizio  veniva  sospeso  per  mancanza  della  condizione  di
 procedibilita' e quindi riassunto.
   All'udienza  di  discussione il pretore si riservava di decidere in
 ordine alla questione di incostituzionalita'.
                          Ritenuto in diritto
   Il pretore dubita della legittimita'  costituzionale  dell'art.  8,
 commi 5, 6 e 9 della legge n. 480/1988, che prevede:
     che  "la  misura  della  pensione  non  potra' superare il limite
 massimo  di  retribuzione  pensionabile  calcolato   secondo   quanto
 disposto ai commi successivi";
     che  "in  ogni  anno  solare, per ciascuna qualifica contrattuale
 degli  iscritti  al  fondo  sono  calcolati  tre  limiti  massimi  di
 retribuzione    pensionabile    corrispondenti   alla   media   delle
 retribuzioni  soggette  a  contributo  percepite   nell'anno   solare
 immediatamente  precedente  a  quello  considerato, dai dipendenti di
 pari  qualifica  della  azienda  nazionale   di   navigazione   aerea
 maggiormente  rappresentativa,  aventi  rispettivamente un'anzianita'
 aziendale: a) non inferiore a 15 anni e non superiore a 20  anni  per
 il primo limite; b) superiore a 20 anni e non superiore a 25 anni per
 il secondo limite; c) superiore a 25 anni per il terzo limite".
     che "ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
 6 e 8 la individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili
 professionali  non  previsti nei contratti collettivi dell'azienda di
 navigazione aerea maggiormente rappresentativa e' effettuata  secondo
 tabelle di equipollenza stabilite con decreto del Ministro del lavoro
 e   della  Previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  dei
 Trasporti, sentito il comitato di vigilanza del Fondo".
                            Sulla rilevanza
   Questo  giudice ritiene innanzitutto che la ipotizzata questione di
 incostituzionalita' sia rilevante nel presente giudizio in quanto  la
 fattispecie  in  esame e' attualmente regolata dalla norma sospettata
 di incostituzionalita', di cui occorre fare applicazione.
   Ai ricorrenti spetta infatti  la  pensione  di  riversibilita'  del
 defunto   comandante  Longobardi  che,  nel  vigore  della  legge  n.
 480/1988, non viene piu'  calcolata  sulla  base  della  retribuzione
 percepita  dai  piloti  collaudatori,  come  disponevano  le abrogate
 disposizioni della legge n. 859/1965, ma in relazione  a  quella  del
 personale    dell'azienda    di    navigazione   aerea   maggiormente
 rappresentativa, appartenente alla qualifica corrispondente.
   Piu' chiaramente, al  pilota  collaudatore  viene  corrisposta  una
 pensione  ragguagliata  alla  media  delle retribuzioni percepite dai
 piloti di pari qualifica dell'azienda nazionale di navigazione  aerea
 maggiormente   rappresentativa,   sulla   base   delle   tabelle   di
 equipollenza, emanate dal Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
 sociale,  di concerto col Ministro dei trasporti, con decreto in data
 9 luglio 1990.
   La conseguenza e' che, per un verso, il de cuius  ha  continuato  a
 versare  i  contributi  in  proporzione  della  propria  retribuzione
 secondo quanto disponeva l'art. 3, legge n. 480/1988; per altro verso
 ha invece  acquisito  il  diritto  ad  un  trattamento  pensionistico
 parametrato  alla  minore  retribuzione  e  contribuzione del profilo
 corrispondente  del  personale  dell'azienda  di  navigazione   aerea
 maggiormente rappresentativa.
                   Sulla non manifesta infondatezza
   E'  opinione  di questo giudice che l'art. 8, commi 5, 6 e 9, legge
 n. 480/1988 confligga con l'art. 3 della Costituzione.
   In presenza di situazioni differenti, infatti, la norma in  oggetto
 ha introdotto un trattamento indifferenziato.
   I  piloti  collaudatori,  in  considerazione  dei  gravi rischi che
 corrono, percepiscono una retribuzione di  gran  lunga  piu'  elevata
 rispetto  a  quella dei piloti delle compagnie di navigazione aerea e
 conseguentemente sono assoggettati ad una contribuzione maggiore, per
 cui appare ingiustificato il livellamento operato nell'erogazione del
 trattamento previdenziale.
   Mentre infatti il legislatore, all'art. 3, legge  n.  480/1988,  ha
 posto,  quale  base  di  calcolo  per  il  computo dei contributi, la
 retribuzione effettivamente percepita dagli iscritti al  Fondo  Volo,
 ha   poi   stabilito,   quale   tetto  per  la  corresponsione  della
 prestazione, la media delle retribuzioni percepite da  una  specifica
 categoria di iscritti.
   Ne  discende  che  i  piloti collaudatori versano una contribuzione
 elevata, in quanto parametrata alla effettiva loro  retribuzione,  ma
 ricevono un trattamento sproporzionato perche' commisurato alla minor
 retribuzione   percepita,  e  quindi  contribuzione  effettuata,  dai
 dipendenti   dell'azienda   di   navigazione    aerea    maggiormente
 rappresentativa.
   Se  dunque il legislatore ha facolta', sulla base delle esigenze di
 contenimento  della  spesa  pubblica,  di  ridurre   il   trattamento
 pensionistico,  ovvero  aumentare  la  contribuzione,  non puo' pero'
 creare ingiustificate differenziazioni cosi' da stabilire per gli uni
 una  proporzione  tra   contribuzione   e   pensione   e   scollegare
 completamente per gli altri i due aspetti.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt. 134 della Costituzione, 1, della legge 9 febbraio
 1948 n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei  termini  di
 cui  in  motivazione,  la  questione  di  legittimita' costituzionale
 dell'art. 8, commi 5, 6 e 9, legge 31 ottobre 1988 n. 480;
   Dispone la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
 sospende il giudizio in corso;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata  alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento.
     Busto Arsizio, addi' 14 gennaio 1998
                         Il pretore: Perfetti
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